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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/07/2025, n. 2259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2259 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 585/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa MA AT UL Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere
Dott.ssa AT IM Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 585/2025, promossa in grado d'appello
da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Esposito, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Via Freguglia, 10, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Dario De Controparte_1 C.F._2
Pascale, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Viale Regina Margherita, 39, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 3055/2023 pronunciata dal GIP del Tribunale di Milano.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 9 Per : Parte_1
“Piaccia alll'Ecc.ma Corte, contrariis rejectis,
- accertata l'oggettiva portata calunniosa nei confronti del sig. della denuncia- Parte_1 querela sporta dalla signora in data 30.9.2020 presso il Comando Stazione Parte_2
Carabinieri di Peschiera Borromeo;
- accertata incidentalmente ed ai soli fini civilistici in capo alla signora la Parte_2 sussistenza dell'ipotesi di reato di cui all'art. 368 c.p. e comunque l'ingiustizia dell'azione calunniosa dalla stessa posta in essere;
- accertati la lesione dell'onore, del decoro, della reputazione e dell'immagine del sig. Parte_1 ed il nesso causale tra tali lesioni e la predetta azione calunniosa;
[...]
- condannare la signora al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, non Parte_2 patrimoniali, morali, esistenziali e all'immagine subiti dal signor in conseguenza Parte_3 del predetto fatto delittuoso, da liquidarsi in via equitativa ex art 1226 c.c. nella misura di euro
10.000,00, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Con vittoria di competenze e spese di giudizio.”.
Per : Controparte_1
“Voglia la Corte d'appello di Milano, premessa ogni più opportuna pronuncia e declaratoria, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, anche istruttoria, e produzione, così
G I U D I C A R E
1) dichiarare inammissibile e comunque respingere l'appello proposto dal Sig. Parte_1 perché infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza n. 3055/23, pronunciata in data 19.07.2025 dal Tribunale di Milano, in persona del GUP Dott.ssa Ramundo, depositata il
04.09.2023 nel proc. pen. n. 25323/21 RGNR e n. 16366/22 RG GIP, anche con riferimento alle statuizioni civili.
2) Respingere in ogni caso le domande tutte avanzate dal Sig. Pt_1
3) Condannare il Sig. Sig. alla rifusione delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio.
Salvis juribus.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 27 ottobre 2023 ha proposto appello agli effetti civili, ex artt. 573 e 576 Parte_1
c.p.p., avverso la sentenza in epigrafe indicata, di assoluzione dell'odierna convenuta dal supposto pagina 2 di 9 reato di calunnia perché il fatto non costituisce reato. Con ordinanza del 24 febbraio 2025 la Corte
d'Appello di Milano, Terza Sezione Penale, rilevata l'ammissibilità dell'impugnazione, ha rinviato il procedimento per la prosecuzione alla competente Sezione Civile della stessa Corte.
La causa è qui giunta in prima udienza il 15.04.2025 ed in decisione con udienza cartolare l'8.07.2025.
E' opportuno premettere un breve excursus sulla multipla vicenda giudiziaria relativa ai fatti a giudizio
– di per sé assai semplici –, la cui reale scaturigine è, con ogni evidenza, la spiccata conflittualità familiare fra le parti.
L'appellante è infatti fratello di quest'ultimo compagno dell'appellata e titolare, Persona_1 insieme a questa, delle quote della Co.Gi.Gre. S.r.l., di cui la donna è anche legale rappresentante.
Nel dicembre 2020, Co.Gi.Gre. S.r.l. promuoveva un'azione civile (R.G. 2988/2020, che si sarebbe conclusa con sentenza passata in giudicato, n. 387/2023, di rigetto delle domande dell'attrice nei confronti dell'odierno appellante), chiedendo che fosse condannato al Parte_1 risarcimento del danno conseguente all'asserita occupazione abusiva del box sito in Vizzolo Predabissi, di cui la stessa società è proprietaria, nonché per l'asserita effrazione della relativa serratura. In tale sede l'odierno appellante apprendeva che il 30 settembre 2020 aveva presentato nei Parte_2 suoi confronti denuncia-querela per violazione di domicilio e danneggiamento in relazione agli stessi fatti (il procedimento penale instaurato a seguito della denuncia-querela presentata dalla signora veniva rubricato con n. 3206/2020 R.G.N.R. e definito con ordinanza di archiviazione Pt_2 emessa, dopo l'opposizione di in data 9 maggio 2024 dal GIP del Tribunale di Lodi). Pt_2 il 29.07.2021 sporgeva a sua volta denuncia per calunnia nei confronti di Parte_1 Pt_2
Il 15.02.2022 il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Milano ha chiesto
[...]
