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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/07/2025, n. 2956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2956 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. r.g. n. 3982/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice Est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3982/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 come in atti dall'Avv. Lucia Grambone, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
(C.F. , rapp.to e difeso come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. Anna Lisa Baglivo, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 1.7.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. r.g. n. 3982/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 24.5.2024 Parte_1
[nata a [...] in data [...] (C.F.
[...]
)], premesso di aver contratto matrimonio in data C.F._1
24.10.1996 in Sessa Cilento (SA) con [nato ad [...] il Controparte_1
Per_ 15.08.1970 (C.F. ], dal quale erano nati i figli C.F._2
(25.06.1998), (26.01.2000) e (12.10.2007), ha chiesto dichiararsi la Per_2 Per_3 separazione personale dal coniuge.
La ricorrente proponeva, altresì, domanda di addebito della separazione e chiedeva: 1) l'affido congiunto del minore, con collocazione presso il padre;
2)
l'assegnazione della casa coniugale al padre collocatario;
4) la regolamentazione del proprio diritto di visita al minore;
3) la previsione del mantenimento integrale del minore, oltre alla contribuzione alle spese straordinarie in misura del 70%, a carico del resistente;
4) la previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore di euro mille.
Con comparsa depositata in data 8.10.2024 si costituiva che, Controparte_1 pur aderendo alla domanda di separazione ed alla richiesta di affido condiviso con collocazione presso il padre, contestava integralmente l'atto introduttivo.
Il resistente, imputando la responsabilità della fine del rapporto coniugale alla ricorrente, formulava domanda riconvenzionale di addebito, di risarcimento dei danni e di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva inoltre: 1)
l'affidamento congiunto del figlio minore con collocazione presso di sé; 2) la previsione a carico della madre di un assegno di mantenimento di euro 400,00 sia per il figlio minore che per il figlio maggiorenne oltre alla Per_3 Per_2 contribuzione al 50% delle spese straordinarie per entrambi;
3) il rigetto della domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente.
Le parti, comparse personalmente alla prima udienza del 12.11.2024, raggiungevano un accordo in ordine alle condizioni della separazione.
Il Tribunale con sentenza n. 5406/2024 emessa in data 13.11.2024 recepiva l'accordo e, con ordinanza emessa in pari data, rimetteva la causa sul ruolo davanti al G.D. all'udienza del 1.7.2025 al fine di verificare se le parti intendevano
2 Proc. r.g. n. 3982/2024
confermare le condizioni concordate all'udienza del 12.11.2024 anche in riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 1.7.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter, le parti (con le note del
19.6.2025 e del 23.6.2025) chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni concordate all'udienza del 12.11.2024.
Ovvero:
“1) i coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto;
2) il figlio minore (12.10.2007) resta congiuntamente affidato ad entrambi Per_3
i genitori con residenza privilegiata presso il padre;
3) la sig.ra concorderà direttamente con il figlio Parte_1 Per_3
(di anni 17) i tempi e le modalità dei loro incontri nel rispetto degli impegni e degli interessi del minore;
4) il sig. si farà integralmente carico del mantenimento del figlio Controparte_1 minore (spese ordinarie e straordinarie) e, preso atto di ciò, la sig.ra Parte_1 rinuncia alla domanda di mantenimento spiegata;
5) entrambe le parti rinunciano alle domande di addebito e risarcitorie proposte.”
Alla medesima udienza il G.D. tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Ebbene, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È provato il titolo posto a fondamento della domanda, ossia la separazione dei coniugi pronunciata con sentenza n. 5406/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di
Salerno in data 13.11.2024, così come la cessazione della convivenza dei coniugi per il termine di legge (v. la l. 6 maggio 2015, n. 55 sul cd. divorzio breve).
Le risultanze processuali inducono a ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e che non possa più ricostituirsi. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b) l. n. 898/70, così come modificato dall'art. 5 l. n 74/87.
Quanto ai provvedimenti accessori, gli accordi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne e, pertanto, il Tribunale ritiene di
3 Proc. r.g. n. 3982/2024
poterli recepire integralmente.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[nata a [...] in data [...] Parte_1
(C.F. )] e [nato ad [...] il C.F._1 Controparte_1
15.08.1970 (C.F. ] in data 24.10.1996 in Sessa Cilento C.F._2
(SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto
Comune anno 1996, Atto n. 8 Parte II, Serie A;
- recepisce le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 12.11.2024 e integralmente riportate in motivazione;
- spese compensate;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Sessa Cilento (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 1.7.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice Est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3982/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 come in atti dall'Avv. Lucia Grambone, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
(C.F. , rapp.to e difeso come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. Anna Lisa Baglivo, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 1.7.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. r.g. n. 3982/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 24.5.2024 Parte_1
[nata a [...] in data [...] (C.F.
[...]
)], premesso di aver contratto matrimonio in data C.F._1
24.10.1996 in Sessa Cilento (SA) con [nato ad [...] il Controparte_1
Per_ 15.08.1970 (C.F. ], dal quale erano nati i figli C.F._2
(25.06.1998), (26.01.2000) e (12.10.2007), ha chiesto dichiararsi la Per_2 Per_3 separazione personale dal coniuge.
La ricorrente proponeva, altresì, domanda di addebito della separazione e chiedeva: 1) l'affido congiunto del minore, con collocazione presso il padre;
2)
l'assegnazione della casa coniugale al padre collocatario;
4) la regolamentazione del proprio diritto di visita al minore;
3) la previsione del mantenimento integrale del minore, oltre alla contribuzione alle spese straordinarie in misura del 70%, a carico del resistente;
4) la previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore di euro mille.
Con comparsa depositata in data 8.10.2024 si costituiva che, Controparte_1 pur aderendo alla domanda di separazione ed alla richiesta di affido condiviso con collocazione presso il padre, contestava integralmente l'atto introduttivo.
Il resistente, imputando la responsabilità della fine del rapporto coniugale alla ricorrente, formulava domanda riconvenzionale di addebito, di risarcimento dei danni e di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva inoltre: 1)
l'affidamento congiunto del figlio minore con collocazione presso di sé; 2) la previsione a carico della madre di un assegno di mantenimento di euro 400,00 sia per il figlio minore che per il figlio maggiorenne oltre alla Per_3 Per_2 contribuzione al 50% delle spese straordinarie per entrambi;
3) il rigetto della domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente.
Le parti, comparse personalmente alla prima udienza del 12.11.2024, raggiungevano un accordo in ordine alle condizioni della separazione.
Il Tribunale con sentenza n. 5406/2024 emessa in data 13.11.2024 recepiva l'accordo e, con ordinanza emessa in pari data, rimetteva la causa sul ruolo davanti al G.D. all'udienza del 1.7.2025 al fine di verificare se le parti intendevano
2 Proc. r.g. n. 3982/2024
confermare le condizioni concordate all'udienza del 12.11.2024 anche in riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 1.7.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter, le parti (con le note del
19.6.2025 e del 23.6.2025) chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni concordate all'udienza del 12.11.2024.
Ovvero:
“1) i coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto;
2) il figlio minore (12.10.2007) resta congiuntamente affidato ad entrambi Per_3
i genitori con residenza privilegiata presso il padre;
3) la sig.ra concorderà direttamente con il figlio Parte_1 Per_3
(di anni 17) i tempi e le modalità dei loro incontri nel rispetto degli impegni e degli interessi del minore;
4) il sig. si farà integralmente carico del mantenimento del figlio Controparte_1 minore (spese ordinarie e straordinarie) e, preso atto di ciò, la sig.ra Parte_1 rinuncia alla domanda di mantenimento spiegata;
5) entrambe le parti rinunciano alle domande di addebito e risarcitorie proposte.”
Alla medesima udienza il G.D. tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Ebbene, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È provato il titolo posto a fondamento della domanda, ossia la separazione dei coniugi pronunciata con sentenza n. 5406/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di
Salerno in data 13.11.2024, così come la cessazione della convivenza dei coniugi per il termine di legge (v. la l. 6 maggio 2015, n. 55 sul cd. divorzio breve).
Le risultanze processuali inducono a ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e che non possa più ricostituirsi. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b) l. n. 898/70, così come modificato dall'art. 5 l. n 74/87.
Quanto ai provvedimenti accessori, gli accordi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne e, pertanto, il Tribunale ritiene di
3 Proc. r.g. n. 3982/2024
poterli recepire integralmente.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[nata a [...] in data [...] Parte_1
(C.F. )] e [nato ad [...] il C.F._1 Controparte_1
15.08.1970 (C.F. ] in data 24.10.1996 in Sessa Cilento C.F._2
(SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto
Comune anno 1996, Atto n. 8 Parte II, Serie A;
- recepisce le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 12.11.2024 e integralmente riportate in motivazione;
- spese compensate;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Sessa Cilento (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 1.7.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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