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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/07/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 27.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.2418 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di Torre Annunziata promossa DA
, nato il giorno 27.02.1973 in CASTELLAMMARE di Parte_1
STABIA e residente in SANT'ANTONIO ABATE, C.F.: , CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, per mandato telematicamente trasmesso con l'atto introduttivo di lite, dagli avv.ti Antonio e Giulio AMODIO e Marianna DI MARTINO, con essi elettivamente domiciliato in CASTELLAMMARE di STABIA al Viale EUROPA n.127
RICORRENTE CONTRO
- Sede di NAPOLI, in persona Controparte_1 del Direttore regionale e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Rossella DEL SARTO, Maria GOLIA, Carlo M. LIGUORI, Lauro LEMBO, e , giusta procura generale alle liti Controparte_2 CP_3 per atto notarile, con i quali resta elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via NUOVA POGGIOREALE, angolo via SAN LAZZARO RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento provvidenze da infortunio sul lavoro secondo maggiore percentuale invalidante
CONCLUSIONI: parte ricorrente con le note sostitutive finali aderiva alle conclusioni percentili raggiunte dal perito e chiedeva il riconoscimento delle conseguenti provvidenze indennitarie.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 23.04.2024, il sig. Parte_1 adiva il Giudice del Lavoro di Torre Annunziata allegando:
1 -- di essere rimasto vittima di infortunio il 16 novembre 2022, quando lavorava alle dipendenze di “ ; Controparte_4
-- di avere nell'occorso riportato lesioni al polso e alla mano sx, definite in termini di “GRAVI ESITI INVALIDANTI A CARICO DELL'AVAMBRACCIO SINISTRO E DELLA MANO SINISTRA DA FLC CON LESIONE TENDINEA E NERVOSA OPERATA";
-- di essersi visto riconoscere dall' con determina dell'11 luglio CP_1
2023, per “esiti sofferenza nervo mediano con deficit funzionale del polso e mano sx”, in rapporto di causalità con l'infortunio del 16 novembre, una menomazione dell'integrità psico-fisica pari prima al 7%;
-- di avere presentato opposizione il 15 settembre 2023 reclamando, sulla base del parere medico-legale del proprio consulente di parte, dr.
[...]
, provvidenze indennitarie in proporzione ad una inabilità pari Per_1 almeno al 18%;
-- che a seguito di visita collegiale del 7 marzo 2024 i medici dell' CP_1 proponevano la definizione della pratica ad un tasso invalidante del 12% che, tuttavia, non veniva accettato dall'infortunato;
-- che il 16 marzo 2024 veniva formalizzato l'esito della visita collegiale pienamente confermativo della percentuale inabilitante del 7%. Tanto premesso, il sig. chiedeva al Giudice di accertare che Pt_1
l'infortunio del 16 novembre 2022, già riconosciuto dall' a CP_1 derivazione lavorativa, giustifica(va) la corresponsione di provvidenze per postumi invalidanti nella misura del 18% o comunque in quella maggiore o inferiore da accertarsi con perizia medico legale, a decorrere dalla denuncia di malattia professionale o dalla diversa data ritenuta di giustizia. Instava, pertanto, per la condanna dell' convenuto alla erogazione del dovuto. CP_5
Il tutto con interessi e vittoria di spese e con attribuzione.
Si costituiva in Giudizio l' convenuto che, eccepita CP_5 preliminarmente la nullità della domanda giudiziale per genericità della stessa, resisteva anche nel merito alla avversa iniziativa giudiziale contestando la fondatezza della pretesa attorea.
Disposta ed eseguita la consulenza tecnica, la causa veniva mandata in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale giorno 18/10/2024, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza.
= = =
(2)
Va, in primo luogo disattesa l'eccezione di nullità veicolata dall' CP_1 in maniera del tutto incoerente. Intrinsecamente ed estrinsecamente. Ed invero, nessuna genericità vulnera il ricorso giudiziale che, contrariamente a quanto assume l' con la denuncia di asserita incompleta deduzione e CP_5
2 prova in ordine ai requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento assicurativo, non ha ad oggetto l'origine professionale dell'infortunio, già riconosciuta in sede amministrativa, ma solo la questione “percentile” messa in discussione dall'istante sulla base di una lettura delle conseguenze del sinistro diversa da quella privilegiata dall' CP_1
La pretesa azionata dal ricorrente, insomma, resta incentrata sulla critica, ad evidente derivazione medico-legale, alle conclusioni cui è pervenuto l'ente assicuratore circa la percentuale inabilitante da attribuire agli esiti permanenti del sinistro. É del tutto evidente che nel caso di specie la compiutezza espositiva della pretesa azionata in concreto predicabile va analizzata alla luce della già riconosciuta derivazione professionale dell'evento traumatico in disamina. Ragione per la quale ciò che l'istante era tenuto a specificare era/è la diversa pregnanza invalidante del vulnus rispetto all'originaria verifica medica condotta dall'ente, con individuazione della documentazione sanitaria in grado di rendere “leggibile” la pretesa azionata.
Cosa puntualmente verificatasi nel caso di specie. (3)
Nel merito.
Per come precisato fin ab origine dalle parti, e per come si desume dalle allegazioni delle stesse, deve ribadirsi che l' non ha mai messo CP_1 in dubbio che il caso di specie rientri tra quelli astrattamente indennizzabili per la derivazione specifica dell'evento traumatico, in concreto riscontrata già in fase amministrativa.
Tanto ciò è vero che l' ha provveduto ad erogare al sig. CP_5 Pt_1 prestazioni coerenti con la percentuale di menomazione dell'integrità psico- fisica valutata al 7%.
Circa l'effettivo stato invalidante, che costituisce l'unico punto di controversia, ritiene il G.U.L. appaganti le risultanze peritali. Il C.T.U. ha affermato che il sig. ebbe a patire, a seguito Parte_1 dell'infortunio sul lavoro del 16 novembre 2022, una ferita da taglio al polso sinistro con lesione dei tendini flessori del carpo e del nervo mediano. I postumi permanenti sono stati così descritti nell'elaborato a firma del dr.
. Persona_2
Allo stato, gli effetti anatomo-funzionali a carattere permanente (c.d. postumi) derivati dalle lesioni predette, realizzano un danno 'composto' ovvero interessante più strutture organo-funzionali. … Le voci menomative di interesse, nel caso in esame, sono rappresentate da: danno tendineo: indebolimento dei tendini flessori del carpo in esiti di lesione traumatica sottoposta a tenorrafia. Tenuto conto del grado e della estensione del deficit tendineo e delle indicazioni tabellari di cui al codice 267 -'esiti di tenovaginaliti del distretto polso/mano, apprezzabili strumentalmente, a seconda del grado e
3 dell'estensione, in assenza o con sfumata limitazione funzionale' riteniamo congrua la valutazione del 4% per questa voce di danno. Danno nervoso: esiti di lesione del nervo mediano sottoposta a neurorrafia e realizzanti sindrome algo-disfunzionale del distretto polso- mano con effetti cronici quali disestesie, ipotrofia della eminenza tenar, debolezza del muscolo opponente del pollice, disturbi di pinza e presa. Tenuto conto del deficit neurologico e con riferimento al codice 163 'esiti neurologici di sindromi canalicolari con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità' questa voce di danno è valutabile nella misura del 7%. Esiti cicatriziali polso-mano sinistra (di cui al codice 36 - cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche - valore fino a 5). Tenuto conto della tipologia e della estensione degli esiti cicatriziali, riteniamo questa voce valutabile nella misura del 3%. Procedendo a valutazione complessiva, sulla scorta delle considerazioni sviluppate in perizia, riteniamo equo valutare la menomazione dell'integrità psico-fisica risultante sulla persona di , con riferimento all'infortunio sul lavoro del 16.11.2022, nella Parte_1 misura del 14% (quattordici percento).>
Vista l'analiticità dell'enunciazione delle menomazioni riscontrate, la coerenza della dedotta incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, si ritengono condivisibili le conclusioni cui il C.T.U. è pervenuto, dopo accurata anamnesi e visita del paziente, anche in tema di percentuale invalidante. Non sussistono validi motivi per discostarsi dalle valutazioni medico-legali del dr. , né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino diverse Per_2 conclusioni. E ciò anche alla luce della mancanza di rilievi critici di parte in grado di neutralizzare “tecnicamente” il responso peritale. (4)
Devono, dunque, riconoscersi al ricorrente le provvidenze da danno biologico pari al 14% a decorrere dalla c.d. “guarigione con postumi permanenti”, tecnicamente definibile in termini di “stabilizzazione della patologia invalidante” riscontrata. Ed invero, il responso del dr. non lascia dubbi sulla circostanza che Per_3 la percentuale inabilitante individuata fotografa la situazione originaria, e cioè quella verificabile al momento della stabilizzazione. In mancanza di dati certi e di allegazioni sufficientemente precise deve farsi riferimento all'inizio dell'erogazione delle provvidenze da parte dell' CP_1 per inabilità al 7%, la data all'uopo valorizzata dal C.T.U. planando sul momento terminativo dell'ITA (inabilità temporanea assoluta) concessa dall'ente, non definitivamente accertabile in questa sede. Consegue che il resistente deve rivisitare per il futuro le prestazioni CP_5 già corrisposte, modellandole sulla percentuale invalidante del 14%, ed erogare al sig. il differenziale maturato a decorrere dalla data di Pt_1
4 inizio delle erogazioni. Su tale differenziale andranno corrisposti gli interessi come per Legge.
Le spese processuali possono essere compensate nella misura del 30%, avuto riguardo alla diversa e maggiore percentuale inabilitante originariamente evocata nell'interesse del ricorrente. Nel resto vanno poste a carico del soccombente . CP_5
Liquidazione come da dispositivo.
Le spese consulenziali, liquidate come da separato decreto, restano definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando sulla pretesa azionata da nei confronti Parte_1 dell così provvede: CP_1
1) in parziale accoglimento della domanda attorea, accertato che dal denunciato infortunio sul lavoro è derivato al ricorrente un danno biologico permanente che resta fissato, dalla stabilizzazione dei postumi, nella misura del 14%, condanna l resistente a CP_5 rimodellare le provvidenze economiche già riconosciute all'istante e a liquidare per il futuro le relative prestazioni in armonia con la precisata percentuale inabilitante;
2) condanna altresì l a corrispondere al ricorrente il CP_1 differenziale maturato dall'inizio della erogazione delle provvidenze indennitarie da postumi permanenti fino all'aggiornamento della percentuale inabilitante, oltre gli interessi legali sul maggiore importo, con la stessa decorrenza;
3) condanna l'ente assicuratore alle spese di lite che, già compensate nella misura del 30%, si liquidano, con attribuzione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari, in euro 1.400,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge;
4) pone definitivamente a carico dell le spese di CP_1 consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto.
TORRE ANNUNZIATA, 2/7/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
5
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 27.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.2418 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di Torre Annunziata promossa DA
, nato il giorno 27.02.1973 in CASTELLAMMARE di Parte_1
STABIA e residente in SANT'ANTONIO ABATE, C.F.: , CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, per mandato telematicamente trasmesso con l'atto introduttivo di lite, dagli avv.ti Antonio e Giulio AMODIO e Marianna DI MARTINO, con essi elettivamente domiciliato in CASTELLAMMARE di STABIA al Viale EUROPA n.127
RICORRENTE CONTRO
- Sede di NAPOLI, in persona Controparte_1 del Direttore regionale e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Rossella DEL SARTO, Maria GOLIA, Carlo M. LIGUORI, Lauro LEMBO, e , giusta procura generale alle liti Controparte_2 CP_3 per atto notarile, con i quali resta elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via NUOVA POGGIOREALE, angolo via SAN LAZZARO RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento provvidenze da infortunio sul lavoro secondo maggiore percentuale invalidante
CONCLUSIONI: parte ricorrente con le note sostitutive finali aderiva alle conclusioni percentili raggiunte dal perito e chiedeva il riconoscimento delle conseguenti provvidenze indennitarie.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 23.04.2024, il sig. Parte_1 adiva il Giudice del Lavoro di Torre Annunziata allegando:
1 -- di essere rimasto vittima di infortunio il 16 novembre 2022, quando lavorava alle dipendenze di “ ; Controparte_4
-- di avere nell'occorso riportato lesioni al polso e alla mano sx, definite in termini di “GRAVI ESITI INVALIDANTI A CARICO DELL'AVAMBRACCIO SINISTRO E DELLA MANO SINISTRA DA FLC CON LESIONE TENDINEA E NERVOSA OPERATA";
-- di essersi visto riconoscere dall' con determina dell'11 luglio CP_1
2023, per “esiti sofferenza nervo mediano con deficit funzionale del polso e mano sx”, in rapporto di causalità con l'infortunio del 16 novembre, una menomazione dell'integrità psico-fisica pari prima al 7%;
-- di avere presentato opposizione il 15 settembre 2023 reclamando, sulla base del parere medico-legale del proprio consulente di parte, dr.
[...]
, provvidenze indennitarie in proporzione ad una inabilità pari Per_1 almeno al 18%;
-- che a seguito di visita collegiale del 7 marzo 2024 i medici dell' CP_1 proponevano la definizione della pratica ad un tasso invalidante del 12% che, tuttavia, non veniva accettato dall'infortunato;
-- che il 16 marzo 2024 veniva formalizzato l'esito della visita collegiale pienamente confermativo della percentuale inabilitante del 7%. Tanto premesso, il sig. chiedeva al Giudice di accertare che Pt_1
l'infortunio del 16 novembre 2022, già riconosciuto dall' a CP_1 derivazione lavorativa, giustifica(va) la corresponsione di provvidenze per postumi invalidanti nella misura del 18% o comunque in quella maggiore o inferiore da accertarsi con perizia medico legale, a decorrere dalla denuncia di malattia professionale o dalla diversa data ritenuta di giustizia. Instava, pertanto, per la condanna dell' convenuto alla erogazione del dovuto. CP_5
Il tutto con interessi e vittoria di spese e con attribuzione.
Si costituiva in Giudizio l' convenuto che, eccepita CP_5 preliminarmente la nullità della domanda giudiziale per genericità della stessa, resisteva anche nel merito alla avversa iniziativa giudiziale contestando la fondatezza della pretesa attorea.
Disposta ed eseguita la consulenza tecnica, la causa veniva mandata in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale giorno 18/10/2024, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza.
= = =
(2)
Va, in primo luogo disattesa l'eccezione di nullità veicolata dall' CP_1 in maniera del tutto incoerente. Intrinsecamente ed estrinsecamente. Ed invero, nessuna genericità vulnera il ricorso giudiziale che, contrariamente a quanto assume l' con la denuncia di asserita incompleta deduzione e CP_5
2 prova in ordine ai requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento assicurativo, non ha ad oggetto l'origine professionale dell'infortunio, già riconosciuta in sede amministrativa, ma solo la questione “percentile” messa in discussione dall'istante sulla base di una lettura delle conseguenze del sinistro diversa da quella privilegiata dall' CP_1
La pretesa azionata dal ricorrente, insomma, resta incentrata sulla critica, ad evidente derivazione medico-legale, alle conclusioni cui è pervenuto l'ente assicuratore circa la percentuale inabilitante da attribuire agli esiti permanenti del sinistro. É del tutto evidente che nel caso di specie la compiutezza espositiva della pretesa azionata in concreto predicabile va analizzata alla luce della già riconosciuta derivazione professionale dell'evento traumatico in disamina. Ragione per la quale ciò che l'istante era tenuto a specificare era/è la diversa pregnanza invalidante del vulnus rispetto all'originaria verifica medica condotta dall'ente, con individuazione della documentazione sanitaria in grado di rendere “leggibile” la pretesa azionata.
Cosa puntualmente verificatasi nel caso di specie. (3)
Nel merito.
Per come precisato fin ab origine dalle parti, e per come si desume dalle allegazioni delle stesse, deve ribadirsi che l' non ha mai messo CP_1 in dubbio che il caso di specie rientri tra quelli astrattamente indennizzabili per la derivazione specifica dell'evento traumatico, in concreto riscontrata già in fase amministrativa.
Tanto ciò è vero che l' ha provveduto ad erogare al sig. CP_5 Pt_1 prestazioni coerenti con la percentuale di menomazione dell'integrità psico- fisica valutata al 7%.
Circa l'effettivo stato invalidante, che costituisce l'unico punto di controversia, ritiene il G.U.L. appaganti le risultanze peritali. Il C.T.U. ha affermato che il sig. ebbe a patire, a seguito Parte_1 dell'infortunio sul lavoro del 16 novembre 2022, una ferita da taglio al polso sinistro con lesione dei tendini flessori del carpo e del nervo mediano. I postumi permanenti sono stati così descritti nell'elaborato a firma del dr.
. Persona_2
Allo stato, gli effetti anatomo-funzionali a carattere permanente (c.d. postumi) derivati dalle lesioni predette, realizzano un danno 'composto' ovvero interessante più strutture organo-funzionali. … Le voci menomative di interesse, nel caso in esame, sono rappresentate da: danno tendineo: indebolimento dei tendini flessori del carpo in esiti di lesione traumatica sottoposta a tenorrafia. Tenuto conto del grado e della estensione del deficit tendineo e delle indicazioni tabellari di cui al codice 267 -'esiti di tenovaginaliti del distretto polso/mano, apprezzabili strumentalmente, a seconda del grado e
3 dell'estensione, in assenza o con sfumata limitazione funzionale' riteniamo congrua la valutazione del 4% per questa voce di danno. Danno nervoso: esiti di lesione del nervo mediano sottoposta a neurorrafia e realizzanti sindrome algo-disfunzionale del distretto polso- mano con effetti cronici quali disestesie, ipotrofia della eminenza tenar, debolezza del muscolo opponente del pollice, disturbi di pinza e presa. Tenuto conto del deficit neurologico e con riferimento al codice 163 'esiti neurologici di sindromi canalicolari con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità' questa voce di danno è valutabile nella misura del 7%. Esiti cicatriziali polso-mano sinistra (di cui al codice 36 - cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche - valore fino a 5). Tenuto conto della tipologia e della estensione degli esiti cicatriziali, riteniamo questa voce valutabile nella misura del 3%. Procedendo a valutazione complessiva, sulla scorta delle considerazioni sviluppate in perizia, riteniamo equo valutare la menomazione dell'integrità psico-fisica risultante sulla persona di , con riferimento all'infortunio sul lavoro del 16.11.2022, nella Parte_1 misura del 14% (quattordici percento).>
Vista l'analiticità dell'enunciazione delle menomazioni riscontrate, la coerenza della dedotta incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, si ritengono condivisibili le conclusioni cui il C.T.U. è pervenuto, dopo accurata anamnesi e visita del paziente, anche in tema di percentuale invalidante. Non sussistono validi motivi per discostarsi dalle valutazioni medico-legali del dr. , né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino diverse Per_2 conclusioni. E ciò anche alla luce della mancanza di rilievi critici di parte in grado di neutralizzare “tecnicamente” il responso peritale. (4)
Devono, dunque, riconoscersi al ricorrente le provvidenze da danno biologico pari al 14% a decorrere dalla c.d. “guarigione con postumi permanenti”, tecnicamente definibile in termini di “stabilizzazione della patologia invalidante” riscontrata. Ed invero, il responso del dr. non lascia dubbi sulla circostanza che Per_3 la percentuale inabilitante individuata fotografa la situazione originaria, e cioè quella verificabile al momento della stabilizzazione. In mancanza di dati certi e di allegazioni sufficientemente precise deve farsi riferimento all'inizio dell'erogazione delle provvidenze da parte dell' CP_1 per inabilità al 7%, la data all'uopo valorizzata dal C.T.U. planando sul momento terminativo dell'ITA (inabilità temporanea assoluta) concessa dall'ente, non definitivamente accertabile in questa sede. Consegue che il resistente deve rivisitare per il futuro le prestazioni CP_5 già corrisposte, modellandole sulla percentuale invalidante del 14%, ed erogare al sig. il differenziale maturato a decorrere dalla data di Pt_1
4 inizio delle erogazioni. Su tale differenziale andranno corrisposti gli interessi come per Legge.
Le spese processuali possono essere compensate nella misura del 30%, avuto riguardo alla diversa e maggiore percentuale inabilitante originariamente evocata nell'interesse del ricorrente. Nel resto vanno poste a carico del soccombente . CP_5
Liquidazione come da dispositivo.
Le spese consulenziali, liquidate come da separato decreto, restano definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando sulla pretesa azionata da nei confronti Parte_1 dell così provvede: CP_1
1) in parziale accoglimento della domanda attorea, accertato che dal denunciato infortunio sul lavoro è derivato al ricorrente un danno biologico permanente che resta fissato, dalla stabilizzazione dei postumi, nella misura del 14%, condanna l resistente a CP_5 rimodellare le provvidenze economiche già riconosciute all'istante e a liquidare per il futuro le relative prestazioni in armonia con la precisata percentuale inabilitante;
2) condanna altresì l a corrispondere al ricorrente il CP_1 differenziale maturato dall'inizio della erogazione delle provvidenze indennitarie da postumi permanenti fino all'aggiornamento della percentuale inabilitante, oltre gli interessi legali sul maggiore importo, con la stessa decorrenza;
3) condanna l'ente assicuratore alle spese di lite che, già compensate nella misura del 30%, si liquidano, con attribuzione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari, in euro 1.400,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge;
4) pone definitivamente a carico dell le spese di CP_1 consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto.
TORRE ANNUNZIATA, 2/7/2025.
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