Rigetto
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/01/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00585/2025REG.PROV.COLL.
N. 09810/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9810 del 2022, proposto da
AN OU, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Boscarol, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questore della Provincia di NO, Commissariato del Governo per la Provincia di NO, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO n. 00118/2022, resa tra le parti, ad oggetto annullamento
a) della comunicazione del Questore della Provincia di NO dd. 14.01.2020, priva di numero di protocollo, notificata al ricorrente in data 04.06.2020;
b) del decreto del Questore della Provincia di NO dd. 23 febbraio 2021, prot. n. 17/12/2021/Imm., notificato il 2 marzo 2021, di rigetto della domanda di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno presentata dal cittadino maliano OU AN;
c) del decreto del Commissariato del Governo per la Provincia di NO dd. 29 giugno 2021, prot. n. 24242/2021, notificato il 16 luglio successivo, di rigetto del ricorso proposto dal signor OU AN contro il provvedimento del Questore della Provincia di NO dd. 23 febbraio 2021, prot. n. 17/12/2021/Imm;
d) di ogni altro atto pregresso successivo e comunque connesso anche se di estremi ignoti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il Cons. Oreste Mario Caputo e udito per parte appellante l’avv. Filippo Lattanzi in sostituzione dell'avv. Marco Boscarol;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. E’ appellata la sentenza del TRGA Sezione autonoma di NO n. 118/2022 di reiezione del ricorso proposto dal sig. AN OU, cittadino del Mali, titolare di permesso di soggiorno per “motivi umanitari” valido dal 7 maggio 2018 al 9 gennaio 2020, rilasciato dalla Questura di Foggia, avverso il decreto del Questore della Provincia di NO (dd. 23 febbraio 2021, prot. n. 17/12/2021/Imm., notificato il 2 marzo 2021), di rigetto della domanda di rinnovo-conversione del permesso di soggiorno.
Diniego opposto al ricorrente in assenza di reddito sufficiente al sostentamento e per essere stato “denunciato per produzione e traffico delle sostanze stupefacenti”.
1.1 Cumulativamente il ricorrente ha impugnato il decreto del Commissario del Governo di 29 giugno 2021, reiezione del ricorso gerarchico, presentato il 31 marzo 2021 per l’annullamento del detto decreto del Questore di NO.
2. Nei motivi d’impugnazione il ricorrente ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2 e dell’articolo 8 legge 7 agosto 1990, n.2 41; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 22 e seguenti legge 7 agosto 1990, n. 241; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 d.l. 4.10.2018, n. 113; violazione e falsa applicazione dell’art. 9, settimo comma, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, eccesso di potere per ingiustizia e sproporzionalità dell’atto, violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 22, comma 11, d.lgs. 286/1998.
3. Il TRGA ha respinto il ricorso.
Il procedimento istruttorio, ad avviso dei giudici di prime cure, s’è svolto nel contraddittorio con la parte, la quale, denunciato per produzione e traffico delle sostanze stupefacenti, ha partecipato al procedimento, senza avere assolto all’onere di provare il possesso di reddito sufficiente al proprio sostentamento.
4. Appella la sentenza il sig. AN OU. Resiste il Ministero dell'Interno.
5. Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2024, la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
6. Con il primo motivo d’appello, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2 e dell’articolo 8 legge 7 agosto 1990, n. 241. Il TRGA avrebbe omesso di considerare che il ricorrente aveva contestato, fra l’altro, l’assenza, nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, della data entro la quale doveva concludersi il procedimento ed i rimedi esperibili in caso di inerzia della amministrazione, in violazione del disposto di cui all’art. 8 (Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento) della legge 241/1990.
Inoltre la comunicazione sarebbe stata incompleta.
6.1 Il motivo è infondato.
In contrario da quanto dedotto con il motivo d’appello in esame, al ricorrente sono stati forniti tutti gli elementi utili per garantirgli la effettiva partecipazione al procedimento, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 8 l. 241 del 1990.
La comunicazione di avvio del procedimento conteneva la precisa indicazione del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Immigrazione della Questura di NO presso cui poter prendere visione degli atti, del responsabile del procedimento e del responsabile della decisione finale.
Inoltre, va precisato, l’omessa indicazione, nella nota di avvio del procedimento, di alcuni elementi richiesti dall’art. 8 della legge n. 241 del 1990, integrano irregolarità, rilevanti ai fini del riconoscimento dell’errore scusabile in caso di tardiva o erronea instaurazione del relativo giudizio, non idonee a inficiare la legittimità del provvedimento conclusivo del procedimento.
