Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/06/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
399/2020 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Anna Coletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 399/2020 R.G.A.C. in data 24.01.2020 avente ad oggetto appello avverso sentenza del giudice di pace di Torre Annunziata n. 4982/19 depositata il 18.06.2019 non notificata, vertente
TRA
, nato a [...] in data [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Esposito presso il cui studio elettivamente domicilia in Gragnano alla via Starza,
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APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., (P. Iva Controparte_1
), con sede in Roma al Viale Cesare Pavese n.385, rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_1 in atti, dall'avv. Maurizio De Dominicis, con studio in Napoli alla via Salvator Rosa n. 256, elettivamente domiciliati in Gragnano alla via Castellammare n.27 presso lo studio dell'avv. Vincenzo
Inserra
APPELLATA
NONCHE'
, nata il [...] a [...] (c.f. ) CP_2 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 19.03.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi al Giudice Parte_1 di Pace di Torre Annunziata la nonché quali civilmente Controparte_1 CP_2 responsabili per il sinistro stradale occorso in data 15.03.2016 alle ore 11:50 circa a Torre Annunziata alla via Parini. Deduceva che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, mentre era a bordo, in
1
, pativa lesioni personali a causa della condotta di guida imprudente tenuta dal conducente
[...] del motoveicolo Piaggio, il quale mentre percorreva la via Parini in Torre Annunziata, nell'immettersi in una curva a sinistra, per distrazione, imprudenza ed imperizia nonché a causa dell'eccessiva velocità perdeva il controllo del motoveicolo e sbandando rovinava al suolo, unitamente agli occupanti, sul proprio lato destro.
A seguito della caduta, l'istante riportava lesioni personali tali da dover essere trasportato all'Ospedale di Boscotrecase ove gli veniva diagnosticata “… una lussazione anteriore di spalla destra … contusione distorsione del ginocchio destro con versamento endoarticolare … contusione dell'anca destra con ematoma locale … escoriazioni multiple …”, nonostante le cure mediche, residuavano all'istante postumi invalidanti di natura permanente con dolore alla parte interessata incidente sulla capacità di attendere alle proprie occupazioni.
Tentata invano la composizione bonaria della lite, l'attore iscriveva la causa al ruolo al n. rg. 4489 del 2017 innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata avanzando richiesta di risarcimento di tutte le lesioni subite a causa del sinistro de quo, da quantificarsi in corso di causa, anche a mezzo c.t.u..
Si costituiva ritualmente in giudizio soltanto la chiedendo il rigetto Controparte_1 della domanda inquanto inammissibile in fatto e in diritto.
Alla prima udienza, l'attore precisava di aver inteso proporre domanda ai sensi dell'art. 145 d.lgs.
209/2005 e che per mero errore materiale in citazione aveva fatto riferimento all'art. 141 d.lgs.
209/2005, chiedendo pertanto: “a) affermarsi, ai sensi dell'art. 2043 cc e art. 1618 cc, la responsabilità esclusiva della convenuta , b) condannarsi la convenuta ex CP_2 CP_1 art. 145 e sg. D.lgs. 209/2005, in solido con la convenuta , ex art. 2043 e art. 1681 c.c., CP_2 al risarcimento delle lesioni personali subite dall'istante ”. Parte_1
Disposta la rinnovazione della notifica nei confronti di ed espletata l'istruttoria CP_2 mediante l'escussione di un teste, con sentenza n. 4982/2019 depositata in data 18.06.2019, il Giudice di Pace di Torre Annunziata, dichiarata la contumacia di dichiarava la domanda CP_2 improponibile sul presupposto che l'attore aveva scelto di esperire l'azione ex art. 141 cod. ass., per poi modificarla in azione ex art. 144 cod. ass. e chiedere, infine, la sola condanna della compagnia;
pertanto, la domanda doveva considerarsi improponibile e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della CP_1
Avverso la predetta sentenza, con atto di appello ritualmente notificato, interponeva Parte_1 gravame deducendo l'erroneità della sentenza di primo grado per aver erroneamente interpretato la domanda ai sensi dell'art. 141 cod. ass., pur rientrando la fattispecie in esame nell'ambito dell'art. 2 144 cod. ass.. Chiedeva, pertanto, di riformare integralmente la sentenza e di accogliere la domanda di risarcimento del danno (danni quantificati in euro 22.091,00), anche previo espletamento della c.t.u. non disposta in primo grado, con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva ritualmente in giudizio la eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc, la nullità dell'atto introduttivo poiché l'impugnazione risultava del tutto vaga e lacunosa. Nel merito l'appellata compagnia rilevava la correttezza della decisione impugnata, ritenendo inapplicabile la disciplina di cui all'art. 1681 cc vertendosi in materia in una ipotesi di trasporto di cortesia. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite.
invece, nonostante la notifica dell'atto di appello eseguita in seguito alla rinnovazione CP_2 disposta alla prima udienza, non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia al verbale di udienza cartolare del 28.09.2022.
