Rigetto
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 10/04/2025, n. 3070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3070 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03070/2025REG.PROV.COLL.
N. 02875/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2875 del 2022, proposto da
HE DI, SI DI, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Golini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Gino Capponi n. 26;
contro
Ministero della Cultura Già Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, non costituito in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Siena Grosseto e Arezzo, Ministero della Cultura, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 01214/2021, resa tra le parti, del provvedimento n. 32 del 6 giugno 2013 del Soprintendente Dirigente della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoatropologico della Provincia di Arezzo, notificato al sig. HE DI il 12 giugno 2013, nella parte in cui è stata irrogata al sig. HE DI, in qualità di proprietario dell'unità immobiliare appartenente al Palazzo Visdomini – Saracini, ubicato in Arezzo Via Di Sassoverde n. 9, la sanzione ripristinatoria “mediante chiusura dei quattro lucernari, ripristino della finestra della cucina trasformata in porta – finestra, rimozione delle quattro persiane p.v.c. di colore verde e delle relative cappottine parapioggia in alluminio”; nonché di ogni ulteriore atto ad essi presupposto, conseguenziale e comunque connesso e, in particolare, della nota della Soprintendenza n. 6797 del 22 agosto 2013
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Siena Grosseto e Arezzo e di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 aprile 2025 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a. e dell’art. 13-quater disp. att. c.p.a. (articolo aggiunto dall’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113.), preso atto del deposito delle note di passaggio in decisione, è data la presenza dell'.avv. Golini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con provvedimento n. 32 del 06.06.2013, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo ha irrogato al sig. HE DI, in qualità di proprietario dell'unità immobiliare appartenente al Palazzo Visdomini - Saracini, ubicato in Arezzo Via di Sassoverde n. 9, la sanzione ripristinatoria " mediante chiusura dei quattro lucernari, ripristino della finestra della cucina trasformata in porta-finestra, rimozione delle quattro persiane p.v.c. di colore verde e delle relative cappottine parapioggia in alluminio ".
2. Con il ricorso proposto dinanzi al Tar Toscana, l’odierno appellante ha impugnato il provvedimento deducendo, con un unico articolato motivo di ricorso, la violazione e falsa applicazione dell'art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 135 della 1.r. n. 1/2005, nonché degli art. 3,8,9,10 e 21 nonies della 1. n. 241/1990.
3. Il TAR, con la sentenza n. 1214, pubblicata il 27/09/2021, ha respinto il ricorso.
4. Avverso tale pronuncia sono insorti il sig. HE DI ed il sig. SI DI, con atto di appello notificato in data 28/03/2022, depositato il 05/04/2022, a mezzo del quale ha chiesto di annullare e/o riformare la sentenza n. 1214/2021 del TAR Toscana, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese del giudizio, deducendo un motivo di appello: violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del d.p.r. n. 380/2001, dell’art. 135 della l.r. n. 1/2005, degli artt. 3,7,8,9,10 e 21 nonies della l. n. 241/1990, incongruenza della motivazione, eccesso di potere, particolarmente sotto il profilo del difetto di istruttoria, dei presupposti e del travisamento dei fatti.
5. Il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso in appello.
6. All’udienza di smaltimento del 2 aprile 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. L’appello è infondato.
8. In linea di fatto, dagli atti di causa emerge che i lavori hanno riguardato l'unità immobiliare ad uso residenziale ubicata al piano primo e secondo dell'edificio Palazzo Visdomini — Saracini, sito in Arezzo, via Sasso Verde 9, sottoposto a vincolo storico e artistico ai sensi della legge n. 1089/39 per mezzo del D.M. del 12 ottobre 1965.
