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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/10/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai signori magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice riunito in camera di consiglio;
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2289/2024 R.G. avente ad oggetto
“Modifica delle condizioni di divorzio”,promossa da (c.f. ), nata in [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Ragusa nella via Galvani n. 25, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lanza,
- ricorrente e convenuta in riconvenzione – contro
(c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 C.F._2 nel viale della Costituzione n. 35, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudia Taverniti e Sergio Guastella
- resistente ed attore in riconvenzione –
e nei confronti di (C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_2 C.F._3 residente nella via della Costituzione n. 35, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Savarese
- resistente -
e con l'intervento del P.M. in sede (il quale ha apposto il proprio visto in data 12.9.2024) -
->><<< ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. depositato il 27.8.2024 e ritualmente notificato (a e a , – premettendo che con convenzione Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 di negoziazione assistita da avvocati, sottoscritta in data 24/7/2018 (autorizzata dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Ragusa in data 8/8/2018) erano state concordate le condizioni del divorzio tra la stessa e e che nel frattempo erano sopravvenuti fatti nuovi Controparte_1
(trasferimento da Ginevra a Ragusa della ricorrente e convivenza con quest'ultima, dal mese di luglio, della figlia maggiorenne dapprima collocata presso il padre) – chiedeva di modificare le CP_2 condizioni di divorzio, ponendo a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 della figlia, versando direttamente a quest'ultima la somma di € 400,00 al mese, rivalutabile, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con memoria del 5/11/2024 si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il Controparte_1 rigetto del ricorso per carenza di legittimazione attiva della ricorrente, oltre che in quanto che la figlia maggiorenne continuava a convivere con il padre e non con la madre;
contestava, inoltre, le avverse pagina 1 di 3 deduzioni in ordine alle condizioni reddituali di esso resistente e, in via riconvenzionale, chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento, pari ad € 300,00 al mese, per previsto a Parte_2 carico del in seno alla convenzione di negoziazione assistita per il divorzio. CP_1
Con comparsa del 29/11/2024 si costituiva in giudizio la quale Controparte_2 confermava di essersi trasferita presso la madre, che si occupava integralmente del suo mantenimento, permanendo con il padre solo uno o due giorni a settimana;
chiedeva quindi l'accoglimento del ricorso proposto dalla madre. All'udienza del 28/2/2025 le parti rappresentavano di avere raggiunto, nelle more del giudizio, un accordo in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio, sottoscritto e depositato telematicamente in data 21.2.2025. L'accordo prevedeva, in particolare, la revoca dell'assegno in favore della moglie e l'obbligo di entrambi i genitori di versare alla figlia, per il suo mantenimento ordinario, la somma mensile di € 400,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie per ciascuno. Si riportano di seguito, nel dettaglio, le nuove condizioni di divorzio concordate dalle parti: 1. “Si impegnano i comparenti signori e a Controparte_1 Parte_1 corrispondere alla figlia , fino a quando la stessa non sarà indipendente da un punto di CP_2 vista reddituale, ciascuno la somma mensile di euro 400,00 a titolo di mantenimento ordinario della stessa. Detta somma sarà corrisposta entro i primi cinque giorni di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente di con IBAN [...]; CP_2
2. Si impegnano, inoltre, i predetti comparenti a sostenere le eventuali spese straordinarie di
in misura paritaria al 50%; CP_2
3. La sig.ra rinuncia al mantenimento previsto nei di lei confronti in seno Pt_1 alla convenzione di negoziazione assistita per la cessazione degli effetti civili del matrimonio stipulata in data 20/07/2018;
4. Conseguentemente, in virtù del superiore accordo, si impegnano tutti i comparenti a rappresentare l'intervenuto accordo transattivo al Giudice del procedimento iscritto al n. RG 2289/2024 al fine di richiedere concordemente pronuncia conforme all'intervenuto accordo, con spese da ritenersi compensate tra tutte le parti;
5. Dichiarano e riconoscono, inoltre, che, con la definizione del presente accordo,
i sig,ri e hanno definitivamente resecato ogni motivo di lite Controparte_1 Parte_3 tra loro pendente, anche per causali eventualmente diverse da quelle descritte nella presente scrittura e, conseguentemente, dichiarano di null'altro aver a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione della pretesa creditoria riportata nel giudizio civile scritto al n° RG. 2493/2024 e per cui le parti si atterranno al definitivo esito, non ricomprendendo l'odierna transazione anche il detto motivo di contendere;
