CA
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 5071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5071 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 4097 dell'anno 2020,
(C.F. ), in liquidazione in persona del l.r.p.t. signor Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), in proprio quale fideiussore della
[...] Parte_3 C.F._1 società (C.F. , in proprio Parte_1 Parte_2 C.F._2 quale fideiussore della società (C.F. Parte_1 Parte_4
), in proprio quale fideiussore della società tutti C.F._3 Parte_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Pellegrino Cavuoto, giusta procura in atti;
Parte_5
e
(cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1) - iscrizione al Registro delle Imprese di Parte_6
Milano-Monza-Brianza, Codice Fiscale e P. IVA n° -, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, ha conferito a poi CP_1 Controparte_2
a (denominazione assunta da ) oggi
[...] CP_3 Controparte_2
la procura per la gestione anche stragiudiziale, dei propri crediti anomali, CP_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Cecilia Uva (C.F. ), giusta procura generale C.F._4 alle liti presente in atti;
-APPELLATA–
e
(C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza- CP_5
OD ), rappresentata da già in persona P.IVA_3 Controparte_6 CP_7 dell'Amministratore Delegato dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Giacinto Di Controparte_8
DO (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._5
– INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C. –
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1409/2010 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 07.02.2020.
CONCLUSIONI:
Per gli appellanti: “espungere la capitalizzazione trimestrale degli interessi dal contratto di conto corrente n. 10202448 e dai correlati conti anticipi, per i motivi indicati in narrativa, mediante rimessione della causa sul ruolo affinché il CTU, nominato nel giudizio di primo grado, a tanto provveda;
-dichiarare, altresì, nulle e/o parzialmente nulle le fideiussioni impugnate per i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, rigettare ogni domanda proposta dalla banca nei confronti degli stessi. Rivalsa delle spese processuali, del doppio grado di giudizio, con attribuzione”.
Per l'appellata : “In via preliminare: - dichiarare inammissibile l'appello proposto Parte_6 dalla , in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Parte_7
e dai Sig.ri in proprio, e ai Parte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4 sensi dell'art. 348 bis c.p.c., non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto in quanto manifestamente infondato per i motivi esposti in narrativa e in particolare nel paragrafo III) del presente atto;
Nel merito: - rigettare l'appello, così come proposto, ed ogni altra domanda formulata, perché infondati in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto e, per
l'effetto, confermare in toto la sentenza n. 1409/2020 emessa, ex art. 281 sexies c.p.c., in data
07.02.2020 e pubblicata in data 07.02.2020, non notificata, dal Giudice Onorario del Tribunale di
Napoli, II sezione civile, Dott. Aldo Aratro, nella causa iscritta al n. R.G. 7375/13, con conseguente rigetto delle domande tutte formulate dall'appellante”.
Per l'interventrice “In via preliminare: - dichiarare inammissibile l'appello CP_5 proposto dalla , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_7
Sig. e dai Sig.ri in proprio, e Parte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4 ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto in quanto manifestamente infondato per i motivi esposti in narrativa e in particolare nel paragrafo III) del presente atto;
Nel merito: - rigettare l'appello, così come proposto, ed ogni altra domanda formulata, perché infondati in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto e, per
l'effetto, confermare in toto la sentenza n. 1409/2020 emessa, ex art. 281 sexies c.p.c., in data
07.02.2020 e pubblicata in data 07.02.2020, non notificata, dal Giudice Onorario del Tribunale di
Napoli, II sezione civile, Dott. Aldo Aratro, nella causa iscritta al n. R.G. 7375/13, con conseguente rigetto delle domande tutte formulate dall'appellante; Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado.
La società in liquidazione, unitamente a e Parte_1 Parte_3 Parte_2
in proprio e quali fideiussori della stessa, convenivano dinanzi al Tribunale di Napoli Parte_4 la esponendo: 1) di avere intrattenuto presso il predetto istituto, agenzia di Napoli, il Parte_6 rapporto di conto corrente ordinario n. 1020202448, con conto corrente per anticipi n. 10792152, nonché il conto corrente ordinario n. 401002490 con correlati conti anticipi SBF n. 40086777, n.
32037593, n. 400643263 e n. 3518591; 2) che tali rapporti erano stati costantemente assistiti da aperture di credito che, alla data del 21.10.2011, presentavano un saldo apparente di € 60.450,84 per il conto 10202448, di € 41.439,81 per il conto anticipi n. 10792152, di € 11.815,96 per il conto
401002490, e di € 60.576,16 per il conto anticipi n. 40086777; 3) che, nel corso del rapporto, la banca convenuta aveva costantemente applicato clausole nulle, praticando interessi debitori ultralegali, anatocistici e superiori alla soglia usura, nonché applicando illegittime commissioni di massimo scoperto, spese e regolamentazione valuta, e che per tale motivo era necessario accertare e ricalcolare l'esatto ammontare dei saldi di conto corrente, per poi ottenere il risarcimento dei danni per la violazione dei principi di buona fede, previa declaratoria di nullità delle predette clausole ai sensi degli artt. 1283, 1284, 1218, 1175, 1176, 1375, 2041 c.c. e 116 e 117 TUB.
Costituitasi, la si opponeva alla domanda attorea e spiegava domanda riconvenzionale, Parte_6 precisando che gli attori non avevano fatto riferimento alcuno a due finanziamenti da cui erano gravati, e che alla data del 16.5.2012 la loro esposizione debitoria complessiva, come risultante dalla documentazione ex art. 50 TUB, era pari ad € 250.790,74, secondo uno schema di calcolo che ella presentava, ed esattamente pari ad € 60.450,84 per il cc 10202448, ad € 41.439,81 per il conto corrente anticipi fatture n. 10792152, ad € 11.815,96 per il cc 401002490, ad € 60.576,16 per il correlato conto s.b.f. n. 400867777, oltre ad € 70.800,16 quale debito di cui al finanziamento n. 6461180, ed €
3.660,23 per quello di cui al finanziamento n. 6483507.
