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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/01/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 81/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 81/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ABRIGNANI IGNAZIO e dell'avv. PRESTIA CRISTIAN ( ) MERO DOMICILIATARIO VIA ZANARDI N. 28 BOLOGNA C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_1
(C.F. ), (C.F. CP_2 C.F._2 CP_3
), C.F. ), C.F._3 CP_4 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. BERTUCCINI LUCA
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, adversiis reiectis, riformare in toto e/o dichiarare comunque nulla per violazione dell'art. 112 cpc l'impugnata sentenza del Tribunale di Ravenna n. 482/2021, emessa in data 24.6.2021 e non notificata, per le motivazioni tutte di cui al presente atto;
per l'effetto, accogliere le conclusioni tutte come di gia' rassegnate da questa difesa in primo grado, nel presente atto, mutatis mutandis, pedissequamente riportate e trascritte, e/o assumere ogni altro conseguente provvedimento di legge.
Con ogni riserva di legge.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Per gli appellati: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_5
§ Richiamato e qui ribadito tutto quanto dedotto, richiesto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta, respingere integralmente l'appello ex adverso proposto giacché inammissibile e/o del tutto
pagina 1 di 9 infondato; di conseguenza, confermare integralmente la sentenza N. 482/2021 emessa dal Tribunale
Civile di Ravenna;
§ Con vittoria di spese, compensi, s.g. 15% ed accessori tutti anche del secondo grado di giudizio”.
IN FATTO
1. (in proprio e nella qualità di erede del defunto marito , e CP_2 Persona_1 CP_3
(quali eredi del padre convenivano in giudizio e CP_4 Persona_1 Parte_1 CP_1
per ottenere la restituzione delle somme indebitamente sottratte da quest'ultima per effetto di
[...]
operazioni truffaldine poste in essere nella sua veste di direttrice della filiale delle di Milano Pt_1
Marittima, con appropriazione di cospicui importi da vari conti intestati a e e ad altri Per_1 CP_2
numerosi ignari correntisti;
chiedevano altresì il risarcimento dei danni materiali e morali.
2. Si costituiva invocando la sospensione del procedimento in attesa della definizione Parte_1 del processo penale a carico di eccependo la prescrizione dei diritti azionati, chiedendo nel merito CP_1 il riconoscimento della responsabilità esclusiva di per gli illeciti perpetrati e contestando, CP_1
comunque, il quantum delle pretese.
rimaneva contumace. CP_1
3. Istruita la causa tramite assunzione di prove orali, con sentenza n. 482/2021 il Tribunale di Ravenna accoglieva la domanda e condannava i convenuti in solido al risarcimento dei danni iure hreditatis in favore degli attori per l'importo di € 546.767,61, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, da liquidarsi in favore degli eredi di in ragione delle proprie quote ereditarie, oltre al pagamento Persona_1
delle spese di lite.
4. Preliminarmente il giudice rigettava l'istanza di sospensione del procedimento in attesa della definizione del procedimento penale, nel quale era stata emessa sentenza di condanna di primo grado nei confronti di stante l'autonomia dei due accertamenti e delle conseguenti responsabilità. CP_1
Nel merito, parte attrice aveva dedotto che era intestataria e titolare, unitamente al coniuge CP_2
di un conto corrente postale e di almeno due polizze risparmio presso la filiale delle di Persona_1 Pt_1
Milano Marittima e che a sua volta il marito era titolare, presso il medesimo ufficio, di un conto, Per_1 numerose polizze e numerosi prodotti finanziari e di risparmio.
Nel tempo, si era accorto di operazioni non autorizzate sul proprio conto e di saldi non congrui, oltre Per_1
che della mancanza di redditività di alcuni investimenti, e aveva presentato denuncia all'autorità
competente.
Dalle indagini erano emerse varie operazioni abusive effettuate dalla direttrice dell'ufficio di Parte_1 di Milano Marittima la quale, mediante una serie di falsificazioni, aveva compiuto CP_1 operazioni non autorizzate, appropriandosi di rilevanti importi ai danni di molti correntisti dell'istituto.
pagina 2 di 9 Il teste escusso , comandante della stazione dei Carabinieri di Savio che aveva Testimone_1 condotto le indagini nei confronti di a seguito della denuncia, aveva confermato la ricostruzione CP_1 della vicenda allegata dagli attori, precisando che il era titolare esclusivo di un conto sul quale la Per_1 aveva fatto emettere due carte Postamat a sua insaputa, utilizzate poi fraudolentemente con vari CP_1
prelievi, e inoltre che aveva emesso anche 10 assegni tratti sul conto corrente del con firme CP_1 Per_1
per girata falsificate, e aveva anche richiesto il rimborso anticipato di buoni fruttiferi postali intestati al con falsificazione delle firme, incassando il relativo importo. Per_1
Nel corso delle indagini si era accertato che la corrispondenza riferita al conto postale intestato a non Per_1 perveniva presso il suo indirizzo, ma rimaneva presso una casella “Fermo posta” del medesimo ufficio.
I fatti suddetti avevano portato alla condanna in sede penale di - la quale in fase di indagine aveva CP_1
confessato tutti gli addebiti - con sentenza Tribunale di Ravenna n. 1712/2018.
La convenuta , che sostanzialmente non aveva contestato detta ricostruzione dei fatti, doveva Parte_1
rispondere ex art. 1228 c.c. per fatto illecito dei propri dipendenti, in solido con essi, giacchè il fatto lesivo era stato prodotto o quanto meno agevolato da un comportamento riconducibile all'attività lavorativa del dipendente, anche se questi aveva operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o agendo all'insaputa del suo datore di lavoro, purchè fosse rimasto comunque nell'ambito dell'incarico affidatogli e non si trattasse di condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro.
L'elemento soggettivo andava valutato solo con riferimento al fatto dell'ausiliario e non al comportamento del debitore.
Configurata la responsabilità delle come responsabilità contrattuale, l'azione di risarcimento era Pt_1 soggetta a prescrizione decennale, che iniziava a decorrere dal momento in cui il cliente aveva avuto percezione del danno;
nel caso di specie il era venuto a conoscenza dei fatti con la richiesta di Per_1
estratto conto in data 17.11.2010, cui aveva fatto seguito presentazione di denuncia penale il 17.12.2010.
Fino a quel momento infatti la era riuscita a occultare le operazioni compiute, sicchè l'azione CP_1
risarcitoria proposta con citazione notificata nel 2018 appariva esercitata nel rispetto dei termini di prescrizione.
In ordine al quantum, osservava che il teste escusso aveva confermato l'appropriazione da parte di CP_1 ai danni di della somma complessiva di € 486.767,61, oltre ad € 10.000,00 di buoni fruttiferi Persona_1 postali estinti anticipatamente (l'avvenuto rimborso di € 10.230,16 da parte di per l'abusiva Parte_1
Cont liquidazione di non risultava provata dal convenuto tramite alcun documento).
I convenuti in solido dovevano quindi restituire agli eredi l'importo di € 496.767,61 oltre interessi e rivalutazione.
Nessun danno diretto era stato causato a né era provato alcun danno da lucro cessante. CP_2
pagina 3 di 9 Meritava invece autonomo risarcimento il danno morale subito da che, considerata la condotta Per_1 perpetrata ai danni di un soggetto anziano, con numerosi atti fraudolenti, perpetrati in lungo lasso di tempo, oltre all'ingente danno patrimoniale subito, si riteneva equo quantificare in € 50.000,00 complessivi, pari circa a un decimo dell'intero importo sottratto e alle richieste degli attori.
5. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello;
hanno Parte_1
resistito gli originari attori.
è rimasta contumace. CP_1
All'udienza cartolare del 10.4.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
6. Con il primo motivo l'appellante censura il mancato accoglimento dell'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., non essendo ancora divenuta definitiva la sentenza di condanna di CP_1
emessa in sede penale, dalla quale dipenderebbe il giudizio civile.
[...]
7. Con il secondo motivo lamenta il rigetto dell'eccezione di prescrizione in quanto, stante la natura extracontrattuale della responsabilità della dipendente, dovrebbe applicarsi la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., che, alla data della notifica dell'atto di citazione, avrebbe dovuto considerarsi già intervenuta;
sarebbe inoltre erronea l'individuazione del “giorno in il diritto può essere fatto valere” in quello di richiesta dell'estratto conto in data 17.11.2010, in quanto avrebbe ben Per_1
potuto richiedere gli estratti conto ed esercitare altre attività conoscitive antecedentemente, secondo l'ordinaria diligenza.
8. Con il terzo motivo contesta l'omessa pronuncia in ordine all'eccezione di concorso di colpa dei clienti, reiterandola.
9. Con il quarto motivo censura la ritenuta responsabilità solidale di , essendo Parte_1 CP_1
unica responsabile degli illeciti e non potendo ipotizzarsi alcuna culpa in eligendo e/o in
[...]
vigliando di , in quanto non risulterebbe dimostrato né che la dipendente non abbia Parte_1
operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni, né la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'espletamento delle incombenze.
10. Con il quinto motivo deduce l'assenza di prova dell'asserito danno materiale e la mancata considerazione dell'avvenuto rimborso della somma di € 10.402,42 a inoltre, la CP_2 sentenza penale non definitiva ha disposto la confisca dei beni di sino all'ammontare liquidato CP_1 di € 491.384,67 e gli appellati avrebbero dovuto indicare quanto abbiano già ricevuto o potuto ricavare dai beni confiscati.
Sarebbe poi non dovuto da il danno morale, liquidato in € 50.000,00, e comunque il Parte_1
relativo importo sarebbe eccessivo.
pagina 4 di 9 11. Infine, con il sesto motivo si lamenta che il primo giudice non abbia provveduto sulla richiesta di manleva esercitata nei confronti di CP_1
12. Il primo motivo, con il quale si reitera l'istanza di sospensione del presente giudizio in attesa della definitività di quello penale, è infondata, in quanto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la sospensione necessaria del processo civile ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p. in attesa del giudicato penale può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile;
perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale (Cass., nn. 18918/2019, 18202/2018; 6834/2017, 26863/2016).
