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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/04/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2292/2022 R.G.,
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Viscomi Parte_1
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Stefania Mantelli
resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 15.04.2025.
Con ricorso depositato il 30.11.2022, il ricorrente indicato in epigrafe deduceva di essere stato assunto dalla resistente in data 01.07.1996, con inquadramento al livello 157 (impiegato)
Area “A” del CCNL per i Dipendenti dai e di Miglioramento Fondiario;
Controparte_1 che tale inquadramento prevedeva una collaborazione tecnica nelle progettazioni senza potere di firma né assunzione di responsabilità; che nonostante ciò, quasi sin da subito, veniva adibito a svolgere le superiori mansioni di cui ai parametri 159 Area “A” del CCNL cit., per cui, con autonomia operativa, in via prevalente e con potere di firma, iniziava a svolgere attività tecnica e amministrativa, tra cui: progettazione, direzione lavori etc., tutte mansioni rientranti tra quelle previste nella declaratoria delle mansioni di cui al livello 159; che in qualità di progettista, predisponeva e firmava i lavori indicati in ricorso;
che iniziava a svolgere le suddette superiori mansioni pochi mesi dopo l'assunzione e per tutta la durata del rapporto lavorativo, cessato il 30.6.2020, in occasione del pensionamento;
che in occasione
1 delle missioni autorizzate sia dal Dirigente del Servizio che dal Direttore Dott. CP_2
aveva maturato il diritto al rimborso chilometrico e ai buoni pasto, Controparte_3 rimanendo creditore della somma, rispettivamente di € 2.176,73 e di € 361,20; che durante il rapporto di lavoro aveva effettuato degli straordinari rispetto alle normali ore di lavoro previste dal CCNL, ed in particolare, nel 2015 per n. 11 ore, nel 2016 per n. 17 ore, nel 2017 per n. 12 ore e nel 2019 per n. 3 ore, rimando creditore della somma di € 880,64.
Tanto premesso, agiva in giudizio chiedendo accertarsi il diritto al superiore inquadramento, con condanna del resistente al pagamento delle relative differenze retributive e alla ricostruzione della posizione contributiva, nonché la condanna al pagamento delle somme sopra indicate a titolo di rimborso chilometrico, buoni pasto e straordinario.
Instaurato il contraddittorio, il argomentava per Controparte_1
l'inammissibilità della domanda perché priva dei presupposti di legge, chiedendo in subordine il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione del diritto per il credito preteso a titolo di straordinario, buoni pasto e rimborso indennità chilometrica.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Quanto alla domanda tendente ad ottenere il diritto all'inquadramento nel livello 159 Area
“A” del CCNL di categoria, fondata è l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dal resistente.
Si osserva, sul punto, che nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dalla comparazione tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, allo scopo di verificare se l'attività prestata dal lavoratore esuli dalla qualifica di appartenenza e rientri, invece, in quella superiore.
Perché l'atto introduttivo di un siffatto giudizio possa ritenersi valido è, dunque, sufficiente che il lavoratore abbia fornito elementi utili per individuare entrambi i termini necessari a tale comparazione: deve, cioè, aver precisato quali siano le mansioni che assume di aver concretamente svolto e quale sia la disposizione (di legge o di contratto) che riconduce tali mansioni ad un profilo professionale diverso da quello attribuitogli dal datore di lavoro.
2 L'indicazione di entrambi questi elementi consente la corretta individuazione del petitum e della causa petendi della domanda giudiziale sia da parte del giudice che da parte del convenuto, e pone quest'ultimo in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese, negando che il lavoratore abbia svolto quelle specifiche mansioni, oppure contestando che esse appartengano ad una qualifica diversa da quella a lui assegnata.
Al contrario, l'omessa indicazione dei compiti che il ricorrente afferma di aver svolto, così come l'assoluta incertezza della qualifica superiore rivendicata in base ad una precisa declaratoria, fanno venir meno i termini della comparazione anzidetta e comportano la nullità del ricorso, per inosservanza delle disposizioni recate dall'art. 414 n. 3 e 4 c.p.c., giacché, non solo inibiscono a controparte un'adeguata difesa, ma impediscono anche al giudice di determinare l'inquadramento spettante al lavoratore, procedendo: a) all'accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte;
b) all'individuazione delle qualifiche contemplate dalle disposizioni di legge o di contratto regolatrici del singolo rapporto di lavoro;
c) al raffronto dei risultati delle due indagini.
Nel caso di specie, il ricorso introduttivo non esplicita né il primo né il secondo dei suddetti termini di comparazione.
Il ricorrente, difatti, non ha sufficientemente spiegato quali siano le mansioni che assume di aver concretamente ricoperto, limitandosi genericamente ad affermare di aver svolto, con autonomia operativa, in via prevalente e con potere di firma, “attività tecnica e amministrativa, tra cui: progettazione, direzione lavori etc.” , asseritamente inquadrabile nel livello 159 Area “A” del CCNL di categoria, nonché di aver predisposto e firmato una serie di lavori elencati in ricorso.
Il ricorrente, altresì, non ha riprodotto i contenuti delle disposizioni contrattuali che delimitano il confine tra i due livelli professionali che richiama in ricorso: quello di appartenenza e quello di destinazione.
I dati mancanti sono di assoluto rilievo, in quanto il giudice, per poter pervenire all'individuazione dei caratteri distintivi e delle differenze qualitative tra i profili professionali in questione (quello di provenienza e quelli di destinazione), ha necessità di sapere, fin dall'inizio del processo, quali sono le mansioni concretamente svolte dal lavoratore e quelle proprie della qualifica cui egli aspira, consentendogli di delimitare la materia del contendere nei suoi punti effettivamente controversi. Se il ricorso è sprovvisto di tali riferimenti, non permette al convenuto di difendersi compiutamente e, soprattutto, non pone il giudice in
3 grado di conoscere pienamente della causa fin dalla prima udienza e di esercitare consapevolmente i suoi poteri, con conseguente violazione dei principi della oralità, immediatezza e concentrazione che caratterizzano il rito del lavoro.
Ne deriva la carenza degli elementi essenziali per la corretta prospettazione della domanda, che sono rappresentati dalla descrizione delle mansioni concretamente svolte e dalla individuazione dei differenti livelli di inquadramento contrattuale, uno superiore all'altro, che coincidono con quello cui la ricorrente appartiene e con quello superiore cui riferisce le sue rivendicazioni.
Né varrebbe sostenere, come sostenuto dal ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate il 10.11.2023 (cfr. fascicolo telematico), che lo svolgimento di mansioni superiori sarebbe comunque evincibile dai documenti allegati al ricorso: sia perché le declaratorie rilevanti non si rinvengono allegate al ricorso;
sia perché, comunque, i documenti assolvono la funzione probatoria dei fatti che l'attore deve dedurre a sostegno della domanda, ma non possono diventare essi stessi elementi integrativi della medesima domanda, imponendo al giudice di ricercarli autonomamente nell'ambito dell'intero materiale acquisito al processo, peraltro senza alcuna possibilità di preventivo controllo del resistente.
Conforme, sul punto, è il più recente indirizzo ermeneutico della Suprema Corte, secondo cui la nullità del ricorso, per difetto dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a base della domanda, non è sanabile attraverso una opera di integrazione del contenuto del ricorso con quello dei documenti allegati al ricorso stesso, dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato - in ragione della prescrizione di cui all'art. 414 c.p.c., nn. 3 e
4, e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova - in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite, non potendo i documenti ad esso allegati servire per supplirne le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso
(cfr. Cass. n. 13989/2008).
Né, ancora, potrebbe opinarsi che le lacune del ricorso, afferenti alle declaratorie della qualifica superiore rivendicata e di quella inferiore posseduta, possano essere colmate in istruttoria. Stante la struttura di “processo chiuso” del processo del lavoro, infatti, la validità del rapporto processuale scorrettamente instaurato non può derivare, in via di sanatoria, per effetto dello svolgimento di un'attività istruttoria che, impropriamente, debba farsi carico di chiarire i termini della pretesa attorea.
4 Il rilevato difetto di prospettazione, incidendo sulla valida identificazione del thema decidendum, non risulta sanabile ed impone la declaratoria di inammissibilità della domanda avente ad oggetto le mansioni superiori.
Quanto alla domanda con la quale parte ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento delle differenze retributive per il lavoro straordinario asseritamente prestato, trova anzitutto accoglimento l'eccepita prescrizione del credito - tempestivamente eccepita dalla convenuta
- relativo alle annualità 2015, 2016 e 2017, avendo il lavoratore interrotto il decorso del termine soltanto con la notifica del ricorso alla controparte, in data 11.03.2023; non vi è prova, difatti, della notifica a parte resistente, del sollecito di pagamento del 07.07.2019 (cfr. all. 18 del ricorso).
Riguardo all'annualità 2018, la domanda è comunque infondata.
Sul punto, invero, deve rilevarsi che in materia di lavoro la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto al compenso per lavoro straordinario (e supplementare) è a carico del lavoratore e deve rigorosamente riflettere la prestazione del lavoro che si pretende reso oltre i limiti di quello ordinario, nonché la misura della stessa, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente, ma con sua facoltà di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. (cfr.
Tribunale Bari, sez. lav., 14 novembre 2006).
Orbene, nel caso di specie, osta all'accoglimento della domanda, la mancata allegazione dell'articolazione oraria del ricorrente nelle giornate in cui lo stesso ha effettuato le documentate trasferte (limitandosi a rappresentare di aver svolto, nel 2019, n. 3 ore in più rispetto al normale orario di lavoro) il che rende impossibile per il Tribunale verificare lo svolgimento dell'attività lavorativa oltre le normali ore di lavoro di cui al C.C.N.L. cit. fissate, dall'art. 47, in n. 38 ore settimanali.
Quanto alla domanda di condanna del resistente al pagamento degli emolumenti a titolo di indennità chilometrica e buoni pasto, fondata è l'eccepita prescrizione quinquennale del credito maturato negli anni dal 2014 al 2017, avendo il lavoratore interrotto il decorso del termine soltanto con la notifica del ricorso alla controparte, in data 11.03.2023.
Ciò posto, relativamente al rimborso per l'indennità chilometrica per gli anni 2018 e 2019, la domanda non può essere accolta, avendo parte ricorrente fatto generico rinvio alle disposizioni di cui all'allegato B “Accordo nazionale missioni e trasferte” del CCNL in atti, senza tuttavia indicare la specifica disposizione contrattuale sulla base della quale rivendica il
5 predetto emolumento e, soprattutto, predispone lo schema di calcolo di cui a pag. 3 del ricorso.
Trova accoglimento, invece, limitatamente agli anni 2018 e 2019, la domanda di condanna della resistente al pagamento degli emolumenti a titoli di buoni pasto.
Nel caso di specie, difatti, come dedotto dal ricorrente e non contestato dalla controparte, il sig. è stato autorizzato ad effettuare nel 2018 n. 2 trasferte, mentre nel 2019 n. 1 Pt_1 trasferta, in entrambi i casi svolgendo la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro, senza ricevere il relativo compenso a titolo di buoni pasto ai sensi dell'art. 4 dell'allegato B “Accordo nazionale missioni e trasferte” del CCNL in atti CCNL cit. (il quale dispone che “Il trattamento di trasferta non si applica ai dipendenti addetti in via esclusiva alla guida di automezzi di proprietà del (autisti di ufficio). I dipendenti di cui al precedente comma hanno diritto CP_1 al rimborso delle spese per il pasto consumato fuori sede entro gli importi massimi fissati dall'art. 5..”).
Di conseguenza, parte resistente, deve essere condannata a corrispondere al sig. , Pt_1 per gli anni 2018 e 2019, la somma complessiva di € 15,48 a titolo di buoni pasto (pari ad €
5,16 ciascuno) come risultante dal conteggio incontestato predisposto dal ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
L'inammissibilità della domanda diretta ad ottenere l'accertamento del superiore inquadramento, sulla base della questione preliminare di cui sopra, unitamente all'accoglimento parziale del ricorso riguardo le differenze retributive maturate a titolo di buoni pasto, induce il giudicante a compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda tendente ad ottenere l'accertamento del diritto all'inquadramento nel superiore livello 159, Area “A” del CCNL di categoria;
- accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna il
[...]
al pagamento, in favore del ricorrente, di € 15,48, Controparte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, li 15.04.2025
Il giudice del lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2292/2022 R.G.,
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Viscomi Parte_1
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Stefania Mantelli
resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 15.04.2025.
Con ricorso depositato il 30.11.2022, il ricorrente indicato in epigrafe deduceva di essere stato assunto dalla resistente in data 01.07.1996, con inquadramento al livello 157 (impiegato)
Area “A” del CCNL per i Dipendenti dai e di Miglioramento Fondiario;
Controparte_1 che tale inquadramento prevedeva una collaborazione tecnica nelle progettazioni senza potere di firma né assunzione di responsabilità; che nonostante ciò, quasi sin da subito, veniva adibito a svolgere le superiori mansioni di cui ai parametri 159 Area “A” del CCNL cit., per cui, con autonomia operativa, in via prevalente e con potere di firma, iniziava a svolgere attività tecnica e amministrativa, tra cui: progettazione, direzione lavori etc., tutte mansioni rientranti tra quelle previste nella declaratoria delle mansioni di cui al livello 159; che in qualità di progettista, predisponeva e firmava i lavori indicati in ricorso;
che iniziava a svolgere le suddette superiori mansioni pochi mesi dopo l'assunzione e per tutta la durata del rapporto lavorativo, cessato il 30.6.2020, in occasione del pensionamento;
che in occasione
1 delle missioni autorizzate sia dal Dirigente del Servizio che dal Direttore Dott. CP_2
aveva maturato il diritto al rimborso chilometrico e ai buoni pasto, Controparte_3 rimanendo creditore della somma, rispettivamente di € 2.176,73 e di € 361,20; che durante il rapporto di lavoro aveva effettuato degli straordinari rispetto alle normali ore di lavoro previste dal CCNL, ed in particolare, nel 2015 per n. 11 ore, nel 2016 per n. 17 ore, nel 2017 per n. 12 ore e nel 2019 per n. 3 ore, rimando creditore della somma di € 880,64.
Tanto premesso, agiva in giudizio chiedendo accertarsi il diritto al superiore inquadramento, con condanna del resistente al pagamento delle relative differenze retributive e alla ricostruzione della posizione contributiva, nonché la condanna al pagamento delle somme sopra indicate a titolo di rimborso chilometrico, buoni pasto e straordinario.
Instaurato il contraddittorio, il argomentava per Controparte_1
l'inammissibilità della domanda perché priva dei presupposti di legge, chiedendo in subordine il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione del diritto per il credito preteso a titolo di straordinario, buoni pasto e rimborso indennità chilometrica.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Quanto alla domanda tendente ad ottenere il diritto all'inquadramento nel livello 159 Area
“A” del CCNL di categoria, fondata è l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dal resistente.
Si osserva, sul punto, che nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dalla comparazione tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, allo scopo di verificare se l'attività prestata dal lavoratore esuli dalla qualifica di appartenenza e rientri, invece, in quella superiore.
Perché l'atto introduttivo di un siffatto giudizio possa ritenersi valido è, dunque, sufficiente che il lavoratore abbia fornito elementi utili per individuare entrambi i termini necessari a tale comparazione: deve, cioè, aver precisato quali siano le mansioni che assume di aver concretamente svolto e quale sia la disposizione (di legge o di contratto) che riconduce tali mansioni ad un profilo professionale diverso da quello attribuitogli dal datore di lavoro.
2 L'indicazione di entrambi questi elementi consente la corretta individuazione del petitum e della causa petendi della domanda giudiziale sia da parte del giudice che da parte del convenuto, e pone quest'ultimo in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese, negando che il lavoratore abbia svolto quelle specifiche mansioni, oppure contestando che esse appartengano ad una qualifica diversa da quella a lui assegnata.
Al contrario, l'omessa indicazione dei compiti che il ricorrente afferma di aver svolto, così come l'assoluta incertezza della qualifica superiore rivendicata in base ad una precisa declaratoria, fanno venir meno i termini della comparazione anzidetta e comportano la nullità del ricorso, per inosservanza delle disposizioni recate dall'art. 414 n. 3 e 4 c.p.c., giacché, non solo inibiscono a controparte un'adeguata difesa, ma impediscono anche al giudice di determinare l'inquadramento spettante al lavoratore, procedendo: a) all'accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte;
b) all'individuazione delle qualifiche contemplate dalle disposizioni di legge o di contratto regolatrici del singolo rapporto di lavoro;
c) al raffronto dei risultati delle due indagini.
Nel caso di specie, il ricorso introduttivo non esplicita né il primo né il secondo dei suddetti termini di comparazione.
Il ricorrente, difatti, non ha sufficientemente spiegato quali siano le mansioni che assume di aver concretamente ricoperto, limitandosi genericamente ad affermare di aver svolto, con autonomia operativa, in via prevalente e con potere di firma, “attività tecnica e amministrativa, tra cui: progettazione, direzione lavori etc.” , asseritamente inquadrabile nel livello 159 Area “A” del CCNL di categoria, nonché di aver predisposto e firmato una serie di lavori elencati in ricorso.
Il ricorrente, altresì, non ha riprodotto i contenuti delle disposizioni contrattuali che delimitano il confine tra i due livelli professionali che richiama in ricorso: quello di appartenenza e quello di destinazione.
I dati mancanti sono di assoluto rilievo, in quanto il giudice, per poter pervenire all'individuazione dei caratteri distintivi e delle differenze qualitative tra i profili professionali in questione (quello di provenienza e quelli di destinazione), ha necessità di sapere, fin dall'inizio del processo, quali sono le mansioni concretamente svolte dal lavoratore e quelle proprie della qualifica cui egli aspira, consentendogli di delimitare la materia del contendere nei suoi punti effettivamente controversi. Se il ricorso è sprovvisto di tali riferimenti, non permette al convenuto di difendersi compiutamente e, soprattutto, non pone il giudice in
3 grado di conoscere pienamente della causa fin dalla prima udienza e di esercitare consapevolmente i suoi poteri, con conseguente violazione dei principi della oralità, immediatezza e concentrazione che caratterizzano il rito del lavoro.
Ne deriva la carenza degli elementi essenziali per la corretta prospettazione della domanda, che sono rappresentati dalla descrizione delle mansioni concretamente svolte e dalla individuazione dei differenti livelli di inquadramento contrattuale, uno superiore all'altro, che coincidono con quello cui la ricorrente appartiene e con quello superiore cui riferisce le sue rivendicazioni.
Né varrebbe sostenere, come sostenuto dal ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate il 10.11.2023 (cfr. fascicolo telematico), che lo svolgimento di mansioni superiori sarebbe comunque evincibile dai documenti allegati al ricorso: sia perché le declaratorie rilevanti non si rinvengono allegate al ricorso;
sia perché, comunque, i documenti assolvono la funzione probatoria dei fatti che l'attore deve dedurre a sostegno della domanda, ma non possono diventare essi stessi elementi integrativi della medesima domanda, imponendo al giudice di ricercarli autonomamente nell'ambito dell'intero materiale acquisito al processo, peraltro senza alcuna possibilità di preventivo controllo del resistente.
Conforme, sul punto, è il più recente indirizzo ermeneutico della Suprema Corte, secondo cui la nullità del ricorso, per difetto dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a base della domanda, non è sanabile attraverso una opera di integrazione del contenuto del ricorso con quello dei documenti allegati al ricorso stesso, dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato - in ragione della prescrizione di cui all'art. 414 c.p.c., nn. 3 e
4, e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova - in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite, non potendo i documenti ad esso allegati servire per supplirne le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso
(cfr. Cass. n. 13989/2008).
Né, ancora, potrebbe opinarsi che le lacune del ricorso, afferenti alle declaratorie della qualifica superiore rivendicata e di quella inferiore posseduta, possano essere colmate in istruttoria. Stante la struttura di “processo chiuso” del processo del lavoro, infatti, la validità del rapporto processuale scorrettamente instaurato non può derivare, in via di sanatoria, per effetto dello svolgimento di un'attività istruttoria che, impropriamente, debba farsi carico di chiarire i termini della pretesa attorea.
4 Il rilevato difetto di prospettazione, incidendo sulla valida identificazione del thema decidendum, non risulta sanabile ed impone la declaratoria di inammissibilità della domanda avente ad oggetto le mansioni superiori.