All'esito della consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale accertava che alla data del 21.10.2011, il saldo debitore del conto corrente ordinario 10202448 e del correlato conto anticipi n. 10792152 era di € 42.491,51 e di € 41.758,74, in luogo dei rispettivi maggiori importi di € 60.450,84 ed € 41.439,81, ed in accoglimento della domanda riconvenzionale condannava gli attori al pagamento in favore della di € 159.263,77, compensando le spese processuali, e ponendo a carico delle parti, Parte_6 pro quota, le spese per la CTU.
Nello specifico, il giudice di primo grado, quanto al conto corrente n. 401002490 ed ai relativi conti anticipi n. 40086777, 32037593, 400643263 e 3518591 rilevava la mancata produzione dei documenti contrattuali che, a suo dire, precludeva qualsiasi accertamento sulla fondatezza della domanda attorea, con conseguente rigetto della stessa, e, per le analoghe ragioni, rigettava la contrapposta domanda riconvenzionale in relazione a tali rapporti. Quanto alle sorti del rapporto n. 102022448, riscontrava, invece, la fondatezza della domanda attorea limitatamente agli addebiti per le commissioni di massimo scoperto, avendo ritenuto che la mancata indicazione delle modalità di applicazione della clausola pattuita e prevista nella misura percentuale dell'1,50% la rendeva nulla ex art. 1346 c.c., per indeterminatezza dell'oggetto. Venivano invece disattesi gli altri motivi di pretesa nullità del rapporto, rilevandosi come il contratto in questione contenesse la compiuta disciplina degli interessi attivi e passivi, delle spese e del regime della valuta, nonché la valida pattuizione circa la pari periodicità di capitalizzazione trimestrale degli interessi, in conformità alla delibera CICR 4.2.2000. Veniva infine dichiarata infondata la doglianza degli attori circa la pattuizione di interessi usurari, non avendo essi prodotto i decreti ministeriali di cui alla L. 108/1996. Il saldo finale veniva, dunque, rideterminato espungendo solo l'addebito delle commissioni di massimo scoperto, con conseguente ricalcolo in misura di € 42.491,51 per il conto corrente 10202448, e di € 41.758,74 per il conto anticipi n.
10792152.
Veniva altresì valutata in positivo la fondatezza dell'ulteriore domanda restitutoria proposta dalla banca convenuta in relazione alle esposizioni debitorie di due finanziamenti, avendo la banca prodotto i relativi contratti ed avendo provato la erogazione delle somme finanziate in favore degli attori, nonché tutta la relativa disciplina contrattuale esauriente e compiuta, ivi compresi gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB che cristallizzavano alla data del 16.5.2012, le esposizioni debitorie nella medesima misura richiesta dalla banca, e non avendo la convenuta in riconvenzionale dimostrato fatti estintivi dell'altrui pretesa di adempimento.
L'esito di tutte le domande accolte confluiva, pertanto, nella condanna degli attori al pagamento della somma di € 159.263,77, oltre interessi legali sino al soddisfo, rispetto alla somma azionata dalla banca convenuta pari ad € 250.790,74. Nella sentenza, si dava altresì, atto della tardività di una ulteriore eccezione proposta dagli attori, relativa alla presunta nullità dei rapporti in oggetto, per mancanza di causa, sollevata soltanto in sede conclusionale e dunque oltre i termini per l'attività assertiva, parimenti alla tardiva eccezione di nullità' delle fideiussioni per la violazione della normativa antitrust, anch' essa sollevata nelle medesime memorie conclusive.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la unitamente ad Parte_1 Parte_3
e hanno proposto appello avverso la sentenza, lamentando
[...] Parte_2 Parte_4 la mancata epurazione dai conti della capitalizzazione trimestrale degli interessi e la omessa valutazione da parte del Tribunale della nullità delle fideiussioni, secondo le argomentazioni che verranno in seguito esaminate.
La banca appellata ha, invece, chiesto dichiararsi inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e, nel merito, ha concluso per il rigetto dello stesso, con condanna alle spese di lite.
Trattenuta la causa in decisione, con ordinanza del 18.9.2024, la Corte ha disposto la rimessione della causa sul ruolo affinché il CTU rideterminasse il saldo del rapporto di conto corrente dedotto in giudizio (n. 10202448), con le annesse aperture di credito, non applicando alcuna capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ove le clausole contrattuali anatocistiche non rispettassero le disposizioni di cui agli artt. 3 e 6 della delibera CICR 9.2.2000, e segnatamente, ove non contenessero l'espressa indicazione del tasso annuo effettivo (TAE, ossia del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa), oppure indicassero per gli interessi creditori un tasso annuo effettivo (TAE) pari al tasso annuo nominale (TAN).
All'esito di ulteriori chiarimenti richiesi al CTU, la consulenza è stata definitivamente depositata in data 5.5.2025, ed alla udienza del 10.9.2025, la Corte ha trattenuto nuovamente il giudizio in decisione.
Analisi dei motivi di appello.
A) Sulla mancata epurazione dai conti della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
L'appellante ha evidenziato come la mancata epurazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, operata da parte del Giudice di primo grado sul presupposto della pari periodicità degli interessi nelle pattuizioni del contratto n. 10202448, fosse errata. Sotto tale aspetto, si è evidenziato come la delibera CICR del 9.2.2000, all'art. 6 aveva ben previsto che la clausola contenente la pattuizione degli interessi dovesse essere specificatamente approvata per iscritto e dovesse indicare la periodicità degli stessi ed il tasso applicato, con la precisazione che, laddove fosse convenuta un capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso rapportato su base annua dovesse tenere conto degli effetti della capitalizzazione, e ciò a pena di nullità; nel caso di specie, il contratto stipulato in data 4.3.2004 indicava il tasso creditore e quello debitore solo per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente.
Secondo quanto esposto dall'appellante, la banca aveva poi concesso una apertura di credito alla società attrice con cui si prevedeva un tasso debitore pari all'8%, importo che era poi divenuto pari all'8,234% in virtù della capitalizzazione, mentre nulla era previsto per il tasso creditore, con conseguente violazione del precetto della delibera CICR summenzionato;
inoltre, la previsione del tasso creditore contenuta nel contratto del 4.3.2004 prevedeva un valore nominale di 0,010% e un tasso effettivo annuo pari sempre a tale misura, senza dunque tenere conto dell'incremento applicato in virtù del meccanismo anatocistico, con conseguente patologia del rapporto sotto tale profilo.
Infatti, la difesa appellante ritiene che la clausola contenente la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi sarebbe del tutto nulla, per la mancata previsione dell'effetto che da tale previsione in concreto subirebbe il contratto, con la precisazione che, laddove non fosse previsto in concreto un incremento del tasso creditore per effetto della capitalizzazione periodica, non vi sarebbe rispetto del necessario requisito della pari periodicità della capitalizzazione tra interessi passivi e creditori, con conseguente vantaggio solo per la banca e non anche per il correntista;
deducono inoltre gli appellanti che l'argomento utilizzato in sentenza, per cui l'esiguità del tasso creditore garantirebbe in ogni caso il correntista da qualsiasi effetto negativo della previsione contrattuale, sarebbe conseguentemente errato.
Per tali motivi, preliminarmente gli appellanti hanno richiesto di rimettere la causa sul ruolo affinché il CTU provvedesse ad epurare il conto corrente ordinario ed i conti anticipi correlati dalla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi.
In replica a tale motivo di appello, la banca si è invece dapprima limitata a rilevare che la controparte non aveva invero mai contestato di aver sempre ricevuto dalla tutta la documentazione, CP_1 comprensiva delle condizioni applicate, relative alle posizioni contabili nascenti dal conto corrente
10202448 con correlato conto anticipi n. 10799152; quanto invece alla capitalizzazione degli interessi, l'appellata ha dedotto come il contratto di conto corrente prevedesse testualmente pari periodicità trimestrale per la capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, in piena aderenza alla delibera CICR 9.2.2000; ed infatti, subito dopo la apertura del rapporto di conto corrente del 4.3.2004, venivano concesse delle linee di credito, e segnatamente: in data 11.3.2004, un affidamento di complessivi € 25.000,00 valido sino a revoca;
in data 13.3.2007, un affidamento per complessivi €
40.000 valido sino a revoca;
in pari data analogo affidamento per analogo importo per anticipo fatture sul conto anticipi fatture n. 10792152; in data 24.2.2010 altro affidamento per complessivi €
20.000,00, affidamento per € 40.000,00 per anticipo fatture, ed affidamento per € 75.000,00 in via promiscua nelle forme pattuite;
in data 20.10.2010 affidamento per € 40.000,00 per anticipo fatture, ed € 60.000,00 valido fino a revoca, nonché altro affidamento per € 75.000,00 in via promiscua nelle forme pattuite. Tutti i predetti rapporti, debitamente sottoscritti dalla società appellante recavano specifica doppia approvazione per iscritto delle condizioni economiche regolanti gli stessi, ai sensi dell'art. 6 della delibera CICR 9.2.2000, unitamente alle specifiche indicazioni per iscritto delle condizioni e dei tassi di interesse passivi applicati.
Il motivo di appello è fondato.
Con la nota pronuncia della Corte di cassazione n. 4321 del 10.2.2022, si è statuito che “la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9.2.2000, di un tasso creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo, non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve esser indicato il valore del tasso rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”.
Ciò posto, è corretta la tesi dell'appellante allorquando riferisce che, in ossequio a tale principio di giurisprudenza che applica la disciplina di cui alla delibera CICR citata, è richiesto che sia espressamente indicato per iscritto il tasso creditore e l'effetto che questo subisce in virtù della capitalizzazione;
se non vi è incremento del tasso creditore, in virtù della capitalizzazione, non viene rispettata la norma che prevede la pari reciprocità per cui se un tasso si incrementa attraverso la capitalizzazione infrannuale e l'altro invece non subisce tale effetto, è evidente che la condizione di reciprocità della capitalizzazione è a vantaggio esclusivo della sola banca, con conseguente violazione della disciplina in esame.
Nel caso di specie, il contratto in esame (il n. 10202448) indicava alla sua apertura del 4.3.2004, il tasso creditore e quello debitore solo per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente, ed il successivo 11.3.2004, la banca concedeva l'apertura di credito sul medesimo conto prevedendo solo il tasso debitore pari all'8% (incrementato all'8.243% per effetto della capitalizzazione).
A ciò deve aggiungersi che il contratto in esame prevedeva un tasso creditore nominale pari alla misura dello 0,010%, indicando il tasso effettivo annuo sempre in pari misura, e dunque violando ancora una volta le direttive della delibera CICR ed i principi giurisprudenziali esaminati.
È chiara, dunque, la situazione patologica creatasi per effetto di tale specifica disciplina contrattuale, atteso che tale meccanismo si è rivolto ad esclusivo vantaggio della banca, a nulla rilevando l'esiguità del tasso creditore.
La conseguenza pratica di tale accertata illegittimità è dunque il ricalcolo indicato dal CTU nelle note a chiarimento del 5.5.2025 (con relativi allegati depositati sotto la voce “integrazione”), ragion per cui, utilizzando tutte le schede di calcolo già agli atti della procedura di primo grado, e non applicando alcuna capitalizzazione trimestrale, tale operazione porta ad una determinazione finale del saldo del rapporto n. 10202448, con le annesse aperture di credito, nella misura di € - 28.228,16, e tale è dunque la somma a saldo negativo del rapporto al momento della sua cessazione, con conseguente esposizione debitoria della correntista nei suddetti limiti.
Il motivo di appello è dunque fondato, e va conseguentemente riformata la determinazione dell'importo a debito della indicato nella pronuncia di primo grado, in € 28.228,16. Parte_1
B) Sulla nullità delle fideiussioni.
Con il secondo motivo di appello, si censura la motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto tardiva e dunque inammissibile la eccezione di nullità delle fideiussioni prestate dagli attori in favore della società attrice;
tale motivazione si fonda sul rilievo per cui tale eccezione fosse stata sollevata solo in comparsa conclusionale, e che dunque fosse irrimediabilmente tardiva.