l'archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato (sia per l'incertezza della dinamica fattuale, sia per l'assenza del dolo tipico). Il 18.05.2022 l'odierno appellante ha formulato opposizione a tale richiesta, ottenendo dal GIP del Tribunale di Milano la fissazione dell'udienza camerale e l'accoglimento dell'opposizione stessa, a mezzo di ordinanza di imputazione coatta in data
21.02.2023. Il P.M. formulava pertanto l'imputazione ex art. 368 c.p. a carico di , la Parte_2 quale, in sede di udienza preliminare – con la partecipazione anche dell'odierno appellante quale parte civile –, ha chiesto ed ottenuto di essere giudicata con il rito abbreviato, definito con la sentenza qui appellata.
Il GUP ha, con tale pronuncia – ed in maniera sostanzialmente conforme al percorso argomentativo già seguito dal P.M. richiedente l'archiviazione – escluso, in primo luogo, la possibilità di ritenere vera la versione fattuale resa dalla persona offesa (odierno appellante) anziché quella (parzialmente) pagina 3 di 9 contrapposta resa dall'imputata; in secondo luogo, la prova della certezza in capo all'imputata dell'innocenza dell'accusato, indi del dolo di calunnia. Ha dunque emesso pronuncia assolutoria perché il fatto non costituisce reato.
Appella qui la sentenza con tre motivi Parte_1
Con il primo, si duole dell'omessa valutazione, da parte del Giudice di primo grado, degli elementi di prova circa l'elemento soggettivo del reato ascritto. Con il secondo, si duole dell'errata e/o omessa valutazione degli elementi di prova circa lo svolgimento degli eventi. Con il terzo, lamenta il mancato riconoscimento del danno conseguente al reato di calunnia.
Si è costituita , contestando tutte le difese avverse e chiedendo la conferma della Parte_2 sentenza di primo grado.
I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, mentre il terzo – essendo chiaramente subordinato all'accertamento della responsabilità penale ipotizzata – viene assorbito dall'esito di cui infra.
Le principali coordinate fattuali della vicenda a giudizio (desumibili sia dalle prospettazioni di parte, sia dalle prove assunte, specie nel menzionato giudizio civile) sono, invero, pacifiche.
Il box di cui ha lamentato – sia civilmente che penalmente – l'abusivo utilizzo da parte del Pt_2 cognato è pertinenza di un appartamento in cui, fino al 2019/2020, ha abitato l'anziana madre dei due fratelli L'immobile, anzi, era stato acquistato proprio per consentire alla donna di risiedere Pt_1 vicina all'abitazione dell'odierno appellante, che disponeva – così come il fratello – delle relative chiavi (pur non essendone, almeno formalmente, il proprietario). Nel corso del 2019 i rapporti familiari si erano deteriorati per ragioni che vengono ricondotte proprio alle necessità di accudimento dell'anziana, la quale lasciava l'immobile della CO.Gi.Gre e si trasferiva a vivere presso il figlio e la di lui compagna . Persona_1 Parte_2
A quel punto la disponibilità del box in capo a doveva pertanto venir meno e, quanto agli Parte_1 sviluppi di fatto, le versioni delle parti divergono fra loro (anche se, a ben vedere, in maniera ancor meno dirimente di quanto ritenuto dal Gup). ha denunciato di aver trovato a febbraio 2020, dentro al box, tavole da surf e uno scooter non Pt_2 di sua proprietà (ma accertato, tramite targa, essere del cognato). L'odierna appellata decideva dunque di cambiare la serratura;
a luglio 2020 trovava poi il box svuotato degli oggetti alieni e la (nuova) serratura forzata. Inviava due diffide al cognato a mezzo raccomandata nell'estate 2020 e, non avendo ricevuto risposta, presentava la denuncia querela il 30 settembre successivo. pagina 4 di 9 sostiene invece di non aver mai forzato la serratura (la circostanza di un'avvenuta Parte_1 effrazione, data per provata dai vari giudicanti che si sono fino ad oggi pronunciati- cfr. anche ord. archiviazione GIP Lodi- in effetti non risulta chiaramente dalla documentazione fotografica) e di aver liberato il box dei suoi oggetti, oltre che di quelli dell'amico (che aveva ottenuto dai due CP_2 fratelli il permesso di ivi riporre le sue tavole da surf), il 21.05.2020. Evidenzia di aver risposto Pt_1 alle diffide della cognata, che invece inopinatamente lo aveva poi querelato.