6. Sottoscrivono il presente accordo anche il procuratore delle parti per rinuncia al vincolo di solidarietà”.
Alle sopra descritte condizioni le parti si riportavano integralmente all'udienza del 28.2.2025, chiedendone l'omologa; precisavano peraltro, che gli effetti delle stesse dovevano farsi decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo, ossia dal 24.1.2025.
pagina 2 di 3 Il giudice delegato, preso atto dell'intervenuto accordo delle parti sull'oggetto del contendere, disponeva il mutamento del rito in quello previsto per i procedimenti su domanda congiunta, ex art. 473-bis.51 c.p.c.; quindi, rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Orbene, mentre la rinuncia della ricorrente all'assegno divorzile investe diritti disponibili ed è perciò senz'altro ammissibile, per il resto le superiori condizioni, pattuite a modifica della precedente regolamentazione, appaiono conformi all'interesse della figlia ed alla legge, sicché possono essere omologate da questo Tribunale, che prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti e sopra riportati. Stante l'accordo raggiunto tra le parti e conformemente alla loro comune volontà, le spese processuali vanno tra loro interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2289/2024 R.G., a modifica delle condizioni di divorzio concordate in seno alla convenzione di negoziazione assistita da avvocati, autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa in data 8/8/2018,
Omologa le nuove condizioni di divorzio, concordate dalle parti e riportate in motivazione, con decorrenza dal 24.1.2025. Prende atto degli ulteriori accordi tra le parti. Compensa interamente tra le parti le spese processuali. Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 23.10.2025
IL GIUDICE EST. L PRESIDENTE Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai signori magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice riunito in camera di consiglio;
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2289/2024 R.G. avente ad oggetto
“Modifica delle condizioni di divorzio”,promossa da (c.f. ), nata in [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Ragusa nella via Galvani n. 25, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lanza,
- ricorrente e convenuta in riconvenzione – contro
(c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 C.F._2 nel viale della Costituzione n. 35, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudia Taverniti e Sergio Guastella
- resistente ed attore in riconvenzione –
e nei confronti di (C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_2 C.F._3 residente nella via della Costituzione n. 35, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Savarese
- resistente -
e con l'intervento del P.M. in sede (il quale ha apposto il proprio visto in data 12.9.2024) -
->><<< ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. depositato il 27.8.2024 e ritualmente notificato (a e a , – premettendo che con convenzione Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 di negoziazione assistita da avvocati, sottoscritta in data 24/7/2018 (autorizzata dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Ragusa in data 8/8/2018) erano state concordate le condizioni del divorzio tra la stessa e e che nel frattempo erano sopravvenuti fatti nuovi Controparte_1
(trasferimento da Ginevra a Ragusa della ricorrente e convivenza con quest'ultima, dal mese di luglio, della figlia maggiorenne dapprima collocata presso il padre) – chiedeva di modificare le CP_2 condizioni di divorzio, ponendo a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 della figlia, versando direttamente a quest'ultima la somma di € 400,00 al mese, rivalutabile, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con memoria del 5/11/2024 si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il Controparte_1 rigetto del ricorso per carenza di legittimazione attiva della ricorrente, oltre che in quanto che la figlia maggiorenne continuava a convivere con il padre e non con la madre;
contestava, inoltre, le avverse pagina 1 di 3 deduzioni in ordine alle condizioni reddituali di esso resistente e, in via riconvenzionale, chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento, pari ad € 300,00 al mese, per previsto a Parte_2 carico del in seno alla convenzione di negoziazione assistita per il divorzio. CP_1
Con comparsa del 29/11/2024 si costituiva in giudizio la quale Controparte_2 confermava di essersi trasferita presso la madre, che si occupava integralmente del suo mantenimento, permanendo con il padre solo uno o due giorni a settimana;
chiedeva quindi l'accoglimento del ricorso proposto dalla madre. All'udienza del 28/2/2025 le parti rappresentavano di avere raggiunto, nelle more del giudizio, un accordo in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio, sottoscritto e depositato telematicamente in data 21.2.2025. L'accordo prevedeva, in particolare, la revoca dell'assegno in favore della moglie e l'obbligo di entrambi i genitori di versare alla figlia, per il suo mantenimento ordinario, la somma mensile di € 400,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie per ciascuno. Si riportano di seguito, nel dettaglio, le nuove condizioni di divorzio concordate dalle parti: 1. “Si impegnano i comparenti signori e a Controparte_1 Parte_1 corrispondere alla figlia , fino a quando la stessa non sarà indipendente da un punto di CP_2 vista reddituale, ciascuno la somma mensile di euro 400,00 a titolo di mantenimento ordinario della stessa. Detta somma sarà corrisposta entro i primi cinque giorni di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente di con IBAN [...]; CP_2
2. Si impegnano, inoltre, i predetti comparenti a sostenere le eventuali spese straordinarie di
in misura paritaria al 50%; CP_2
3. La sig.ra rinuncia al mantenimento previsto nei di lei confronti in seno Pt_1 alla convenzione di negoziazione assistita per la cessazione degli effetti civili del matrimonio stipulata in data 20/07/2018;
4. Conseguentemente, in virtù del superiore accordo, si impegnano tutti i comparenti a rappresentare l'intervenuto accordo transattivo al Giudice del procedimento iscritto al n. RG 2289/2024 al fine di richiedere concordemente pronuncia conforme all'intervenuto accordo, con spese da ritenersi compensate tra tutte le parti;
5. Dichiarano e riconoscono, inoltre, che, con la definizione del presente accordo,
i sig,ri e hanno definitivamente resecato ogni motivo di lite Controparte_1 Parte_3 tra loro pendente, anche per causali eventualmente diverse da quelle descritte nella presente scrittura e, conseguentemente, dichiarano di null'altro aver a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione della pretesa creditoria riportata nel giudizio civile scritto al n° RG. 2493/2024 e per cui le parti si atterranno al definitivo esito, non ricomprendendo l'odierna transazione anche il detto motivo di contendere;
6. Sottoscrivono il presente accordo anche il procuratore delle parti per rinuncia al vincolo di solidarietà”.
Alle sopra descritte condizioni le parti si riportavano integralmente all'udienza del 28.2.2025, chiedendone l'omologa; precisavano peraltro, che gli effetti delle stesse dovevano farsi decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo, ossia dal 24.1.2025.
pagina 2 di 3 Il giudice delegato, preso atto dell'intervenuto accordo delle parti sull'oggetto del contendere, disponeva il mutamento del rito in quello previsto per i procedimenti su domanda congiunta, ex art. 473-bis.51 c.p.c.; quindi, rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Orbene, mentre la rinuncia della ricorrente all'assegno divorzile investe diritti disponibili ed è perciò senz'altro ammissibile, per il resto le superiori condizioni, pattuite a modifica della precedente regolamentazione, appaiono conformi all'interesse della figlia ed alla legge, sicché possono essere omologate da questo Tribunale, che prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti e sopra riportati. Stante l'accordo raggiunto tra le parti e conformemente alla loro comune volontà, le spese processuali vanno tra loro interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2289/2024 R.G., a modifica delle condizioni di divorzio concordate in seno alla convenzione di negoziazione assistita da avvocati, autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa in data 8/8/2018,
Omologa le nuove condizioni di divorzio, concordate dalle parti e riportate in motivazione, con decorrenza dal 24.1.2025. Prende atto degli ulteriori accordi tra le parti. Compensa interamente tra le parti le spese processuali. Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 23.10.2025
IL GIUDICE EST. L PRESIDENTE Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti
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