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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 4130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4130 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Composta dai seguenti Magistrati :
Dott. ssa Marianna D' Avino Presidente
Dott. ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G 3043/2020 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2020 trattenuta in decisione all' udienza collegiale del 26/6/2025
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Manni Augusto;
Parte_1
- appellante/appellato in via incidentale -
E
Avv. rappresentato e difeso dall' avv. Domenico Ferraresi;
CP_1
-appellato/appellante in via incidentale -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 19937/2019 dep. il 17/10/2019 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda avanzata dall' avv. nei confronti del proprio assistito fondata sul mancato pagamento CP_1 Parte_1 di alcuni compensi professionali maturati e per l' effetto condannava il convenuto a pagare al la somma di euro 19.543,00 oltre interessi e spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il hiedendo il rigetto delle domande svolte Pt_1 nel primo grado e la condanna dell' appellato alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore dell' avv. Augusto Manni antistatario . Si è costituito l' avv. chiedendo il rigetto dell' appello e in accoglimento del dispiegato appello incidentale avverso la medesima sentenza, condannare per le motivazioni di cui in Parte_1 premessa, al pagamento in favore dell'Avv. i un ulteriore importo di euro 22.120,00 (ovverosia CP_1 sino a concorrenza di quanto richiesto in prime cure), salva la maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 12.5% (come previsto dalle previgenti tariffe forensi), oneri accessori ed interessi legali ex art. 1284 c.c., comma 4., e spese di lite del doppio grado e conferma nel resto dell' impugnata sentenza .
All' udienza fissata per la precisazione delle conclusioni del 12/6/2025 , tenuta in trattazione scritta, le parti non hanno depositato note telematiche ai sensi dell' art. 127 ter c.p.c. e la Corte ha rinviato all' udienza in presenza del 26/6/2025 ai sensi dell' art. 309 c.p.c. , con decreto regolarmente comunicato alla parte costituita . Alla suddetta udienza le parti non si sono presentate e la Corte ha trattenuto la causa in decisione .
A norma dell'articolo 181 c.p.c., cui fa rinvio il citato articolo 309 , “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata al ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Alla stregua del disposto normativo detto, della rituale comunicazione del rinvio all'odierna udienza (e alla precedente), va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo ed altresì dichiarata la estinzione del processo.
Le spese, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., devono ritenersi a carico delle parti che le hanno anticipate .
P.Q.M.
La Corte d' Appello di Roma , definitivamente pronunziando sull' appello principale proposto da Pt_1
e sull' appello incidentale proposto dall' avv. avverso la sentenza del Tribunale di
[...] CP_1
Roma n.19937/2019 pubbl.il 17/10/2019 , ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa , così provvede:
-ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l' estinzione del giudizio.
-pone le spese come anticipate a carico delle parti .
Così deciso nella camera di consiglio del 27/6/2025 .
La Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D' Avino