Quanto alle prove che il precedente giudice non avrebbe considerato o adeguatamente valorizzato (al fine della ricostruzione dei fatti e/o dell'elemento soggettivo doloso della denunciante), l'odierno appellante allega fra l'altro:
- l'inattendibilità della deposizione del teste di parte avversa – – che, nel giudizio Testimone_1 civile, aveva riferito di aver cambiato la serratura più volte: il teste, infatti, risulta essere o essere stato amministratore e/o liquidatore di diverse società aventi sede presso la residenza dell'appellata, indi non si tratterebbe affatto di un fabbro;
- i contenuti della deposizione (sempre nel giudizio civile) di , che aveva confermato che CP_2 la sua attrezzatura era stata riposta nel box su consenso di e della di lui madre, e che era Persona_1 stata tolta a maggio 2021 insieme all'amico aveva anche dichiarato che quest'ultimo apriva Pt_1 sempre il box con un telecomando e mai con la chiave;
- la verosimile falsità del contratto di locazione (avverso cui era stata proposta querela di falso, così determinando la rinuncia alla sua produzione) prodotto nel giudizio civile da al fine di Pt_2 provare che nessuna disponibilità del box poteva avere Parte_1
- il mancato ritiro da parte dell'appellata delle raccomandate inviategli dal cognato nell'estate 2020;
- la stessa esistenza dei rapporti familiari con il querelato, all'evidenza maliziosamente sottaciuta in sede di querela.
A prescindere dall'intrinseca infondatezza delle indicate doglianze (talune davvero ardite e sintomatiche del clima di reciproca e bellicosa diffidenza: ad esempio, il fatto che il teste abbia Tes_1 svolto le attività indicate non esclude, in sé, la circostanza che egli abbia in effetti sostituito la serratura;
o ancora, le raccomandate di risultano invero non recapitate, per attestazione Parte_1 postale, in quanto l'indirizzo risultava incompleto e, pertanto, “sconosciuto”), le medesime risultano a monte irrilevanti, laddove riferibili alla pretesa ricostruzione esatta degli accadimenti che hanno originato la denuncia-querela in ipotesi calunniosa: che non abbia commesso gli Parte_1 illeciti ascrittigli è già certezza processuale, alla luce della sentenza definitiva emessa nel giudizio civile avanti il Tribunale di Lodi oltre che, peraltro, dell'avvenuta archiviazione delle accuse nel procedimento penale a suo carico. pagina 5 di 9 Quanto invece all'elemento soggettivo della pretesa calunnia, aspetto dirimente dell'intera vicenda qui a giudizio, non sono fondatamente ricostruibili valutazioni diverse da quella a cui è giunto il giudice della decisione qui impugnata. Ed, infatti, risulta provato quantomeno un utilizzo del box da parte dell'appellante, nel 2020, non autorizzato dalla cognata (e non proprietario dell'immobile), come si ricava dalle raccomandate intercorse e dalla stessa prospettazione delle parti, secondo cui i rapporti a quell'epoca si erano incrinati, per verosimili recriminazioni tra fratelli sulla gestione della madre e sulle rispettive spettanze economiche;
è del pari pacifico che la questione e le asserite violazioni connesse siano divenute materia di contesa civile, al punto da radicare un giudizio ed essere oggetto addirittura di deposizioni testimoniali ammesse. E', pertanto, in re ipsa la piena ragionevolezza – e comunque, alla luce delle prove offerte, l'impossibilità di provare il contrario – dell'ipotesi che , al Parte_2 momento della querela, non fosse affatto convinta dell'innocenza del cognato ma, anzi, addirittura fermamente convinta della rilevanza anche penale delle condotte di questo.
