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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 18/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2922/2022 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 18.3.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
ALBOCCINO LUIGI ANTONIO
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Dott. nella sua qualità di Controparte_1 Controparte_2
Amministratore Giudiziario della società, rappresentato e difeso , con mandato in atti, dall'avv. FILIBERTO NATALE
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.12.2022 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di essere stata assunta alle dipendenze della con contratto a tempo Controparte_1 indeterminato, part-time, dal 13 aprile 2019 al 5 agosto 2020, con mansioni di Wedding
Planner presso la sede del con orario dalle 9,00 alle 13,00 dal lunedì Controparte_3 al sabato;
di aver svolto, in verità, la propria attività lavorativa full-time, dalle ore 09,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì e dalle 11,00 alle 20,00 il sabato, come peraltro già accertato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Crotone;
di aver, pertanto, diritto alla percezione delle differenze retributive maturate nonché al TFR spettante, complessivamente pari alla somma di euro € 14.770,00, come da conteggi in atti. Tanto premesso, così concludeva “Voglia accertare e dichiarare che la Sig.ra Parte_1 ha lavorato alle dipendenze della con la qualifica di Wedding Planner presso la sede Controparte_1 del a far data dal 13/04/2019 al 08/03/2020 e dal 01/06/2020 al Controparte_3
05/08/2020 full-time e precisamente, dalle ore 09,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì e dalle 11,00 alle 20,00 il sabato;
per l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento in favore della Sig. della somma di € 14.770,00, per come meglio Parte_1
e più analiticamente sopra specificata ovvero, alla diversa somma ritenuta equa e di giustizia, oltre agli interessi legali ed all'indennità per la svalutazione monetaria, come previsto dall'art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. cod. proc. civ., dal giorno della maturazione di ogni singolo diritto sino all'effettivo soddisfo. Il tutto, con sentenza munita di formula esecutiva e con vittoria di spese diritti ed onorari come per legge”.
La società resistente, nel costituirsi ritualmente in giudizio, in via pregiudiziale, dando atto del sequestro preventivo delle proprie quote disposto con decreto del 20.02.2020, notificato il 20.05.2020, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per incompetenza del giudice adito;
nel merito, contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, così concludendo
“… la domanda sia dichiarata, pregiudizialmente, inammissibile e/o improcedibile e ciò per le ragioni di diritto esposte nel presente atto difensivo. Nel merito, ove occorrendo e previo istruttoria come formulata, rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto. Con condanna della parte ricorrente alle spese e competenze di causa e, accertata la consapevole temerarietà della lite, con condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi secondo legge”.
La causa, rigettata l'eccezione pregiudiziale con ordinanza del 12.7.2023, cui si rimanda, fallito il tentativo di conciliazione, veniva istruita oralmente e documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc è così decisa.
***
Stando alla documentazione in atti, la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa in favore della convenuta, con mansioni di wedding planner, livello 3 CCNL Alberghi, con contratto a tempo indeterminato, part-time al 60 per cento, con orario lavorativo dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 ( 24 ore settimanali), dal 13 aprile 2019 al 5 agosto 2020.
Durata del rapporto e livello di inquadramento della ricorrente non sono in contestazione.
La lavoratrice ha invece dedotto di aver prestato la propria attività oltre l'orario contrattualmente previsto e più precisamente dalle 9:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì e dalle 11:00 alle 20:00 nelle giornate di sabato ( per 54 ore settimanali). In ordine a detta domanda va fatta applicazione del principio per cui “I fatti costitutivi del diritto al compenso e per lavoro straordinario devono essere provati dal lavoratore e non può farsi ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 432 cod. civ.; peraltro, il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione minimale delle ore prestate in aggiunta all'orario normale”
(Cass. Sez. L., n.6623/2001).
Ciò posto, gli esiti della prova testimoniale espletata non consentono di ritenere provato con sufficiente rigore l'espletamento del maggior orario lavorativo rivendicato in ricorso, stante la contrapposizione e la scarsa attendibilità delle dichiarazioni assunte.
