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Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 08/07/2024, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 19/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DA REMOTO DELLA CAUSA n. r.g. 19/2024 tra ATTORI Pt_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 5 luglio 2024 ad ore 9.30 innanzi al dott. Cristina Cavaciocchi, nella stanza virtuale del magistrato sono comparsi:
Per 'avv. D'ANNIBALLE FEDERICO Parte_2
Per l'avv. Controparte_1
POMP
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi anche alle note conclusive autorizzate dal giudice e depositate in PCT. Su invito del Giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
pagina 1 di 14 Dopo breve discussione orale, il Giudice, trattiene la causa in decisione e riserva il deposito della sentenza ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., nel maggior termine di 30 giorni previsto così come introdotto dall'art. 35 D.lgs 149/22.
Il Giudice
dott. Cristina Cavaciocchi
pagina 2 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19/2024 promossa da: nato il [...] a [...], residente in Rosignano Parte_2 naro al n.38/A (C.F. ), rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Federico D'Anniballe (cod. fisc. ) del Foro di Pisa C.F._2 con studio in Ponsacco (PI), Via Valdera P. 59 indirizzo di posta
, presso il quale dichiara di eleggere Email_1 considerare comunque apposta in calce al presente atto ai sensi dell'art.18, comma 5, del D.M. del Ministero della Giustizia n.44/2011, come modificato dal successivo D.M. n.48/2013 del medesimo , CP_2 dichiarando il medesimo e sottoscritto procuratore di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni del procedimento promosso con il presente atto esclusivamente al proprio suindicato indirizzo di posta elettronica certificata ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 pore, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Siena, Viale Cavour, n.134, presso e Controparte_3 nello Studio Legale dell'Avv. Emanuele Pomponi (Cod. Fisc. dal C.F._3 quale è rappresentata e difesa come da nomina del Giudice Del t.ssa Valentina Lisi, rilasciata con provvedimento del 21/09/2020 e con autorizzazione del 17/01/2024 (All.1 e 2) e come da procura stesa in calce al ricorso per ingiunzione e pedissequo decreto ingiuntivo cui si riferisce il presente giudizio,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive depositate in PCT che qui vengono ritrascritte: pagina 3 di 14 PARTE ATTRICE: Voglia Ill.mo Giudice del Tribunale di Siena in accoglimento della presente opposizione, respinta ogni contraria domanda ed eccezione: - in via preliminare SOSPENDERE L'EFFICACIA DEL TITOLO ESECUTIVO E L'ESECUZIONE inaudita altera parte per i gravi motivi costituiti dalla palese inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione stante la palese nullità del precetto per la mancata notifica del titolo esecutivo, per l'inopponibilità dello stesso al Sig. e per gli altri motivi di opposizione, rimandando la decisione sulla Pt_2 conferma / revoca del provvedimento alla comparizione delle parti;
- in via principale, dichiarare nullo o annullare l'atto di precetto opposto per tutti i motivi indicati nel presente atto;
- sempre in via principale, dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione per l'inesistenza, l'inefficacia e l'inopponibilità del titolo esecutivo nei riguardi del Sig.
per l'insussistenza del presupposto della sua morosità e per tutto quanto Parte_2 nel presente atto, e per l'effetto annullare e dichiarare nullo o annullare l'atto di precetto;
- in via subordinata, in denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande, ridurre l'importo precettato alle somme effettivamente dovute ed opponibili al Sig. con condanna della convenuta al pagamento dei Parte_2 compensi e delle sp
PARTE CONVENUTA: in via preliminare e cautelare: 1°) respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e dell'esecuzione; in via principale, nel successivo giudizio di merito: 2°) respingere le domande proposte dal signor perché infondate in diritto e Parte_2 nel merito;
in ogni caso, 3°) condannare il si al pagamento delle spese, Parte_2 diritti ed onorari di giudizio, oltre ad I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione adiva la intestata curia Parte_2 proponendo contestualmente opposizione agli atti esecutivi ed alla esecuzione avverso l'atto di precetto che ad istanza della resistente curatela fallimentare gli intimava il pagamento della somma per € 6.932,59 oltre interessi e spese successive occorrende in forza dei seguenti titoli:
- a) decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Siena n.372/2020 emesso il 09.03.2020 nei confronti del in persona del proprio amministratore e legale Controparte_4 rappresentant ur n.126 notificato a quest'ultimo il 15.05.2020, opposto dal medesimo e dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art.648 c.p.c. nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo RG n.2841/2020 con ordinanza resa fuori udienza del 27.05.2021 depositata il 01.06.2021 e comunicata il 12.07.2021, e munito di formula esecutiva in data 26.11.2021, a mezzo del quale è stato ingiunto il pagamento della somma capitale di € 1.811,74 oltre agli interessi al tasso legale calcolati dalla data prevista per il pagamento fino al saldo nonché le spese e competenze del procedimento monitorio oltre spese generali, Iva e Cap nelle misure di legge;
pagina 4 di 14 - b) sentenza n. 424/2022 del 1/09/2022 emessa dal Giudice di Pace di Siena, nell'ambito del suddetto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con la quale il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione confermato il decreto ingiuntivo n. 372/2020 ed ha condannato parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese indicate nello stesso precetto in € 800,00 a titolo di compensi ed € 125,00 per spese esenti oltre accessori di legge.
Con riferimento al profilo della opposizione agli atti esecutivi, eccepiva la nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo solo dichiaratamente allegato ma nei fatti mancante , così come risultante dal deposito della copia notificata al Fattori nonché nella menzione in relata di notifica della sola dicitura “ del su esteso atto di precetto” ( Cfr. atto di precetto allegato in pct).
Quanto poi al diverso aspetto inerente l' opposizione alla esecuzione, avanzava, i seguenti profili di doglianza:
- Inopponibilità del titolo esecutivo formatosi nei confronti del condominio anche nei confronti del condomino Parte_2
- Comunque insussistenza del presupposto della morosità del ricorrente;
- Inesigibilità della pretesa per avvenuta decadenza e/o prescrizione dei crediti per violazione dell'art. 1129 comma 9 c.c.
- Inesigibilità della spese del giudizio di opposizione a decreto ingiunto nei confronti del singolo condomino;
Concludeva pertanto, formulando anche richiesta cautelare inaudita altera parte, che il Tribunale volesse disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in ragione della inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Regolarmente notificato alla resistente il decreto col quale veniva fissata l'udienza destinata alla discussione dell'introdotto procedimento sub-cautelare, si costituiva in giudizio la la quale, Controparte_5 contestava tutto quanto ex adverso dedotto.
Quanto alla spiegata opposizione agli atti esecutivi, rilevava come entrambi i titoli indicati nel precetto risultassero regolarmente notificati al condomino ( Parte_2 cfr., docc. 4,5 e 6) , ivi compresa la sentenza del Giudice di Pace l cennato atto di precetto veniva consegnata all'operatore postale, il quale, provvide ad apporre il sigillo dell'ufficio postale recante la data di consegna del plico raccomandato.
Sulle plurime e diverse doglianze attinenti ai motivi di opposizione alla esecuzione deduceva la piena legittimazione passiva del FATTORI ad essere destinatario della intrapresa azione esecutiva, risultando ex actis la sua qualità di condomino moroso con conseguente applicabilità della disciplina di cui all'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., che consente al creditore munito di titolo esecutivo, di agire per l'intera quota originaria del debito condominiale a lui attribuibile, al netto di quanto eventualmente già pagato. Conclusivamente, infondate in fatto ed in diritto le intraprese opposizioni esecutive ( anche sotto il profilo cautelare), chiedeva il rigetto integrale di tutte le domande .
pagina 5 di 14 Orbene, anche all'esito della espletata procedura cautelare in corso di causa, questo Tribunale, ritiene solo parzialmente fondato il primo motivo della spiegata opposizione esecutiva non essendo stati allegati, soprattutto sotto il profilo documentale, fatti ulteriori idonei ad integrare gli altri profili di gravame sopra brevemente enunciati.