Né la circostanza che ella abbia a quel momento taciuto il contesto familiare in cui i fatti denunciati si collocavano vale a fondare diversa valutazione, non essendo certo richiesto all'allora denunciante di valutare ex ante (come poi ha fatto – tecnicamente e doverosamente – l'Autorità Giudiziaria adita più volte, sino a questo momento compreso) l'incidenza di tale situazione (in cui entrambe le parti, all'evidenza, non hanno brillato per correttezza e probità reciproca) sulla configurabilità del dolo costitutivo del reato p. e p. dall'art. 368 c.p.
L'appello è, pertanto, rigettato, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alle spese dell'appello, liquidate in dispositivo in base al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, tenendo conto del valore della domanda risarcitoria (10.000,00 euro), in rapporto ai valori minimi previsti stante la ridotta difficoltà delle questioni trattate ed escludendosi la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente nel presente grado di giudizio.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone:
pagina 6 di 9 1. Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
3055/2023 pronunciata dal GIP del Tribunale di Milano in data 19 luglio 2023.
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del giudizio in favore Pt_2
liquidate in € 460,00 per fase di studio, € 389,00 per fase introduttiva ed € 851,00
[...] per fase decisionale, per un importo complessivo di € 1.700,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
AT IM MA AT UL
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA FREGUGLIA, 10 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ESPOSITO
GIOVANNI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 7 di 9 (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE REGINA Controparte_1
MARGHERITA, 39 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. DE PASCALE DARIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLATO
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
Le parti all'udienza del precisavano le seguenti conclusioni :
Email_1
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo “ ”.
Il Tribunale di pronunciava sentenza n. pubblicata in data con il seguente dispositivo:
“ ”
Avverso tale sentenza proponeva appello con citazione notificata il Parte_1 chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituiva Controparte_1 contestando l'appello e chiedendo la conferma della sentenza. Alla prima udienza del la Corte, su istanza delle parti, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del in cui, espletato l'incombente, tratteneva la causa a sentenza assegnando i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
L'esito della lite vede la soccombenza dell' , che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.55/2014, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13. pagina 8 di 9
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro avverso la sentenza del Tribunale di n. così provvede:
[...] Controparte_1
1.
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate in € per fase di studio, € per fase introduttiva ed € per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa AT IM Dott. MA AT UL
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa MA AT UL Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere
Dott.ssa AT IM Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 585/2025, promossa in grado d'appello
da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Esposito, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Via Freguglia, 10, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Dario De Controparte_1 C.F._2
Pascale, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Viale Regina Margherita, 39, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 3055/2023 pronunciata dal GIP del Tribunale di Milano.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 9 Per : Parte_1
“Piaccia alll'Ecc.ma Corte, contrariis rejectis,
- accertata l'oggettiva portata calunniosa nei confronti del sig. della denuncia- Parte_1 querela sporta dalla signora in data 30.9.2020 presso il Comando Stazione Parte_2
Carabinieri di Peschiera Borromeo;
- accertata incidentalmente ed ai soli fini civilistici in capo alla signora la Parte_2 sussistenza dell'ipotesi di reato di cui all'art. 368 c.p. e comunque l'ingiustizia dell'azione calunniosa dalla stessa posta in essere;
- accertati la lesione dell'onore, del decoro, della reputazione e dell'immagine del sig. Parte_1 ed il nesso causale tra tali lesioni e la predetta azione calunniosa;
[...]
- condannare la signora al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, non Parte_2 patrimoniali, morali, esistenziali e all'immagine subiti dal signor in conseguenza Parte_3 del predetto fatto delittuoso, da liquidarsi in via equitativa ex art 1226 c.c. nella misura di euro
10.000,00, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Con vittoria di competenze e spese di giudizio.”.
Per : Controparte_1
“Voglia la Corte d'appello di Milano, premessa ogni più opportuna pronuncia e declaratoria, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, anche istruttoria, e produzione, così
G I U D I C A R E
1) dichiarare inammissibile e comunque respingere l'appello proposto dal Sig. Parte_1 perché infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza n. 3055/23, pronunciata in data 19.07.2025 dal Tribunale di Milano, in persona del GUP Dott.ssa Ramundo, depositata il
04.09.2023 nel proc. pen. n. 25323/21 RGNR e n. 16366/22 RG GIP, anche con riferimento alle statuizioni civili.
2) Respingere in ogni caso le domande tutte avanzate dal Sig. Pt_1
3) Condannare il Sig. Sig. alla rifusione delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio.
