Sentenza 23 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2002, n. 10727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10727 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU REMA NE11 10 7 2 7214/102 6 Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE darevi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vito 1 Presidente1 GIUSTINIANI R.G.N. 21678/99 Cron.28333 VARRONE Consigliere Dott. Michele Rep. 2226 Dott. Italo PURCARO Consigliere Consigliere- Dott. Giovanni Battista PETTI Ud.04/02/02 MANZO - Rel. Consigliere- Dott. Gianfranco CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. Sole SENTENZA per diritti € 155 sul ricorso proposto da: 122 LUG. 2002 IL CANCELLIERE OL IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.B. MARTINI 2, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE BIANCHETTI, che 10 difende giustaprocura speciale per Notar Maurizio Giorgio Di TT di Roma del 28/01/02 rep. n. 19825; - ricorrente contro 7 VITALI GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CUNFIDA 11, presso lo studio dell'avvocato ALDO MARIA BREDA, che lo difende, giusta delega in 2002 atti;
controricorrente 318 - -1- nonchè
contro
CONDOMINIO VIA PAOLO EMILIO 69 ROMA;
- intimata avverso la sentenza n. 2890/98 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione IV Civile, emessa il 19/06/98 e depositata il 30/09/98 (R.G. 2827/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato Giuseppe BIANCHETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LU LI propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 30 settembre 1998. Nella premessa>> del ricorso il ricorrente deduce che la Corte d'appello di Roma, sezione IV civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Avv. LO IT alla sentenza del depositata il 21 giugno 1996, nei confronti Tribunale di Roma n. 9442 del Condominio di via Paolo Emilio n° 69 Roma e di LI LU, così statuiva con sentenza n° 2890, pubblicata il 30 settembre 1998, non "respinge l'appello principale ed in accoglimento per quanto notificata: di ragione degli appelli incidentali: 1) esclude il nesso causale tra il danno derivante all'appellante dall'effettuato saggio per la ricerca del guasto e l'omessa manutenzione del pozzetto condominiale;
2) condanna IT LO a pagare a LI LU l'ulteriore somma di L.
1.000.000 con gli interessi legali decorrenti dalla presente;
nonché a rifondere agli appellati le spese del grado che si liquidano in favore del Condominio di via Paolo Emilio n. 69 in L.
2.525.000 di cui L.
1.580.000 per onorari e L. 705.000 per competenze in conformità all'inerente nota spese ed a favore di LI LU in lire 6.4340.000 di cui lire 4.000.000 per onorari e lire 2.000.000 per competenze">>. LO IT resiste con controricorso. Il Condominio di via Paolo Emilio non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 P . Con il primo motivo di ricorso, il LI deduce la contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 112, anche in relazione agli artt. 338 e 99 c.p.c. In sostanza censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte aveva dichiarato - in motivazione, omettendone poi la pronunzia in dispositivo la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione relativa alle canne fumarie, in quanto le stesse erano state rimosse. In tal modo, secondo quanto dedotto nel motivo, si lascerebbe aperta al IT la possibilità di usare strumentalmente (per il periodo pregresso) l'accertamento implicito (errato) della pericolosità sul quale è stata fondata la pronunzia di condanna alla rimozione delle canne fumarie>>. La Corte, avendo ritenuto che non vi era alcun pericolo attuale in relazione alle canne fumarie, avrebbe dovuto accogliere l'appello incidentale. Si evidenziava dunque il contrasto tra la motivazione della non pericolosità delle canne fumarie ed il dispositivo che lascia inalterata la sentenza di primo grado sulla rimozione>>. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 100 in relazione alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere. Lamenta che non si riscontrava una situazione di cessazione della materia del contendere, poiché l'esecuzione dell'ordine del giudice (esecutivo) non implicava alcun fatto estintivo dell'azione per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire. Il ricorso è inammissibile. r A norma dell'art. 366 c.p.c. il ricorso per cassazione deve contenere a pena d'inammissibilità, tra l'altro, ...3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa...>>. Sebbene l'esposizione sommaria dei fatti di causa non debba necessariamente costituire una premessa a sé stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, al fine del soddisfacimento della prescrizione dell'indicata norma che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonché delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto dal contenuto dell'atto medesimo senza necessità di attingere ad altre fonti (v. per es. da ultimo Cass. 21 giugno 2001, n. 8486). Nel caso di specie, la premessa>> del ricorso (sopra trascritta nella parte in fatto) riporta esclusivamente il dispositivo della sentenza impugnata. I due motivi di ricorso, poi, non consentono di ricostruire né le vicende processuali e le domande svolte dalle parti, né esattamente le circostanze in fatto che hanno dato luogo alla controversia e alla sentenza, né la posizione delle parti, con particolare riferimento al condominio. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio per cassazione. P.Q,.M. 5 9 La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 4 febbraio 2002 IL PRESIDENTE II CONSIGLIERE EST. Mefientimine;
Mana ERE Depositata in Cancelleria .02 .07 IL CANCELLIERE CI 3 23 Dott.ssa Maria Atolle i, 2 g g O 109T 129,11 456T 20,66 TOT.149,77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registong ingala 5 MAG. 2003 Serie al 18.00 versate € 149.77 CENTOS ARANTANOVE/77....) (euro p. ID Area Servizi (Dotsa s da DI PPO) 3. If Responsabl o Gaziari (DAL SACCHIN200 6