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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/04/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 16013/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da nato in [...] in data [...], con l'avvocato Massimo Gilardoni Pt_1 ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso il decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare sulle conclusioni
1. di parte ricorrente: dichiarare la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese processuali
2. di parte resistente: dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite ha pronunciato la seguente sentenza
Con la nota conclusiva il ricorrente ha prodotto il nulla osta oggetto del provvedimento impugnato.
La pronuncia di una decisione giudiziale non è necessaria per soddisfare l'interesse del ricorrente.
Come richiesto dalle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere.
La circostanza che l'amministrazione resistente abbia in breve tempo emesso il nulla osta richiesto dal ricorrente è valorizzabile ai fini dell'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Per questi motivi
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2. Compensa le spese processuali tra le parti.
Si comunichi.
Brescia, 3.4.2025
Il giudice
Christian Colombo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da nato in [...] in data [...], con l'avvocato Massimo Gilardoni Pt_1 ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso il decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare sulle conclusioni
1. di parte ricorrente: dichiarare la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese processuali
2. di parte resistente: dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite ha pronunciato la seguente sentenza
Con la nota conclusiva il ricorrente ha prodotto il nulla osta oggetto del provvedimento impugnato.
La pronuncia di una decisione giudiziale non è necessaria per soddisfare l'interesse del ricorrente.
Come richiesto dalle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere.
La circostanza che l'amministrazione resistente abbia in breve tempo emesso il nulla osta richiesto dal ricorrente è valorizzabile ai fini dell'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Per questi motivi
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2. Compensa le spese processuali tra le parti.
Si comunichi.
Brescia, 3.4.2025
Il giudice
Christian Colombo