In particolare, l'attendibilità del teste sig. - che ha sostanzialmente Testimone_1 confermato la prospettazione attorea- non solo risulta affievolita dal lungo legame di amicizia che lo lega alla ricorrente, ma soprattutto dalla circostanza che lo stesso, non essendo stato collega di lavoro di quest'ultima, ha dimostrato di essere (peraltro genericamente) a conoscenza dei fatti di causa de relato actoris1 ( “ADR lo so perché in quel periodo anche io ero in smart working e ci sentivamo spesso telefonicamente;
… so che lavorava 8-10 ore al giorno, da lunedì alla domenica, penso che avesse un giorno di riposo settimanale… ADR conosco gli orari della ricorrente perché me li riferiva lei stessa;
inoltre, tutte le volte che lei era impegnata nell'organizzazione di eventi, io mi occupavo di andare a prendere sua figlia, che usciva dall'asilo alle 15.30-
16.00, e stavo con lei fino a quando la madre non rientrava;
questo capitava almeno una volta a settimana, nei periodi di bassa stagione;
nei periodi estivi anche 4-5 volte a settimana;
” ( cfr. dichiarazioni testimoniali ud. del 23.1.2024).
D'altro canto, sebbene i testimoni di parte resistente abbiano sostanzialmente confermato la prospettazione offerta dalla datrice di lavoro (con particolare riferimento alla circostanza che la ricorrente non rispettasse un preciso orario lavorativo settimanale), devono ritenersi scarsamente attendibili le testimonianze rese a) dalla signora escussa Testimone_2 all'udienza del 17.4.2024, in ragione del dichiarato rapporto di affinità con il direttore del Parte_ sig. ( ADR dell'avv. Alboccino sono la moglie del sig. Direttore CP_1 Controparte_4
Parte_ del dal 2020, già direttore dell' ”); b) del sig. escusso Parte_3 Controparte_4 all'udienza del 14.11.2023, per la posizione dal medesimo occupata all'interno della struttura;
c) del sig. escusso all'udienza del 14.11.2023, in quanto lo Testimone_3 stesso, peraltro ancora dipendente della convenuta, risulta addetto alla reception con orario articolato su turni, dalle 7.00 alle 15.00 e dalle 15.00 alle 21.00.-22:00 sicchè deve escludersi che avesse una conoscenza diretta degli orari rispettati dalla ricorrente.
L'unico testimone della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare è il sig. Tes_4
, escusso all'udienza del 17.4.2024; tuttavia, siffatta dichiarazione, di per sé sola,
[...] anche in considerazione del fatto che il testimone ha riferito di un orario lavorativo parzialmente diverso rispetto a quello dedotto in ricorso dalla ricorrente 2 e, peraltro, ha dichiarato di non essere presente in struttura dal lunedì al mercoledì, dal primo aprile al primo novembre di ogni anno, non può ritenersi sufficiente a superare l'equivocità del quadro probatorio esaminato, sì da consentire un accertamento in termini sufficientemente concreti e realistici delle ore prestate dalla ricorrente in aggiunta all'orario contrattualmente previsto.
Pertanto, in applicazione della regola generale di cui all'art.2697 c.c., ai sensi del quale chi agisce in giudizio è onerato di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, si ritiene che la prova dell'esecuzione di prestazioni di lavoro aggiuntive rispetto a quelle regolarmente retribuite non sia stata adeguatamente fornita, con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese di lite restano compensate in ragione dell'equivocità del quadro probatorio esaminato e del comportamento processuale serbato dalla parte ricorrente, che ha prestato adesione alla proposta conciliativa avanzata da Codesto Tribunale.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2922/2022, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Crotone, 18.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sulla sostanziale nullità della prova de relato actoris si veda Cass. n. 569/2015. 2 arrivava alle 9.30 di mattina, ogni giorno, tutti i giorni della settimana, anche durante i mesi invernali;
tornava a casa Persona_1 per la pausa pranzo e rientrava alle 14.00, poi rimaneva fino alle 19.00; quando c'erano matrimoni invece rimaneva fino alle 24:00, dovendo togliere gli allestimenti all'interno della sala;