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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/09/2025, n. 2788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2788 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 06/07/2023 al n.
1270/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
Parte_1
(C.F ) in persona dei legali rappresentanti pro tempore Sig.ri P.IVA_1
e , con sede in Riese Pio X (Tv), Via Rubee n° 6, Parte_2 Parte_3
(C.F. , nata a [...] X (Tv), il Parte_2 C.F._1
24/08/1956, e (C.F. ) nato a Parte_3 C.F._2
Castelfranco Veneto (Tv), il 16/05/1953, tutti rappresentati e difesi in causa dall'avv. Giacomo De Cesaris ed elettivamente domiciliati presso il suo studio pagina 1 di 13 in Grosseto, via Trento n. 86, come da procure apposte in calce al ricorso ex art. 302 c.p.c. per la prosecuzione del processo interrotto del 19.6.2022 depositato nel giudizio di primo grado
-appellanti-
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), con sede in Vedelago (TV),
[...] P.IVA_2
via Spada n. 2, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Massimo Sonego ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Strada Feltrina n. 20, Treviso,
come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
avente per oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza,
apertura di credito bancario),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 5.6.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DEGLI APPELLANTI:
“Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di
Treviso:
In via istruttoria
- ammettere le istanze istruttorie formulate in atti e non ammesse,
Nel merito:
pagina 2 di 13 - revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nulla è dovuto dal
debitore opponente al creditore opposto per i titoli azionati;
in ogni caso, previa
rideterminazione delle somme correttamente da applicarsi, in ragione degli
interessi ultralegali usurai ed anatocistici illecitamente applicati, procedere alla
corretta rideterminazione dei rapporti di dare ed avere fra le parti, dichiarando
la somma effettivamente dovuta e, in caso di credito a favore del correntista,
condannare la banca alla restituzione delle somme così determinate, oltre
interessi nella misura legale dal dì del dovuto al saldo.
- In ogni caso, dichiarare la nullità, inefficacia e comunque l'estinzione della
fideiussione prestata dai signori e , dichiarando Parte_2 Parte_3
quindi l'inesistenza di ogni obbligazione di questi nei confronti della banca.
Vinte le spese, oneri accessori inclusi di entrambi i gradi di giudizio”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
nel merito:
- respingersi l'appello avverso la sentenza n. 396/2023, emessa dal Tribunale di
Treviso, giudice dott. De Luca, nella causa R.G. n. 4013/2020 in quanto
infondato per tutti i motivi di cui in atti, confermandosi integralmente la
pronuncia di primo grado impugnata e, di conseguenza, il decreto ingiuntivo n.
821/2020 – R.G. 480/2020 del Tribunale di Treviso,
- respingersi tutte le istanze istruttorie formulate dagli appellanti in quanto
inammissibili e comunque infondate per tutti i motivi di cui in atti.
Spese e competenze rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 13 1.1 e Parte_4 Parte_2 Pt_3
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 621/2020 del
[...]
Tribunale di Treviso, ottenuto in data 11.3.2020 da
[...]
per il pagamento di Euro 23.068,04 Controparte_2
oltre accessori dovuti dalla società a titolo di saldo a debito del conto corrente ordinario n. 3338613 (Euro 5.875,95) e di residuo di mutuo chirografario n.
611579 (Euro 16.617,14) e garantiti dagli altri ingiunti.
Gli opponenti eccepivano la nullità dei contratti per difetto di forma scritta, la mancata prova del credito, l'applicazione di interessi ultralegali non dovuti nonché la mancanza di prova della corretta determinazione del saldo, la nullità
delle fideiussioni pattuite (sottoscritte da e ) e la Parte_2 Parte_3
decadenza per decorso del termine di cui all'art. 1957 cod. civ., chiedendo l'accertamento che nulla era dovuto dalla cliente e dai garanti o comunque l'accertamento dell'effettiva esposizione debitoria nei confronti della banca.