7. Con il secondo motivo d’appello, il ricorrente si duole dell’omesso scrutinio della censura denunciante il difetto d’ostensione degli atti. Da cui la violazione e falsa applicazione degli articoli 22 e ss. l. 241/1990.
7.1 Il motivo è infondato.
Come rilevato dai giudici di prime cure, il ricorrente ha precisato (cfr., pagina 2 del ricorso) che il decreto del Questore di rigetto della domanda gli è stato notificato in data 2 marzo 2021, di cui al riscontro documentale della relativa relata di notifica.
Il ricorrente, cognita causa , ha presentato, dapprima, ricorso gerarchico al Commissario del Governo per la Provincia di NO contro il provvedimento finale di rigetto dell’istanza di rinnovo del detto permesso di soggiorno, dando atto di avere conosciuto il diniego e gli atti ad esso connessi, per poi, di seguito, impugnarlo innanzi al TRGA congiuntamente alla decisione del Commissario di Governo.
8. Con il terzo motivo d’appello, si denuncia l’errore di giudizio cui sarebbe incorso il TRGA per avere omesso di considerare che il titolo di soggiorno rilasciato al ricorrente in data 7 maggio 2018 e valido sino al 9 gennaio 2020 era un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il permesso di soggiorno, aggiunge l’appellante, avendo durata biennale ai sensi dell’art. 14, co 4, d.P.R. 12 gennaio 2015 n.21, può essere chiesto e rinnovato anche senza i requisiti previsti per altre tipologie di permessi quali la disponibilità di mezzi di sostentamento o la idoneità dell’alloggio.
8.1 Il motivo è infondato.
Va premesso che l’istanza di rinnovo presentata dal ricorrente aveva ad oggetto la conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari scaduto il 9 gennaio 2020 in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
In altri termini, il ricorrente non ha chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per motivi umanitari, limitandosi a instare per il rinnovo-conversione per motivi di lavoro subordinato.
Conseguentemente, trattandosi di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, è onere dell'istante fornire prova della disponibilità di un reddito di importo corrispondente al minimo legale richiesto per la sua permanenza sul territorio proveniente da fonte lecita, in caso contrario è legittima l'emissione di un provvedimento di reiezione del titolo richiesto (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 2010, n. 1238; Id., sez. III, 18 giugno 2015, n. 3091; Id., sez. III, 10 marzo 2015, n. 1231).
Onere – va sottolineato – nel caso di specie non affatto assolto dall’appellante.
9. Con il quarto motivo d’appello si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 9, settimo comma, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 ed eccesso di potere per erroneità del presupposto.
Il TRGA di NO avrebbe erroneamente tratto la conclusione che l’elemento della pericolosità sociale dello straniero possa essere desunto da condotte non direttamente collegate a pronunzie di condanna in sede penale.
Sicché, denuncia l’appellante, la supposta pericolosità sociale del signor OU AN, senza considerare la presunzione d’innocenza di cui all’art. 27 Cost., sarebbe stata illegittimamente dedotta dalle condotte delittuose commesse dal predetto sul territorio italiano sfociate in due procedimenti penali per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
9.1 Il motivo è infondato.
Il giudizio di pericolosità sociale dello straniero richiedente il titolo di soggiorno, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286 del 1998, non è affatto connesso al riscontro di condanne penali anche non definitive per i reati elencati dall’art. 380 commi 1 e 2 c.p.p., per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza del reo.
Il parametro normativo della pericolosità sociale può essere desunto dall’autorità procedente anche da fatti ed elementi diversi da tali condanne: quali, ad esempio, mere denunce o elementi non aventi rilevanza penale ma ugualmente denotanti comportamenti socialmente pericolosi, suscettibili d’irrogazione di una misura di prevenzione.
L’autonomia delle valutazioni dell’amministrazione procedente quanto al disvalore sociale dei fatti imputabili allo straniero implicanti il giudizio di pericolosità sociale, ai sensi dell’art. 9, settimo comma, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, è affrancata da condanne penali, sicché è fuor d’opera invocare la presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27 Costituzione, applicabile ai procedimenti penali ancora sub judice .
10. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.
11. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Roberto Caponigro, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oreste Mario Caputo | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO