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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/11/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Abet Olimpia - Giudice –
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2144 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] e residente a [...] nr. 15 (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, C.F._1 dall'avv. Schinea Giovanni presso il quale è elettivamente domiciliato;
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]rione Parte_2
Case popolari nr. 1 (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura allegata C.F._2 al ricorso, dall'avv. Domenico Calderoni presso il quale è elettivamente domiciliata;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27 dicembre 2024 i signori e , Parte_1 Parte_2 premettendo di aver contratto matrimonio in Centrache (CZ) il 06 ottobre 2018 (trascritto nel registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 1 parte 1, serie - Uff. - anno 2018) e che da tale unione sono nati due figli, (22/01/2019) e (29/12/2019), Persona_1 Persona_2 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
a. I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, con Persona_1 Persona_2 collocazione dei medesimi presso l'abitazione materna, ove la SI.ra fisserà Parte_2 la propria dimora, anche per espresso consenso del SI. , sita in Centrache via Parte_1
Case popolari nr. 1, ed ove avrà la possibilità di provvedere all'educazione, istruzione e mantenimento dei propri figli e di offrire loro un ambiente familiare sereno ed idoneo al fine di consentire e garantire una crescita sana dei medesimi;
b. Il SI. dà atto di aver lasciato l'abitazione coniugale e di essersi trasferito presso Parte_1
l'abitazione sita in Caraffa di Catanzaro Via Trieste, nr. 13, ove indica il proprio domicilio temporaneo, e che, quindi, ha già parzialmente liberato l'immobile coniugale, e dal quale ritirerà i propri effetti personali residui;
c. Al sig. viene riconosciuto il più ampio diritto di visita sui propri figli, nonché la Parte_1 possibilità di tenerli con sé ogni qualvolta lo vorrà, il tutto previo congruo preavviso alla SI.ra e compatibilmente con gli impegni scolastici, personali, sportivi e ludici dei Parte_2 medesimi, considerata soprattutto la tenera età dei minori. In caso di disaccordo sul diritto di visita lo stesso sarà regolamentato nel modo che segue;
il padre potrà tenere con sé i propri figli e nei seguenti periodi: Per_1 Per_2
il pomeriggio di venerdì di ogni settimana dalle ore 16.30 alle ore 19.00, o in alternativa a settimane alterne dalle ore 10.00 alle ore 21.00 di domenica, nonché, ogni due settimane, il sabato sera, previo esplicito assenso della madre, i minori potranno pernottare presso l'abitazione paterna, (il tutto sempre compatibilmente con le necessità dei minori) e fare rientro a casa la domenica seguente entro le ore 18.00; durante il periodo estivo e /o di ferie, il SI.
potrà tenere con sé i figli per 15 giorni consecutivi, previo esplicito assenso e Parte_1 accordo sul periodo con la SI.ra durante le vacanze natalizie per una settimana che, Parte_2 ad anni alterni, dovrà contenere per un anno il giorno 25 dicembre e per l'anno successivo il giorno di capodanno;
nel periodo di pasqua, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e pasquetta;
in caso di contrasto inizieranno a trascorrere le stesse con la madre. Si precisa che durante i periodi di vacanza, sia natalizia che estiva, che i minori trascorreranno con il padre la sig.ra avrà lo stesso ampio diritto di visita riconosciuto al padre nel presente punto;
Parte_2
d. Il SI. a titolo di mantenimento, rinuncia sin da ora ad ogni assegno spettante Parte_1 da parte dell'INPS, lasciandolo interamente alla SI.ra e provvederà compatibilmente Parte_2 con le proprie entrate al mantenimento dei figli con una somma pari ad €. 200 mensili e si impegna, nel caso di miglioramento delle proprie condizioni economiche ad aumentare detto contributo.
e. Per le spese straordinarie, mediche, e scolastiche (intendendosi per esse, a titolo descrittivo ma non esaustivo, libri, tasse scolastiche, spese trasporto, spese ludiche etc.) i coniugi contribuiranno in egual misura al 50%. Per spese straordinarie mediche si intendono quelle non coperte dal servizio sanitario nazionale. Le spese dovranno essere concordate e preventivamente autorizzate dal coniuge;
f. Alla SI.ra , viene attribuita la gestione dell'ordinaria amministrazione Parte_2 riguardante i piccoli e mentre le decisioni esulanti l'ordinaria amministrazione, Per_1 Per_2 relative alla salute, all'istruzione ed all'educazione dei medesimi, verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle necessità dei minori;
g. Entrambi i coniugi dichiarano che la casa coniugale, sita in Centrache in via Case popolari nr. 1 attualmente casa coniugale della coppia, rimarrà assegnata alla SI.ra Parte_2 anche quale collocataria dei minori.
h. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio, con facoltà di entrambi di iscrivere i figli minori sul proprio passaporto o altro documento”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia e omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n. 1 parte 1, serie - Uff. - reg. Atti Matrimonio del Comune di Centrache (CZ) - anno 2018);
b) prende atto delle pattuizioni dei coniugi;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Centrache per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 19.11.2025 Il giudice estensore
Dott.ssa Fortunata Esposito
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo