Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7870/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 7870/2024 R.G. avente ad oggetto domanda di modifica delle condizioni di divorzio proposta da
( ), con Avv. Francesco Paolo Parte_1 C.F._1
Caputo,
-parte attrice-
e
( ), con Avv.ti Alessandro Costa CP_1 C.F._2
e Gaetano Martucci Zecca,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo Parte_1 che con sentenza n. 610/2018 del 09.03.2018 il Tribunale di
Trani ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del suo
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matrimonio con pronunciandosi sulle questioni CP_1 accessorie in adesione al ricorso congiunto delle parti1.
Ha dichiarato che i due figli maggiori sono divenuti autonomi e che i genitori hanno concordemente revocato la relativa contribuzione paterna.
Ha dedotto un peggioramento delle proprie condizioni economiche anche per motivi di salute nonché le accresciute esigenze della figlia (26.01.2000). Per_1
Ha concluso domandando: l'aumento dell'assegno divorzile ad €
500,00 mensili;
l'aumento del contributo paterno al mantenimento della figlia ad € 500,00 mensili. Con Per_1 vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 18.07.2024).
I.2.- si è costituito in giudizio contestando CP_1 le avverse prospettazioni.
Ha negato il peggioramento delle condizioni economiche della moglie.
Ha sostenuto che anche la figlia è divenuta Per_1 economicamente indipendente.
Ha concluso domandando: il rigetto delle avverse domande;
in via riconvenzionale, la revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia nonché la revoca Per_1 dell'assegnazione della casa familiare in favore della moglie.
Con vittoria di spese di lite (memoria difensiva depositata il
23.01.2025).
I.3.- All'udienza del 24.02.2025 sono state ascoltate le parti e il giudice delegato ha direttamente rimesso la causa al Collegio per la decisione.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere delibate secondo l'ordine logico-giuridico, con la precisazione che la modifica delle condizioni di divorzio può essere disposta solo a fronte della sopravvenienza di circostanze di fatto idonee a giustificare un riequilibrio dell'assetto degli interessi familiari così come già definito in sede di divorzio. 1 Per quello che ivi rileva, i provvedimenti attualmente in vigore prevedono: un assegno divorzile di € 200,00 in favore della moglie;
la contribuzione paterna al mantenimento ordinario dei tre figli pari ad € 200,00 per ciascuno oltre 50% per spese straordinarie.
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III.- La domanda della ricorrente di aumento dell'assegno divorzile non è meritevole di accoglimento.
La ha dedotto un peggioramento delle proprie condizioni Pt_1 economiche che non risulta invero provato.
Infatti, ella ha in primo luogo lamentato un generalizzato aumento del costo della vita che resta però ininfluente nella misura in cui tale circostanza, colpendo la generalità dei consociati ivi compreso il convenuto, non determina un ulteriore squilibrio tra gli ex coniugi. Peraltro, l'assegno divorzile è soggetto ad adeguamento annuale secondo gli indici di rivalutazione che persegue proprio lo scopo di un CP_2 bilanciamento dei maggiori oneri derivanti dall'inflazione. In secondo luogo, la ha lamentato un peggioramento delle Pt_1 proprie condizioni di salute che, da un lato, non è in sé sufficientemente provato in quanto la certificazione medica prodotta non fa riferimento a specifiche e gravi patologie;
e, dall'altro, è privo di dimostrazione della relativa incidenza sul reddito della beneficiaria che, invero, sul punto non ha neppure indicato la misura dell'asserita contrazione reddituale.
Pertanto, in assenza di prova di elementi rilevanti, la domanda di revisione dell'assegno divorzile non può essere accolta.
IV.- Quanto ai provvedimenti riguardanti la figlia Per_1
(26.01.2000) deve essere rigettata la domanda della madre e devono essere invece accolte le domande riconvenzionali del padre.
È infatti emerso che , rispetto all'epoca della Per_1 pronuncia del divorzio (2019), è divenuta maggiorenne e ha conseguito un diploma di scuola superiore. Attualmente ella ha
25 anni e non ha optato per un percorso formativo universitario. Dall'ascolto dei genitori è emerso che ha maturato delle esperienze lavorative come commessa e che attualmente lavora presso un'attività che si occupa di tolettatura per cani. Sebbene non vi sia prova certa dei redditi percepiti dalla ragazza, deve ritenersi che ella abbia comunque raggiunto un'età che, sulla base del livello di formazione conseguito, la rende in ogni caso autonoma vuoi
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perché percepisce di fatto redditi dignitosi vuoi perché è oramai nelle condizioni di doverli percepire secondo un principio di autoresponsabilità.
Sicché l'obbligo gravante sui genitori di contribuire alla formazione e all'indipendenza della figlia può ritenersi in ogni caso assolto. Conseguentemente devono essere revocati sia l'obbligo paterno di contribuzione che il provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore della madre che trovava unica giustificazione nella non indipendenza della figlia.
V.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico della ricorrente che è tenuta alla rifusione.
La liquidazione dei compensi viene effettuata come in dispositivo sulla base delle prescrizioni di cui al D.M.
55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da €
5.200,01 ad € 26.000,00 (così individuato in base all'effettivo valore della causa) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta (con particolare riferimento alla assenza di attività istruttoria).
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 7870/2024, introdotto con ricorso del 18.07.2024 da nei confronti di con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione, a parziale modifica dei provvedimenti adottati dal Tribunale di
Trani con sentenza n. 610/2018 del 09.03.2018, così provvede:
1) REVOCA, a far data dalla corrente mensilità di aprile 2025, ogni contribuzione dovuta dai genitori per il mantenimento della figlia (26.01.2000); Persona_2
2) REVOCA, a far data dalla corrente mensilità di aprile 2025, il provvedimento di assegnazione in favore di Parte_1
del godimento della casa familiare in Barletta alla
[...]
Via Zanardelli n. 34;
3) RIGETTA ogni altra domanda;
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4) CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1
di spese e compensi di giudizio che si CP_1 liquidano in 1.698,50 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e
I.V.A come per legge.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 01 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
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