Sentenza 4 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2004, n. 10660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10660 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco A. - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI CA, CA AN, CA RU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VALADIER 53/5, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ALLEGRA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CATALDO M. DE BENEDICTIS, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 667/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 10/07/01 - R.G.N. 2083/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/04 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma, con sentenza resa il 28.10.1999, respingeva la domanda di VI NT NC (residente in Croazia e coniuge superstite di assicurato residente all'estero e già titolare di pensione di vecchiaia liquidata in regime internazionale mediante cumulo di contributi versati presso organismi assicurativi di Stati diversi) diretta alla nuova determinazione della pensione di reversibilità liquidatale l'8.3.1995.
Rilevava il primo giudice che la domanda della ricorrente era volta ad ottenere l'applicazione dell'art. 7 della legge 407/1990, e quindi la conferma dell'integrazione al minimo nella misura percepita dal coniuge alla data dell'1.1.1991, prescindendo dal requisiti previsti dalla norma stessa. Tale assunto era fondato sull'affermazione che se il dante causa ha maturato il diritto alla conferma dell'integrazione al minimo percepita alla data dell'1.1.1991, tale diritto deve ritenersi acquisito anche da parte del coniuge superstite indipendentemente dalla circostanza che la morte fosse avvenuta prima o dopo l'entrata in vigore della legge 407/1990, e ciò sul presupposte della diversità della prestazione erogata In regime internazionale. Il Tribunale aveva ritenuto erronea tale interpretazione, rilevando che nella normativa in vigore non risultavano deroghe all'applicabilità dell'art. 22 della legge n. 903/1965. Di conseguenza, precisava il Tribunale, la ricorrente aveva maturato il diritto a percepire il 60% della pensione del coniuge deceduto, così come integrata, ma non quello di ricevere una autonoma integrazione al minimo dell'importo confermato al 1.1,1991 quando le condizioni di assicurazione delta pensione di reversibilità ancora non sussistevano.
Proponeva appello l'interessata rilevando che le condizioni di assicurazione e contribuzione dovevano essere verificate in capo al de cuius non in capo al coniugo superstite e che la pensione di reversibilità doveva essere integrata, nell'importo congelato al 1^ gennaio 1991, a norma dell'art. 6 della legge n. 638 del 1983 e dell'art. 7 della legge n. 407 del 1990. La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 54 dei 2001, respingeva l'appello e rilevava in primo luogo che la richiesta dell'appellante era infondata, in quanto nella specie, in cui la pensione diretta era stata liquidato con decorrenza anteriore al 1.1.1991, al superstite spettava il 60% della pensione del de cuius integrata al minimo se il de cuius poteva vantare uno contribuzione superiore ad un anno, ovvero in caso contrario il 60% della pensione del de cuius con l'integrazione congelata al 1.1.1991; osservava, in secondo luogo, che parimenti infondata era la richiesta dell'appellante di vedersi riconosciuto il diritto ad una nuova ed autonoma integrazione a minimo della pensione di reversibilità liquidata come sopra, in quanto per tale nuova integrazione occorreva aver riguardo alla posizione assicurativa e contributiva della beneficiarla, nella specie insussistente.
Per la cassazione di tale sentenza gli eredi dell'interessata, nel frattempo deceduta, hanno proposto ricorso con due motivi. L'INPS ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione dell'art. 13 r.d.l. 14.4.1939 n. 636, come modificato dall'art. 2 della legge 4.4.1952 n. 218 e dall'art. 22 della legge 21.7.1965 n. 903,
dell'art. 6 della legge 11.11.1983 n. 638 e dell'art. 7 della legge 29.12.1990 n. 407, nonché difetto di motivazione o addebita alla
Corte di Appello di non aver rilevato che il de cuius poteva vantare in Italia n. 78 contributi settimanali, e quindi una contribuzione superiore ad un anno, e che, essendo questi deceduto nel dicembre 1990, il coniuge superstite aveva acquistato il diritto alla pensione prima dell'entrata in vigore della legge n. 407 del 1990, fissata al 1.1.1991, benché la pensione di reversibilità fosse stata liquidata in data successiva;
di conseguenza il regime della pensione ricadeva nella normativa precedente ed al coniuge superstite spettava il trattamento minimo ex art. 6 legge n. 638/1983 fin dal 1.1.1991. Con il secondo motivo si denuncia violazione delle stesse norme sopra specificate e si addebita in primo luogo alla Corte di non aver considerato che il de cuius poteva far valere una contribuzione in Italia superiore ad un anno.
In secondo luogo si osserva che la Corte ha erroneamente ritenuto che i requisiti assicurativi e contributivi richiesti dalla legge devono sussistere in capo al superstite beneficiario e non ai de cuius, non tenendo conto del fatto che ai sensi dell'art. 13 del r.d.l. 636/1939 le condizioni di assicurazione e di contribuzione, che costituiscono anche la base per la quantificazione della pensione, devono sussistere unicamente in capo al pensionato deceduto e non al beneficiario, il quale acquista il diritto a titolo originario e non iure successionis.
Si sostiene altresì che il disposto dell'art. 7 comma 3 della legge n. 407/1990 si applica anche ai casi di pensione di reversibilità
con decorrenza posteriore al 1.1.1991, quando essa derivi, come nella specie, da pensione diretta già liquidata e corrisposta a quella data.
Si rileva, infine, che il trattamento minimo è espressamente riconosciuto ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù di cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi e convenzioni internazionali con riferimento ad ogni tipo pensione, compresa quella di reversibilità o indiretta. I motivi di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei limiti delle considerazioni che seguono.
La sentenza della Corte di Appello di Roma sembra ritenere che la pensionata con il ricorso al Tribunale abbia chiesto il riconoscimento del diritto ad ottenere una prestazione pensionistica pari a quella corrisposta al de cuius e l'autonoma integrazione al minimo della pensione di reversibilità così determinata. Dell'esattezza di tale interpretazione, rimasta del tutto immotivata, è lecito dubitare, posto che nel suo ricorso in Cassazione la pensionata lamenta che l'INPS ha provveduto a liquidarle la pensione di reversibilità "a calcolo" negandole l'integrazione al minimo in quanto non poteva far valere una anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro in Italia pari o superiore ad un anno (pag. 12 del ricorso per Cass.). La domanda, comunque, in via subordinata, era stata anche limitata "alla somma minore ritenuta di giustizia". La motivazione della sentenza impugnata si presenta del tutto insufficiente, non avendo quel giudice spiegato per quale ragione ha determinato l'oggetto della domanda nei termini sopra descritti, pur in presenza di una liquidazione "a calcolo" della prestazione pensionistica, come lamentato dall'appellata. Ove infatti la domanda fosse interpretata nel senso di richiesta della pensione di reversibilità anche sulla base del 60% della pensione corrisposta al de cuius alla data del 1^ gennaio 1991 non si giustifica il rigetto totale della domanda medesima.
La Corte territoriale, inoltre, mostra di non tenere in alcun conto la circostanza che la ricorrente sostiene che il de cuius poteva vantare in Italia versamenti contributivi per 78 settimane e quindi superiori all'anno.
Già questi motivi rendono necessario l'annullamento della sentenza impugnata ed il riesame della vicenda da parte di altro giudice. Poiché nella specie si fa questione di applicazione dell'art. 7 commi 1 o 3 della legge 29 dicembre 1990 n. 407, è opportuno comunque richiamare le predette norme e precisarne la corretta applicazione con riferimento alle pensioni di reversibilità. il primo comma dell'art. 7 ha disposto che il trattamento minimo è dovuto anche ai titolari di pensione in regime internazionale "a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica un'anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore ad un anno". Il successivo terzo comma dispone che a decorrere dal 1^ gennaio 1991 le pensioni "liquidate con il regime della totalizzazione dei periodi assicurativi italiani relativi ad anzianità contributive in costanza di rapporto di lavoro inferiori ad un anno, restano confermate nell'importo in pagamento al 1^ gennaio 1991 fino a quando l'importo della integrazione al trattamento minimo non venga assorbito dalla perequazione della pensione base".
Poiché il quarto comma dell'art. 7 rimanda ad un decreto del Ministro del Lavoro di emanare le norme regolamentari di attuazione di cui al primo comma, è stato emanato con decreto 30 dicembre 1992 n. 577 il "Regolamento recante nonne sul trattamenti pensionistici per attività svolte all'estero e per i residenti all'estero" il cui art. 3 così recita. "Qualora il titolare di pensione residente in Italia abbia acquisito il diritto in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da regolamenti della Comunità Economica Europea o da accordi internazionali in materia di sicurezza sociale che stabiliscano l'obbligo, per l'istituzione del Paese di residenza, di garantire su proprio territorio l'importo del trattamento minimo, fissato dalia legge nazionale, quest'ultimo viene concesso, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti, anche in assenza del requisito di cui all'art. 7 comma 1 della legge 29 dicembre 1990 n. 407". Ossia, in deroga al disposto di quest'ultima norma, quando lo Stato italiano abbia assunto in sede internazionale l'obbligo di erogare l'integrazione al minimo ai pensionati residenti in Italia, il diritto all'integrazione sorge anche se il titolare della pensione diretta abbia versamenti contributivi in Italia inferiori ad un anno.
