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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/04/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione prima civile
La Corte di Appello così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
Ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2373/2019 RGAC
vertente
Tra
c.f. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Roberto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vibo Valentia alla Piazza del Lavoro n.3
appellante
e
(già , c.f. , in Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Minicò ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Crotone alla via Poggioreale n.68
Appellato In fatto e diritto.
La (già proponeva ricorso per Controparte_1 CP_2
cassazione avverso la sentenza n. 433/2015 del 10.03.2015 -
pubblicata il 30.03.2015 - con cui la corte d'appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado n. 206/2009 del tribunale di
Crotone, aveva accolto l'appello avanzato dalla Parte_1
con conseguente rigetto della domanda proposta da
[...]
(oggi , di nullità della clausola di CP_2 Controparte_1
capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta nel contratto di conto corrente con apertura di credito.
In particolare, la eccepiva: 1. error in procedendo Controparte_1
per la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado;
2.
omesso/insufficiente/contraddittorio esame di fatto decisivo in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. per la mancata produzione del contratto di conto corrente;
3. la legittimità della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado. Con controricorso e contestuale ricorso incidentale, si costituiva la Parte_1
che insisteva nel rigetto delle domande avanzate dal ricorrente e nella cassazione della sentenza di appello poiché nulla aveva statuito in ordine alla restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione di primo grado. Con ordinanza n. 24592 resa il 10.05.2019
e depositata il 02.10.2019, la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso principale e in accoglimento del ricorso incidentale proposto dalla cassava Parte_1
con rinvio la sentenza n. 433/2015 della corte d'appello di Catanzaro. Pertanto, con atto di citazione del 16.12.2019, la Parte_1
riassumeva il giudizio dinnanzi questa corte d'appello
[...]
chiedendo la condanna di alla restituzione di tutte Controparte_1
le somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
Con comparsa del 30.04.2020 si costituiva in giudizio la
[...]
. CP_1
Con istanza depositata in data 20.12.2024 entrambi le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo transattivo.
All'udienza dell'11.2.2025– svoltasi in modalità di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c.- nessuno delle parti depositava note e pertanto la causa veniva rinviata al 25.02.25. Anche a tale udienza nessuna delle parti depositava note di trattazione scritta e la causa veniva trattenuta in decisione.
La corte, esaminati gli atti, considerato che il mancato deposito di note scritte è equivalente alla mancata comparizione delle parti, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del presente giudizio di appello.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La corte, definitivamente pronunciando sull'atto di riassunzione ex art. 392
c.p.c. proposto da a seguito di rinvio Parte_1
della Corte di Cassazione, in relazione alla sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n.433/2015 del 10.03.2015 e pubblicata il
30.03.2015, così provvede:
1) dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2) nulla sulle spese.
Catanzaro 11.3.2025
Il presidente estensore
Dott. Alberto Nicola Filardo
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione prima civile
La Corte di Appello così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
Ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2373/2019 RGAC
vertente
Tra
c.f. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Roberto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vibo Valentia alla Piazza del Lavoro n.3
appellante
e
(già , c.f. , in Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Minicò ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Crotone alla via Poggioreale n.68
Appellato In fatto e diritto.
La (già proponeva ricorso per Controparte_1 CP_2
cassazione avverso la sentenza n. 433/2015 del 10.03.2015 -
pubblicata il 30.03.2015 - con cui la corte d'appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado n. 206/2009 del tribunale di
Crotone, aveva accolto l'appello avanzato dalla Parte_1
con conseguente rigetto della domanda proposta da
[...]
(oggi , di nullità della clausola di CP_2 Controparte_1
capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta nel contratto di conto corrente con apertura di credito.
In particolare, la eccepiva: 1. error in procedendo Controparte_1
per la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado;
2.
omesso/insufficiente/contraddittorio esame di fatto decisivo in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. per la mancata produzione del contratto di conto corrente;
3. la legittimità della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado. Con controricorso e contestuale ricorso incidentale, si costituiva la Parte_1
che insisteva nel rigetto delle domande avanzate dal ricorrente e nella cassazione della sentenza di appello poiché nulla aveva statuito in ordine alla restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione di primo grado. Con ordinanza n. 24592 resa il 10.05.2019
e depositata il 02.10.2019, la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso principale e in accoglimento del ricorso incidentale proposto dalla cassava Parte_1
con rinvio la sentenza n. 433/2015 della corte d'appello di Catanzaro. Pertanto, con atto di citazione del 16.12.2019, la Parte_1
riassumeva il giudizio dinnanzi questa corte d'appello
[...]
chiedendo la condanna di alla restituzione di tutte Controparte_1
le somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
Con comparsa del 30.04.2020 si costituiva in giudizio la
[...]
. CP_1
Con istanza depositata in data 20.12.2024 entrambi le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo transattivo.
All'udienza dell'11.2.2025– svoltasi in modalità di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c.- nessuno delle parti depositava note e pertanto la causa veniva rinviata al 25.02.25. Anche a tale udienza nessuna delle parti depositava note di trattazione scritta e la causa veniva trattenuta in decisione.
La corte, esaminati gli atti, considerato che il mancato deposito di note scritte è equivalente alla mancata comparizione delle parti, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del presente giudizio di appello.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La corte, definitivamente pronunciando sull'atto di riassunzione ex art. 392
c.p.c. proposto da a seguito di rinvio Parte_1
della Corte di Cassazione, in relazione alla sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n.433/2015 del 10.03.2015 e pubblicata il
30.03.2015, così provvede:
1) dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2) nulla sulle spese.
Catanzaro 11.3.2025
Il presidente estensore
Dott. Alberto Nicola Filardo