Acquisito il fascicolo di primo grado, espletata c.t.u. medica sulla persona dell'attore, disposta la riassegnazione del procedimento allo scrivente magistrato in attuazione del decreto 301/2024 del
16.09.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 20.03.2025 depositata in sostituzione dell'udienza del 19.03.2025 la causa veniva riservata in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (16.01.2020) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado
(18.06.2019) nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni
(24.01.2020).
Ed ancora, in via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte appellata, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
Nella specie, infatti, dal contenuto dell'atto di appello, è possibile individuare le ragioni sottese all'impugnazione, per avere il giudice di pace erroneamente qualificato la domanda e ritenuto, pertanto, improponibile l'azione.
3 L'appello è fondato e va accolto.
Premesso che la qualificazione della domanda ai sensi dell'art. 141 cod. ass. o ai sensi dell'art. 144 cod. ass. compete al giudice (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/02/2025, n. 3078), è chiaro che nel caso di specie l'azione proposta non poteva che essere quella di cui all'art. 144 cod. ass.. Infatti,
l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito (cfr. Cass. Sez. Un. n. 35318/2022). Il suo presupposto, però, è che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli;
diversamente, l'azione diretta spettante al terzo trasportato è solo quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitare nei confronti dell'impresa assicurativa del responsabile civile.
In tale ultimo caso, alla luce dell'art. 2054, primo comma c.c., l'onere probatorio gravante sul trasportato è analogo a quello previsto all'art. 141 c. ass., spettando al vettore che voglia andare esente da responsabilità, provare "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", ipotesi sostanzialmente analoga all'esimente del caso fortuito (cfr. Cass. 1044/2024).
Dunque, è chiaro che nella specie l'azione proposta non può che essere quella disciplinata dall'art. 144 cod. ass. avendo l'attore dedotto di trovarsi a bordo del motoveicolo Piaggio di proprietà di in qualità di trasportato, condotto nell'occasione da;
che detto CP_2 Controparte_3 motoveicolo rovinava al suolo a causa di una manovra negligente del suo conducente che, nell'immettersi in una curva, a causa dell'eccessiva velocità, perdeva il controllo del veicolo rovinando al suolo.
Dunque, è chiaro che non essendo coinvolti due veicoli, l'azione che compete al terzo danneggiato non può che essere quella disciplinata dall'art. 144 cod. ass., a nulla potendo rilevare in senso contrario la circostanza che l'attore - il quale ha convenuto correttamente in giudizio il responsabile civile e la sua compagni assicurativa - abbia in citazione menzionato l'art. 141 cod. ass. per poi, in prima udienza, precisare la domanda e specificare di aver inteso proporre azione ex art. 144 cod. ass..
È, infatti, pacifico che il sinistro abbia interessato un solo veicolo e che l'attore rivestisse la qualità di terzo trasportato. Trova, di conseguenza, applicazione l'articolo 144 del codice delle assicurazioni con la precisazione che, venendo in rilievo l'articolo 2054, primo comma, c.c. l'onere probatorio gravante sul trasportato è analogo a quello previsto all'art. 141 atteso che spetta al vettore che voglia andare esente da responsabilità, provare "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno"(cfr. Cass. 1044/2024), cosa che, nella specie, è del tutto mancata.
4 Si osserva che i fatti descritti in citazione hanno trovato riscontro nella deposizione del teste escusso in primo grado, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, il quale in Testimone_1 maniera chiara e dettagliata, ha riferito con esattezza le circostanze di tempo e di luogo in cui si verificava il sinistro, la sua posizione rispetto a quella del motociclo incidentato (riferendo di trovarsi a bordo del proprio motociclo percorrendo via Parini in Torre Annunziata, a senso unico di marcia, seguendo il veicolo incidentato), nonché la dinamica del sinistro ovvero “che giunti poco dopo un istituto scolastico il conducente del nell'effettuare una curva per lui volgente a Controparte_4 sinistra, effettuava una brusca frenata per evitare un pedone e, sbandando cadeva sul proprio lato destro unitamente al motorino e al trasportato, tale ”. Ha, infine, precisato di essersi Parte_1 fermato per prestare soccorso e di aver riscontrato che l'odierno appellante aveva riportato graffi al ginocchio e alla gamba destra lamentandosi inoltre per forti dolori alla spalla, al ginocchio e all'anca destra.
Alla luce delle risultanze istruttorie, dunque, può ritenersi provato che mentre Parte_1 viaggiava in qualità di trasportato sul veicolo di proprietà di fu coinvolto in un sinistro CP_2
e che a seguito del medesimo riportò delle lesioni personali.
Quanto poi al riscontro del nesso eziologico tra le lesioni patite dall'appellante e la dinamica del sinistro descritto, va rilevato che l'accertamento medico legale della riconducibilità delle lesioni subite dall'istante all'evento dannoso per cui è causa, oltre che della concreta incidenza delle lesioni patite in termini di pregiudizio dell'integrità psicofisica, è stato adeguatamente compiuto, dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente grado di giudizio, dott. . Persona_1
Il predetto ausiliario ha accertato che le lesioni riportate dall'appellante, come accertate in sede di primo soccorso ove è stato diagnosticato “lussazione anteriore di spalla dx contusione distorsione del ginocchio dx con versamento endoarticolare contusione dell'anca dx con ematoma locale escoriazione multiple”, sono diretta conseguenza della caduta e dunque dell'impatto diretto della parte interessata al suolo.
Deve dunque dichiararsi, in conformità a quanto accertato dall'ausiliario nominato nel giudizio di prime cure, che, per effetto della condotta lesiva sopra descritta, l'odierno appellante ha subito dei postumi risarcibili quantificabili nella misura del 4% in termini di danno biologico permanente, in 20 giorni di invalidità temporanea parziale quantificabile nella misura del 75%, ed in ulteriori 30 giorni di invalidità temporanea parziale quantificabile nella misura del 50%.
Dunque, occorre procedere alla liquidazione del danno facendo applicazione dei criteri fissati nelle tabelle vigenti in materia di micropermanenti di cui alla legge n. 57/01 (successivamente trasfuse nell'art. 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
5 209), che dettano criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali di lieve entità concernenti i postumi pari o inferiori al 9% della complessiva invalidità dell'individuo.
Pertanto, tenuto conto che all'epoca del sinistro (verificatosi in data 15.03.2016) Parte_1
(nato in data [...]) aveva 20 anni, va riconosciuto l'importo di euro 4.679,66 a titolo di danno biologico permanente e di euro 1.657,20 a titolo di danno biologico temporaneo (di cui euro 828,60,
a titolo di I.T.P. al 75% e di euro 828,60 a titolo di I.T.P. al 50%) per un totale di euro 6.336,86 a cui si aggiunge l'importo di euro 40,66 per spese mediche documentate.
Sulla somma così liquidata, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte sin dalla sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712 e poi reiteratamente ribaditi (ex plurimis: Cass. 3 marzo 2009 n. 5054; Cass. 25 gennaio 2002 n. 883), tenuto conto dello scarto temporale tra la data del sinistro e il momento in cui avviene la liquidazione, spettano gli interessi legali dal giorno del fatto, ovvero inizialmente sulla somma sopra indicata - determinata facendo applicazione delle ultime tabelle - ma devalutata secondo gli indici Istat all'epoca del fatto (15.03.2016) - euro 5.240,36 - e poi di anno in anno rivalutata secondo gli stessi indici Istat sino alla pubblicazione della presente sentenza. Ne consegue che l'importo dovuto è pari ad euro 7.056,33.
Sulla predetta somma, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale ex art. 1282 c.c. dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio.
Dunque, in accoglimento dell'appello proposto da , i convenuti vanno condannati in Parte_1 solido tra loro al pagamento in favore dell'appellante dell'importo complessivo di euro 7.056,33 oltre interessi legali dal giorno della presente sentenza al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno patito dal medesimo in qualità di terzo trasportato in conseguenza del sinistro del 15.03.2016.
Alcuna somma va riconosciuta a titolo di danno morale, atteso “in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito;
e ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare” (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/01/2016, n.339). Nella specie, il difetto di allegazioni al riguardo preclude ogni valutazione anche in termini presuntivi e, pertanto, alcun ristoro in tal senso va riconosciuto
Le spese di giudizio seguono la soccombenza si liquidano in dispositivo, ai sensi del DM 147/22 applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra euro
5.200,00 ed euro 26.000,00), per ogni fase processuale.
6 Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente grado di giudizio, già liquidate con separato decreto, nei rapporti interni tra le parti, sono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e conclusione, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Parte_1
Annunziata n. 4982/2019 depositata il 18.06.2019 e, per l'effetto, condanna
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t., e in solido tra loro Controparte_1 CP_2 al pagamento in favore di di euro 7.056,33, oltre interessi legali dal giorno della Parte_1 presente decisione sino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno per le lesioni patite in conseguenza del sinistro per cui è causa;
2) condanna in persona del suo legale rappresentante p.t., e Controparte_1 CP_2 in solido tra loro al pagamento in favore di delle spese di lite che, per il
[...] Parte_1 primo grado, si liquidano in euro 280,00 per spese ed euro 1.046,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, e per il presente grado di giudizio in euro393,02 per spese ed euro 2.540,00 per compensi professionali oltre Iva,
Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, il tutto con attribuzione all'avv. Pasquale Esposito dichiaratosi antistatario;
3) pone le spese di c.t.u., espletata nel presente grado di giudizio, nei rapporti interni tra le parti, definitivamente a carico delle parti appellate in solido tra loro.
Torre Annunziata, 22.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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