Sotto tale profilo, gli appellanti hanno dedotto come tale eccezione, invero sollevata per rispondere alla domanda riconvenzionale della banca convenuta, la quale aveva chiesto la condanna al pagamento tanto della società che dei singoli fideiussori, non era tardiva, e che in ogni caso, trattandosi di nullità, la stessa poteva essere valutata anche d'ufficio; nello specifico, la nullità delle fideiussioni in parola sarebbe collegata alla illegittima deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c., norma che, nello stabilire che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza della obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze e le abbia con diligenza continuate”, ha evidente contenuto inderogabile, essendo espressione del generale principio di buona fede, come ben chiarito anche dalla Banca d'Italia, quale autorità di vigilanza preposta, con provvedimento del 2.5.2005, su conforme parere dell'AGCOM.
Dalla nullità della suddetta clausola, conseguirebbe - secondo la tesi degli appellanti - la piena applicazione del meccanismo di cui all'art. 1957 c.c., e la verifica dunque della tempestività o meno delle istanze da parte del creditore rispetto al debitore e al fideiussore;
tale verifica, avendo la banca revocato le linee di credito in data 21.10.2011, e proposto la domanda riconvenzionale contro i debitori e i fideiussori in data 19.7.2012, porterebbe ad esito negativo, per il decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., con conseguente infondatezza di qualsiasi domanda proposta avverso i fideiussori.
L'appellata ha invece evidenziato come, in data 21.10.2011, ella aveva comunicato alla
[...]
la revoca delle facilitazioni creditizie intimandole il pagamento dei saldi, ed analoga missiva Pt_8 veniva inviata ai fideiussori, ragion per cui ogni censura mossa in appello era generica e non teneva conto né della specifica approvazione per iscritto di ogni clausola regolante i detti rapporti, né della comunicazione inviata ai fideiussori con esplicita richiesta di pagamento del saldo alla chiusura delle linee di credito. Quanto alla pretesa nullità delle fideiussioni, la appellata ha ribadito la assoluta tardività della relativa eccezione sollevata in primo grado solo nella comparsa conclusionale, come ritenuto dal Giudice di primo grado, atteso che in tale fase processuale non è possibile estendere il thema decidendum a nuove domande o eccezioni, anche se rilevabili d'ufficio, e che in ogni caso l'eccezione in parola era infondata nel merito, come ampiamente ritenuto anche dal giudice di primo grado, per il mancato deposito del provvedimento dell'autorità di vigilanza n. 55 del 2.5.05 e del relativo parere AGCOM.
Nel merito, l'appellata ha evidenziato come l'esposizione debitoria in esame fosse garantita dalla fideiussione omnibus limitata alla concorrenza di € 300.000,00 rilasciata in data 24.2.2010 da
[...]
, e , oltre che da altre due fideiussioni specifiche rilasciate Parte_3 Parte_2 Parte_4 in data 24.2.2010 e 20.10.2010 dai medesimi soggetti, sino all'importo di € 100.000,00, in relazione ai due finanziamenti chirografari n. 646110 e 6483507.
Il motivo è inammissibile.
Ed infatti, deve preliminarmente rilevarsi che la valutazione dell'incidenza della nullità parziale della fideiussione in esame, con conseguente rilievo officioso del vizio previa instaurazione del contraddittorio, è preclusa dalla mancata allegazione e produzione di quanto necessario a quel fine, posto che una eccezione di nullità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo purché i fatti costitutivi siano stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti.
La rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali, alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte
a Sezioni Unite (Cass. SU n. 26242/2014), “è pur sempre possibile nel giudizio di appello ed in quello di cassazione ma nel rispetto delle regole generali del processo civile. Pertanto, qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, posto che la rilevabilità officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati (cfr. Cass. 20713/23)”.
Tali sono i principi espressi dalla Corte di Appello di Venezia, con la sentenza n. 2122 del 26 ottobre
2023 che ha fatto corretta applicazione, in un caso analogo a quello di specie, dei principi espressi dalle SSUU sul punto.
E dunque, in applicazione di tale principio, pur volendo in astratto ritenere che la questione proposta dagli appellanti e relativa alla nullità della clausola derogatoria della disciplina ex art. 1957 c.c. possa essere rilevata d'ufficio e dunque anche sollevata per la prima volta in sede di deposito degli scritti ex art. 190 c.p.c., tali evenienze risultano concretamente possibili soltanto ove sia allegato e prodotto in giudizio tutto il materiale e gli elementi in fatto utili all'esame del tema sottoposto tardivamente alla attenzione del Giudice, atteso che, secondo l'insegnamento della Corte, i fatti costitutivi della pretesa nullità devono essere ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti. Nel caso di specie, tale circostanza non si è verificata, atteso che – come correttamente rilevato dal
Tribunale - la parte interessata a far valere la pretesa nullità per la violazione del provvedimento della
Banca d'Italia n. 55/2005 non ha provveduto al deposito di tale documento (né del parere AGCOM a cui detto provvedimento prestava adesione), utile per poter effettuare il raffronto tra le disposizioni ritenute in astratto lesive della disciplina anticoncorrenziale e quella concretamente pattuita tra le parti nei rapporti contrattuali oggetto di giudizio, sicché non è possibile valutare la fondatezza dell'elemento costitutivo della presunta nullità (e della fondatezza della relativa eccezione), con conseguente inammissibilità del motivo di appello, coerentemente a quanto indicato dal giudice di primo grado con riferimento alla relativa eccezione tardiva.
Le spese di lite.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, in conseguenza della parziale riforma della sentenza impugnata occorre procedere ad una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del
12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del
06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III,
11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito complessivo della lite, risulta giustificato, ad avviso della Corte, la compensazione integrale delle spese di lite, considerata la rilevante rideterminazione del credito della banca appellata rispetto alla domanda proposta in primo grado ed il rigetto di buona parte delle istanze attoree.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4097/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto avverso la sentenza n.1409/2020 emessa dal
Tribunale di Napoli e pubblicata in data 7.2.2020, e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata:
Dichiara che il saldo debitore del conto corrente ordinario n. 10202448 e del conto correlato n.
10792152 è pari a - € 28.228,16, e condanna la e , Parte_7 Parte_2
e , in solido fra loro, al pagamento di tale importo in favore di Parte_3 Parte_4
con interessi dalla domanda al soddisfo. Parte_6
Rigetta ogni altro motivo di appello.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio. Pone definitivamente a carico delle parti, nella misura della metà ciascuno, le spese per la CTU.