Nel caso di specie, deve escludersi la configurabilità di una relazione di pregiudizialità tecnica fra il giudizio civile di risarcimento danni proposto dai danneggiati per l'attività illegittimamente svolta dal dipendente dell'ente oggi appellato e quello penale, non costituendo l'accertamento nell'ambito di quest'ultimo presupposto necessario per l'esperimento dell'azione ex art. 2049 c.c.
13. Infondato è il secondo motivo, concernente la mancata applicazione della prescrizione quinquennale.
Invero, anche nell'ipotesi di ritenuta natura aquiliana della responsabilità ex art. 2049 c.c., deve osservarsi che, se il fatto è considerato dalla legge come reato, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c. il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno coincide con quello stabilito dalla legge penale per il reato;
esso si riferisce a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria e si applica, perciò, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche a quella intentata contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (Cass.,
n. 21404/2021).
Nella fattispecie in esame, il termine di prescrizione per il reato di peculato, il più grave tra le ipotesi di reato contestate a (peculato, falsità ideologica, indebito utilizzo di carte di credito, CP_1
pluriaggravati e continuati), è di 10 anni.
14. Quanto poi all'asserita erronea individuazione del giorno in cui il diritto può essere fatto valere in quello di richiesta dell'estratto conto in data 17.11.2010 – in quanto, secondo parte appellante, Per_1
avrebbe ben potuto richiedere estratti conto ed esercitare altre attività conoscitive antecedentemente secondo l'ordinaria diligenza – va evidenziato che, all'epoca dei fatti oggetto del presente giudizio, era direttrice dell'ufficio di di Milano Marittima, presso il quale CP_1 Parte_1 Per_1
pagina 5 di 9 era titolare di due conti correnti postali, di più polizze e di numerosi prodotti finanziari e di Per_1
risparmio.
In proposito, non è specificamente contestato e risulta comunque provato, come in seguito si dirà, che, nel corso degli anni, abbia posto in essere una serie di attività illecite volte a ostacolare la CP_1
consapevolezza, in capo al cliente, della effettiva consistenza dei suoi conti e dei prodotti finanziari di sua titolarità, nonché dell'esistenza di operazioni dalla medesima fraudolentemente compiute in assenza di autorizzazione, che sono state occultate tramite il blocco della corrispondenza e degli estratti conto indirizzati a presso una casella di fermo posta dalla stessa fraudolentemente attivata, Per_1 CP_1
nonchè fornendo falsi estratti conto redatti personalmente, in tal modo rendendo al correntista, con il quale sussisteva un legame fiduciario determinato dalla conoscenza di lunga data e dalla propria posizione di capo dell'ufficio, informazioni false e omissive.
Appare pertanto verosimile che, solo verso la fine del 2010, si sia accorto di operazioni non Per_1 autorizzate e di saldi non congrui, e abbia conseguentemente sporto denuncia all'autorità competente;
d'altro canto, non vi è prova che egli sia antecedentemente avveduto delle condotte illecite, sicchè non può
ravvisarsi la asserita inerzia colposa.
15. I motivi terzo e quarto possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, essendo nel loro insieme volti a censurare la valutazione operata dal primo giudice in ordine alla sussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra la condotta della dipendente e le mansioni da costei svolte, nonchè la mancata considerazione della pretesa condotta colposa tenuta dal cliente.
Orbene, va ricordato, in linea di principio, che la responsabilità indiretta di cui all'art. 2049 c.c. per il fatto dannoso commesso da un dipendente postula l'esistenza di un nesso di "occasionalità necessaria" tra l'illecito e il rapporto di lavoro che vincola i due soggetti, nel senso che le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo ( Cass., n. 20924/2015; Cass., n. 7403/2013); essa scatta anche se il dipendente abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all'insaputa del suo datore di lavoro, sempre che sia comunque rimasto nell'ambito dell'incarico affidatogli (vedi Cass., n. 6033/2008).
Nel caso di specie, la ricostruzione degli illeciti commessi ai danni di da nella Per_1 CP_1 sua qualità di direttrice dell'ufficio di di Milano Marittima, non è sostanzialmente contestata Parte_1
da ; in ogni caso le vicende descritte dagli originari attori, oggi appellati, hanno trovato piena Parte_1
conferma nel corso del giudizio di primo grado nella deposizione del teste , Testimone_1 comandante della stazione dei Carabinieri di Savio, il quale ha a suo tempo condotto le indagini che hanno condotto al processo penale.
pagina 6 di 9 Egli ha in particolare riferito che era titolare esclusivo del conto n. 49150915, sul quale Per_1 CP_1 aveva fatto emettere due carte Postamat all'insaputa del correntista, che aveva poi utilizzato fraudolentemente effettuando vari prelievi, accertati in numero di 95 tra il 28.10.2004 e il 3.11.2010 per l'importo complessivo di € 242.767,61. aveva altresì emesso 10 assegni tratti sul conto corrente di CP_1
trattenendo i relativi importi per complessivi € 244.000,00, con falsificazione delle firme di girata. Per_1
In data 7.7.2010 la aveva anche richiesto il rimborso anticipato di buoni fruttiferi postali intestati al CP_1
con falsificazione delle firme, incassando il relativo importo di € 10.000,00 attraverso l'utilizzo di Per_1 una carta Postamat, assegnando poi parte di queste somme al figlio Parte_2
Nel corso delle indagini si era altresì accertato che la corrispondenza riferita al conto postale intestato a non perveniva presso il suo indirizzo, ma rimaneva bloccato presso una casella “Fermo posta” del Per_1 medesimo ufficio, attivata all'insaputa del cliente.
16. Ciò posto, non v'è dubbio che le sopra descritte attività illecite siano state compiute da CP_1 nell'esercizio delle mansioni di direttrice di , e che pertanto debba ravvisarsi il nesso di Parte_1
occasionalità tra illeciti e mansioni nel senso sopra precisato, essendo stato il danno causato o quanto meno agevolato da un comportamento riconducibile all'attività lavorativa della dipendente, anche se costei ha operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni e agito all'insaputa del suo datore di lavoro.
17. Né può ritenersi la sussistenza del concorso colposo del cliente, in quanto, premesso che “in tema
di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art.
1227 c.c. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore- danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore” (Cass., n. 25712/2023;
Cass., n. 4954/2007), nel caso di specie tale prova non risulta affatto fornita dall'odierna appellante, che si
è limitata ad allegazioni del tutto generiche.
18. Va disatteso il quinto motivo, in quanto il danno materiale risulta provato dalla richiamata deposizione di - testimone qualificato per l'incarico ricoperto e a diretta conoscenza dei fatti Tes_1
per aver condotto personalmente le indagini relative alle vicende oggetto del presente giudizio - il quale,
come precisato dal primo giudice, ha dettagliatamente riferito circa l'appropriazione da parte della CP_1 ai danni del della somma complessiva di € 486.767,61, oltre a € 10.000,00 di buoni fruttiferi postali Per_1
estinti anticipatamente mediante prelievi indebiti e incasso di assegni falsificati come specificamente indicati nei singoli capitoli di prova e a seguito di esame e conferma degli atti richiamati.
Con riguardo poi all'avvenuto rimborso di € 10.230,16 da parte di per l'abusiva liquidazione Parte_1 Cont di che andrebbe a ridurre il danno, va condiviso quanto affermato dal tribunale - che ha osservato come detto rimborso non sia documentalmente provato – osservandosi comunque che esso concerne,
pagina 7 di 9 secondo l'appellante, la posizione di a favore della quale non è stato riconosciuto alcun CP_2 risarcimento.
Con riguardo alla confisca disposta dalla sentenza penale, peraltro non definitiva, essa è a favore della pubblica amministrazione, e non dei danneggiati, e quindi non riduce il danno subito da questi ultimi.
19. Infine il danno morale, liquidato dal tribunale in € 50.000,00 alla luce della gravità della condotta, protrattasi negli anni con numerosi atti fraudolenti e perpetrata ai danni di un soggetto anziano, e dell'ingente danno patrimoniale arrecato, appare equamente determinato alla stregua di parametri corretti e condivisibili, mentre del tutto generiche e laconiche appaiono le doglianze dell'appellante.
20. Va invece accolto il sesto motivo, poiché il giudice ha omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda di manleva proposta da nei confronti della propria dipendente di tutto quanto dovuto a Parte_1 CP_1
titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a e CP_2 CP_3 CP_4
deve essere pertanto emessa la relativa statuizione, con condanna di a tenere indenne
[...] CP_1
di tutto quanto dovuto a e per effetto della Parte_1 CP_2 CP_3 CP_4 sentenza n. 482/2021 del Tribunale di Ravenna, che va confermata in questa sede in relazione alla statuizioni concernenti i suddetti appellati.
va condannata a rifondere a le spese di lite del presente grado a Parte_1 CP_2 CP_3
[...] CP_4
va condannata a rifondere a le spese di lite di entrambi i gradi. CP_1 Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e parziale riforma della sentenza n. 482/2021 del Tribunale di Ravenna, condanna al CP_1
pagamento a favore di di tutto quanto dovuto a titolo di risarcimenti dei danni Parte_1
patrimoniali e non patrimoniali oggetto del presente giudizio a e CP_2 CP_3 CP_4
[...]
Conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante a rifondere agli appellati e le spese CP_2 CP_3 CP_4 del presente grado, che liquida in € 22.300,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA
e CPA.
Condanna a rifondere a le spese di lite di entrambi i gradi, che liquida, CP_1 Parte_1 quanto al primo grado, in € 25.000,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA,
e, quanto al secondo grado, in 22.300,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e
CPA.
pagina 8 di 9 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
17.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 81/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ABRIGNANI IGNAZIO e dell'avv. PRESTIA CRISTIAN ( ) MERO DOMICILIATARIO VIA ZANARDI N. 28 BOLOGNA C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_1
(C.F. ), (C.F. CP_2 C.F._2 CP_3
), C.F. ), C.F._3 CP_4 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. BERTUCCINI LUCA
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, adversiis reiectis, riformare in toto e/o dichiarare comunque nulla per violazione dell'art. 112 cpc l'impugnata sentenza del Tribunale di Ravenna n. 482/2021, emessa in data 24.6.2021 e non notificata, per le motivazioni tutte di cui al presente atto;
per l'effetto, accogliere le conclusioni tutte come di gia' rassegnate da questa difesa in primo grado, nel presente atto, mutatis mutandis, pedissequamente riportate e trascritte, e/o assumere ogni altro conseguente provvedimento di legge.
Con ogni riserva di legge.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Per gli appellati: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_5
§ Richiamato e qui ribadito tutto quanto dedotto, richiesto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta, respingere integralmente l'appello ex adverso proposto giacché inammissibile e/o del tutto
pagina 1 di 9 infondato; di conseguenza, confermare integralmente la sentenza N. 482/2021 emessa dal Tribunale
Civile di Ravenna;
§ Con vittoria di spese, compensi, s.g. 15% ed accessori tutti anche del secondo grado di giudizio”.
IN FATTO
1. (in proprio e nella qualità di erede del defunto marito , e CP_2 Persona_1 CP_3
(quali eredi del padre convenivano in giudizio e CP_4 Persona_1 Parte_1 CP_1
per ottenere la restituzione delle somme indebitamente sottratte da quest'ultima per effetto di
[...]
operazioni truffaldine poste in essere nella sua veste di direttrice della filiale delle di Milano Pt_1
Marittima, con appropriazione di cospicui importi da vari conti intestati a e e ad altri Per_1 CP_2
numerosi ignari correntisti;
chiedevano altresì il risarcimento dei danni materiali e morali.
2. Si costituiva invocando la sospensione del procedimento in attesa della definizione Parte_1 del processo penale a carico di eccependo la prescrizione dei diritti azionati, chiedendo nel merito CP_1 il riconoscimento della responsabilità esclusiva di per gli illeciti perpetrati e contestando, CP_1
comunque, il quantum delle pretese.
rimaneva contumace. CP_1
3. Istruita la causa tramite assunzione di prove orali, con sentenza n. 482/2021 il Tribunale di Ravenna accoglieva la domanda e condannava i convenuti in solido al risarcimento dei danni iure hreditatis in favore degli attori per l'importo di € 546.767,61, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, da liquidarsi in favore degli eredi di in ragione delle proprie quote ereditarie, oltre al pagamento Persona_1
delle spese di lite.
4. Preliminarmente il giudice rigettava l'istanza di sospensione del procedimento in attesa della definizione del procedimento penale, nel quale era stata emessa sentenza di condanna di primo grado nei confronti di stante l'autonomia dei due accertamenti e delle conseguenti responsabilità. CP_1
Nel merito, parte attrice aveva dedotto che era intestataria e titolare, unitamente al coniuge CP_2
di un conto corrente postale e di almeno due polizze risparmio presso la filiale delle di Persona_1 Pt_1
Milano Marittima e che a sua volta il marito era titolare, presso il medesimo ufficio, di un conto, Per_1 numerose polizze e numerosi prodotti finanziari e di risparmio.
Nel tempo, si era accorto di operazioni non autorizzate sul proprio conto e di saldi non congrui, oltre Per_1
che della mancanza di redditività di alcuni investimenti, e aveva presentato denuncia all'autorità
competente.
Dalle indagini erano emerse varie operazioni abusive effettuate dalla direttrice dell'ufficio di Parte_1 di Milano Marittima la quale, mediante una serie di falsificazioni, aveva compiuto CP_1 operazioni non autorizzate, appropriandosi di rilevanti importi ai danni di molti correntisti dell'istituto.
pagina 2 di 9 Il teste escusso , comandante della stazione dei Carabinieri di Savio che aveva Testimone_1 condotto le indagini nei confronti di a seguito della denuncia, aveva confermato la ricostruzione CP_1 della vicenda allegata dagli attori, precisando che il era titolare esclusivo di un conto sul quale la Per_1 aveva fatto emettere due carte Postamat a sua insaputa, utilizzate poi fraudolentemente con vari CP_1
prelievi, e inoltre che aveva emesso anche 10 assegni tratti sul conto corrente del con firme CP_1 Per_1
per girata falsificate, e aveva anche richiesto il rimborso anticipato di buoni fruttiferi postali intestati al con falsificazione delle firme, incassando il relativo importo. Per_1
Nel corso delle indagini si era accertato che la corrispondenza riferita al conto postale intestato a non Per_1 perveniva presso il suo indirizzo, ma rimaneva presso una casella “Fermo posta” del medesimo ufficio.
I fatti suddetti avevano portato alla condanna in sede penale di - la quale in fase di indagine aveva CP_1
confessato tutti gli addebiti - con sentenza Tribunale di Ravenna n. 1712/2018.
La convenuta , che sostanzialmente non aveva contestato detta ricostruzione dei fatti, doveva Parte_1
rispondere ex art. 1228 c.c. per fatto illecito dei propri dipendenti, in solido con essi, giacchè il fatto lesivo era stato prodotto o quanto meno agevolato da un comportamento riconducibile all'attività lavorativa del dipendente, anche se questi aveva operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o agendo all'insaputa del suo datore di lavoro, purchè fosse rimasto comunque nell'ambito dell'incarico affidatogli e non si trattasse di condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro.
L'elemento soggettivo andava valutato solo con riferimento al fatto dell'ausiliario e non al comportamento del debitore.
Configurata la responsabilità delle come responsabilità contrattuale, l'azione di risarcimento era Pt_1 soggetta a prescrizione decennale, che iniziava a decorrere dal momento in cui il cliente aveva avuto percezione del danno;
nel caso di specie il era venuto a conoscenza dei fatti con la richiesta di Per_1
estratto conto in data 17.11.2010, cui aveva fatto seguito presentazione di denuncia penale il 17.12.2010.
Fino a quel momento infatti la era riuscita a occultare le operazioni compiute, sicchè l'azione CP_1
risarcitoria proposta con citazione notificata nel 2018 appariva esercitata nel rispetto dei termini di prescrizione.
In ordine al quantum, osservava che il teste escusso aveva confermato l'appropriazione da parte di CP_1 ai danni di della somma complessiva di € 486.767,61, oltre ad € 10.000,00 di buoni fruttiferi Persona_1 postali estinti anticipatamente (l'avvenuto rimborso di € 10.230,16 da parte di per l'abusiva Parte_1
Cont liquidazione di non risultava provata dal convenuto tramite alcun documento).
I convenuti in solido dovevano quindi restituire agli eredi l'importo di € 496.767,61 oltre interessi e rivalutazione.
Nessun danno diretto era stato causato a né era provato alcun danno da lucro cessante. CP_2
pagina 3 di 9 Meritava invece autonomo risarcimento il danno morale subito da che, considerata la condotta Per_1 perpetrata ai danni di un soggetto anziano, con numerosi atti fraudolenti, perpetrati in lungo lasso di tempo, oltre all'ingente danno patrimoniale subito, si riteneva equo quantificare in € 50.000,00 complessivi, pari circa a un decimo dell'intero importo sottratto e alle richieste degli attori.
5. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello;
hanno Parte_1
resistito gli originari attori.
è rimasta contumace. CP_1
All'udienza cartolare del 10.4.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
6. Con il primo motivo l'appellante censura il mancato accoglimento dell'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., non essendo ancora divenuta definitiva la sentenza di condanna di CP_1
emessa in sede penale, dalla quale dipenderebbe il giudizio civile.
[...]
7. Con il secondo motivo lamenta il rigetto dell'eccezione di prescrizione in quanto, stante la natura extracontrattuale della responsabilità della dipendente, dovrebbe applicarsi la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., che, alla data della notifica dell'atto di citazione, avrebbe dovuto considerarsi già intervenuta;
sarebbe inoltre erronea l'individuazione del “giorno in il diritto può essere fatto valere” in quello di richiesta dell'estratto conto in data 17.11.2010, in quanto avrebbe ben Per_1
potuto richiedere gli estratti conto ed esercitare altre attività conoscitive antecedentemente, secondo l'ordinaria diligenza.
8. Con il terzo motivo contesta l'omessa pronuncia in ordine all'eccezione di concorso di colpa dei clienti, reiterandola.
9. Con il quarto motivo censura la ritenuta responsabilità solidale di , essendo Parte_1 CP_1
unica responsabile degli illeciti e non potendo ipotizzarsi alcuna culpa in eligendo e/o in
[...]
vigliando di , in quanto non risulterebbe dimostrato né che la dipendente non abbia Parte_1
operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni, né la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'espletamento delle incombenze.
10. Con il quinto motivo deduce l'assenza di prova dell'asserito danno materiale e la mancata considerazione dell'avvenuto rimborso della somma di € 10.402,42 a inoltre, la CP_2 sentenza penale non definitiva ha disposto la confisca dei beni di sino all'ammontare liquidato CP_1 di € 491.384,67 e gli appellati avrebbero dovuto indicare quanto abbiano già ricevuto o potuto ricavare dai beni confiscati.
Sarebbe poi non dovuto da il danno morale, liquidato in € 50.000,00, e comunque il Parte_1
relativo importo sarebbe eccessivo.
pagina 4 di 9 11. Infine, con il sesto motivo si lamenta che il primo giudice non abbia provveduto sulla richiesta di manleva esercitata nei confronti di CP_1
12. Il primo motivo, con il quale si reitera l'istanza di sospensione del presente giudizio in attesa della definitività di quello penale, è infondata, in quanto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la sospensione necessaria del processo civile ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p. in attesa del giudicato penale può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile;
perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale (Cass., nn. 18918/2019, 18202/2018; 6834/2017, 26863/2016).
Nel caso di specie, deve escludersi la configurabilità di una relazione di pregiudizialità tecnica fra il giudizio civile di risarcimento danni proposto dai danneggiati per l'attività illegittimamente svolta dal dipendente dell'ente oggi appellato e quello penale, non costituendo l'accertamento nell'ambito di quest'ultimo presupposto necessario per l'esperimento dell'azione ex art. 2049 c.c.
13. Infondato è il secondo motivo, concernente la mancata applicazione della prescrizione quinquennale.
Invero, anche nell'ipotesi di ritenuta natura aquiliana della responsabilità ex art. 2049 c.c., deve osservarsi che, se il fatto è considerato dalla legge come reato, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c. il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno coincide con quello stabilito dalla legge penale per il reato;
esso si riferisce a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria e si applica, perciò, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche a quella intentata contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (Cass.,
n. 21404/2021).
Nella fattispecie in esame, il termine di prescrizione per il reato di peculato, il più grave tra le ipotesi di reato contestate a (peculato, falsità ideologica, indebito utilizzo di carte di credito, CP_1
pluriaggravati e continuati), è di 10 anni.
14. Quanto poi all'asserita erronea individuazione del giorno in cui il diritto può essere fatto valere in quello di richiesta dell'estratto conto in data 17.11.2010 – in quanto, secondo parte appellante, Per_1
avrebbe ben potuto richiedere estratti conto ed esercitare altre attività conoscitive antecedentemente secondo l'ordinaria diligenza – va evidenziato che, all'epoca dei fatti oggetto del presente giudizio, era direttrice dell'ufficio di di Milano Marittima, presso il quale CP_1 Parte_1 Per_1
pagina 5 di 9 era titolare di due conti correnti postali, di più polizze e di numerosi prodotti finanziari e di Per_1
risparmio.
In proposito, non è specificamente contestato e risulta comunque provato, come in seguito si dirà, che, nel corso degli anni, abbia posto in essere una serie di attività illecite volte a ostacolare la CP_1
consapevolezza, in capo al cliente, della effettiva consistenza dei suoi conti e dei prodotti finanziari di sua titolarità, nonché dell'esistenza di operazioni dalla medesima fraudolentemente compiute in assenza di autorizzazione, che sono state occultate tramite il blocco della corrispondenza e degli estratti conto indirizzati a presso una casella di fermo posta dalla stessa fraudolentemente attivata, Per_1 CP_1
nonchè fornendo falsi estratti conto redatti personalmente, in tal modo rendendo al correntista, con il quale sussisteva un legame fiduciario determinato dalla conoscenza di lunga data e dalla propria posizione di capo dell'ufficio, informazioni false e omissive.
Appare pertanto verosimile che, solo verso la fine del 2010, si sia accorto di operazioni non Per_1 autorizzate e di saldi non congrui, e abbia conseguentemente sporto denuncia all'autorità competente;
d'altro canto, non vi è prova che egli sia antecedentemente avveduto delle condotte illecite, sicchè non può
ravvisarsi la asserita inerzia colposa.
15. I motivi terzo e quarto possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, essendo nel loro insieme volti a censurare la valutazione operata dal primo giudice in ordine alla sussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra la condotta della dipendente e le mansioni da costei svolte, nonchè la mancata considerazione della pretesa condotta colposa tenuta dal cliente.
Orbene, va ricordato, in linea di principio, che la responsabilità indiretta di cui all'art. 2049 c.c. per il fatto dannoso commesso da un dipendente postula l'esistenza di un nesso di "occasionalità necessaria" tra l'illecito e il rapporto di lavoro che vincola i due soggetti, nel senso che le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo ( Cass., n. 20924/2015; Cass., n. 7403/2013); essa scatta anche se il dipendente abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all'insaputa del suo datore di lavoro, sempre che sia comunque rimasto nell'ambito dell'incarico affidatogli (vedi Cass., n. 6033/2008).
Nel caso di specie, la ricostruzione degli illeciti commessi ai danni di da nella Per_1 CP_1 sua qualità di direttrice dell'ufficio di di Milano Marittima, non è sostanzialmente contestata Parte_1
da ; in ogni caso le vicende descritte dagli originari attori, oggi appellati, hanno trovato piena Parte_1
conferma nel corso del giudizio di primo grado nella deposizione del teste , Testimone_1 comandante della stazione dei Carabinieri di Savio, il quale ha a suo tempo condotto le indagini che hanno condotto al processo penale.