1.2 Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
1.3. Il Tribunale di Treviso, istruita documentalmente la causa, con sentenza n.
396/2023 pronunciata in data 8.3.2023, definiva il giudizio, rigettando l'opposizione, sulla base delle seguenti considerazioni:
- l'eccezione di nullità dei contratti era generica e comunque infondata in considerazione della documentazione prodotta dalla (docc. 2 e 3) CP_1
sottoscritta anche dal funzionario dell'istituto di credito convenuto;
- la previsione delle condizioni economiche che regolavano il rapporto nei citati documenti rendeva infondata anche la contestazione circa l'assenza di idonea pattuizione degli interessi ultralegali e della clausola anatocistica nel conto pagina 4 di 13 corrente n. 030033338613 (la clausola sulla capitalizzazione degli interessi,
inoltre, risultava specificamente sottoscritta);
- l'opposta aveva prodotto la serie integrale dei fogli movimenti e degli estratti scalari a partire dall'apertura del rapporto di conto corrente;
- l'eccezione di nullità totale delle garanzie fideiussorie rilasciate dagli opponenti e , in ragione dell'utilizzo di moduli contrattuali contenenti Pt_2 Pt_3
clausole conformi a quelle di cui ai nn. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI e censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005,
astrattamente rilevante per le sole fideiussioni omnibus e non anche per quelle riferite al prestito chirografario, andava disattesa in ragione di quanto evidenziato nella recente pronuncia delle Sezioni Unite;
- l'obbligo di e di corrispondere le somme pretese dalla banca Pt_2 Pt_3
sussisteva indipendentemente dalla nullità parziale (clausole n. 2, 6 e 8 delle fideiussioni omnibus) che pur veniva rilevata in quanto soci illimitatamente responsabili di ed in quanto il termine previsto Parte_1
dall'art. 1957 cod. civ. era stato rispettato (la Banca era receduta dai rapporti di conto corrente ed aveva intimato la decadenza dal beneficio del termine rispetto al mutuo con raccomandata del 4.11.2019; aveva, quindi, depositato il ricorso per decreto ingiuntivo il 21.1.2020);
- gli opponenti non erano consumatori e non beneficiavano delle tutele di cui all'art. 33 Codice Consumo in quanto erano soci ed amministratori della debitrice principale ed in contratti di cui è lite erano stati stipulati per esigenze imprenditoriali.
Le spese seguivano la soccombenza.
pagina 5 di 13 *****
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello Parte_4
e
[...] Parte_2 Parte_3
2.1 Con il primo motivo hanno criticato il rigetto dell'eccezione di nullità dei contratti per difetto di forma scritta, essendo stata prodotta in giudizio una mera proposta contrattuale, che si limitava a “richiamare un accordo altrimenti
concluso”. Nel caso di specie, secondo gli appellanti, non esiste un contratto sottoscritto dal debitore e non esiste neppure una dichiarazione di accettazione della ancorché non firmata dal funzionario. CP_1
2.2. Con il secondo motivo hanno lamentato difetto di forma scritta anche in relazione al documento di sintesi, risultando, per l'effetto, non dovuti ai sensi dell'art. 117 TUB, gli interessi ultralegali e gli interessi anatocistici addebitati dall'istituto di credito.
2.3. Con il terzo motivo hanno criticato il rigetto dell'eccezione di nullità
dell'intero negozio fideiussorio e dell'eccezione di decadenza per decorso del termine di cui all'art. 1957 cod. civ. Hanno sul punto evidenziato che le clausole di cui si discute sono state “decisive” per la stipula del contratto poiché la banca non lo avrebbe concluso senza tali clausole ed il fideiussore non ha avuto libertà
di scelta, potendo solo “prendere o lasciare”, vale a dire stipulare i contratti come proposti o rinunciare all'accordo. Inoltre, la nullità avrebbe dovuto essere dichiarata anche in relazione alle fideiussioni specifiche, le cui clausole sono identiche a quelle delle fideiussioni omnibus sanzionate dalla Banca d'Italia.
Hanno, inoltre, evidenziato che la Banca ha chiesto il pagamento a e Pt_3
quali fideiussori e non già quali soci illimitatamente responsabili e che il Pt_2
pagina 6 di 13 termine di cui all'art. 1957 cod. civ. non è stato rispettato posto che il decreto ingiuntivo è stato notificato nel mese di maggio del 2020 (mentre il recesso dai rapporti di conto corrente e la decadenza dal beneficio del termine rispetto al mutuo chirografario sono stati comunicati con raccomandata del 14.11.2019).