Napoli, 15.10.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 4097 dell'anno 2020,
(C.F. ), in liquidazione in persona del l.r.p.t. signor Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), in proprio quale fideiussore della
[...] Parte_3 C.F._1 società (C.F. , in proprio Parte_1 Parte_2 C.F._2 quale fideiussore della società (C.F. Parte_1 Parte_4
), in proprio quale fideiussore della società tutti C.F._3 Parte_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Pellegrino Cavuoto, giusta procura in atti;
Parte_5
e
(cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1) - iscrizione al Registro delle Imprese di Parte_6
Milano-Monza-Brianza, Codice Fiscale e P. IVA n° -, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, ha conferito a poi CP_1 Controparte_2
a (denominazione assunta da ) oggi
[...] CP_3 Controparte_2
la procura per la gestione anche stragiudiziale, dei propri crediti anomali, CP_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Cecilia Uva (C.F. ), giusta procura generale C.F._4 alle liti presente in atti;
-APPELLATA–
e
(C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza- CP_5
OD ), rappresentata da già in persona P.IVA_3 Controparte_6 CP_7 dell'Amministratore Delegato dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Giacinto Di Controparte_8
DO (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._5
– INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C. –
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1409/2010 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 07.02.2020.
CONCLUSIONI:
Per gli appellanti: “espungere la capitalizzazione trimestrale degli interessi dal contratto di conto corrente n. 10202448 e dai correlati conti anticipi, per i motivi indicati in narrativa, mediante rimessione della causa sul ruolo affinché il CTU, nominato nel giudizio di primo grado, a tanto provveda;
-dichiarare, altresì, nulle e/o parzialmente nulle le fideiussioni impugnate per i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, rigettare ogni domanda proposta dalla banca nei confronti degli stessi. Rivalsa delle spese processuali, del doppio grado di giudizio, con attribuzione”.
Per l'appellata : “In via preliminare: - dichiarare inammissibile l'appello proposto Parte_6 dalla , in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Parte_7
e dai Sig.ri in proprio, e ai Parte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4 sensi dell'art. 348 bis c.p.c., non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto in quanto manifestamente infondato per i motivi esposti in narrativa e in particolare nel paragrafo III) del presente atto;
Nel merito: - rigettare l'appello, così come proposto, ed ogni altra domanda formulata, perché infondati in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto e, per
l'effetto, confermare in toto la sentenza n. 1409/2020 emessa, ex art. 281 sexies c.p.c., in data
07.02.2020 e pubblicata in data 07.02.2020, non notificata, dal Giudice Onorario del Tribunale di
Napoli, II sezione civile, Dott. Aldo Aratro, nella causa iscritta al n. R.G. 7375/13, con conseguente rigetto delle domande tutte formulate dall'appellante”.
Per l'interventrice “In via preliminare: - dichiarare inammissibile l'appello CP_5 proposto dalla , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_7
Sig. e dai Sig.ri in proprio, e Parte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4 ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto in quanto manifestamente infondato per i motivi esposti in narrativa e in particolare nel paragrafo III) del presente atto;
Nel merito: - rigettare l'appello, così come proposto, ed ogni altra domanda formulata, perché infondati in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto e, per
l'effetto, confermare in toto la sentenza n. 1409/2020 emessa, ex art. 281 sexies c.p.c., in data
07.02.2020 e pubblicata in data 07.02.2020, non notificata, dal Giudice Onorario del Tribunale di
Napoli, II sezione civile, Dott. Aldo Aratro, nella causa iscritta al n. R.G. 7375/13, con conseguente rigetto delle domande tutte formulate dall'appellante; Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado.
La società in liquidazione, unitamente a e Parte_1 Parte_3 Parte_2
in proprio e quali fideiussori della stessa, convenivano dinanzi al Tribunale di Napoli Parte_4 la esponendo: 1) di avere intrattenuto presso il predetto istituto, agenzia di Napoli, il Parte_6 rapporto di conto corrente ordinario n. 1020202448, con conto corrente per anticipi n. 10792152, nonché il conto corrente ordinario n. 401002490 con correlati conti anticipi SBF n. 40086777, n.
32037593, n. 400643263 e n. 3518591; 2) che tali rapporti erano stati costantemente assistiti da aperture di credito che, alla data del 21.10.2011, presentavano un saldo apparente di € 60.450,84 per il conto 10202448, di € 41.439,81 per il conto anticipi n. 10792152, di € 11.815,96 per il conto
401002490, e di € 60.576,16 per il conto anticipi n. 40086777; 3) che, nel corso del rapporto, la banca convenuta aveva costantemente applicato clausole nulle, praticando interessi debitori ultralegali, anatocistici e superiori alla soglia usura, nonché applicando illegittime commissioni di massimo scoperto, spese e regolamentazione valuta, e che per tale motivo era necessario accertare e ricalcolare l'esatto ammontare dei saldi di conto corrente, per poi ottenere il risarcimento dei danni per la violazione dei principi di buona fede, previa declaratoria di nullità delle predette clausole ai sensi degli artt. 1283, 1284, 1218, 1175, 1176, 1375, 2041 c.c. e 116 e 117 TUB.
Costituitasi, la si opponeva alla domanda attorea e spiegava domanda riconvenzionale, Parte_6 precisando che gli attori non avevano fatto riferimento alcuno a due finanziamenti da cui erano gravati, e che alla data del 16.5.2012 la loro esposizione debitoria complessiva, come risultante dalla documentazione ex art. 50 TUB, era pari ad € 250.790,74, secondo uno schema di calcolo che ella presentava, ed esattamente pari ad € 60.450,84 per il cc 10202448, ad € 41.439,81 per il conto corrente anticipi fatture n. 10792152, ad € 11.815,96 per il cc 401002490, ad € 60.576,16 per il correlato conto s.b.f. n. 400867777, oltre ad € 70.800,16 quale debito di cui al finanziamento n. 6461180, ed €
3.660,23 per quello di cui al finanziamento n. 6483507.
