CASS
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE AN NO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/07/2024 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore genrela FULVIO BALDI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 795 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 22/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di De GE AN ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma che aveva confermato parzialmente l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di De GE, indagato per associazione finalizzata alla commissione dei reati di riciclaggio e reimpiego aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 1), riciclaggio anch'esso aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., (capi 2, 5, 8 e 14). 648 cod. pen., 2 e 4 legge n. 895/67 (capo 27). 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di cui al capo 27), consistenti nella presunta sussistenza di un contrasto tra De GE e EL LV, per cui De GE si sarebbe procurato l'arma proprio per difendersi da EL , quando invece dai fatti come rappresentati nell'ordinanza cautelare si evinceva che i due non erano affatto contrapposti l'uno all'altro; tale diversa lettura dei rapporti tra De GE e EL avrebbe fatto luce su una altra possibile ricostruzione della conversazione intercettata, nel senso di un suggerimento di De GE a LS, presente alla conversazione, su ciò che avrebbe dovuto dire a EL;
agli atti, inoltre, non vi era alcun indizio di un passaggio dell'arma da LS a De GE o viceversa, tanto che lo stesso Tribunale lo aveva semplicemente ipotizzato. 1.2 Il difensore lamenta che dopo oltre cinque anni dai fatti, in cui non vi era stata alcuna evidenza di permanenza di legami sospetti o di ripetizione di condotte di reato, era stata affermata l'attualità del pericolo di reiterazione del reato per ritenere la sussistenza di esigenze cautelari, valorizzando la mancanza di un'attività lavorativa del ricorrente per giungere alla conclusione della attualità della condotta criminosa (senza considerare che il ricorrente aveva posto in essere attività di compravendita di immobili, aveva locato immobili di proprietà di famiglia, aveva ereditato somme di denaro, aveva locato l'immobile di sua proprietà in quanto viveva a casa della compagna, eccetera); anche sul punto della ritenuta inidoneità di misure cautelari meno afflittive il Tribunale appariva essere incorso in palesi contraddizioni ed illogicità. 1.3 Con riferimento al reato di cui al capo 8), il tribunale aveva affermato che la prova della provenienza dal clan D'Amico-Mazzarella della somma di C 47.000,00, presuntivamente consegnata da De GE a Lombardi, era nella circostanza che pochi giorni prima era stata captata una conversazione tra EL e De GE avente ad oggetto una consegna di denaro e la relativa pattuizione 2 del compenso: poiché EL sarebbe stato un fiduciario del clan D'Amico- Mazzarella, il denaro consegnato da De GE a Lombardi sarebbe stato di provenienza del clan;
senonché, il Tribunale non aveva valorizzato la circostanza secondo cui il denaro bonificato dalle società di TI era tornato a Lombardi per il tramite di società a lui riconducibili. 1.4 Con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo 14, il difensore rileva che la ricostruzione operata dal Tribunale non era affatto idonea ad avvalorare la derivazione del denaro rinvenuto nelle mani di De GE il 13.10.2018 dall'importo originario di oltre 4 milioni indicato nella contestazione, né che fosse un residuo dell'originario e consistente importo oggetto dell'operazione di riciclaggio di cui al capo 13. 1.5 Quanto ai gravi indizio di colpevolezza di cui al capo 2), il difensore osserva che il coinvolgimento di De GE nell'operazione di riciclaggio effettuata tramite bonifici eseguiti nelle date 14.02.2018, 5.04.2018, 25.5.2018, 6.03.2018, 12.03.2018 e 20.03.2018 non poteva affatto farsi discendere dal contenuto della conversazione tra De GE e NO del 6.11.2018, sia perché vi era un notevole e non giustificato divario temporale dalla commissione dell'operazione, sia per lo stesso tenore della conversazione;
nemmeno risultava adeguatamente motivata la ritenuta ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., posto che non erano stati indicati i riscontri circa la provenienza dal clan D'Amico-Mazzarella del denaro consegnato ad NO ed il rientro di quel denaro in favore del clan. 1.6 Con riferimento alla contestazione di cui al capo 1), dalle conversazioni intercettate si evinceva che il gruppo di persone tra cui vi era De GE aveva finalità di azioni% relative a denaro di qualsiasi provenienza, per cui la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. avrebbe potuto essere associata ai soli reati scopo nel caso in cui fosse stata provata la provenienza del denaro oggetto delle presunte operazioni di riciclaggio dal clan D'amico-Mazzarella, ma andava esclusa con riguardo al reato associativo;
inoltre, ammesso e non concesso che potesse essere addebitato a De GE il compimento di reati scopo, la fattispecie avrebbe dovuto essere confinata alla mera ipotesi di concorso ex art. 110 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve ribadire che "in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto 3 delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" (Sez.3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337); nel caso in esame, il Tribunale ha fornito una spiegazione perfettamente logica della conversazione intercettata (nel corso della quale il ricorrente afferma: "ho preso la 357 me la sono messa di fuori e ci sto andando in giro armato...") alle pagine 17 e 18 dell'ordinanza impugnata. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. tempo silente (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (vedi Sez. 2, n. 6592 del 25/1/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02; Sez. 2, n. 38848 del 14/7/2021, Giardino, Rv. 282131 - 01); il principio è stato affermato anche a proposito dei reati con l'aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (vedi Sez.1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 24/05/2019, Fotia, Rv. 276316 Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, Rv. 269112 - 01). Dunque, la presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva è superabile solo dalla prova circa l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare, in difetto della quale l'onere motivazionale incombente sul giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi rispettato mediante il semplice riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili nel senso di un'attenuazione delle esigenze di prevenzione. Del resto, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo Tutto ciò premesso, rileva il Collegio che, nel caso di specie, il Tribunale del riesame abbia dato sufficientemente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto il tempo trascorso dai fatti del tutto recessivo rispetto all'inserimento del ricorrente 4 in un contesto associativo di particolare spessore criminale, ai suoi precedenti, ai carichi pendenti, ai numerosi procedimenti nei quali è indagato o imputato, motivando anche sulla inidoneità degli arresti domiciliari ad evitare il pericolo di reiterazione dei reati (si veda l'ampia motivazione contenuta nelle pagine 19 e 20 dell'ordinanza impugnata). 1.3 Quanto ai motivi relativi ai capi 8), 14 e 29, si deve ribadire che in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e poi, eventualmente, del giudice del riesame;
Nel caso in esame, il Tribunale ha fornito congrua motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di De GE per il reato contestato al capo 8) nelle pagine 14 e 15, per quello di cui al capo 14) nelle pagine 16 e 17, per quello di cui al capo 2 nelle pagine 13 e 14 dell'ordinanza impugnata;
quanto alla sussistenza dell'aggravante, la stessa è evidenziata dalle considerazioni contenute alle pagine 12 e 13, in cui viene rilevato che De GE aveva un ruolo all'interno del sodalizio che presupponeva la sua conoscenza della provenienza dal clan D'Amico-Mazzarella del denaro impiegato nelle operazioni di riciclaggio, e quindi della consapevolezza di agire per agevolare l'attività del clan. 1.4 Relativamente all'ultimo motivo di ricorso, richiamato quanto prima esposto per quanto riguarda la sussistenza dell'aggravante, vi è ampia motivazione sulla sussistenza del reato associativo e del perché non si possa configurare un semplice concorso ex art. 110 cod. pen. (pag.12); si deve infine considerare che il Tribunale ha risposto a tutte le censure già proposte in sede di riesame e che sono state riproposte con il ricorso in cassazione, con conseguente inammissibilità dei motivi di ricorso, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso l'ordinanza oggetto di ricorso. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa 5 nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Poiché dalla presente decisione non consegue !a rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso il 22/11/2024