Salvis juribus.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 27 ottobre 2023 ha proposto appello agli effetti civili, ex artt. 573 e 576 Parte_1
c.p.p., avverso la sentenza in epigrafe indicata, di assoluzione dell'odierna convenuta dal supposto pagina 2 di 9 reato di calunnia perché il fatto non costituisce reato. Con ordinanza del 24 febbraio 2025 la Corte
d'Appello di Milano, Terza Sezione Penale, rilevata l'ammissibilità dell'impugnazione, ha rinviato il procedimento per la prosecuzione alla competente Sezione Civile della stessa Corte.
La causa è qui giunta in prima udienza il 15.04.2025 ed in decisione con udienza cartolare l'8.07.2025.
E' opportuno premettere un breve excursus sulla multipla vicenda giudiziaria relativa ai fatti a giudizio
– di per sé assai semplici –, la cui reale scaturigine è, con ogni evidenza, la spiccata conflittualità familiare fra le parti.
L'appellante è infatti fratello di quest'ultimo compagno dell'appellata e titolare, Persona_1 insieme a questa, delle quote della Co.Gi.Gre. S.r.l., di cui la donna è anche legale rappresentante.
Nel dicembre 2020, Co.Gi.Gre. S.r.l. promuoveva un'azione civile (R.G. 2988/2020, che si sarebbe conclusa con sentenza passata in giudicato, n. 387/2023, di rigetto delle domande dell'attrice nei confronti dell'odierno appellante), chiedendo che fosse condannato al Parte_1 risarcimento del danno conseguente all'asserita occupazione abusiva del box sito in Vizzolo Predabissi, di cui la stessa società è proprietaria, nonché per l'asserita effrazione della relativa serratura. In tale sede l'odierno appellante apprendeva che il 30 settembre 2020 aveva presentato nei Parte_2 suoi confronti denuncia-querela per violazione di domicilio e danneggiamento in relazione agli stessi fatti (il procedimento penale instaurato a seguito della denuncia-querela presentata dalla signora veniva rubricato con n. 3206/2020 R.G.N.R. e definito con ordinanza di archiviazione Pt_2 emessa, dopo l'opposizione di in data 9 maggio 2024 dal GIP del Tribunale di Lodi). Pt_2 il 29.07.2021 sporgeva a sua volta denuncia per calunnia nei confronti di Parte_1 Pt_2
Il 15.02.2022 il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Milano ha chiesto
[...]
l'archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato (sia per l'incertezza della dinamica fattuale, sia per l'assenza del dolo tipico). Il 18.05.2022 l'odierno appellante ha formulato opposizione a tale richiesta, ottenendo dal GIP del Tribunale di Milano la fissazione dell'udienza camerale e l'accoglimento dell'opposizione stessa, a mezzo di ordinanza di imputazione coatta in data
21.02.2023. Il P.M. formulava pertanto l'imputazione ex art. 368 c.p. a carico di , la Parte_2 quale, in sede di udienza preliminare – con la partecipazione anche dell'odierno appellante quale parte civile –, ha chiesto ed ottenuto di essere giudicata con il rito abbreviato, definito con la sentenza qui appellata.
Il GUP ha, con tale pronuncia – ed in maniera sostanzialmente conforme al percorso argomentativo già seguito dal P.M. richiedente l'archiviazione – escluso, in primo luogo, la possibilità di ritenere vera la versione fattuale resa dalla persona offesa (odierno appellante) anziché quella (parzialmente) pagina 3 di 9 contrapposta resa dall'imputata; in secondo luogo, la prova della certezza in capo all'imputata dell'innocenza dell'accusato, indi del dolo di calunnia. Ha dunque emesso pronuncia assolutoria perché il fatto non costituisce reato.
Appella qui la sentenza con tre motivi Parte_1
Con il primo, si duole dell'omessa valutazione, da parte del Giudice di primo grado, degli elementi di prova circa l'elemento soggettivo del reato ascritto. Con il secondo, si duole dell'errata e/o omessa valutazione degli elementi di prova circa lo svolgimento degli eventi. Con il terzo, lamenta il mancato riconoscimento del danno conseguente al reato di calunnia.
Si è costituita , contestando tutte le difese avverse e chiedendo la conferma della Parte_2 sentenza di primo grado.
I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, mentre il terzo – essendo chiaramente subordinato all'accertamento della responsabilità penale ipotizzata – viene assorbito dall'esito di cui infra.
Le principali coordinate fattuali della vicenda a giudizio (desumibili sia dalle prospettazioni di parte, sia dalle prove assunte, specie nel menzionato giudizio civile) sono, invero, pacifiche.
Il box di cui ha lamentato – sia civilmente che penalmente – l'abusivo utilizzo da parte del Pt_2 cognato è pertinenza di un appartamento in cui, fino al 2019/2020, ha abitato l'anziana madre dei due fratelli L'immobile, anzi, era stato acquistato proprio per consentire alla donna di risiedere Pt_1 vicina all'abitazione dell'odierno appellante, che disponeva – così come il fratello – delle relative chiavi (pur non essendone, almeno formalmente, il proprietario). Nel corso del 2019 i rapporti familiari si erano deteriorati per ragioni che vengono ricondotte proprio alle necessità di accudimento dell'anziana, la quale lasciava l'immobile della CO.Gi.Gre e si trasferiva a vivere presso il figlio e la di lui compagna . Persona_1 Parte_2
A quel punto la disponibilità del box in capo a doveva pertanto venir meno e, quanto agli Parte_1 sviluppi di fatto, le versioni delle parti divergono fra loro (anche se, a ben vedere, in maniera ancor meno dirimente di quanto ritenuto dal Gup). ha denunciato di aver trovato a febbraio 2020, dentro al box, tavole da surf e uno scooter non Pt_2 di sua proprietà (ma accertato, tramite targa, essere del cognato). L'odierna appellata decideva dunque di cambiare la serratura;
a luglio 2020 trovava poi il box svuotato degli oggetti alieni e la (nuova) serratura forzata. Inviava due diffide al cognato a mezzo raccomandata nell'estate 2020 e, non avendo ricevuto risposta, presentava la denuncia querela il 30 settembre successivo. pagina 4 di 9 sostiene invece di non aver mai forzato la serratura (la circostanza di un'avvenuta Parte_1 effrazione, data per provata dai vari giudicanti che si sono fino ad oggi pronunciati- cfr. anche ord. archiviazione GIP Lodi- in effetti non risulta chiaramente dalla documentazione fotografica) e di aver liberato il box dei suoi oggetti, oltre che di quelli dell'amico (che aveva ottenuto dai due CP_2 fratelli il permesso di ivi riporre le sue tavole da surf), il 21.05.2020. Evidenzia di aver risposto Pt_1 alle diffide della cognata, che invece inopinatamente lo aveva poi querelato.
Quanto alle prove che il precedente giudice non avrebbe considerato o adeguatamente valorizzato (al fine della ricostruzione dei fatti e/o dell'elemento soggettivo doloso della denunciante), l'odierno appellante allega fra l'altro:
- l'inattendibilità della deposizione del teste di parte avversa – – che, nel giudizio Testimone_1 civile, aveva riferito di aver cambiato la serratura più volte: il teste, infatti, risulta essere o essere stato amministratore e/o liquidatore di diverse società aventi sede presso la residenza dell'appellata, indi non si tratterebbe affatto di un fabbro;
- i contenuti della deposizione (sempre nel giudizio civile) di , che aveva confermato che CP_2 la sua attrezzatura era stata riposta nel box su consenso di e della di lui madre, e che era Persona_1 stata tolta a maggio 2021 insieme all'amico aveva anche dichiarato che quest'ultimo apriva Pt_1 sempre il box con un telecomando e mai con la chiave;
- la verosimile falsità del contratto di locazione (avverso cui era stata proposta querela di falso, così determinando la rinuncia alla sua produzione) prodotto nel giudizio civile da al fine di Pt_2 provare che nessuna disponibilità del box poteva avere Parte_1
- il mancato ritiro da parte dell'appellata delle raccomandate inviategli dal cognato nell'estate 2020;
- la stessa esistenza dei rapporti familiari con il querelato, all'evidenza maliziosamente sottaciuta in sede di querela.