All'esito della consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale accertava che alla data del 21.10.2011, il saldo debitore del conto corrente ordinario 10202448 e del correlato conto anticipi n. 10792152 era di € 42.491,51 e di € 41.758,74, in luogo dei rispettivi maggiori importi di € 60.450,84 ed € 41.439,81, ed in accoglimento della domanda riconvenzionale condannava gli attori al pagamento in favore della di € 159.263,77, compensando le spese processuali, e ponendo a carico delle parti, Parte_6 pro quota, le spese per la CTU.
Nello specifico, il giudice di primo grado, quanto al conto corrente n. 401002490 ed ai relativi conti anticipi n. 40086777, 32037593, 400643263 e 3518591 rilevava la mancata produzione dei documenti contrattuali che, a suo dire, precludeva qualsiasi accertamento sulla fondatezza della domanda attorea, con conseguente rigetto della stessa, e, per le analoghe ragioni, rigettava la contrapposta domanda riconvenzionale in relazione a tali rapporti. Quanto alle sorti del rapporto n. 102022448, riscontrava, invece, la fondatezza della domanda attorea limitatamente agli addebiti per le commissioni di massimo scoperto, avendo ritenuto che la mancata indicazione delle modalità di applicazione della clausola pattuita e prevista nella misura percentuale dell'1,50% la rendeva nulla ex art. 1346 c.c., per indeterminatezza dell'oggetto. Venivano invece disattesi gli altri motivi di pretesa nullità del rapporto, rilevandosi come il contratto in questione contenesse la compiuta disciplina degli interessi attivi e passivi, delle spese e del regime della valuta, nonché la valida pattuizione circa la pari periodicità di capitalizzazione trimestrale degli interessi, in conformità alla delibera CICR 4.2.2000. Veniva infine dichiarata infondata la doglianza degli attori circa la pattuizione di interessi usurari, non avendo essi prodotto i decreti ministeriali di cui alla L. 108/1996. Il saldo finale veniva, dunque, rideterminato espungendo solo l'addebito delle commissioni di massimo scoperto, con conseguente ricalcolo in misura di € 42.491,51 per il conto corrente 10202448, e di € 41.758,74 per il conto anticipi n.
10792152.
Veniva altresì valutata in positivo la fondatezza dell'ulteriore domanda restitutoria proposta dalla banca convenuta in relazione alle esposizioni debitorie di due finanziamenti, avendo la banca prodotto i relativi contratti ed avendo provato la erogazione delle somme finanziate in favore degli attori, nonché tutta la relativa disciplina contrattuale esauriente e compiuta, ivi compresi gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB che cristallizzavano alla data del 16.5.2012, le esposizioni debitorie nella medesima misura richiesta dalla banca, e non avendo la convenuta in riconvenzionale dimostrato fatti estintivi dell'altrui pretesa di adempimento.
L'esito di tutte le domande accolte confluiva, pertanto, nella condanna degli attori al pagamento della somma di € 159.263,77, oltre interessi legali sino al soddisfo, rispetto alla somma azionata dalla banca convenuta pari ad € 250.790,74. Nella sentenza, si dava altresì, atto della tardività di una ulteriore eccezione proposta dagli attori, relativa alla presunta nullità dei rapporti in oggetto, per mancanza di causa, sollevata soltanto in sede conclusionale e dunque oltre i termini per l'attività assertiva, parimenti alla tardiva eccezione di nullità' delle fideiussioni per la violazione della normativa antitrust, anch' essa sollevata nelle medesime memorie conclusive.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la unitamente ad Parte_1 Parte_3
e hanno proposto appello avverso la sentenza, lamentando
[...] Parte_2 Parte_4 la mancata epurazione dai conti della capitalizzazione trimestrale degli interessi e la omessa valutazione da parte del Tribunale della nullità delle fideiussioni, secondo le argomentazioni che verranno in seguito esaminate.
La banca appellata ha, invece, chiesto dichiararsi inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e, nel merito, ha concluso per il rigetto dello stesso, con condanna alle spese di lite.
Trattenuta la causa in decisione, con ordinanza del 18.9.2024, la Corte ha disposto la rimessione della causa sul ruolo affinché il CTU rideterminasse il saldo del rapporto di conto corrente dedotto in giudizio (n. 10202448), con le annesse aperture di credito, non applicando alcuna capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ove le clausole contrattuali anatocistiche non rispettassero le disposizioni di cui agli artt. 3 e 6 della delibera CICR 9.2.2000, e segnatamente, ove non contenessero l'espressa indicazione del tasso annuo effettivo (TAE, ossia del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa), oppure indicassero per gli interessi creditori un tasso annuo effettivo (TAE) pari al tasso annuo nominale (TAN).
All'esito di ulteriori chiarimenti richiesi al CTU, la consulenza è stata definitivamente depositata in data 5.5.2025, ed alla udienza del 10.9.2025, la Corte ha trattenuto nuovamente il giudizio in decisione.
Analisi dei motivi di appello.
A) Sulla mancata epurazione dai conti della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
L'appellante ha evidenziato come la mancata epurazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, operata da parte del Giudice di primo grado sul presupposto della pari periodicità degli interessi nelle pattuizioni del contratto n. 10202448, fosse errata. Sotto tale aspetto, si è evidenziato come la delibera CICR del 9.2.2000, all'art. 6 aveva ben previsto che la clausola contenente la pattuizione degli interessi dovesse essere specificatamente approvata per iscritto e dovesse indicare la periodicità degli stessi ed il tasso applicato, con la precisazione che, laddove fosse convenuta un capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso rapportato su base annua dovesse tenere conto degli effetti della capitalizzazione, e ciò a pena di nullità; nel caso di specie, il contratto stipulato in data 4.3.2004 indicava il tasso creditore e quello debitore solo per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente.
Secondo quanto esposto dall'appellante, la banca aveva poi concesso una apertura di credito alla società attrice con cui si prevedeva un tasso debitore pari all'8%, importo che era poi divenuto pari all'8,234% in virtù della capitalizzazione, mentre nulla era previsto per il tasso creditore, con conseguente violazione del precetto della delibera CICR summenzionato;
inoltre, la previsione del tasso creditore contenuta nel contratto del 4.3.2004 prevedeva un valore nominale di 0,010% e un tasso effettivo annuo pari sempre a tale misura, senza dunque tenere conto dell'incremento applicato in virtù del meccanismo anatocistico, con conseguente patologia del rapporto sotto tale profilo.