8.1 Oggetto dei provvedimenti impugnati in prime cure erano le opere realizzate dalla proprietà in difformità al titolo di cui alla D.I.A. a suo tempo presentata, così accertate e descritte: i) mancata realizzazione del nuovo divisorio previsto tra il soggiorno e la cucina; ii) realizzazione di un gradino all'interno del servizio igienico ubicato al piano primo; iii) inserimento di un ulteriore gradino nella scala che conduce al piano secondo; iv) realizzazione di modifiche nella distribuzione dei locali ubicati al piano secondo, con conseguente spostamento dei relativi divisori; v) opere realizzate in assenza dell'autorizzazione: apertura di n. 4 lucernari sulla copertura, in corrispondenza dei locali ubicati al piano secondo; vi) sostituzione delle cornici e dei davanzali in pietra esistenti su quattro delle n. 7 finestre aperte sul giardino interno, con altre di nuova fattura, apposizione di persiane in PVC di colore verde sulle n. 7 finestre aperte sul giardino interno; vii) installazione di cappottine parapioggia in lamiera zincata su quattro delle n. 7 finestre aperte sul giardino interno; viii) trasformazione della finestra già esistente in cucina in porta — finestra; ix) rimozione delle pavimentazioni esistenti, posa in opera di nuove pavimentazioni; x) predisposizione dei nuovi impianti tecnologici; x) realizzazione di controsoffittatura in alcuni locali di entrambi i piani; xi) demolizione e rifacimento di gran parte degli intonaci esistenti.
9. A fronte della pacifica consistenza degli abusi accertati, in relazione a tutti i motivi di gravame assumono rilievo dirimente i consolidati orientamenti secondo cui, in caso di vincolo sull’immobile, qualsiasi intervento edilizio che risulti idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi deve essere preceduto da autorizzazione, in sua assenza della quale è soggetto a sanzione (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 08/11/2021, n. 7426).
10. Il carattere abusivo non viene meno in relazione alla invocata epoca risalente di realizzazione. In proposito, va ribadito che ciò che rileva è l’epoca di valutazione delle opere in contestazione; né parte appellante ha fornito elementi decisivi in ordine alla effettiva risalenza degli abusi accertati. Trattasi di difformità rispetto a quanto prospettato nel progetto presentato dalla stessa parte appellante; la difformità assume pertanto rilevanza dirimente.
11. Analogamente, la valutazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi in modo globale e non in termini atomistici (Consiglio di Stato, Sez. VI, 15/02/2021, n. 1350). Infatti, la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l'effettiva portata dell'operazione.
12. In caso di abuso edilizio, specie in ambito vincolato, non è dato scomporne una parte per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. L'opera edilizia abusiva va identificata con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato.
12.1 La valutazione unitaria nel caso di specie assume ulteriore specifico connotato e conferma dal fatto che tutte le opere sono state accertate e contestate come finalizzate all’utilizzo dell’immobile in questione.
13. In linea generale, al fine di valutare l'incidenza sull'assetto del territorio di un intervento edilizio, consistente in una pluralità di opere, va compiuto – specie in ambito soggetto a specifica tutela vincolistica - un apprezzamento globale, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprenderne in modo adeguato l'impatto effettivo complessivo, con la conseguenza che i molteplici interventi eseguiti non vanno considerati, dunque, in maniera “frazionata” (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. VI , 08/09/2021 , n. 6235).
14. In definitiva, risulta corretta la qualificazione fatta propria dall’amministrazione e condivisa dal Giudice di prime cure; le opere abusive accertate, realizzate in zona vincolata di particolare pregio in relazione alle caratteristiche dell’immobile stesso, hanno dato luogo ad un intervento di rilevante impatto, correttamente considerato in termini unitari anche a fronte della incisività su di un bene soggetto a specifica tutela, come desumibile dalla chiara ricostruzione posta a base della statuizione contestata. Trattasi di una pluralità di interventi, compiutamente indicati, anche nelle misure, dall’ordinanza impugnata, realizzati in difformità dal titolo rilasciato.
15. L’appello va pertanto respinto.
16. Le spese del presente grado di giudizio, liquiate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore id parte appellata, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Davide Ponte, Presidente FF, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
SI Santini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Davide Ponte |
IL SEGRETARIO