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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 10296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10296 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, RA AT, all'esito dell'udienza celebrata il 15.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 al n. 20687, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso, Parte_1
dall'Avv. RA Elia e dall'Avv. Daniela De Salvatore, presso il cui studio in
Roma, Largo Toniolo n. 6, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Metropolitano dell'Istituto, in Roma Via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'Avv.
CR OR, come da procura generale alle liti per atto notarile depositata in cancelleria
RESISTENTE
1 OGGETTO: BI PI
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.6.2025, la ricorrente indicata in epigrafe si rivolgeva al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che dal 24 maggio 2019 aveva avuto accesso al trattamento di disoccupazione indennità di
NASpI n. 941978/2019, sussistendone i presupposti di legge, tra cui lo stato di disoccupazione per effetto della cessazione involontaria del rapporto di lavoro alle dipendenze di avvenuta il 29 aprile 2019. Controparte_2
Per un periodo di quattro settimane, collocato tra il 30 aprile e il 30 maggio 2019, la ricorrente era stata titolare dell'indennità sostitutiva del preavviso, che peraltro non aveva percepito. Deduceva che in costanza di fruizione della indennità di NASpI non aveva svolto alcuna occupazione. Solo a far tempo dal02 marzo 2020 era iniziato rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di L'estratto Controparte_3
conto contributivo (all. 1) fornisce dimostrazione dello stato di disoccupazione della ricorrente sino al mese di marzo 2020. Tuttavia, con nota dell'1.12.2024 l' (doc. CP_1
2) comunicava che “…… a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto per il periodo dal 21.06.2019 al 30.09.2019 un pagamento non dovuto sulla prestazione
INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI n. 941978/2019 per un importo complessivo di euro 2.996,43 per la seguente motivazione: - E' stata corrisposta indennità di disoccupazione NASpI parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge…”.
La ricorrente osservava che sulla scorta di quanto disposto dall'art. 1 del D.lgs
22/2015 requisiti di accesso all'indennità di disoccupazione - NASpI sono: 1) lo stato di disoccupazione, purché la perdita del lavoro sia avvenuta per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore;
2) almeno 13 settimane di contribuzione versata nei 4
2 anni precedenti al licenziamento;
3) almeno 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione.
L'Art.
6. Decreto Legislativo 22/2015 dispone poi “Domanda e decorrenza della prestazione”: “1. La domanda di NASpI e' presentata all' in via telematica, CP_1
entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
2. La NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda”.
La ricorrente osservava inoltre che l'art. 73 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito nella l. 6 aprile 1936 n. 1155, prevede che “Qualora all'assicurato sia pagata una indennità per mancato preavviso, l'indennità per disoccupazione è corrisposta dall'ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente alla indennità per mancato preavviso”;
Soggiungeva poi che nel Messaggio 23 novembre 2012, n. 19273 rubricato CP_1
“Indennità di mancato preavviso. Rinuncia. Decorrenza delle indennità di disoccupazione e di mobilità” l' rilevava: “Riferimenti normativi e CP_1
giurisprudenziali. L'art. 73 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito nella l. 6 aprile
1936 n. 1155, prevede che “Qualora all'assicurato sia pagata una indennità per mancato preavviso, l'indennità per disoccupazione è corrisposta dall'ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente alla indennità per mancato preavviso…”. Rilevava poi che la Corte di Cassazione (con sentenza n.
29237/2011) ha affermato che detta disposizione fissa la decorrenza della indennità di disoccupazione a partire dalla fine del periodo di preavviso solo se la relativa indennità sostitutiva sia stata effettivamente corrisposta dal datore, mentre in caso di mancata erogazione di tale indennità, e a prescindere dal fatto che il lavoratore ne avesse diritto o meno nei confronti del datore di lavoro, non opera il differimento del pagamento della prestazione previdenziale fino alla scadenza del periodo di preavviso non lavorato. (Identico orientamento è stato adottato per l'indennità di mobilità, v.