Infatti, la difesa appellante ritiene che la clausola contenente la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi sarebbe del tutto nulla, per la mancata previsione dell'effetto che da tale previsione in concreto subirebbe il contratto, con la precisazione che, laddove non fosse previsto in concreto un incremento del tasso creditore per effetto della capitalizzazione periodica, non vi sarebbe rispetto del necessario requisito della pari periodicità della capitalizzazione tra interessi passivi e creditori, con conseguente vantaggio solo per la banca e non anche per il correntista;
deducono inoltre gli appellanti che l'argomento utilizzato in sentenza, per cui l'esiguità del tasso creditore garantirebbe in ogni caso il correntista da qualsiasi effetto negativo della previsione contrattuale, sarebbe conseguentemente errato.
Per tali motivi, preliminarmente gli appellanti hanno richiesto di rimettere la causa sul ruolo affinché il CTU provvedesse ad epurare il conto corrente ordinario ed i conti anticipi correlati dalla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi.
In replica a tale motivo di appello, la banca si è invece dapprima limitata a rilevare che la controparte non aveva invero mai contestato di aver sempre ricevuto dalla tutta la documentazione, CP_1 comprensiva delle condizioni applicate, relative alle posizioni contabili nascenti dal conto corrente
10202448 con correlato conto anticipi n. 10799152; quanto invece alla capitalizzazione degli interessi, l'appellata ha dedotto come il contratto di conto corrente prevedesse testualmente pari periodicità trimestrale per la capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, in piena aderenza alla delibera CICR 9.2.2000; ed infatti, subito dopo la apertura del rapporto di conto corrente del 4.3.2004, venivano concesse delle linee di credito, e segnatamente: in data 11.3.2004, un affidamento di complessivi € 25.000,00 valido sino a revoca;
in data 13.3.2007, un affidamento per complessivi €
40.000 valido sino a revoca;
in pari data analogo affidamento per analogo importo per anticipo fatture sul conto anticipi fatture n. 10792152; in data 24.2.2010 altro affidamento per complessivi €
20.000,00, affidamento per € 40.000,00 per anticipo fatture, ed affidamento per € 75.000,00 in via promiscua nelle forme pattuite;
in data 20.10.2010 affidamento per € 40.000,00 per anticipo fatture, ed € 60.000,00 valido fino a revoca, nonché altro affidamento per € 75.000,00 in via promiscua nelle forme pattuite. Tutti i predetti rapporti, debitamente sottoscritti dalla società appellante recavano specifica doppia approvazione per iscritto delle condizioni economiche regolanti gli stessi, ai sensi dell'art. 6 della delibera CICR 9.2.2000, unitamente alle specifiche indicazioni per iscritto delle condizioni e dei tassi di interesse passivi applicati.
Il motivo di appello è fondato.
Con la nota pronuncia della Corte di cassazione n. 4321 del 10.2.2022, si è statuito che “la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9.2.2000, di un tasso creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo, non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve esser indicato il valore del tasso rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”.
Ciò posto, è corretta la tesi dell'appellante allorquando riferisce che, in ossequio a tale principio di giurisprudenza che applica la disciplina di cui alla delibera CICR citata, è richiesto che sia espressamente indicato per iscritto il tasso creditore e l'effetto che questo subisce in virtù della capitalizzazione;
se non vi è incremento del tasso creditore, in virtù della capitalizzazione, non viene rispettata la norma che prevede la pari reciprocità per cui se un tasso si incrementa attraverso la capitalizzazione infrannuale e l'altro invece non subisce tale effetto, è evidente che la condizione di reciprocità della capitalizzazione è a vantaggio esclusivo della sola banca, con conseguente violazione della disciplina in esame.
Nel caso di specie, il contratto in esame (il n. 10202448) indicava alla sua apertura del 4.3.2004, il tasso creditore e quello debitore solo per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente, ed il successivo 11.3.2004, la banca concedeva l'apertura di credito sul medesimo conto prevedendo solo il tasso debitore pari all'8% (incrementato all'8.243% per effetto della capitalizzazione).
A ciò deve aggiungersi che il contratto in esame prevedeva un tasso creditore nominale pari alla misura dello 0,010%, indicando il tasso effettivo annuo sempre in pari misura, e dunque violando ancora una volta le direttive della delibera CICR ed i principi giurisprudenziali esaminati.
È chiara, dunque, la situazione patologica creatasi per effetto di tale specifica disciplina contrattuale, atteso che tale meccanismo si è rivolto ad esclusivo vantaggio della banca, a nulla rilevando l'esiguità del tasso creditore.
La conseguenza pratica di tale accertata illegittimità è dunque il ricalcolo indicato dal CTU nelle note a chiarimento del 5.5.2025 (con relativi allegati depositati sotto la voce “integrazione”), ragion per cui, utilizzando tutte le schede di calcolo già agli atti della procedura di primo grado, e non applicando alcuna capitalizzazione trimestrale, tale operazione porta ad una determinazione finale del saldo del rapporto n. 10202448, con le annesse aperture di credito, nella misura di € - 28.228,16, e tale è dunque la somma a saldo negativo del rapporto al momento della sua cessazione, con conseguente esposizione debitoria della correntista nei suddetti limiti.
Il motivo di appello è dunque fondato, e va conseguentemente riformata la determinazione dell'importo a debito della indicato nella pronuncia di primo grado, in € 28.228,16. Parte_1
B) Sulla nullità delle fideiussioni.
Con il secondo motivo di appello, si censura la motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto tardiva e dunque inammissibile la eccezione di nullità delle fideiussioni prestate dagli attori in favore della società attrice;
tale motivazione si fonda sul rilievo per cui tale eccezione fosse stata sollevata solo in comparsa conclusionale, e che dunque fosse irrimediabilmente tardiva.
Sotto tale profilo, gli appellanti hanno dedotto come tale eccezione, invero sollevata per rispondere alla domanda riconvenzionale della banca convenuta, la quale aveva chiesto la condanna al pagamento tanto della società che dei singoli fideiussori, non era tardiva, e che in ogni caso, trattandosi di nullità, la stessa poteva essere valutata anche d'ufficio; nello specifico, la nullità delle fideiussioni in parola sarebbe collegata alla illegittima deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c., norma che, nello stabilire che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza della obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze e le abbia con diligenza continuate”, ha evidente contenuto inderogabile, essendo espressione del generale principio di buona fede, come ben chiarito anche dalla Banca d'Italia, quale autorità di vigilanza preposta, con provvedimento del 2.5.2005, su conforme parere dell'AGCOM.
Dalla nullità della suddetta clausola, conseguirebbe - secondo la tesi degli appellanti - la piena applicazione del meccanismo di cui all'art. 1957 c.c., e la verifica dunque della tempestività o meno delle istanze da parte del creditore rispetto al debitore e al fideiussore;
tale verifica, avendo la banca revocato le linee di credito in data 21.10.2011, e proposto la domanda riconvenzionale contro i debitori e i fideiussori in data 19.7.2012, porterebbe ad esito negativo, per il decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., con conseguente infondatezza di qualsiasi domanda proposta avverso i fideiussori.
L'appellata ha invece evidenziato come, in data 21.10.2011, ella aveva comunicato alla
[...]
la revoca delle facilitazioni creditizie intimandole il pagamento dei saldi, ed analoga missiva Pt_8 veniva inviata ai fideiussori, ragion per cui ogni censura mossa in appello era generica e non teneva conto né della specifica approvazione per iscritto di ogni clausola regolante i detti rapporti, né della comunicazione inviata ai fideiussori con esplicita richiesta di pagamento del saldo alla chiusura delle linee di credito. Quanto alla pretesa nullità delle fideiussioni, la appellata ha ribadito la assoluta tardività della relativa eccezione sollevata in primo grado solo nella comparsa conclusionale, come ritenuto dal Giudice di primo grado, atteso che in tale fase processuale non è possibile estendere il thema decidendum a nuove domande o eccezioni, anche se rilevabili d'ufficio, e che in ogni caso l'eccezione in parola era infondata nel merito, come ampiamente ritenuto anche dal giudice di primo grado, per il mancato deposito del provvedimento dell'autorità di vigilanza n. 55 del 2.5.05 e del relativo parere AGCOM.
Nel merito, l'appellata ha evidenziato come l'esposizione debitoria in esame fosse garantita dalla fideiussione omnibus limitata alla concorrenza di € 300.000,00 rilasciata in data 24.2.2010 da
[...]
, e , oltre che da altre due fideiussioni specifiche rilasciate Parte_3 Parte_2 Parte_4 in data 24.2.2010 e 20.10.2010 dai medesimi soggetti, sino all'importo di € 100.000,00, in relazione ai due finanziamenti chirografari n. 646110 e 6483507.
Il motivo è inammissibile.
Ed infatti, deve preliminarmente rilevarsi che la valutazione dell'incidenza della nullità parziale della fideiussione in esame, con conseguente rilievo officioso del vizio previa instaurazione del contraddittorio, è preclusa dalla mancata allegazione e produzione di quanto necessario a quel fine, posto che una eccezione di nullità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo purché i fatti costitutivi siano stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti.
La rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali, alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte
a Sezioni Unite (Cass. SU n. 26242/2014), “è pur sempre possibile nel giudizio di appello ed in quello di cassazione ma nel rispetto delle regole generali del processo civile. Pertanto, qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, posto che la rilevabilità officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati (cfr. Cass. 20713/23)”.
Tali sono i principi espressi dalla Corte di Appello di Venezia, con la sentenza n. 2122 del 26 ottobre
2023 che ha fatto corretta applicazione, in un caso analogo a quello di specie, dei principi espressi dalle SSUU sul punto.
E dunque, in applicazione di tale principio, pur volendo in astratto ritenere che la questione proposta dagli appellanti e relativa alla nullità della clausola derogatoria della disciplina ex art. 1957 c.c. possa essere rilevata d'ufficio e dunque anche sollevata per la prima volta in sede di deposito degli scritti ex art. 190 c.p.c., tali evenienze risultano concretamente possibili soltanto ove sia allegato e prodotto in giudizio tutto il materiale e gli elementi in fatto utili all'esame del tema sottoposto tardivamente alla attenzione del Giudice, atteso che, secondo l'insegnamento della Corte, i fatti costitutivi della pretesa nullità devono essere ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti. Nel caso di specie, tale circostanza non si è verificata, atteso che – come correttamente rilevato dal
Tribunale - la parte interessata a far valere la pretesa nullità per la violazione del provvedimento della
Banca d'Italia n. 55/2005 non ha provveduto al deposito di tale documento (né del parere AGCOM a cui detto provvedimento prestava adesione), utile per poter effettuare il raffronto tra le disposizioni ritenute in astratto lesive della disciplina anticoncorrenziale e quella concretamente pattuita tra le parti nei rapporti contrattuali oggetto di giudizio, sicché non è possibile valutare la fondatezza dell'elemento costitutivo della presunta nullità (e della fondatezza della relativa eccezione), con conseguente inammissibilità del motivo di appello, coerentemente a quanto indicato dal giudice di primo grado con riferimento alla relativa eccezione tardiva.
Le spese di lite.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, in conseguenza della parziale riforma della sentenza impugnata occorre procedere ad una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del
12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del
06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III,
11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito complessivo della lite, risulta giustificato, ad avviso della Corte, la compensazione integrale delle spese di lite, considerata la rilevante rideterminazione del credito della banca appellata rispetto alla domanda proposta in primo grado ed il rigetto di buona parte delle istanze attoree.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4097/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto avverso la sentenza n.1409/2020 emessa dal
Tribunale di Napoli e pubblicata in data 7.2.2020, e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata:
Dichiara che il saldo debitore del conto corrente ordinario n. 10202448 e del conto correlato n.
10792152 è pari a - € 28.228,16, e condanna la e , Parte_7 Parte_2
e , in solido fra loro, al pagamento di tale importo in favore di Parte_3 Parte_4
con interessi dalla domanda al soddisfo. Parte_6
Rigetta ogni altro motivo di appello.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio. Pone definitivamente a carico delle parti, nella misura della metà ciascuno, le spese per la CTU.
Napoli, 15.10.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano