Decreto decisorio 4 ottobre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, decreto decisorio 04/10/2018, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/10/2018
N. 00245/2018 REG.PROV.PRES.
N. 01140/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1140 del 2011, proposto da
Zip Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Piccinini, Daniela Agnello e Massimiliano Mura, con domicilio eletto presso lo studio Rosaria Siotto in Cagliari, piazza del Carmine n.22;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata ex lege in Cagliari, via Dante n.23;
per l'annullamento
- del provvedimento del Questore della provincia di Sassari notificato in data 26/09/2011, con il quale è stata respinta l'istanza avanzata dalla ricorrente, volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) ''per esercitare l'attività di intermediazione priva di autonomia e rischio economico, servizio internet, di telecomunicazione e di trasmissione dati inerenti proposte negoziali di giocate relative a eventi, sportivi e non, di previsione e di abilità, in via telematica, presso i locali siti in Sassari Via Caniga n. 35, per conto della "Stanleybet Malta Limited" di La Valletta (Malta)";
- di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo e comunque consequenziale e/o connesso, anche non conosciuto, nonché della comunicazione della Questura di Sassari di avvio procedimento ex artt. 7, 8 e 10 bis L.241/1990 datata 06.07.2011 e notificata data 19.07.2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 14 dicembre 2011;
Rilevato che la Segreteria, con apposito avviso inviato tramite PEC il 20/02/2018, ha invitato la parte ricorrente alla presentazione di una nuova istanza di fissazione di udienza, ai sensi dell’art. 82 cod. proc. amm. (avviso inviato tramite pec il 20/01/2018 anche all’Avvocatura dello Stato);
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite.
Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Cagliari il giorno 2 ottobre 2018.
| Il Presidente |
| Dante D'Alessio |
IL SEGRETARIO