Art. 3.
In relazione alle esigenze della nuova monetazione possono essere assunti, con le modalita' previste dalla legge 26 febbraio 1952, n. 67 , fino a 48 operai temporanei di cui non piu' di 14 specializzati di 1ª categoria.
In relazione alle esigenze della nuova monetazione possono essere assunti, con le modalita' previste dalla legge 26 febbraio 1952, n. 67 , fino a 48 operai temporanei di cui non piu' di 14 specializzati di 1ª categoria.