3. Si è costituita , che ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_1
4. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.6.2025, preceduta dallo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del 18.4.2024 del Consigliere Istruttore.
*****
5. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente attenendo alla medesima problematica.
5.1 Sul punto si rileva innanzitutto che il giudice di legittimità in diverse occasioni (cfr. Cass. sez. 1, ordinanza n. 14646 del 06/06/2018) ha evidenziato che, in tema di contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall'art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti.
Più di recente la Corte di Cassazione (v. sez. 1, ordinanza n. 18230 del
03/07/2024 (Rv. 671664 – 01) ha puntualizzato che in tema di contratti bancari,
il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 del d.lgs. n.
pagina 7 di 13 del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale.
5.2 Ciò posto, si osserva che il documento n. 1 del fascicolo dall'opposta è
indicato nel testo come accettazione della proposta di apertura del rapporto formulata dalla Banca e che la società correntista in calce ha sottoscritto anche per ricevuta della proposta contrattuale che andava ad accettare. Risultano,
quindi, sussistenti i requisiti indicati nella prima delle pronunce di legittimità
poc'anzi citate.
In ogni caso, nel doc. 1 si dà atto che il documento di sintesi (prodotto quale doc.
2), contestualmente sottoscritto (quest'ultimo recante anche la firma della CP_1
costituisce frontespizio del contratto ed esso viene indicato come parte integrante e sostanziale dell'accordo (così sia nel doc. 1 sia nel doc. 2). Risulta, pertanto,
rispettato anche quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia in materia di servizi bancari e finanziari (delegata a dettare disposizioni sul contenuto dei contratti dall'art. 117, comma 8, TUB) alla Sezione II, punto 8 nel quale si prevede che “Il documento di sintesi costituisce il frontespizio del contratto;
ne
è parte integrante in presenza di un accordo delle parti in tal senso.”
Il contratto di cui sopra contiene la disciplina degli interessi e degli altri oneri applicati nel corso del rapporto di conto corrente dalla CP_1
I motivi vanno pertanto respinti.
*****
6.1 La tematica oggetto del terzo motivo riguarda solo le fideiussioni omnibus e non anche quelle specificamente sottoscritte per un determinato rapporto pagina 8 di 13 bancario (nel caso di specie il mutuo chirografario) in quanto solo le prime formano oggetto del provvedimento n 55 del 2005 della Banca d'Italia.
È irrilevante che le clausole contenute nelle fideiussioni specifiche sottoscritte da e siano identiche a quelle inserite nelle fideiussioni omnibus Pt_3 Pt_2
giacché la violazione della legge n. 287 del 1990 sussiste non già per il contenuto delle clausole contrattuali in sé considerate, bensì in virtù della loro uniforme applicazione conseguente ad un accordo che coinvolge gli operatori economici del settore e che in tal modo falsa la concorrenza.
È ben possibile, quindi, eccepire la nullità per violazione della legge n. 287 del
1990 anche in relazione alle fideiussioni specifiche, ma il garante non può
giovarsi di alcuna agevolazione probatoria e deve dimostrare - ciò che non è
stato nemmeno tentato - l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale anche per tale tipologia di garanzie in un dato momento storico e la sua persistenza al momento della sottoscrizione della fideiussione.
5.2 Quanto alle fideiussioni omnibus, secondo quanto condivisibilmente osservato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 30/12/2021, i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2,
comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
pagina 9 di 13 Le circostanze richiamate dagli appellanti sono irrilevanti ai fini della prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza le tre clausole nulle. Risulta da tale punto di vista del tutto condivisibile quanto evidenziato dalle stesse Sezioni
Unite che, nel ritenere il requisito dell'essenzialità “di ben difficile riscontro nel
caso in esame”, hanno puntualizzato “Ed invero, avuto riguardo alla posizione
del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello
schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa
per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun
corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la
posizione. D'altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie socio della
società debitrice principale) - salvo la rigorosa allegazione e prova del
contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole
predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice
di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il
provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in
qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del
finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e
diretto alla prestazione della garanzia.
Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse
al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui
favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della
fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.”
pagina 10 di 13 In mancanza di prova fornita dagli appellanti circa l'essenzialità delle clausole nei termini indicati anche dalla Suprema Corte, deve ritenersi corretta la decisione del primo giudice.