L'art. 7 cit. non introduce nessun cambiamento nei confronti dei titolari della pensione diretta e della pensione di reversibilità quando la prestazione sia stata conseguita - ancorché mediante il cumulo di periodi lavorativi prestati presso Stati diversi - con una anzianità contributiva, per il lavoro svolto in Italia, pari o superiore ad un anno;
in tal caso sia il titolare del trattamento diretto, sia il titolare del trattamento di reversibilità, godranno come prima della integrazione al minimo, qualunque sia la data di conseguimento del diritto.
Diversamente deve ritenersi quando il de cuius non possa vantare in Italia una contribuzione pari o superiore ad un anno. Il primo comma dell'art. 7 non si applica direttamente alle prestazioni ai superstiti, nel senso che per avere diritto alla integrazione al minimo il titolare di detto trattamento non deve personalmente avere versato un anno di contributi in Italia. La sussistenza dei requisiti assicurativo e contributivo, infatti, devono essere verificati con riferimento all'assicurato e non al superstite. Il titolare della pensione di reversibilità tuttavia risente necessariamente della entità della integrazione spettante al de cuius in quanto la pensione di reversibilità deve essere calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto d: percepire. Pertanto nel caso di coniuge superstite residente all'estero che ha conseguito la prestazione mediante cumulo di contribuzione in Italia inferiore ad un anno, questi ai sensi dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903 ha diritto alla pensione in misura pari al 60%
della pensione del coniuga comprensiva della integrazione in cifra fissa maturata al 1^ gennaio quando la pensione diretta sia stata liquidata prima di tale data.
Il coniuge superstite non ha invece diritto alla autonoma integrazione della pensione di reversibilità ostandovi il disposto del terzo comma dell'art. 7 legge cit.. Non vi è dubbio infetti che detto comma si applichi anche alte pensioni ai superstiti, come espressamente prevede la sua prima parte, infatti, qualora come nella specie la pensione di reversibilità sia stata liquidata dopo il 1^ gennaio 1991, il coniuge non ha diritto ad alcuna autonoma integrazione della propria pensione, giacché per tutte le pensioni - conseguite con meno di un anno di contributi in Italia - e liquidate in data successiva all'entrata in vigore della legge non vi è più diritto alla integrazione se il beneficiario risiede all'estero. A tali fini occorre avere riguardo non già alla data dei decesso dei de cuius, bensì a quella della domanda amministrativa della pensione di reversibilità.
Per completare il quadro normativo vanno ulteriormente precisate le seguenti ipotesi con riferimento ai superstiti: a) pensione del dante causa decorrente dopo l'entrata in vigore della legge: il dante causa non ha diritto all'integrazione al minimo (non potendo giovarsi della cristallizzazione di cui ai terzo comma dell'art. 7) ed il titolare della pensione di reversibilità avrà diritto solo al 60% della pensione a calcolo, senza alcuna integrazione, ne' potrà a sua volta integrare la sua posizione se è residente all'estero; se invece è residente in Italia potrà integrare la sua propria posizione, perché al beneficiario della reversibilità residente in Italia non si applicano ne' il primo ne il terzo comma dell'art. 7; b) pensione del dante causa decorrente prima dell'entrata in vigore della legge n. 407/1990: questi aveva diritto alla cristallizzazione della integrazione nella misura percepita al gennaio 1991 ed il titolare della pensione di reversibilità avrà diritto al 60% della pensione dei dante causa comprensiva della integrazione cristallizzata;
non potrà a sua volta integrare la sua prestazione se residente all'estero, mentre, se residente in Italia, avrà diritto alla integrazione.
Alla stregua di tutte le considerazioni sopra svolte, il ricorso dunque deve essere accolto per quanto di ragione. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo. Preliminarmente il giudice di rinvio avrà cura di accertare l'esatto contenuto della domanda introduttiva proposta dalla interessata al giudice di primo grado, oltre che l'anzianità contributiva che il de cuius poteva vantare in Italia e le altre condizioni previste dall'art. 3 del d.p.r. 30.12.1992 n. 577. Quindi quel giudice provvederà alla corretta definizione della controversia applicando i principi di diritto sopra specificati. Al giudice di rinvio, infine, va demandata anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Perugia. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2004