SULLA NULLITA' DEL PRECETTO PER OMESSA NOTIFICA DEL TITOLO ESECUTIVO
Come già chiarito con la ordinanza resa nel sub-procedimento cautelare del 10.2.24, in via preliminare occorre ricordare che l'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo;
fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo.
Da queste, va però tenuta distinta la diversa ipotesi di omessa notificazione del titolo, la quale, ove dedotta ed accertata, comporta la nullità del precetto, non trattandosi di una mera irregolarità per la quale il debitore deve dedurre una specifica lesione dei diritti di difesa essendo una nullità testuale.
Infatti , la nullità dell'atto di precetto comminata dall'art. 480, comma 2, c.p.c., esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse di fondano.
Sul punto si richiama il consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione civile in virtù del quale non è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, ult. comma, cod. proc. civ., la nullità del precetto conseguente all'omissione della notificazione del titolo esecutivo: e ciò sia quando venga proposta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. per far valere il vizio della mancata osservanza dell'art. 479, comma primo, cod. proc. civ.; sia quando. unitamente a quest'ultima, vengano proposti motivi di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.. ( cfr. CED Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23894 del 21/12/2012 (Rv. 624631 – 01).
Si è osservato infatti che”.. questa Corte ha ritenuto che l'esercizio dell'azione prevista dall'art. 617 cod. proc. civ. produca la sanatoria del vizio di nullità della notificazione del titolo esecutivo o del precetto con efficacia ex une, per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 5213/98, n. 9185/00). Tuttavia, ha avuto cura di distinguere (salvo quanto risulta dalla massima di Cass. n. 15378/06 citata in ricorso, che effettivamente non appare in senso conforme a tale distinzione) tra la nullità del procedimento notificatorio, suscettibile di sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ. e la sua totale omissione, rispetto alla quale non potrebbe operare quest'ultima, anche in ragione di quanto previsto dall'art. 160 cod. proc. civ, che appunto consente di sanare soltanto le notificazioni nulle, e non anche quelle inesistenti (cfr. Cass. n.9772/05) e, men che meno, è applicabile nell'ipotesi di mancanza assoluta di notificazione (così in motivazione Cass. 17 marzo 2006 n. 5906). Va pertanto riaffermato il principio per il quale la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di pagina 6 di 14 sanatoria degli atti nulli, sicché con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. non possono farsi valere vizi - quale la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto- che devono considerarsi sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ult. co ., cod proc. civ., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo la prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. Né in contrario vale invocare il disposto dell'art. 617, secondo comma, cod. proc. civ., attinente alla diversa ipotesi in cui il vizio della notificazione per la sua gravità si traduce nell'inesistenza della medesima, così come la circostanza che per effetto della nullità della notificazione possa al debitore attribuirsi un termine per adempiere inferiore a quello minimo di dieci giorni previsto dall'art. 480 cod. proc. civ. Da tale principio consegue quello per il quale è insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo la nullità del precetto conseguente all'omissione della notificazione del titolo esecutivo, anche quando sia proposta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. ed anche quando unitamente a quest'ultima vengano proposti motivi di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.” ( ord. Citata in motivazione e Corte di Cassazione, Sez. VI – 3, Pres. Amendola – Rel. D'Arrigo | 21.01.2021 | n.1096). Ulteriormente devesi evidenziare che in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo già dichiarato provvisoriamente esecutivo, la sentenza irrevocabile di rigetto che definisca il relativo giudizio di opposizione, non sostituendosi allo stesso, costituisce autonomo titolo ex art. 474 c.p.c. solo relativamente alle spese di quel giudizio. “ ( cfr. pronunzia citata).
Orbene se risulta ex actis come alla data 7.12.21
[...] avesse già stato notificato al Sig. il Controparte_6 Pt_2 soriamente esecutivo dal giudice a opposizione con separata ordinanza del 27.5.21 e compiutamente indicato nel precetto oggi impugnato, altrettanto non può dirsi quanto alla sentenza irrevocabile del giudice di pace n 424/2022 del 1/09/2022.
Pur vero che parte convenuta ha allegato copia integrale del cennato titolo esecutivo e del contestuale atto di precetto, debitamente timbrato e conseguentemente attestante la consegna per la notifica all'addetto postale, ma ciò, non consente neppure in questa sede di merito di poter superare l'oggettivo dato documentale che il precetto ricevuto e prodotto da parte ricorrente sia manchevole della cennata sentenza del Giudice di Pace ( cfr. allegato al fascicolo di parte attrice e allegato 4 parte convenuta).
Oltre alla circostanza documentale che la difesa attorea si è subitaneamente attivata presso i colleghi che assistevano il per richiederne copia ( cfr. allegato 1 all'atto di CP_4 citazione), appaiono decisa verificabili empiricamente le osservazioni che la difesa della curatela muove quanto alla grammatura del plico spedito, e significativamente della circostanza che il plico con caratura di 39 grammi certamente contenesse anche la copia esecutiva della sentenza n. 424/2022 del 1/09/2022 emessa dal Giudice di Pace di Siena.
Il raffronto col plico precedentemente spedito contenente il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, potrebbe essere un utile parametro di giudizio allorquando sia certo il peso di ogni foglio e della busta.
pagina 7 di 14 Circostanza non provata e che non sposta il ragionamento allora fatto in sede cautelare e che nuovamente occorre ribadire in questa sede di merito.
Premesso che il Tribunale non dubita della diligenza impiegata dal difensore della curatela nel predisporre gli atti da inviare in notifica ed in particolare dell'atto di precetto oggi opposto e della copia esecutiva della sentenza n. 424/2022 del 1/09/2022 emessa dal Giudice di Pace di Siena, dall'altro, però, non può sottacersi come la parte attrice non si sia limita a dedurre di non aver rinvenuto il cennato titolo esecutivo, allegando anche immediata pec rivolta ai colleghi che allora assistevano il al fine di ottenerne CP_4 copia e predisporre le più opportune verifiche in vista della spiegata opposizione.
Quello che questo giudice ravvisò in sede cautelare, e ravvisa ancora oggi in sede di merito è la circostanza che nella predisposizione manuale del plico raccomandato da inviare in notifica, per errore incolpevole dell'operatore sia stato omesso anche l'inserimento Pt_3 della copia della sentenza del Giudice di Pace di Siena.
Fatto non inverosimile tenuto conto delle prove ed allegazioni anche presuntive dedotte da entrambe le parti, peraltro compatibili con la caratura pari a 39 gr riportata nella relata offerta in giudizio dalla curatela e da riferirsi al plico ancora da confezionare e chiudere per essere poi spedito.
Le circostanze ulteriori dedotte dalla difesa della convenuta circa la consapevolezza del FATTORI della pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vuoi per averne ricevuto notizia nelle precedenti missive di messa in mora, vuoi perché il di lui difensore ne ebbe copia dal legale del condominio in data 29.12.23, non possono giammai costituire valido motivo di reiezione dell'eccepita nullità.
Esse presuppongono che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 479 c.p.c. la conoscenza del titolo esecutivo costituisca una sorta di equipollente dell'onere formale imposto dal primo comma, laddove invece la norma, che tale onere di forma impone, non formula eccezione alcuna alla sua osservanza, se non quella in cui sia la legge ad esonerare il creditore dall'onere della previa notificazione del titolo esecutivo.
