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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/10/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa IA Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 550/2025 R.G. promossa
DA
(C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
IA GR Di BE, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_1
Appellata non costituita
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO EMOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.08.2025 ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Catania n. 764/2025, per i motivi specificati nell'atto introduttivo.
L'impugnazione va dichiarata improcedibile, non avendo l'appellante documentato di aver notificato il ricorso in appello, in virtù del principio per cui nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass.
S.U. n. 20604/2008).
Peraltro, l'appellante non ha nemmeno depositato le note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nel termine fissato con il decreto dell'8.08.2025.
Non si provvede sulle spese, non essendosi l'appellata costituita per mancata notifica dell'atto di appello.
Essendo stato il ricorso proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre
2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando: dichiara l'appello improcedibile;
nulla per le spese;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore
2 importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 28.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Graziella Parisi
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