5.3.1. Poiché il Tribunale, con statuizione non impugnata dalla ha CP_1
dichiarato la nullità delle clausole in questione, risulta di rilievo anche accertare se la abbia rispettato il termine di cui all'art. 1957 c.c. CP_1
Nel caso di specie l'istituto di credito non è incorso in alcuna decadenza dal momento che l'istanza di cui alla citata norma codicistica non deve essere comunicata al debitore, sicché è sufficiente che nel termine semestrale venga effettuato il deposito del ricorso per ingiunzione, mentre la notifica del provvedimento monitorio rileva ai fini del rispetto dell'obbligo di coltivare diligentemente le istanze proposte contro il debitore.
5.3.2. Si deve, infine, ricordare che durante il decorso del termine semestrale è
stato emanato il D.L. n. 17.03.2020 n. 18 il cui articolo 83, prorogato dall'art. 36
del D.L. n. 23/2020, ha previsto dal 9 febbraio all'11 maggio 2020 la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. La notifica del decreto ingiuntivo era, pertanto,
inibita in quei mesi all'appellata, che vi ha provveduto non appena venuta meno la sospensione dei termini prevista dalla normativa dettata per far fronte all'emergenza pandemica.
5.4. Anche il terzo motivo è, pertanto, respinto.
*****
6.1 Gli appellanti quali parti soccombenti sono tenuti a rifondere le spese del grado, liquidate, in misura prossima al minimo dello scaglione ed esclusa la fase pagina 11 di 13 istruttoria, in Euro 2.500,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
6.2 Stante il rigetto dell'appello, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_4
e nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
avverso la Controparte_2
sentenza n. 396/2023 pronunciata il 08.03.2023 dal Tribunale di Treviso, lo rigetta e:
- condanna gli appellanti alla rifusione delle spese del grado dell'appellata,
liquidate in Euro 2.500,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA,
CPA e come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di e Parte_4 Parte_2 Pt_3
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già
[...]
versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 22 luglio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott. Luca Marani dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 12 di 13
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
385 del 1983 e dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, attiene alla veste esteriore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 06/07/2023 al n.
1270/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
Parte_1
(C.F ) in persona dei legali rappresentanti pro tempore Sig.ri P.IVA_1
e , con sede in Riese Pio X (Tv), Via Rubee n° 6, Parte_2 Parte_3
(C.F. , nata a [...] X (Tv), il Parte_2 C.F._1
24/08/1956, e (C.F. ) nato a Parte_3 C.F._2
Castelfranco Veneto (Tv), il 16/05/1953, tutti rappresentati e difesi in causa dall'avv. Giacomo De Cesaris ed elettivamente domiciliati presso il suo studio pagina 1 di 13 in Grosseto, via Trento n. 86, come da procure apposte in calce al ricorso ex art. 302 c.p.c. per la prosecuzione del processo interrotto del 19.6.2022 depositato nel giudizio di primo grado
-appellanti-
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), con sede in Vedelago (TV),
[...] P.IVA_2
via Spada n. 2, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Massimo Sonego ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Strada Feltrina n. 20, Treviso,
come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
avente per oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza,
apertura di credito bancario),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 5.6.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DEGLI APPELLANTI:
“Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di
Treviso:
In via istruttoria
- ammettere le istanze istruttorie formulate in atti e non ammesse,
Nel merito:
pagina 2 di 13 - revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nulla è dovuto dal
debitore opponente al creditore opposto per i titoli azionati;
in ogni caso, previa
rideterminazione delle somme correttamente da applicarsi, in ragione degli
interessi ultralegali usurai ed anatocistici illecitamente applicati, procedere alla
corretta rideterminazione dei rapporti di dare ed avere fra le parti, dichiarando
la somma effettivamente dovuta e, in caso di credito a favore del correntista,
condannare la banca alla restituzione delle somme così determinate, oltre
interessi nella misura legale dal dì del dovuto al saldo.
- In ogni caso, dichiarare la nullità, inefficacia e comunque l'estinzione della
fideiussione prestata dai signori e , dichiarando Parte_2 Parte_3
quindi l'inesistenza di ogni obbligazione di questi nei confronti della banca.