pagina 6 di 9 Egli ha in particolare riferito che era titolare esclusivo del conto n. 49150915, sul quale Per_1 CP_1 aveva fatto emettere due carte Postamat all'insaputa del correntista, che aveva poi utilizzato fraudolentemente effettuando vari prelievi, accertati in numero di 95 tra il 28.10.2004 e il 3.11.2010 per l'importo complessivo di € 242.767,61. aveva altresì emesso 10 assegni tratti sul conto corrente di CP_1
trattenendo i relativi importi per complessivi € 244.000,00, con falsificazione delle firme di girata. Per_1
In data 7.7.2010 la aveva anche richiesto il rimborso anticipato di buoni fruttiferi postali intestati al CP_1
con falsificazione delle firme, incassando il relativo importo di € 10.000,00 attraverso l'utilizzo di Per_1 una carta Postamat, assegnando poi parte di queste somme al figlio Parte_2
Nel corso delle indagini si era altresì accertato che la corrispondenza riferita al conto postale intestato a non perveniva presso il suo indirizzo, ma rimaneva bloccato presso una casella “Fermo posta” del Per_1 medesimo ufficio, attivata all'insaputa del cliente.
16. Ciò posto, non v'è dubbio che le sopra descritte attività illecite siano state compiute da CP_1 nell'esercizio delle mansioni di direttrice di , e che pertanto debba ravvisarsi il nesso di Parte_1
occasionalità tra illeciti e mansioni nel senso sopra precisato, essendo stato il danno causato o quanto meno agevolato da un comportamento riconducibile all'attività lavorativa della dipendente, anche se costei ha operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni e agito all'insaputa del suo datore di lavoro.
17. Né può ritenersi la sussistenza del concorso colposo del cliente, in quanto, premesso che “in tema
di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art.
1227 c.c. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore- danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore” (Cass., n. 25712/2023;
Cass., n. 4954/2007), nel caso di specie tale prova non risulta affatto fornita dall'odierna appellante, che si
è limitata ad allegazioni del tutto generiche.
18. Va disatteso il quinto motivo, in quanto il danno materiale risulta provato dalla richiamata deposizione di - testimone qualificato per l'incarico ricoperto e a diretta conoscenza dei fatti Tes_1
per aver condotto personalmente le indagini relative alle vicende oggetto del presente giudizio - il quale,
come precisato dal primo giudice, ha dettagliatamente riferito circa l'appropriazione da parte della CP_1 ai danni del della somma complessiva di € 486.767,61, oltre a € 10.000,00 di buoni fruttiferi postali Per_1
estinti anticipatamente mediante prelievi indebiti e incasso di assegni falsificati come specificamente indicati nei singoli capitoli di prova e a seguito di esame e conferma degli atti richiamati.
Con riguardo poi all'avvenuto rimborso di € 10.230,16 da parte di per l'abusiva liquidazione Parte_1 Cont di che andrebbe a ridurre il danno, va condiviso quanto affermato dal tribunale - che ha osservato come detto rimborso non sia documentalmente provato – osservandosi comunque che esso concerne,
pagina 7 di 9 secondo l'appellante, la posizione di a favore della quale non è stato riconosciuto alcun CP_2 risarcimento.
Con riguardo alla confisca disposta dalla sentenza penale, peraltro non definitiva, essa è a favore della pubblica amministrazione, e non dei danneggiati, e quindi non riduce il danno subito da questi ultimi.
19. Infine il danno morale, liquidato dal tribunale in € 50.000,00 alla luce della gravità della condotta, protrattasi negli anni con numerosi atti fraudolenti e perpetrata ai danni di un soggetto anziano, e dell'ingente danno patrimoniale arrecato, appare equamente determinato alla stregua di parametri corretti e condivisibili, mentre del tutto generiche e laconiche appaiono le doglianze dell'appellante.
20. Va invece accolto il sesto motivo, poiché il giudice ha omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda di manleva proposta da nei confronti della propria dipendente di tutto quanto dovuto a Parte_1 CP_1
titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a e CP_2 CP_3 CP_4
deve essere pertanto emessa la relativa statuizione, con condanna di a tenere indenne
[...] CP_1
di tutto quanto dovuto a e per effetto della Parte_1 CP_2 CP_3 CP_4 sentenza n. 482/2021 del Tribunale di Ravenna, che va confermata in questa sede in relazione alla statuizioni concernenti i suddetti appellati.
va condannata a rifondere a le spese di lite del presente grado a Parte_1 CP_2 CP_3
[...] CP_4
va condannata a rifondere a le spese di lite di entrambi i gradi. CP_1 Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e parziale riforma della sentenza n. 482/2021 del Tribunale di Ravenna, condanna al CP_1
pagamento a favore di di tutto quanto dovuto a titolo di risarcimenti dei danni Parte_1
patrimoniali e non patrimoniali oggetto del presente giudizio a e CP_2 CP_3 CP_4
[...]
Conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante a rifondere agli appellati e le spese CP_2 CP_3 CP_4 del presente grado, che liquida in € 22.300,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA
e CPA.
Condanna a rifondere a le spese di lite di entrambi i gradi, che liquida, CP_1 Parte_1 quanto al primo grado, in € 25.000,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA,
e, quanto al secondo grado, in 22.300,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e
CPA.
pagina 8 di 9 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
17.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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