A prescindere dall'intrinseca infondatezza delle indicate doglianze (talune davvero ardite e sintomatiche del clima di reciproca e bellicosa diffidenza: ad esempio, il fatto che il teste abbia Tes_1 svolto le attività indicate non esclude, in sé, la circostanza che egli abbia in effetti sostituito la serratura;
o ancora, le raccomandate di risultano invero non recapitate, per attestazione Parte_1 postale, in quanto l'indirizzo risultava incompleto e, pertanto, “sconosciuto”), le medesime risultano a monte irrilevanti, laddove riferibili alla pretesa ricostruzione esatta degli accadimenti che hanno originato la denuncia-querela in ipotesi calunniosa: che non abbia commesso gli Parte_1 illeciti ascrittigli è già certezza processuale, alla luce della sentenza definitiva emessa nel giudizio civile avanti il Tribunale di Lodi oltre che, peraltro, dell'avvenuta archiviazione delle accuse nel procedimento penale a suo carico. pagina 5 di 9 Quanto invece all'elemento soggettivo della pretesa calunnia, aspetto dirimente dell'intera vicenda qui a giudizio, non sono fondatamente ricostruibili valutazioni diverse da quella a cui è giunto il giudice della decisione qui impugnata. Ed, infatti, risulta provato quantomeno un utilizzo del box da parte dell'appellante, nel 2020, non autorizzato dalla cognata (e non proprietario dell'immobile), come si ricava dalle raccomandate intercorse e dalla stessa prospettazione delle parti, secondo cui i rapporti a quell'epoca si erano incrinati, per verosimili recriminazioni tra fratelli sulla gestione della madre e sulle rispettive spettanze economiche;
è del pari pacifico che la questione e le asserite violazioni connesse siano divenute materia di contesa civile, al punto da radicare un giudizio ed essere oggetto addirittura di deposizioni testimoniali ammesse. E', pertanto, in re ipsa la piena ragionevolezza – e comunque, alla luce delle prove offerte, l'impossibilità di provare il contrario – dell'ipotesi che , al Parte_2 momento della querela, non fosse affatto convinta dell'innocenza del cognato ma, anzi, addirittura fermamente convinta della rilevanza anche penale delle condotte di questo.
Né la circostanza che ella abbia a quel momento taciuto il contesto familiare in cui i fatti denunciati si collocavano vale a fondare diversa valutazione, non essendo certo richiesto all'allora denunciante di valutare ex ante (come poi ha fatto – tecnicamente e doverosamente – l'Autorità Giudiziaria adita più volte, sino a questo momento compreso) l'incidenza di tale situazione (in cui entrambe le parti, all'evidenza, non hanno brillato per correttezza e probità reciproca) sulla configurabilità del dolo costitutivo del reato p. e p. dall'art. 368 c.p.
L'appello è, pertanto, rigettato, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alle spese dell'appello, liquidate in dispositivo in base al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, tenendo conto del valore della domanda risarcitoria (10.000,00 euro), in rapporto ai valori minimi previsti stante la ridotta difficoltà delle questioni trattate ed escludendosi la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente nel presente grado di giudizio.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone:
pagina 6 di 9 1. Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
3055/2023 pronunciata dal GIP del Tribunale di Milano in data 19 luglio 2023.
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del giudizio in favore Pt_2
liquidate in € 460,00 per fase di studio, € 389,00 per fase introduttiva ed € 851,00
[...] per fase decisionale, per un importo complessivo di € 1.700,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
AT IM MA AT UL
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA FREGUGLIA, 10 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ESPOSITO
GIOVANNI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 7 di 9 (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE REGINA Controparte_1
MARGHERITA, 39 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. DE PASCALE DARIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLATO
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
Le parti all'udienza del precisavano le seguenti conclusioni :
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[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo “ ”.
Il Tribunale di pronunciava sentenza n. pubblicata in data con il seguente dispositivo:
“ ”
Avverso tale sentenza proponeva appello con citazione notificata il Parte_1 chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituiva Controparte_1 contestando l'appello e chiedendo la conferma della sentenza. Alla prima udienza del la Corte, su istanza delle parti, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del in cui, espletato l'incombente, tratteneva la causa a sentenza assegnando i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
L'esito della lite vede la soccombenza dell' , che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.55/2014, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13. pagina 8 di 9
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro avverso la sentenza del Tribunale di n. così provvede:
[...] Controparte_1
1.
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate in € per fase di studio, € per fase introduttiva ed € per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa AT IM Dott. MA AT UL
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