3 sent. Cass. n. 3836/2012). La rilevava inoltre che stessa Corte ha qualificato Pt_1
come rinunciabile l'indennità di mancato preavviso, purché risultante da atti formali espliciti, come ad esempio l'atto scritto di rinuncia del lavoratore, il verbale di conciliazione, l'accordo tra le parti), considerandola rientrante fra i cosiddetti diritti disponibili. Alla luce dei riferimenti esposti faceva conseguire che la decorrenza, tanto dell'Indennità di disoccupazione che dell'indennità di mobilità, subisce il differimento, ex art. 73 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, all'ottavo giorno successivo alla data finale del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliata a giornate solo nei casi in cui detta indennità sia stata effettivamente corrisposta dal datore di lavoro (Cass. n. 29237/2011 e Cass. n. 3836/2012). Nei casi, invece, in cui essa non sia stata corrisposta anche a seguito di rinuncia, la decorrenza delle predette indennità farà riferimento ai normali meccanismi legati alla data di cessazione del rapporto di lavoro e di presentazione della domanda di prestazione…...”.
Rilevava inoltre la ricorrente che l'art. 11 del Decreto 22/2015 dispone che “Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.
Osservava inoltre che la circolare 94/2015 al punto 2.2 par c) dispone che “……. CP_1
Le giornate di lavoro effettivo sono le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria. In particolare esse sono indicate nel flusso mensile - con i quali i datori di lavoro trasmettono i dati retributivi e Pt_2
contributivi - col codice “S”. ..”
4 Applicati suddetti principi al caso di specie, la deduceva: Pt_1
a) che la decorrenza del suo diritto alla corresponsione dell'indennità di NASpI va collocata nell'ottavo giorno successivo alla cessazione dell'indennità sostitutiva del preavviso ossia dal giorno 08 giugno 2019;
b) che la ricorrente, in costanza di fruizione di NASpI, non si è mai rioccupata né con lavoro subordinato né con lavoro autonomo, né parasubordinato, risalendo la rioccupazione in forza di lavoro dipendente al marzo 2020 e la rioccupazione in forza di lavoro parasubordinato all'anno 2022.
Aggiungeva quindi la ricorrente che la Corte di cassazione con sentenza n. 11659 del
30 aprile 2024, dopo aver ritenuto condivisibile l'opinione secondo la quale la NASPI deve essere qualificata come prestazione previdenziale non pensionistica…", ha poi osservato che "7.2.- Rispetto alla prestazione dedotta in causa, non operano, pertanto, le regole di settore dettate dalla legge per l'indebito previdenziale pensionistico (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412), che si configurano come una disciplina eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica oltre il perimetro tracciato dal legislatore (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10274). Alla fattispecie controversa neppure si attagliano i principi vigenti nel sottosistema dell'indebito assistenziale, che, in consonanza con il precetto dell'art. 38 Cost., escludono
l'incondizionata ripetibilità in presenza di una situazione idonea a generare
l'affidamento del percettore, ove a quest'ultimo non possa essere imputata
l'erogazione indebita (Cass., sez. lav., 10 agosto 2022, n. 24617, in linea con le affermazioni di Corte costituzionale, ordinanza n. 264 del 2004). La fattispecie pertanto soggiace alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c.. In conclusione la
Corte ha poi rilevato che tuttavia non si tratta di una irripetibilità in senso assoluto perché la Corte costituzionale con la pronuncia n. 264/2004 ha escluso che possa ritenersi che si possa trattaredi un diritto alla irripetibilità della prestazione”. In ultima analisi, il giudice deve ponderare anche la tutela dell'affidamento incolpevole di chi abbia percepito la prestazione indebita. Fra gli indici della mancanza di buona
5 fede dell'accipiens la Corte annovera: a) l'importo delle somme richieste;
b) le condizioni economiche dell'obbligato; c) l'impatto lesivo delle prestazione restitutoria sulle condizioni dell'indebito percettore (Cass. sent. 8/2003 -12.2.1); d) il comportamento complessivo tenuto dalle parti.