Vinte le spese, oneri accessori inclusi di entrambi i gradi di giudizio”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
nel merito:
- respingersi l'appello avverso la sentenza n. 396/2023, emessa dal Tribunale di
Treviso, giudice dott. De Luca, nella causa R.G. n. 4013/2020 in quanto
infondato per tutti i motivi di cui in atti, confermandosi integralmente la
pronuncia di primo grado impugnata e, di conseguenza, il decreto ingiuntivo n.
821/2020 – R.G. 480/2020 del Tribunale di Treviso,
- respingersi tutte le istanze istruttorie formulate dagli appellanti in quanto
inammissibili e comunque infondate per tutti i motivi di cui in atti.
Spese e competenze rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 13 1.1 e Parte_4 Parte_2 Pt_3
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 621/2020 del
[...]
Tribunale di Treviso, ottenuto in data 11.3.2020 da
[...]
per il pagamento di Euro 23.068,04 Controparte_2
oltre accessori dovuti dalla società a titolo di saldo a debito del conto corrente ordinario n. 3338613 (Euro 5.875,95) e di residuo di mutuo chirografario n.
611579 (Euro 16.617,14) e garantiti dagli altri ingiunti.
Gli opponenti eccepivano la nullità dei contratti per difetto di forma scritta, la mancata prova del credito, l'applicazione di interessi ultralegali non dovuti nonché la mancanza di prova della corretta determinazione del saldo, la nullità
delle fideiussioni pattuite (sottoscritte da e ) e la Parte_2 Parte_3
decadenza per decorso del termine di cui all'art. 1957 cod. civ., chiedendo l'accertamento che nulla era dovuto dalla cliente e dai garanti o comunque l'accertamento dell'effettiva esposizione debitoria nei confronti della banca.
1.2 Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
1.3. Il Tribunale di Treviso, istruita documentalmente la causa, con sentenza n.
396/2023 pronunciata in data 8.3.2023, definiva il giudizio, rigettando l'opposizione, sulla base delle seguenti considerazioni:
- l'eccezione di nullità dei contratti era generica e comunque infondata in considerazione della documentazione prodotta dalla (docc. 2 e 3) CP_1
sottoscritta anche dal funzionario dell'istituto di credito convenuto;
- la previsione delle condizioni economiche che regolavano il rapporto nei citati documenti rendeva infondata anche la contestazione circa l'assenza di idonea pattuizione degli interessi ultralegali e della clausola anatocistica nel conto pagina 4 di 13 corrente n. 030033338613 (la clausola sulla capitalizzazione degli interessi,
inoltre, risultava specificamente sottoscritta);
- l'opposta aveva prodotto la serie integrale dei fogli movimenti e degli estratti scalari a partire dall'apertura del rapporto di conto corrente;
- l'eccezione di nullità totale delle garanzie fideiussorie rilasciate dagli opponenti e , in ragione dell'utilizzo di moduli contrattuali contenenti Pt_2 Pt_3
clausole conformi a quelle di cui ai nn. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI e censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005,
astrattamente rilevante per le sole fideiussioni omnibus e non anche per quelle riferite al prestito chirografario, andava disattesa in ragione di quanto evidenziato nella recente pronuncia delle Sezioni Unite;
- l'obbligo di e di corrispondere le somme pretese dalla banca Pt_2 Pt_3
sussisteva indipendentemente dalla nullità parziale (clausole n. 2, 6 e 8 delle fideiussioni omnibus) che pur veniva rilevata in quanto soci illimitatamente responsabili di ed in quanto il termine previsto Parte_1
dall'art. 1957 cod. civ. era stato rispettato (la Banca era receduta dai rapporti di conto corrente ed aveva intimato la decadenza dal beneficio del termine rispetto al mutuo con raccomandata del 4.11.2019; aveva, quindi, depositato il ricorso per decreto ingiuntivo il 21.1.2020);
- gli opponenti non erano consumatori e non beneficiavano delle tutele di cui all'art. 33 Codice Consumo in quanto erano soci ed amministratori della debitrice principale ed in contratti di cui è lite erano stati stipulati per esigenze imprenditoriali.
