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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/11/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 1710/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1710/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e
(Cod. Fis. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. CARNOVALE MARGHERITA, con domicilio eletto presso il suo studio in Vigevano, Via Ernesto Boselli n. 19
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Casablanca in data 01/02/2011, trascritto presso il comune di Vigevano (atto n.11, parte II, Serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011) .
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
In cui le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
“a) Dichiarare la separazione personale tra i coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
b) Assegnare la casa coniugale, sita in Mortara (PV), Via Ortigara n. 3, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla sig.ra , nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente Parte_2
conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
c) Porre a carico del sig. il pagamento delle residue rate di mutuo, di circa € Parte_1 600,00 mensili, gravanti sulla casa coniugale, sino al completamento del piano di ammortamento.
d) Porre a carico della sig.ra le spese di ordinaria amministrazione e Parte_2
manutenzione della casa coniugale alla stessa assegnata. Per_ e) Stabilire che i figli minori e restino affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_3
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni.
Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé. Per_ f) Stabilire che il sig. potrà vedere i figli minori e quando Parte_1 Per_1 Per_3
vorrà, in relazione ai propri turni lavorativi e compatibilmente con gli impegni lavorativi dell'altro genitore, nonchè con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e i loro desideri
e interessi.
g) Stabilire che, in mancanza di accordo con l'altro coniuge, il sig. potrà comunque Pt_1 vedere i figli almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18.00 del venerdì) e sino alle 21.00 della domenica;
almeno 15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i compleanni e le altre ricorrenze importanti per la famiglia.
h) Porre a carico del sig. un contributo al mantenimento ordinario dei figli minori Pt_1
Per_
e , pari ad € 300,00 (trecento/00) da corrispondersi entro e non oltre il Per_1 Per_3
giorno 5 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%, secondo le previsioni del vigente protocollo del Tribunale di
Pavia.
i) Dare atto i coniugi dichiarano espressamente di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese alimentari da far valere l'uno nei confronti dell'altro.
j) Dare atto che i coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni in comune e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra.
pag. 2/4 k) Dare atto che i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
l) Emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronunzia.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8.05.25 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
pag. 3/4 Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, sposati in Casablanca il 01/02/2011 , trascritto presso il Comune di Vigevano,
[...] con atto trascritto presso i Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.11, parte II, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011);
2) recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) Spese di lite al definitivo;
5) provvede come da separata ordinanza per la rImessione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Marina Bellegrandi.
Così deciso in Pavia, il 18.09.2025
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 1710/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1710/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e
(Cod. Fis. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. CARNOVALE MARGHERITA, con domicilio eletto presso il suo studio in Vigevano, Via Ernesto Boselli n. 19
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Casablanca in data 01/02/2011, trascritto presso il comune di Vigevano (atto n.11, parte II, Serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011) .
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
In cui le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
“a) Dichiarare la separazione personale tra i coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
b) Assegnare la casa coniugale, sita in Mortara (PV), Via Ortigara n. 3, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla sig.ra , nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente Parte_2
conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
c) Porre a carico del sig. il pagamento delle residue rate di mutuo, di circa € Parte_1 600,00 mensili, gravanti sulla casa coniugale, sino al completamento del piano di ammortamento.
d) Porre a carico della sig.ra le spese di ordinaria amministrazione e Parte_2
manutenzione della casa coniugale alla stessa assegnata. Per_ e) Stabilire che i figli minori e restino affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_3
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni.
Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé. Per_ f) Stabilire che il sig. potrà vedere i figli minori e quando Parte_1 Per_1 Per_3
vorrà, in relazione ai propri turni lavorativi e compatibilmente con gli impegni lavorativi dell'altro genitore, nonchè con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e i loro desideri
e interessi.
g) Stabilire che, in mancanza di accordo con l'altro coniuge, il sig. potrà comunque Pt_1 vedere i figli almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18.00 del venerdì) e sino alle 21.00 della domenica;
almeno 15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i compleanni e le altre ricorrenze importanti per la famiglia.
h) Porre a carico del sig. un contributo al mantenimento ordinario dei figli minori Pt_1
Per_
e , pari ad € 300,00 (trecento/00) da corrispondersi entro e non oltre il Per_1 Per_3
giorno 5 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%, secondo le previsioni del vigente protocollo del Tribunale di
Pavia.
i) Dare atto i coniugi dichiarano espressamente di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese alimentari da far valere l'uno nei confronti dell'altro.
j) Dare atto che i coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni in comune e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra.
pag. 2/4 k) Dare atto che i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
l) Emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronunzia.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8.05.25 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
pag. 3/4 Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, sposati in Casablanca il 01/02/2011 , trascritto presso il Comune di Vigevano,
[...] con atto trascritto presso i Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.11, parte II, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011);
2) recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) Spese di lite al definitivo;
5) provvede come da separata ordinanza per la rImessione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Marina Bellegrandi.
Così deciso in Pavia, il 18.09.2025
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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