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore genrela FULVIO BALDI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 795 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 22/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di De GE AN ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma che aveva confermato parzialmente l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di De GE, indagato per associazione finalizzata alla commissione dei reati di riciclaggio e reimpiego aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 1), riciclaggio anch'esso aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., (capi 2, 5, 8 e 14). 648 cod. pen., 2 e 4 legge n. 895/67 (capo 27). 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di cui al capo 27), consistenti nella presunta sussistenza di un contrasto tra De GE e EL LV, per cui De GE si sarebbe procurato l'arma proprio per difendersi da EL , quando invece dai fatti come rappresentati nell'ordinanza cautelare si evinceva che i due non erano affatto contrapposti l'uno all'altro; tale diversa lettura dei rapporti tra De GE e EL avrebbe fatto luce su una altra possibile ricostruzione della conversazione intercettata, nel senso di un suggerimento di De GE a LS, presente alla conversazione, su ciò che avrebbe dovuto dire a EL;
agli atti, inoltre, non vi era alcun indizio di un passaggio dell'arma da LS a De GE o viceversa, tanto che lo stesso Tribunale lo aveva semplicemente ipotizzato. 1.2 Il difensore lamenta che dopo oltre cinque anni dai fatti, in cui non vi era stata alcuna evidenza di permanenza di legami sospetti o di ripetizione di condotte di reato, era stata affermata l'attualità del pericolo di reiterazione del reato per ritenere la sussistenza di esigenze cautelari, valorizzando la mancanza di un'attività lavorativa del ricorrente per giungere alla conclusione della attualità della condotta criminosa (senza considerare che il ricorrente aveva posto in essere attività di compravendita di immobili, aveva locato immobili di proprietà di famiglia, aveva ereditato somme di denaro, aveva locato l'immobile di sua proprietà in quanto viveva a casa della compagna, eccetera); anche sul punto della ritenuta inidoneità di misure cautelari meno afflittive il Tribunale appariva essere incorso in palesi contraddizioni ed illogicità. 1.3 Con riferimento al reato di cui al capo 8), il tribunale aveva affermato che la prova della provenienza dal clan D'Amico-Mazzarella della somma di C 47.000,00, presuntivamente consegnata da De GE a Lombardi, era nella circostanza che pochi giorni prima era stata captata una conversazione tra EL e De GE avente ad oggetto una consegna di denaro e la relativa pattuizione 2 del compenso: poiché EL sarebbe stato un fiduciario del clan D'Amico- Mazzarella, il denaro consegnato da De GE a Lombardi sarebbe stato di provenienza del clan;
senonché, il Tribunale non aveva valorizzato la circostanza secondo cui il denaro bonificato dalle società di TI era tornato a Lombardi per il tramite di società a lui riconducibili. 1.4 Con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo 14, il difensore rileva che la ricostruzione operata dal Tribunale non era affatto idonea ad avvalorare la derivazione del denaro rinvenuto nelle mani di De GE il 13.10.2018 dall'importo originario di oltre 4 milioni indicato nella contestazione, né che fosse un residuo dell'originario e consistente importo oggetto dell'operazione di riciclaggio di cui al capo 13. 1.5 Quanto ai gravi indizio di colpevolezza di cui al capo 2), il difensore osserva che il coinvolgimento di De GE nell'operazione di riciclaggio effettuata tramite bonifici eseguiti nelle date 14.02.2018, 5.04.2018, 25.5.2018, 6.03.2018, 12.03.2018 e 20.03.2018 non poteva affatto farsi discendere dal contenuto della conversazione tra De GE e NO del 6.11.2018, sia perché vi era un notevole e non giustificato divario temporale dalla commissione dell'operazione, sia per lo stesso tenore della conversazione;
nemmeno risultava adeguatamente motivata la ritenuta ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., posto che non erano stati indicati i riscontri circa la provenienza dal clan D'Amico-Mazzarella del denaro consegnato ad NO ed il rientro di quel denaro in favore del clan. 1.6 Con riferimento alla contestazione di cui al capo 1), dalle conversazioni intercettate si evinceva che il gruppo di persone tra cui vi era De GE aveva finalità di azioni% relative a denaro di qualsiasi provenienza, per cui la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. avrebbe potuto essere associata ai soli reati scopo nel caso in cui fosse stata provata la provenienza del denaro oggetto delle presunte operazioni di riciclaggio dal clan D'amico-Mazzarella, ma andava esclusa con riguardo al reato associativo;
inoltre, ammesso e non concesso che potesse essere addebitato a De GE il compimento di reati scopo, la fattispecie avrebbe dovuto essere confinata alla mera ipotesi di concorso ex art. 110 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve ribadire che "in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto 3 delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" (Sez.3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337); nel caso in esame, il Tribunale ha fornito una spiegazione perfettamente logica della conversazione intercettata (nel corso della quale il ricorrente afferma: "ho preso la 357 me la sono messa di fuori e ci sto andando in giro armato...") alle pagine 17 e 18 dell'ordinanza impugnata. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. tempo silente (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (vedi Sez. 2, n. 6592 del 25/1/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02; Sez. 2, n. 38848 del 14/7/2021, Giardino, Rv. 282131 - 01); il principio è stato affermato anche a proposito dei reati con l'aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (vedi Sez.1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 24/05/2019, Fotia, Rv. 276316 Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, Rv. 269112 - 01). Dunque, la presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva è superabile solo dalla prova circa l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare, in difetto della quale l'onere motivazionale incombente sul giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi rispettato mediante il semplice riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili nel senso di un'attenuazione delle esigenze di prevenzione. Del resto, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo Tutto ciò premesso, rileva il Collegio che, nel caso di specie, il Tribunale del riesame abbia dato sufficientemente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto il tempo trascorso dai fatti del tutto recessivo rispetto all'inserimento del ricorrente 4 in un contesto associativo di particolare spessore criminale, ai suoi precedenti, ai carichi pendenti, ai numerosi procedimenti nei quali è indagato o imputato, motivando anche sulla inidoneità degli arresti domiciliari ad evitare il pericolo di reiterazione dei reati (si veda l'ampia motivazione contenuta nelle pagine 19 e 20 dell'ordinanza impugnata). 1.3 Quanto ai motivi relativi ai capi 8), 14 e 29, si deve ribadire che in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e poi, eventualmente, del giudice del riesame;
Nel caso in esame, il Tribunale ha fornito congrua motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di De GE per il reato contestato al capo 8) nelle pagine 14 e 15, per quello di cui al capo 14) nelle pagine 16 e 17, per quello di cui al capo 2 nelle pagine 13 e 14 dell'ordinanza impugnata;
quanto alla sussistenza dell'aggravante, la stessa è evidenziata dalle considerazioni contenute alle pagine 12 e 13, in cui viene rilevato che De GE aveva un ruolo all'interno del sodalizio che presupponeva la sua conoscenza della provenienza dal clan D'Amico-Mazzarella del denaro impiegato nelle operazioni di riciclaggio, e quindi della consapevolezza di agire per agevolare l'attività del clan. 1.4 Relativamente all'ultimo motivo di ricorso, richiamato quanto prima esposto per quanto riguarda la sussistenza dell'aggravante, vi è ampia motivazione sulla sussistenza del reato associativo e del perché non si possa configurare un semplice concorso ex art. 110 cod. pen. (pag.12); si deve infine considerare che il Tribunale ha risposto a tutte le censure già proposte in sede di riesame e che sono state riproposte con il ricorso in cassazione, con conseguente inammissibilità dei motivi di ricorso, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso l'ordinanza oggetto di ricorso. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa 5 nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Poiché dalla presente decisione non consegue !a rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso il 22/11/2024