Le spese seguivano la soccombenza.
pagina 5 di 13 *****
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello Parte_4
e
[...] Parte_2 Parte_3
2.1 Con il primo motivo hanno criticato il rigetto dell'eccezione di nullità dei contratti per difetto di forma scritta, essendo stata prodotta in giudizio una mera proposta contrattuale, che si limitava a “richiamare un accordo altrimenti
concluso”. Nel caso di specie, secondo gli appellanti, non esiste un contratto sottoscritto dal debitore e non esiste neppure una dichiarazione di accettazione della ancorché non firmata dal funzionario. CP_1
2.2. Con il secondo motivo hanno lamentato difetto di forma scritta anche in relazione al documento di sintesi, risultando, per l'effetto, non dovuti ai sensi dell'art. 117 TUB, gli interessi ultralegali e gli interessi anatocistici addebitati dall'istituto di credito.
2.3. Con il terzo motivo hanno criticato il rigetto dell'eccezione di nullità
dell'intero negozio fideiussorio e dell'eccezione di decadenza per decorso del termine di cui all'art. 1957 cod. civ. Hanno sul punto evidenziato che le clausole di cui si discute sono state “decisive” per la stipula del contratto poiché la banca non lo avrebbe concluso senza tali clausole ed il fideiussore non ha avuto libertà
di scelta, potendo solo “prendere o lasciare”, vale a dire stipulare i contratti come proposti o rinunciare all'accordo. Inoltre, la nullità avrebbe dovuto essere dichiarata anche in relazione alle fideiussioni specifiche, le cui clausole sono identiche a quelle delle fideiussioni omnibus sanzionate dalla Banca d'Italia.
Hanno, inoltre, evidenziato che la Banca ha chiesto il pagamento a e Pt_3
quali fideiussori e non già quali soci illimitatamente responsabili e che il Pt_2
pagina 6 di 13 termine di cui all'art. 1957 cod. civ. non è stato rispettato posto che il decreto ingiuntivo è stato notificato nel mese di maggio del 2020 (mentre il recesso dai rapporti di conto corrente e la decadenza dal beneficio del termine rispetto al mutuo chirografario sono stati comunicati con raccomandata del 14.11.2019).
3. Si è costituita , che ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_1
4. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.6.2025, preceduta dallo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del 18.4.2024 del Consigliere Istruttore.
*****
5. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente attenendo alla medesima problematica.
5.1 Sul punto si rileva innanzitutto che il giudice di legittimità in diverse occasioni (cfr. Cass. sez. 1, ordinanza n. 14646 del 06/06/2018) ha evidenziato che, in tema di contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall'art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti.
Più di recente la Corte di Cassazione (v. sez. 1, ordinanza n. 18230 del
03/07/2024 (Rv. 671664 – 01) ha puntualizzato che in tema di contratti bancari,
il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 del d.lgs. n.
pagina 7 di 13 del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale.
5.2 Ciò posto, si osserva che il documento n. 1 del fascicolo dall'opposta è
indicato nel testo come accettazione della proposta di apertura del rapporto formulata dalla Banca e che la società correntista in calce ha sottoscritto anche per ricevuta della proposta contrattuale che andava ad accettare. Risultano,
quindi, sussistenti i requisiti indicati nella prima delle pronunce di legittimità
poc'anzi citate.
In ogni caso, nel doc. 1 si dà atto che il documento di sintesi (prodotto quale doc.
2), contestualmente sottoscritto (quest'ultimo recante anche la firma della CP_1
costituisce frontespizio del contratto ed esso viene indicato come parte integrante e sostanziale dell'accordo (così sia nel doc. 1 sia nel doc. 2). Risulta, pertanto,
rispettato anche quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia in materia di servizi bancari e finanziari (delegata a dettare disposizioni sul contenuto dei contratti dall'art. 117, comma 8, TUB) alla Sezione II, punto 8 nel quale si prevede che “Il documento di sintesi costituisce il frontespizio del contratto;
ne
è parte integrante in presenza di un accordo delle parti in tal senso.”
Il contratto di cui sopra contiene la disciplina degli interessi e degli altri oneri applicati nel corso del rapporto di conto corrente dalla CP_1
I motivi vanno pertanto respinti.
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6.1 La tematica oggetto del terzo motivo riguarda solo le fideiussioni omnibus e non anche quelle specificamente sottoscritte per un determinato rapporto pagina 8 di 13 bancario (nel caso di specie il mutuo chirografario) in quanto solo le prime formano oggetto del provvedimento n 55 del 2005 della Banca d'Italia.
È irrilevante che le clausole contenute nelle fideiussioni specifiche sottoscritte da e siano identiche a quelle inserite nelle fideiussioni omnibus Pt_3 Pt_2
giacché la violazione della legge n. 287 del 1990 sussiste non già per il contenuto delle clausole contrattuali in sé considerate, bensì in virtù della loro uniforme applicazione conseguente ad un accordo che coinvolge gli operatori economici del settore e che in tal modo falsa la concorrenza.
È ben possibile, quindi, eccepire la nullità per violazione della legge n. 287 del
1990 anche in relazione alle fideiussioni specifiche, ma il garante non può
giovarsi di alcuna agevolazione probatoria e deve dimostrare - ciò che non è
stato nemmeno tentato - l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale anche per tale tipologia di garanzie in un dato momento storico e la sua persistenza al momento della sottoscrizione della fideiussione.
5.2 Quanto alle fideiussioni omnibus, secondo quanto condivisibilmente osservato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 30/12/2021, i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2,
comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
pagina 9 di 13 Le circostanze richiamate dagli appellanti sono irrilevanti ai fini della prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza le tre clausole nulle. Risulta da tale punto di vista del tutto condivisibile quanto evidenziato dalle stesse Sezioni
Unite che, nel ritenere il requisito dell'essenzialità “di ben difficile riscontro nel
caso in esame”, hanno puntualizzato “Ed invero, avuto riguardo alla posizione
del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello
schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa
per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun
corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la
posizione. D'altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie socio della
società debitrice principale) - salvo la rigorosa allegazione e prova del
contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole
predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice
di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il
provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in
qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del
finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e
diretto alla prestazione della garanzia.
Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse
al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui
favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della
fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.”
pagina 10 di 13 In mancanza di prova fornita dagli appellanti circa l'essenzialità delle clausole nei termini indicati anche dalla Suprema Corte, deve ritenersi corretta la decisione del primo giudice.
5.3.1. Poiché il Tribunale, con statuizione non impugnata dalla ha CP_1
dichiarato la nullità delle clausole in questione, risulta di rilievo anche accertare se la abbia rispettato il termine di cui all'art. 1957 c.c. CP_1
Nel caso di specie l'istituto di credito non è incorso in alcuna decadenza dal momento che l'istanza di cui alla citata norma codicistica non deve essere comunicata al debitore, sicché è sufficiente che nel termine semestrale venga effettuato il deposito del ricorso per ingiunzione, mentre la notifica del provvedimento monitorio rileva ai fini del rispetto dell'obbligo di coltivare diligentemente le istanze proposte contro il debitore.
5.3.2. Si deve, infine, ricordare che durante il decorso del termine semestrale è
stato emanato il D.L. n. 17.03.2020 n. 18 il cui articolo 83, prorogato dall'art. 36
del D.L. n. 23/2020, ha previsto dal 9 febbraio all'11 maggio 2020 la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. La notifica del decreto ingiuntivo era, pertanto,
inibita in quei mesi all'appellata, che vi ha provveduto non appena venuta meno la sospensione dei termini prevista dalla normativa dettata per far fronte all'emergenza pandemica.
5.4. Anche il terzo motivo è, pertanto, respinto.
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6.1 Gli appellanti quali parti soccombenti sono tenuti a rifondere le spese del grado, liquidate, in misura prossima al minimo dello scaglione ed esclusa la fase pagina 11 di 13 istruttoria, in Euro 2.500,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
6.2 Stante il rigetto dell'appello, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_4
e nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
avverso la Controparte_2
sentenza n. 396/2023 pronunciata il 08.03.2023 dal Tribunale di Treviso, lo rigetta e:
- condanna gli appellanti alla rifusione delle spese del grado dell'appellata,
liquidate in Euro 2.500,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA,
CPA e come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di e Parte_4 Parte_2 Pt_3
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già
[...]
versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 22 luglio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott. Luca Marani dott.ssa Gabriella Zanon
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pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
385 del 1983 e dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, attiene alla veste esteriore