Quanto alla domanda con la quale parte ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento delle differenze retributive per il lavoro straordinario asseritamente prestato, trova anzitutto accoglimento l'eccepita prescrizione del credito - tempestivamente eccepita dalla convenuta
- relativo alle annualità 2015, 2016 e 2017, avendo il lavoratore interrotto il decorso del termine soltanto con la notifica del ricorso alla controparte, in data 11.03.2023; non vi è prova, difatti, della notifica a parte resistente, del sollecito di pagamento del 07.07.2019 (cfr. all. 18 del ricorso).
Riguardo all'annualità 2018, la domanda è comunque infondata.
Sul punto, invero, deve rilevarsi che in materia di lavoro la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto al compenso per lavoro straordinario (e supplementare) è a carico del lavoratore e deve rigorosamente riflettere la prestazione del lavoro che si pretende reso oltre i limiti di quello ordinario, nonché la misura della stessa, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente, ma con sua facoltà di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. (cfr.
Tribunale Bari, sez. lav., 14 novembre 2006).
Orbene, nel caso di specie, osta all'accoglimento della domanda, la mancata allegazione dell'articolazione oraria del ricorrente nelle giornate in cui lo stesso ha effettuato le documentate trasferte (limitandosi a rappresentare di aver svolto, nel 2019, n. 3 ore in più rispetto al normale orario di lavoro) il che rende impossibile per il Tribunale verificare lo svolgimento dell'attività lavorativa oltre le normali ore di lavoro di cui al C.C.N.L. cit. fissate, dall'art. 47, in n. 38 ore settimanali.
Quanto alla domanda di condanna del resistente al pagamento degli emolumenti a titolo di indennità chilometrica e buoni pasto, fondata è l'eccepita prescrizione quinquennale del credito maturato negli anni dal 2014 al 2017, avendo il lavoratore interrotto il decorso del termine soltanto con la notifica del ricorso alla controparte, in data 11.03.2023.
Ciò posto, relativamente al rimborso per l'indennità chilometrica per gli anni 2018 e 2019, la domanda non può essere accolta, avendo parte ricorrente fatto generico rinvio alle disposizioni di cui all'allegato B “Accordo nazionale missioni e trasferte” del CCNL in atti, senza tuttavia indicare la specifica disposizione contrattuale sulla base della quale rivendica il
5 predetto emolumento e, soprattutto, predispone lo schema di calcolo di cui a pag. 3 del ricorso.
Trova accoglimento, invece, limitatamente agli anni 2018 e 2019, la domanda di condanna della resistente al pagamento degli emolumenti a titoli di buoni pasto.
Nel caso di specie, difatti, come dedotto dal ricorrente e non contestato dalla controparte, il sig. è stato autorizzato ad effettuare nel 2018 n. 2 trasferte, mentre nel 2019 n. 1 Pt_1 trasferta, in entrambi i casi svolgendo la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro, senza ricevere il relativo compenso a titolo di buoni pasto ai sensi dell'art. 4 dell'allegato B “Accordo nazionale missioni e trasferte” del CCNL in atti CCNL cit. (il quale dispone che “Il trattamento di trasferta non si applica ai dipendenti addetti in via esclusiva alla guida di automezzi di proprietà del (autisti di ufficio). I dipendenti di cui al precedente comma hanno diritto CP_1 al rimborso delle spese per il pasto consumato fuori sede entro gli importi massimi fissati dall'art. 5..”).
Di conseguenza, parte resistente, deve essere condannata a corrispondere al sig. , Pt_1 per gli anni 2018 e 2019, la somma complessiva di € 15,48 a titolo di buoni pasto (pari ad €
5,16 ciascuno) come risultante dal conteggio incontestato predisposto dal ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
L'inammissibilità della domanda diretta ad ottenere l'accertamento del superiore inquadramento, sulla base della questione preliminare di cui sopra, unitamente all'accoglimento parziale del ricorso riguardo le differenze retributive maturate a titolo di buoni pasto, induce il giudicante a compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda tendente ad ottenere l'accertamento del diritto all'inquadramento nel superiore livello 159, Area “A” del CCNL di categoria;
- accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna il
[...]
al pagamento, in favore del ricorrente, di € 15,48, Controparte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, li 15.04.2025
Il giudice del lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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