Conseguentemente e solo con riferimento alla dedotta omessa notifica della sentenza del Giudice di Pace di Siena n. 424/2022 del 1/09/2022 deve trovare accoglimento la richiesta di parziale nullità del precetto del 12.12.23 con conseguente sospensione della sua efficacia esecutiva.
SUGLI ULTERIORI MOTIVI DI OPPOSIZIONE: inopponibilità del titolo esecutivo al singolo condomino, insussistenza della morosità, intervenuta decadenza e/o prescrizione degli stessi.
Si prende atto che nelle more del giudizio di merito, Il signor abbia Parte_2 provveduto al pagamento della complessiva somma di € 4.045,40 corrispondente a quanto dal predetto dovuto in forza del Decreto Ingiuntivo del Giudice di Pace di Siena n.372/2020 emesso il 09.03.2020 e divenuto definitivo a seguito del rigetto del giudizio di opposizione( cfr. bonifico effettuato da direttamente in Controparte_7
pagina 8 di 14 favore della odierna parte convenuta per € 4.045,40 del 16.2.24 prodotto da parte attrice come allegato 7).
Circostanza che è pacificamente riscontrata anche dalla difesa della curatela, la quale, dandone atto nelle proprie note conclusionali, consente di qualificare il cennato pagamento ai sensi dell'art. 1180 c.c.
Non potendo interpretare detta condotta come cessata materia del contendere essendo le posizioni delle parti ancora divergenti su aspetti sostanziali della intera vicenda occorre dar atto che il giudizio di loro manifesta infondatezza, già reso in fase cautelare, debba essere confermato anche in sede di merito.
L'art. 63, comma 1, disp. att. c.c. dispone che l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
Si delinea per espressa previsione legislativa un obbligo di cooperazione con il terzo creditore, posto direttamente dalla legge in capo all'amministratore ed esulante dai contenuti del programma obbligatorio interno al rapporto di mandato corrente tra condomini ed amministratore.
Posto che l'amministratore è tenuto a comunicare al creditore i dati dei condomini morosi, l'eventuale sua inerzia diviene sanzionabile ( ma non in questa sede di opposizione esecutiva), trattandosi di un dovere legale di salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale.
Deve invece assumersi che il singolo condomino non è titolare di alcun credito e di alcun debito di natura sinallagmatica nei confronti del terzo contraente prescelto dall'amministratore o dall'assemblea.
L'obbligo di pagamento degli oneri condominiali da parte del singolo partecipante ha causa immediata nella disciplina del condominio, e cioè nelle norme di cui agli artt. 1118 e 1123 ss. c.c. (che fondano il regime di contribuzione alle spese per le cose comuni) e non in un rapporto contrattuale con il terzo, rapporto che obblighi una controparte ad una controprestazione.
Ai terzi creditori in sostanza il Legislatore pare aver accordato un'azione surrogatoria, ex art. 2900 c.c., in luogo dell'amministratore, rimasto inerte nell'adempiere al suo dovere di riscossione.
Quella nei confronti dei morosi si configurerebbe come azione surrogatoria, giacché diretta appunto a consentire al terzo creditore della gestione condominiale di prevenire e neutralizzare gli effetti negativi che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del condominio debitore, il quale, in persona dell'amministratore a tanto deputato, ometta di esercitare le opportune azioni dirette alla riscossione delle somme dovute dai condomini inadempienti, e perciò non si curi di incrementare il suo patrimonio.
Se la nozione di “condomino moroso” viene identificata con la situazione in cui versa l'obbligato la cui mora nel pagamento dei contributi ordinari o straordinari “si sia protratta per un semestre”, occorre considerare come, ogni qual volta l'amministratore contragga con pagina 9 di 14 un terzo, coesistono distinte obbligazioni, concernenti, rispettivamente, l'intero debito e le singole quote, facenti capo la prima al condominio, rappresentato appunto dall'amministratore, e le altre ai singoli condomini, tenuti in ragione e nella misura della partecipazione al condominio ai sensi dell'art. 1123 c.c.
Sempre la giurisprudenza (v. Cass., 17 febbraio 2014, n. 3636) ha affermato il principio secondo il quale, ponendosi il condominio, nei confronti dei terzi, come soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei singoli condomini attinenti alle parti comuni, l'amministratore di esso assume la qualità di necessario rappresentante della collettività dei condomini, e ciò sia nella fase di assunzione degli obblighi verso i terzi per la conservazione delle cose comuni, sia, all'interno della medesima collettività condominiale, in quanto unico referente dei pagamenti ad essi relativi.
Conseguentemente l'art. 63, comma 2, disp. att. c.c. può trovare unicamente spiegazione come fonte di un'obbligazione legale di garanzia di ogni condomino per le quote non sue.
La diversità tra l'obbligo principale e l'obbligo sussidiario si radica nel difetto della eadem causa obligandi, diverse essendo le fonti stesse delle obbligazioni azionate, giacché l'obbligazione per la propria quota millesimale ordinaria o straordinaria ha origine negli artt. 1123 ss. c.c., mentre quella sussidiaria con funzione di garanzia trae origine dall'art. 63, comma 2, disp. att. c.c.
Questi sono i principi generali posti a base dei i più recenti arresti della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione civile ed in seno alla quale si è stabilito che:
1) l'obbligazione (contrattuale) del grava pro parte sui singoli condomini, e non CP_4 in solido per l'intero sugli stessi (C entenza n. 8530 del 27/09/1996, Rv. 499798
- 01; Sez. 2, Sentenza n. 5117 del 19/04/2000, Rv. 535867 - 01; Sez. U, Sentenza n. 9148 del 08/04/2008, Rv. 602479 - 01 ; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14530 del 09/06/2017, Rv. 644621 - 01; );
2) il titolo formatosi contro il condominio è valido, ai fini dell'azione esecutiva, contro i singoli condomini (si ritiene in tale ottica inammissibile l'azione di condanna contro il singolo condomino, laddove il creditore già disponga di un titolo esecutivo nei confronti del : Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20304 del 14/10/2004, Rv. 577708 - 01); CP_4
3) per procedere ad esecuzione forzata nei confronti del singolo condomino in base al titolo esecutivo formatosi contro occorre preventivamente notificare personalmente CP_4 detto titolo ed il precetto al singolo condomino (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8150 del 29/03/2017, Rv. 643823 - 01).
Orbene, in tale complessivo quadro interpretativo, va certamente escluso che il creditore del condominio, che abbia ottenuto un titolo esecutivo nei confronti di quest'ultimo, e che intenda agire nei confronti dei singoli condomini per recuperare il proprio credito, non solo debba instaurare e coltivare una serie di distinte procedure esecutive contro ciascun singolo condomino per la rispettiva quota di debito (quindi, in talune ipotesi, per importi irrisori), ma sia anche onerato della prova della misura della quota millesimale spettante a ciascuno di tali singoli condomini. pagina 10 di 14 L'utilizzabilità del titolo esecutivo formatosi nei confronti del condominio per promuovere l'esecuzione forzata contro i singoli condomini implica di per sé esclusivamente l'onere, per il creditore procedente, di dimostrare la legittimazione passiva, sul piano esecutivo, dei condomini aggrediti, e cioè la loro qualità di condomini.
Conseguentemente le doglianze che parte attrice ha mosso circa l'inopponibilità del titolo esecutivo formatesi nei confronti del condominio al singolo condomino, rectius del decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo del Giudice di Pace di Siena n.372/2020 emesso il 09.03.2020, sono manifestamente infondate per le assorbenti ragioni sopra esposte e pertanto debbono essere respinte.
Passando al diverso requisito richiesto ovvero la sussistenza e la persistenza sino alla fase decisionale della condizione di “ mora” in seno al attinto dall'azione esecutiva CP_4 occorre far propri e dar continuità ai consolidati principi statuiti dalla Corte di Cassazione civile.
Per quanto attiene alla misura della rispettiva quota millesimale, come già avanti detto si ritiene sufficiente una mera allegazione da parte dell'intimante: il condomino cui sia eventualmente richiesto il pagamento di un importo eccedente quello della sua quota potrà proporre opposizione all'esecuzione, ma in tale sede sarà suo onere dimostrare l'esatta misura di detta quota, trattandosi di allegazione di un fatto (quanto meno assimilabile a quello) "modificativo" e/o "parzialmente impeditivo" della legittimazione passiva all'azione esecutiva del singolo condomino, ovvero dell'efficacia del titolo esecutivo per il suo intero importo.
Tale ultima conclusione trova poi ulteriore conferma anche nel cd. principio di riferibilità o vicinanza della prova (sul quale cfr. ades. Cass., Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Rv. 549956 - 01).
In definitiva, laddove il singolo condomino intimato del pagamento del debito del condominio (per intero, o comunque senza specificazione della minor quota su di lui gravante) proponga opposizione all'esecuzione, dovrà dimostrare, a sostegno dell'opposizione proposta, la misura della sua partecipazione condominiale;
in caso contrario subirà l'esecuzione per la quota allegata dal creditore e, laddove detta quota non sia stata specificata, per l'intero debito di cui risulti intimato il pagamento ( in CED Sez. 3 - , Sentenza n. 22856 del 29/09/2017 (Rv. 645511 - 01).
Ulteriormente rilevato che la condizione di morosità del intimato dal creditore CP_4 debba permanere sino al momento della decisione della l o sul diritto del terzo ad ottenere una sentenza di condanna), occorre ora esaminare le allegazioni documentali prodotte da entrambe le parti in corso di causa ed anche dopo la emissione della ordinanza cautelare del 10.2.24.
Ebbene parte convenuta ( curatela intimante) dal canto suo ha allegato di aver promosso l'azione esecutiva in conformità alla disciplina dell'art. 63 disp. Att., al C.c., dopo aver ricevuto in data 18.4.23 l'attestazione da parte dell'amministratore di condominio che il solo pagina 11 di 14 condomine moroso risultava essere il Sig. ( cfr allegati 11 e 12 comparsa di Parte_2 costituzione e risposta).
Condizione peraltro mantenuta in corso di giudizio come attestato dalla stessa parte attrice con la produzione documentale di cui all'allegato 7 nonché da ulteriore mail pec inviata dall'amministratore condominiale all'attenzione della curatela in data 4 e 5 marzo 2024 ( crr allegato 16 parte convenuta).
Pur dando atto che in detta missiva non sono riportate le quote millesimali di spettanza del condomino con conseguente legittimazione della curatela ad agire Parte_2 per l'intern ome l'odierna parte attrice non abbia eccepito, tra le tante doglianze fatte, quale fatto modificativo principale, la riduzione della altrui pretesa creditoria entro i limiti della quota condominiale di spettanza.
In numerose occasioni la Corte di Cassazione civile ha evidenziato che in relazione all'opzione difensiva della parte consistente nel contrapporre alla pretesa altrui fatti ai quali la legge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sul quale la predetta pretesa si fonda, occorre distinguere il potere di allegazione da quello di rilevazione, posto che il primo compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (pertanto sempre soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze), mentre il secondo compete alla parte (e soggiace perciò alle preclusioni previste per le attività di parte) solo nei casi in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte, dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito, senza che, peraltro, ciò comporti un superamento del divieto di scienza privata del giudice o delle preclusioni e decadenze previste, atteso che il generale potere-dovere di rilievo d'ufficio delle eccezioni facente capo al giudice si traduce solo nell'attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti, sempre che la richiesta della parte in tal senso non sia strutturalmente necessaria o espressamente prevista.
Ebbene né in atto di citazione né con la prima memoria 171 ter c.p.c., parte attrice ha mai chiesto e conseguentemente eccepito una riduzione della pretesa creditoria della curatela fallimentare entro i limiti della quota condominiale, che peraltro non indica e mai hai indicato.
L'argomento viene indagato dal giudice con riferimento alla produzione documentale di cui all'allegato 7 contenente non solo la convocazione della assemblea condominiale per la data del 5.2.24 ma anche il prospetto delle carature millesimali dei singoli condomini nonché i consuntivi per l'esercizio 2023-2024.
Produzione attinente alla sola diversa misura della mora ma che in ragione dei principi espressi non potrebbe essere giammai valutata dal giudice quale fatto principale modificativo della iniziale pretesa creditoria, mancando entro i termini per il deposito della pagina 12 di 14 memoria ex art. 171 n. 1ter c.p.c., una tecnica allegazione in tal senso ad opera della parte che ne era gravata e conseguentemente una tempestiva e chiara deduzione di un fatto modificativo la pretesa creditoria intimata.
Peraltro ad essa non potrebbe riferirsi la domanda posta in via subordinata nelle rassegnate conclusioni di cui in atto di citazione, essendo le stesse da imputarsi ai precedenti motivi di opposizione di cui si è già detto.
Da rigettare anche l'ultimo motivo di doglianza relativo alla intervenuta decadenza e/o prescrizione delle quote condominiali “ straordinarie”.
Posto che come già sopra detto la mancata e tempestiva attivazione da parte dell'amministratore di condominio ( allorquando provata) da luogo solo a sua responsabilità da accertare in diverso giudizio, nessuna prescrizione estintiva risulta provata.
Per opinione di maggioritaria giurisprudenza di legittimità e di merito, alla quale si ritiene dar continuità, il termine di prescrizione delle quote condominiali ( quinquennale per quelle ordinarie e decennale per quelle straordinarie) si rinnova ad ogni approvazione dello stato di riparto da parte dell'assemblea condominiale, con la conseguenza che i saldi dovuti dai condòmini si cristallizzano nel tempo, incluse le morosità pregresse, diventando esigibili in ogni tempo.
I bilanci consuntivi versati in atti dalla stessa difesa di parte attrice che peraltro coprono il periodo che va dal 2021 sino al 2024 consentono pertanto serenamente di rigettare la relativa eccezione di prescrizione perché infondata.
Dato atto che parte attrice non contesta la sua qualità di condomino e che non ha dedotto alcun motivo di opposizione indicando la quota millesimale di spettanza;
rilevato ancora che quanto alla persistenza della morosità del FATTORI non sia dato dubitare in ragione della prova documentale offerta dalla resistente, ed in alcun modo avversata da parte attrice che in sede di discussione confermava la persistenza di un debito per € 42,70, si ritiene, anche a fronte dell'avvenuto integrale pagamento della residua somma portata, che tutti gli ulteriori motivi di gravame diversi dalla nullità parziale del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza del Giudice di Pace di Siena n. 424/2022 del 1/09/2022, proprio perché infondati, devono essere integralmente rigettati.
Con riferimento alle spese di giudizio, in ragione della reciproca soccombenza su punti fondamentali delle spiegate domande ed eccezioni, si ritengono sussistenti giusti motivi per disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale ACCOGLIMENTO della opposizione spiegata da Parte_2
DICHIARA la parziale nullità dell'atto di precetto notificato in data alla omessa notifica della sentenza del Giudice di Pace di Siena sentenza n. 424/2022 del 1/09/2022, dichiarata irrevocabile, e conseguentemente ne sospende la efficacia esecutiva.
pagina 13 di 14 RIGETTA nel resto, dichiarando l'efficacia dell'atto di precetto limitatamente al decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Siena n.372/2020 emesso il 09.03.2020 e munito di formula esecutiva in data 26.11.2021 per la complessiva somma di € € 4.045,40
Compensa le spese fra le parti.
Siena, 5 luglio 2024
Il Giudice dott. Cristina Cavaciocchi
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DA REMOTO DELLA CAUSA n. r.g. 19/2024 tra ATTORI Pt_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 5 luglio 2024 ad ore 9.30 innanzi al dott. Cristina Cavaciocchi, nella stanza virtuale del magistrato sono comparsi:
Per 'avv. D'ANNIBALLE FEDERICO Parte_2
Per l'avv. Controparte_1
POMP
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi anche alle note conclusive autorizzate dal giudice e depositate in PCT. Su invito del Giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
pagina 1 di 14 Dopo breve discussione orale, il Giudice, trattiene la causa in decisione e riserva il deposito della sentenza ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., nel maggior termine di 30 giorni previsto così come introdotto dall'art. 35 D.lgs 149/22.
Il Giudice
dott. Cristina Cavaciocchi
pagina 2 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19/2024 promossa da: nato il [...] a [...], residente in Rosignano Parte_2 naro al n.38/A (C.F. ), rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Federico D'Anniballe (cod. fisc. ) del Foro di Pisa C.F._2 con studio in Ponsacco (PI), Via Valdera P. 59 indirizzo di posta
, presso il quale dichiara di eleggere Email_1 considerare comunque apposta in calce al presente atto ai sensi dell'art.18, comma 5, del D.M. del Ministero della Giustizia n.44/2011, come modificato dal successivo D.M. n.48/2013 del medesimo , CP_2 dichiarando il medesimo e sottoscritto procuratore di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni del procedimento promosso con il presente atto esclusivamente al proprio suindicato indirizzo di posta elettronica certificata ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 pore, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Siena, Viale Cavour, n.134, presso e Controparte_3 nello Studio Legale dell'Avv. Emanuele Pomponi (Cod. Fisc. dal C.F._3 quale è rappresentata e difesa come da nomina del Giudice Del t.ssa Valentina Lisi, rilasciata con provvedimento del 21/09/2020 e con autorizzazione del 17/01/2024 (All.1 e 2) e come da procura stesa in calce al ricorso per ingiunzione e pedissequo decreto ingiuntivo cui si riferisce il presente giudizio,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive depositate in PCT che qui vengono ritrascritte: pagina 3 di 14 PARTE ATTRICE: Voglia Ill.mo Giudice del Tribunale di Siena in accoglimento della presente opposizione, respinta ogni contraria domanda ed eccezione: - in via preliminare SOSPENDERE L'EFFICACIA DEL TITOLO ESECUTIVO E L'ESECUZIONE inaudita altera parte per i gravi motivi costituiti dalla palese inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione stante la palese nullità del precetto per la mancata notifica del titolo esecutivo, per l'inopponibilità dello stesso al Sig. e per gli altri motivi di opposizione, rimandando la decisione sulla Pt_2 conferma / revoca del provvedimento alla comparizione delle parti;
- in via principale, dichiarare nullo o annullare l'atto di precetto opposto per tutti i motivi indicati nel presente atto;
- sempre in via principale, dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione per l'inesistenza, l'inefficacia e l'inopponibilità del titolo esecutivo nei riguardi del Sig.
per l'insussistenza del presupposto della sua morosità e per tutto quanto Parte_2 nel presente atto, e per l'effetto annullare e dichiarare nullo o annullare l'atto di precetto;
- in via subordinata, in denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande, ridurre l'importo precettato alle somme effettivamente dovute ed opponibili al Sig. con condanna della convenuta al pagamento dei Parte_2 compensi e delle sp
PARTE CONVENUTA: in via preliminare e cautelare: 1°) respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e dell'esecuzione; in via principale, nel successivo giudizio di merito: 2°) respingere le domande proposte dal signor perché infondate in diritto e Parte_2 nel merito;
in ogni caso, 3°) condannare il si al pagamento delle spese, Parte_2 diritti ed onorari di giudizio, oltre ad I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione adiva la intestata curia Parte_2 proponendo contestualmente opposizione agli atti esecutivi ed alla esecuzione avverso l'atto di precetto che ad istanza della resistente curatela fallimentare gli intimava il pagamento della somma per € 6.932,59 oltre interessi e spese successive occorrende in forza dei seguenti titoli:
- a) decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Siena n.372/2020 emesso il 09.03.2020 nei confronti del in persona del proprio amministratore e legale Controparte_4 rappresentant ur n.126 notificato a quest'ultimo il 15.05.2020, opposto dal medesimo e dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art.648 c.p.c. nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo RG n.2841/2020 con ordinanza resa fuori udienza del 27.05.2021 depositata il 01.06.2021 e comunicata il 12.07.2021, e munito di formula esecutiva in data 26.11.2021, a mezzo del quale è stato ingiunto il pagamento della somma capitale di € 1.811,74 oltre agli interessi al tasso legale calcolati dalla data prevista per il pagamento fino al saldo nonché le spese e competenze del procedimento monitorio oltre spese generali, Iva e Cap nelle misure di legge;
pagina 4 di 14 - b) sentenza n. 424/2022 del 1/09/2022 emessa dal Giudice di Pace di Siena, nell'ambito del suddetto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con la quale il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione confermato il decreto ingiuntivo n. 372/2020 ed ha condannato parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese indicate nello stesso precetto in € 800,00 a titolo di compensi ed € 125,00 per spese esenti oltre accessori di legge.
Con riferimento al profilo della opposizione agli atti esecutivi, eccepiva la nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo solo dichiaratamente allegato ma nei fatti mancante , così come risultante dal deposito della copia notificata al Fattori nonché nella menzione in relata di notifica della sola dicitura “ del su esteso atto di precetto” ( Cfr. atto di precetto allegato in pct).
Quanto poi al diverso aspetto inerente l' opposizione alla esecuzione, avanzava, i seguenti profili di doglianza:
- Inopponibilità del titolo esecutivo formatosi nei confronti del condominio anche nei confronti del condomino Parte_2
- Comunque insussistenza del presupposto della morosità del ricorrente;
- Inesigibilità della pretesa per avvenuta decadenza e/o prescrizione dei crediti per violazione dell'art. 1129 comma 9 c.c.
- Inesigibilità della spese del giudizio di opposizione a decreto ingiunto nei confronti del singolo condomino;
Concludeva pertanto, formulando anche richiesta cautelare inaudita altera parte, che il Tribunale volesse disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in ragione della inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Regolarmente notificato alla resistente il decreto col quale veniva fissata l'udienza destinata alla discussione dell'introdotto procedimento sub-cautelare, si costituiva in giudizio la la quale, Controparte_5 contestava tutto quanto ex adverso dedotto.
Quanto alla spiegata opposizione agli atti esecutivi, rilevava come entrambi i titoli indicati nel precetto risultassero regolarmente notificati al condomino ( Parte_2 cfr., docc. 4,5 e 6) , ivi compresa la sentenza del Giudice di Pace l cennato atto di precetto veniva consegnata all'operatore postale, il quale, provvide ad apporre il sigillo dell'ufficio postale recante la data di consegna del plico raccomandato.
Sulle plurime e diverse doglianze attinenti ai motivi di opposizione alla esecuzione deduceva la piena legittimazione passiva del FATTORI ad essere destinatario della intrapresa azione esecutiva, risultando ex actis la sua qualità di condomino moroso con conseguente applicabilità della disciplina di cui all'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., che consente al creditore munito di titolo esecutivo, di agire per l'intera quota originaria del debito condominiale a lui attribuibile, al netto di quanto eventualmente già pagato. Conclusivamente, infondate in fatto ed in diritto le intraprese opposizioni esecutive ( anche sotto il profilo cautelare), chiedeva il rigetto integrale di tutte le domande .
pagina 5 di 14 Orbene, anche all'esito della espletata procedura cautelare in corso di causa, questo Tribunale, ritiene solo parzialmente fondato il primo motivo della spiegata opposizione esecutiva non essendo stati allegati, soprattutto sotto il profilo documentale, fatti ulteriori idonei ad integrare gli altri profili di gravame sopra brevemente enunciati.