Deduceva inoltre la ricorrente che con la sentenza SS.UU. n. 8236/2020, la Corte di cassazione per la prima volta, ha statuito che “…l'affidamento è una situazione autonoma, tutelata in sè, e non nel suo collegamento con l'interesse pubblico, come affidamento incolpevole di natura civilistica, che si sostanzia, secondo una felice sintesi dottrinale, nella fiducia, nella delusione della fiducia e nel danno subito a causa della condotta dettata dalla fiducia mal riposta. Si tratta, in sostanza, di un'aspettativa di coerenza e non contraddittorietà del comportamento dell'amministrazione fondata sulla buone fede, che viene in considerazione quale elemento di una situazione che chiede protezione contro le conseguenze dannose della fiducia mal riposta…”.
Nel caso di specie la ricorrente affermava che sussiste l'affidamento incolpevole di chi abbia percepito la prestazione indebita meritevole di tutela ex fide bona e conseguentemente la irripetibilità dell'indebito. A suffragare la sussistenza della buona fede della ricorrente si trova anzitutto il lungo periodo trascorso tra la erogazione della somma e la richiesta di restituzione costituito da ben 5 anni;
in secondo luogo veniva osservato come l' aveva sin dall'inizio la piena CP_1
disponibilità di tutti gli elementi conoscitivi che gli avrebbero consentito una corretta erogazione dell'indennità; l'assenza di comportamenti dolosi della ricorrente che nulla ha posto in essere per fuorviare l'Istituto previdenziale. La ricorrente inoltre si verrebbe a trovare in serie difficoltà se fosse chiamata alla restituzione della somma richiesta. Tutto ciò esposto, rassegnava le seguenti conclusioni, chiedendo di
A) Accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito pari ad euro 2.996,43 preteso dall nei confronti della ricorrente per le motivazioni tutte CP_1
espresse in narrativa.
6 B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Notificato ritualmente il ricorso, con memoria difensiva depositata il 30.9.2025 si costituiva in giudizio l' L' rappresentava di aver provveduto ad annullare CP_1 CP_1
in autotutela l'indebito oggetto del giudizio. A dimostrazione di quanto affermato, allegava la Disposizione n° 700100-25-5586 del 15/09/2025 – recante il provvedimento di annullamento in Autotutela del provvedimento, notificato in data
04/12/2024, in materia di "Prestazioni a sostegno del reddito - INDEBITI DA
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO" relativo alla INDENNITÀ DI
DISOCCUPAZIONE NASPI di n. 941978/2019, con il quale Parte_1
era rilevato che “l' indebito n. 20090767 relativo alla naspi n. 2019/941978 è stato erroneamente notificato all'utente e deve essere annullato in quanto recuperato dalla successiva naspi n. 2019/980070” e pertanto era disposto l'annullamento del predetto provvedimento.
L' concludeva quindi chiedendo pronuncia dichiarativa della cessazione della CP_1
materia del contendere con compensazione delle spese tra le parti.
All'udienza odierna i difensori delle parti concludevano chiedendo concordemente pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere. Tuttavia, mentre l' chiedeva di compensare le spese di lite, parte ricorrente chiedeva di porle a CP_1
carico dell' Trattenuta la causa in decisione, all'esito della camera di consiglio, il CP_1
giudizio viene definito con la presente sentenza munita di contestuali motivazioni.
Emerge dagli atti prodotti in giudizio dall che con provvedimento del 15.9.2025 CP_1
ha provveduto in autotutela all'annullamento del provvedimento datato 1.12.2024 con il quale, ritenuto che in relazione al periodo 21.6.2019 – 30.9.2019 la avesse Pt_1
ricevuto un pagamento non dovuto in relazione alla Indennità di disoccupazione
7 PI n. 941978/2019 per un importo complessivo di euro 2.996,43, ne era chiesta la restituzione.
L'annullamento del predetto provvedimento da parte dell' deve Controparte_4
ritenersi pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dalla ricorrente.
Considerata quindi la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU. 368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Quanto alle spese di lite, rilevato che il provvedimento di annullamento della richiesta di ripetizione dell'indebito è successivo alla data di notifica del ricorso introduttivo depositato in cancelleria il 6.6.2025, vanno integralmente poste a carico dell' convenuto le spese sostenute dalla parte ricorrente, liquidate come in CP_1
dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Pone definitivamente a carico dell' le spese di lite sostenute dalla parte CP_1
ricorrente, che liquida in euro 885,00, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e CpA, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Roma, 15 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
RA AT
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