SULLA NULLITA' DEL PRECETTO PER OMESSA NOTIFICA DEL TITOLO ESECUTIVO
Come già chiarito con la ordinanza resa nel sub-procedimento cautelare del 10.2.24, in via preliminare occorre ricordare che l'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo;
fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo.
Da queste, va però tenuta distinta la diversa ipotesi di omessa notificazione del titolo, la quale, ove dedotta ed accertata, comporta la nullità del precetto, non trattandosi di una mera irregolarità per la quale il debitore deve dedurre una specifica lesione dei diritti di difesa essendo una nullità testuale.
Infatti , la nullità dell'atto di precetto comminata dall'art. 480, comma 2, c.p.c., esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse di fondano.
Sul punto si richiama il consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione civile in virtù del quale non è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, ult. comma, cod. proc. civ., la nullità del precetto conseguente all'omissione della notificazione del titolo esecutivo: e ciò sia quando venga proposta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. per far valere il vizio della mancata osservanza dell'art. 479, comma primo, cod. proc. civ.; sia quando. unitamente a quest'ultima, vengano proposti motivi di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.. ( cfr. CED Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23894 del 21/12/2012 (Rv. 624631 – 01).
Si è osservato infatti che”.. questa Corte ha ritenuto che l'esercizio dell'azione prevista dall'art. 617 cod. proc. civ. produca la sanatoria del vizio di nullità della notificazione del titolo esecutivo o del precetto con efficacia ex une, per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 5213/98, n. 9185/00). Tuttavia, ha avuto cura di distinguere (salvo quanto risulta dalla massima di Cass. n. 15378/06 citata in ricorso, che effettivamente non appare in senso conforme a tale distinzione) tra la nullità del procedimento notificatorio, suscettibile di sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ. e la sua totale omissione, rispetto alla quale non potrebbe operare quest'ultima, anche in ragione di quanto previsto dall'art. 160 cod. proc. civ, che appunto consente di sanare soltanto le notificazioni nulle, e non anche quelle inesistenti (cfr. Cass. n.9772/05) e, men che meno, è applicabile nell'ipotesi di mancanza assoluta di notificazione (così in motivazione Cass. 17 marzo 2006 n. 5906). Va pertanto riaffermato il principio per il quale la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di pagina 6 di 14 sanatoria degli atti nulli, sicché con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. non possono farsi valere vizi - quale la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto- che devono considerarsi sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ult. co ., cod proc. civ., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo la prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. Né in contrario vale invocare il disposto dell'art. 617, secondo comma, cod. proc. civ., attinente alla diversa ipotesi in cui il vizio della notificazione per la sua gravità si traduce nell'inesistenza della medesima, così come la circostanza che per effetto della nullità della notificazione possa al debitore attribuirsi un termine per adempiere inferiore a quello minimo di dieci giorni previsto dall'art. 480 cod. proc. civ. Da tale principio consegue quello per il quale è insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo la nullità del precetto conseguente all'omissione della notificazione del titolo esecutivo, anche quando sia proposta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. ed anche quando unitamente a quest'ultima vengano proposti motivi di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.” ( ord. Citata in motivazione e Corte di Cassazione, Sez. VI – 3, Pres. Amendola – Rel. D'Arrigo | 21.01.2021 | n.1096). Ulteriormente devesi evidenziare che in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo già dichiarato provvisoriamente esecutivo, la sentenza irrevocabile di rigetto che definisca il relativo giudizio di opposizione, non sostituendosi allo stesso, costituisce autonomo titolo ex art. 474 c.p.c. solo relativamente alle spese di quel giudizio. “ ( cfr. pronunzia citata).
Orbene se risulta ex actis come alla data 7.12.21
[...] avesse già stato notificato al Sig. il Controparte_6 Pt_2 soriamente esecutivo dal giudice a opposizione con separata ordinanza del 27.5.21 e compiutamente indicato nel precetto oggi impugnato, altrettanto non può dirsi quanto alla sentenza irrevocabile del giudice di pace n 424/2022 del 1/09/2022.
Pur vero che parte convenuta ha allegato copia integrale del cennato titolo esecutivo e del contestuale atto di precetto, debitamente timbrato e conseguentemente attestante la consegna per la notifica all'addetto postale, ma ciò, non consente neppure in questa sede di merito di poter superare l'oggettivo dato documentale che il precetto ricevuto e prodotto da parte ricorrente sia manchevole della cennata sentenza del Giudice di Pace ( cfr. allegato al fascicolo di parte attrice e allegato 4 parte convenuta).
Oltre alla circostanza documentale che la difesa attorea si è subitaneamente attivata presso i colleghi che assistevano il per richiederne copia ( cfr. allegato 1 all'atto di CP_4 citazione), appaiono decisa verificabili empiricamente le osservazioni che la difesa della curatela muove quanto alla grammatura del plico spedito, e significativamente della circostanza che il plico con caratura di 39 grammi certamente contenesse anche la copia esecutiva della sentenza n. 424/2022 del 1/09/2022 emessa dal Giudice di Pace di Siena.
Il raffronto col plico precedentemente spedito contenente il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, potrebbe essere un utile parametro di giudizio allorquando sia certo il peso di ogni foglio e della busta.
pagina 7 di 14 Circostanza non provata e che non sposta il ragionamento allora fatto in sede cautelare e che nuovamente occorre ribadire in questa sede di merito.
Premesso che il Tribunale non dubita della diligenza impiegata dal difensore della curatela nel predisporre gli atti da inviare in notifica ed in particolare dell'atto di precetto oggi opposto e della copia esecutiva della sentenza n. 424/2022 del 1/09/2022 emessa dal Giudice di Pace di Siena, dall'altro, però, non può sottacersi come la parte attrice non si sia limita a dedurre di non aver rinvenuto il cennato titolo esecutivo, allegando anche immediata pec rivolta ai colleghi che allora assistevano il al fine di ottenerne CP_4 copia e predisporre le più opportune verifiche in vista della spiegata opposizione.
Quello che questo giudice ravvisò in sede cautelare, e ravvisa ancora oggi in sede di merito è la circostanza che nella predisposizione manuale del plico raccomandato da inviare in notifica, per errore incolpevole dell'operatore sia stato omesso anche l'inserimento Pt_3 della copia della sentenza del Giudice di Pace di Siena.
Fatto non inverosimile tenuto conto delle prove ed allegazioni anche presuntive dedotte da entrambe le parti, peraltro compatibili con la caratura pari a 39 gr riportata nella relata offerta in giudizio dalla curatela e da riferirsi al plico ancora da confezionare e chiudere per essere poi spedito.
Le circostanze ulteriori dedotte dalla difesa della convenuta circa la consapevolezza del FATTORI della pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vuoi per averne ricevuto notizia nelle precedenti missive di messa in mora, vuoi perché il di lui difensore ne ebbe copia dal legale del condominio in data 29.12.23, non possono giammai costituire valido motivo di reiezione dell'eccepita nullità.
Esse presuppongono che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 479 c.p.c. la conoscenza del titolo esecutivo costituisca una sorta di equipollente dell'onere formale imposto dal primo comma, laddove invece la norma, che tale onere di forma impone, non formula eccezione alcuna alla sua osservanza, se non quella in cui sia la legge ad esonerare il creditore dall'onere della previa notificazione del titolo esecutivo.
Conseguentemente e solo con riferimento alla dedotta omessa notifica della sentenza del Giudice di Pace di Siena n. 424/2022 del 1/09/2022 deve trovare accoglimento la richiesta di parziale nullità del precetto del 12.12.23 con conseguente sospensione della sua efficacia esecutiva.
SUGLI ULTERIORI MOTIVI DI OPPOSIZIONE: inopponibilità del titolo esecutivo al singolo condomino, insussistenza della morosità, intervenuta decadenza e/o prescrizione degli stessi.
Si prende atto che nelle more del giudizio di merito, Il signor abbia Parte_2 provveduto al pagamento della complessiva somma di € 4.045,40 corrispondente a quanto dal predetto dovuto in forza del Decreto Ingiuntivo del Giudice di Pace di Siena n.372/2020 emesso il 09.03.2020 e divenuto definitivo a seguito del rigetto del giudizio di opposizione( cfr. bonifico effettuato da direttamente in Controparte_7
pagina 8 di 14 favore della odierna parte convenuta per € 4.045,40 del 16.2.24 prodotto da parte attrice come allegato 7).
Circostanza che è pacificamente riscontrata anche dalla difesa della curatela, la quale, dandone atto nelle proprie note conclusionali, consente di qualificare il cennato pagamento ai sensi dell'art. 1180 c.c.
Non potendo interpretare detta condotta come cessata materia del contendere essendo le posizioni delle parti ancora divergenti su aspetti sostanziali della intera vicenda occorre dar atto che il giudizio di loro manifesta infondatezza, già reso in fase cautelare, debba essere confermato anche in sede di merito.
L'art. 63, comma 1, disp. att. c.c. dispone che l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
Si delinea per espressa previsione legislativa un obbligo di cooperazione con il terzo creditore, posto direttamente dalla legge in capo all'amministratore ed esulante dai contenuti del programma obbligatorio interno al rapporto di mandato corrente tra condomini ed amministratore.
Posto che l'amministratore è tenuto a comunicare al creditore i dati dei condomini morosi, l'eventuale sua inerzia diviene sanzionabile ( ma non in questa sede di opposizione esecutiva), trattandosi di un dovere legale di salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale.
Deve invece assumersi che il singolo condomino non è titolare di alcun credito e di alcun debito di natura sinallagmatica nei confronti del terzo contraente prescelto dall'amministratore o dall'assemblea.
L'obbligo di pagamento degli oneri condominiali da parte del singolo partecipante ha causa immediata nella disciplina del condominio, e cioè nelle norme di cui agli artt. 1118 e 1123 ss. c.c. (che fondano il regime di contribuzione alle spese per le cose comuni) e non in un rapporto contrattuale con il terzo, rapporto che obblighi una controparte ad una controprestazione.
Ai terzi creditori in sostanza il Legislatore pare aver accordato un'azione surrogatoria, ex art. 2900 c.c., in luogo dell'amministratore, rimasto inerte nell'adempiere al suo dovere di riscossione.
Quella nei confronti dei morosi si configurerebbe come azione surrogatoria, giacché diretta appunto a consentire al terzo creditore della gestione condominiale di prevenire e neutralizzare gli effetti negativi che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del condominio debitore, il quale, in persona dell'amministratore a tanto deputato, ometta di esercitare le opportune azioni dirette alla riscossione delle somme dovute dai condomini inadempienti, e perciò non si curi di incrementare il suo patrimonio.
Se la nozione di “condomino moroso” viene identificata con la situazione in cui versa l'obbligato la cui mora nel pagamento dei contributi ordinari o straordinari “si sia protratta per un semestre”, occorre considerare come, ogni qual volta l'amministratore contragga con pagina 9 di 14 un terzo, coesistono distinte obbligazioni, concernenti, rispettivamente, l'intero debito e le singole quote, facenti capo la prima al condominio, rappresentato appunto dall'amministratore, e le altre ai singoli condomini, tenuti in ragione e nella misura della partecipazione al condominio ai sensi dell'art. 1123 c.c.
Sempre la giurisprudenza (v. Cass., 17 febbraio 2014, n. 3636) ha affermato il principio secondo il quale, ponendosi il condominio, nei confronti dei terzi, come soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei singoli condomini attinenti alle parti comuni, l'amministratore di esso assume la qualità di necessario rappresentante della collettività dei condomini, e ciò sia nella fase di assunzione degli obblighi verso i terzi per la conservazione delle cose comuni, sia, all'interno della medesima collettività condominiale, in quanto unico referente dei pagamenti ad essi relativi.
Conseguentemente l'art. 63, comma 2, disp. att. c.c. può trovare unicamente spiegazione come fonte di un'obbligazione legale di garanzia di ogni condomino per le quote non sue.
La diversità tra l'obbligo principale e l'obbligo sussidiario si radica nel difetto della eadem causa obligandi, diverse essendo le fonti stesse delle obbligazioni azionate, giacché l'obbligazione per la propria quota millesimale ordinaria o straordinaria ha origine negli artt. 1123 ss. c.c., mentre quella sussidiaria con funzione di garanzia trae origine dall'art. 63, comma 2, disp. att. c.c.
Questi sono i principi generali posti a base dei i più recenti arresti della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione civile ed in seno alla quale si è stabilito che:
1) l'obbligazione (contrattuale) del grava pro parte sui singoli condomini, e non CP_4 in solido per l'intero sugli stessi (C entenza n. 8530 del 27/09/1996, Rv. 499798
- 01; Sez. 2, Sentenza n. 5117 del 19/04/2000, Rv. 535867 - 01; Sez. U, Sentenza n. 9148 del 08/04/2008, Rv. 602479 - 01 ; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14530 del 09/06/2017, Rv. 644621 - 01; );
2) il titolo formatosi contro il condominio è valido, ai fini dell'azione esecutiva, contro i singoli condomini (si ritiene in tale ottica inammissibile l'azione di condanna contro il singolo condomino, laddove il creditore già disponga di un titolo esecutivo nei confronti del : Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20304 del 14/10/2004, Rv. 577708 - 01); CP_4
3) per procedere ad esecuzione forzata nei confronti del singolo condomino in base al titolo esecutivo formatosi contro occorre preventivamente notificare personalmente CP_4 detto titolo ed il precetto al singolo condomino (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8150 del 29/03/2017, Rv. 643823 - 01).
Orbene, in tale complessivo quadro interpretativo, va certamente escluso che il creditore del condominio, che abbia ottenuto un titolo esecutivo nei confronti di quest'ultimo, e che intenda agire nei confronti dei singoli condomini per recuperare il proprio credito, non solo debba instaurare e coltivare una serie di distinte procedure esecutive contro ciascun singolo condomino per la rispettiva quota di debito (quindi, in talune ipotesi, per importi irrisori), ma sia anche onerato della prova della misura della quota millesimale spettante a ciascuno di tali singoli condomini. pagina 10 di 14 L'utilizzabilità del titolo esecutivo formatosi nei confronti del condominio per promuovere l'esecuzione forzata contro i singoli condomini implica di per sé esclusivamente l'onere, per il creditore procedente, di dimostrare la legittimazione passiva, sul piano esecutivo, dei condomini aggrediti, e cioè la loro qualità di condomini.
Conseguentemente le doglianze che parte attrice ha mosso circa l'inopponibilità del titolo esecutivo formatesi nei confronti del condominio al singolo condomino, rectius del decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo del Giudice di Pace di Siena n.372/2020 emesso il 09.03.2020, sono manifestamente infondate per le assorbenti ragioni sopra esposte e pertanto debbono essere respinte.
Passando al diverso requisito richiesto ovvero la sussistenza e la persistenza sino alla fase decisionale della condizione di “ mora” in seno al attinto dall'azione esecutiva CP_4 occorre far propri e dar continuità ai consolidati principi statuiti dalla Corte di Cassazione civile.
Per quanto attiene alla misura della rispettiva quota millesimale, come già avanti detto si ritiene sufficiente una mera allegazione da parte dell'intimante: il condomino cui sia eventualmente richiesto il pagamento di un importo eccedente quello della sua quota potrà proporre opposizione all'esecuzione, ma in tale sede sarà suo onere dimostrare l'esatta misura di detta quota, trattandosi di allegazione di un fatto (quanto meno assimilabile a quello) "modificativo" e/o "parzialmente impeditivo" della legittimazione passiva all'azione esecutiva del singolo condomino, ovvero dell'efficacia del titolo esecutivo per il suo intero importo.
Tale ultima conclusione trova poi ulteriore conferma anche nel cd. principio di riferibilità o vicinanza della prova (sul quale cfr. ades. Cass., Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Rv. 549956 - 01).
In definitiva, laddove il singolo condomino intimato del pagamento del debito del condominio (per intero, o comunque senza specificazione della minor quota su di lui gravante) proponga opposizione all'esecuzione, dovrà dimostrare, a sostegno dell'opposizione proposta, la misura della sua partecipazione condominiale;
in caso contrario subirà l'esecuzione per la quota allegata dal creditore e, laddove detta quota non sia stata specificata, per l'intero debito di cui risulti intimato il pagamento ( in CED Sez. 3 - , Sentenza n. 22856 del 29/09/2017 (Rv. 645511 - 01).
Ulteriormente rilevato che la condizione di morosità del intimato dal creditore CP_4 debba permanere sino al momento della decisione della l o sul diritto del terzo ad ottenere una sentenza di condanna), occorre ora esaminare le allegazioni documentali prodotte da entrambe le parti in corso di causa ed anche dopo la emissione della ordinanza cautelare del 10.2.24.
Ebbene parte convenuta ( curatela intimante) dal canto suo ha allegato di aver promosso l'azione esecutiva in conformità alla disciplina dell'art. 63 disp. Att., al C.c., dopo aver ricevuto in data 18.4.23 l'attestazione da parte dell'amministratore di condominio che il solo pagina 11 di 14 condomine moroso risultava essere il Sig. ( cfr allegati 11 e 12 comparsa di Parte_2 costituzione e risposta).
Condizione peraltro mantenuta in corso di giudizio come attestato dalla stessa parte attrice con la produzione documentale di cui all'allegato 7 nonché da ulteriore mail pec inviata dall'amministratore condominiale all'attenzione della curatela in data 4 e 5 marzo 2024 ( crr allegato 16 parte convenuta).
Pur dando atto che in detta missiva non sono riportate le quote millesimali di spettanza del condomino con conseguente legittimazione della curatela ad agire Parte_2 per l'intern ome l'odierna parte attrice non abbia eccepito, tra le tante doglianze fatte, quale fatto modificativo principale, la riduzione della altrui pretesa creditoria entro i limiti della quota condominiale di spettanza.
In numerose occasioni la Corte di Cassazione civile ha evidenziato che in relazione all'opzione difensiva della parte consistente nel contrapporre alla pretesa altrui fatti ai quali la legge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sul quale la predetta pretesa si fonda, occorre distinguere il potere di allegazione da quello di rilevazione, posto che il primo compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (pertanto sempre soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze), mentre il secondo compete alla parte (e soggiace perciò alle preclusioni previste per le attività di parte) solo nei casi in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte, dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito, senza che, peraltro, ciò comporti un superamento del divieto di scienza privata del giudice o delle preclusioni e decadenze previste, atteso che il generale potere-dovere di rilievo d'ufficio delle eccezioni facente capo al giudice si traduce solo nell'attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti, sempre che la richiesta della parte in tal senso non sia strutturalmente necessaria o espressamente prevista.
Ebbene né in atto di citazione né con la prima memoria 171 ter c.p.c., parte attrice ha mai chiesto e conseguentemente eccepito una riduzione della pretesa creditoria della curatela fallimentare entro i limiti della quota condominiale, che peraltro non indica e mai hai indicato.
L'argomento viene indagato dal giudice con riferimento alla produzione documentale di cui all'allegato 7 contenente non solo la convocazione della assemblea condominiale per la data del 5.2.24 ma anche il prospetto delle carature millesimali dei singoli condomini nonché i consuntivi per l'esercizio 2023-2024.
Produzione attinente alla sola diversa misura della mora ma che in ragione dei principi espressi non potrebbe essere giammai valutata dal giudice quale fatto principale modificativo della iniziale pretesa creditoria, mancando entro i termini per il deposito della pagina 12 di 14 memoria ex art. 171 n. 1ter c.p.c., una tecnica allegazione in tal senso ad opera della parte che ne era gravata e conseguentemente una tempestiva e chiara deduzione di un fatto modificativo la pretesa creditoria intimata.
Peraltro ad essa non potrebbe riferirsi la domanda posta in via subordinata nelle rassegnate conclusioni di cui in atto di citazione, essendo le stesse da imputarsi ai precedenti motivi di opposizione di cui si è già detto.
Da rigettare anche l'ultimo motivo di doglianza relativo alla intervenuta decadenza e/o prescrizione delle quote condominiali “ straordinarie”.
Posto che come già sopra detto la mancata e tempestiva attivazione da parte dell'amministratore di condominio ( allorquando provata) da luogo solo a sua responsabilità da accertare in diverso giudizio, nessuna prescrizione estintiva risulta provata.
Per opinione di maggioritaria giurisprudenza di legittimità e di merito, alla quale si ritiene dar continuità, il termine di prescrizione delle quote condominiali ( quinquennale per quelle ordinarie e decennale per quelle straordinarie) si rinnova ad ogni approvazione dello stato di riparto da parte dell'assemblea condominiale, con la conseguenza che i saldi dovuti dai condòmini si cristallizzano nel tempo, incluse le morosità pregresse, diventando esigibili in ogni tempo.
I bilanci consuntivi versati in atti dalla stessa difesa di parte attrice che peraltro coprono il periodo che va dal 2021 sino al 2024 consentono pertanto serenamente di rigettare la relativa eccezione di prescrizione perché infondata.
Dato atto che parte attrice non contesta la sua qualità di condomino e che non ha dedotto alcun motivo di opposizione indicando la quota millesimale di spettanza;
rilevato ancora che quanto alla persistenza della morosità del FATTORI non sia dato dubitare in ragione della prova documentale offerta dalla resistente, ed in alcun modo avversata da parte attrice che in sede di discussione confermava la persistenza di un debito per € 42,70, si ritiene, anche a fronte dell'avvenuto integrale pagamento della residua somma portata, che tutti gli ulteriori motivi di gravame diversi dalla nullità parziale del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza del Giudice di Pace di Siena n. 424/2022 del 1/09/2022, proprio perché infondati, devono essere integralmente rigettati.
Con riferimento alle spese di giudizio, in ragione della reciproca soccombenza su punti fondamentali delle spiegate domande ed eccezioni, si ritengono sussistenti giusti motivi per disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale ACCOGLIMENTO della opposizione spiegata da Parte_2
DICHIARA la parziale nullità dell'atto di precetto notificato in data alla omessa notifica della sentenza del Giudice di Pace di Siena sentenza n. 424/2022 del 1/09/2022, dichiarata irrevocabile, e conseguentemente ne sospende la efficacia esecutiva.
pagina 13 di 14 RIGETTA nel resto, dichiarando l'efficacia dell'atto di precetto limitatamente al decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Siena n.372/2020 emesso il 09.03.2020 e munito di formula esecutiva in data 26.11.2021 per la complessiva somma di € € 4.045,40
Compensa le spese fra le parti.
Siena, 5 luglio 2024
Il Giudice dott. Cristina Cavaciocchi
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