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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 16/04/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1498/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Teodora Godini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1498/2017 R.G. promossa da
(c.f. , in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1 erede di (c.f. ), elettivamente Persona_1 C.F._2 domiciliata in Lamezia Terme (CZ) alla via dei Mille n. 160, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Nicotera, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- parte opponente - contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Verona alla via lo S. Bernardino 5/A, presso lo studio dell'avv. Marco Rossi, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- parte opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 356/2017 emesso in data 2.6.2017 dal Tribunale di Lamezia Terme.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.9.2024.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 356/2017, emesso il 2.6.2017 dal Tribunale di Lamezia
Terme nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 985/2017 R.G. e notificato in data 14.7.2017, veniva ingiunto ad (in qualità di Persona_1 debitore principale) e (in qualità di garante) - sulla scorta di n. 2 Parte_1 linee di credito - di pagare in favore di la complessiva somma di € Controparte_1
64.003,83, oltre interessi, nonché spese e competenze del procedimento monitorio.
1 1.2 Avverso il suddetto decreto ingiuntivo e Persona_1 Parte_1 proponevano opposizione, con atto di citazione notificato il 13.9.2017, eccependo, in particolare, l'insussistenza del credito azionato, l'omessa notifica della cessione del credito, degli atti di messa in mora e degli estratti conto, nonché la nullità dell'opposto decreto per carenza di prova scritta del credito, oltre che l'intervenuta prescrizione del credito, l'illegittimità del contratto di finanziamento e delle sue clausole per l'applicazione degli interessi con superamento della tasso soglia e/o usurari.
Chiedevano, dunque, all'intestato Tribunale: in via preliminare, che venisse accertata e dichiarata la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato;
in via ulteriormente preliminare, che venisse dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito;
in via principale e nel merito, che venisse accertata e dichiarata la nullità dei contratti di finanziamento impugnati, nonché la nullità degli interessi usurari e/o ultrasoglia calcolati sui contratti di finanziamento;
il tutto con revoca del decreto ingiuntivo opposto e vittoria delle spese di lite.
1.3 Si costituiva in giudizio la in persona del l.r.p.t., la quale Controparte_1 contestava tutti i motivi di opposizione ex adverso formulati e chiedeva: in via preliminare, la declaratoria di nullità della notifica dell'atto di citazione, in quanto effettuata direttamente nei confronti della parte e la concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 356/2017; nel merito, in via principale, l'accertamento e la dichiarazione di infondatezza dell'opposizione, con rigetto in toto della stessa e conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine,
l'accertamento e la dichiarazione che è debitore nei confronti di Persona_1 della somma di € 64.003,83 e della somma di € Controparte_1 Parte_1
58.819,09, o altra somma accertata in corso di causa, con conseguente condanna degli stessi al pagamento della somma di € 64.003,83 quanto ad e Persona_1 di € 58.819,09 quanto a , o altra somma accertata in corso di causa, Parte_1 oltre interessi, competenze e spese;
in via di ulteriore subordine, nell'ipotesi di accoglimento in tutto o in parte dell'opposizione, la condanna di e Persona_1
alla restituzione in favore di delle somme percepite a Parte_1 CP_1 fronte dell'erogazione del finanziamento per cui è causa, oltre interessi legali;
il tutto, con vittoria delle spese di lite.
1.4 Accolta l'istanza avanzata ex art. 648 c.p.c. e dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 356/2017, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.; era poi esperita, su espresso invito del G.I., procedura di mediazione, che tuttavia aveva esito negativo.
2 Il presente giudizio veniva, successivamente, interrotto a causa dell'intervenuto decesso di e poi riassunto su impulso di , in proprio Persona_1 Parte_1
e in qualità di erede di . Persona_1
All'esito dell'udienza del 9.2.2022, il giudice istruttore, subentrato medio tempore sul ruolo (in data 3.12.2020), formula alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “rinuncia all'opposizione a fronte della rinuncia al decreto ingiuntivo;
parte opponente versa a la somma di 58.000,00 euro a CP_1 tacitazione delle pretese avversarie, da corrispondere con modalità rateali da individuarsi su accordo;
spese legali del giudizio compensate”; detta proposta trovava il favore della banca opposta, mentre veniva rifiutata dall'opponente.
La causa veniva istruita con le sole produzioni documentali delle parti e trattenuta in decisione, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, all'esito dell'udienza del
18.9.2024, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Va preliminarmente affrontata la questione sollevata dalla banca opposta relativa alla declaratoria di nullità della notifica dell'atto di citazione in quanto effettuata nei confronti della parte personalmente e non anche nei confronti del procuratore costituito.
Ebbene, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo si propone con atto di citazione da notificarsi presso il procuratore costituito del creditore-ricorrente; difatti, l'art. 645 c.p.c. espressamente prevede che “l'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. L'atto introduttivo è notificato al ricorrente nei modi di cui all'articolo 638”, dunque presso il domicilio eletto dal creditore nella domanda di ingiunzione.
Tuttavia, v'è da rilevare che l'art. 156 c.p.c., al comma 3, prevede che “la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”; dunque, la notificazione, anche se nulla, non impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale, qualora il destinatario della notifica si costituisca, verificandosi, in tale ultima ipotesi, la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo in cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, co. 3, c.p.c., anche quando la costituzione avvenga al solo scopo di far valere tale vizio (Cass. n. 17521/2015;
App. Salerno n. 148/2021; T. Benevento n. 29/2022).
Nel caso che ci occupa, stante l'avvenuta costituzione in giudizio della parte opponente, che ha sanato ogni eventuale vizio di notifica, appare superflua la valutazione circa l'effettiva nullità della notificazione.
2.1 Quanto al merito, principi cogenti di economia processuale, avallati dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite (vds., tra le altre, Cass. Sez. Un. n. 9936/2014,
3 secondo cui “in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”) consentono di derogare all'ordine di trattazione delle questioni seguendo il criterio della cd. “ragione più liquida”.
Tale principio, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico- sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
In applicazione di tali principi, si ritiene più agevole affrontare direttamente il merito della controversia, ritenendo assorbite tutte le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti (es. intervenuta prescrizione, omessa notifica atti di cessione e degli estratti conto).
Deve, altresì, darsi atto che nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui la stessa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità però di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio, qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanze istruttorie, ma può consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
2.2 Ebbene, occorre rilevare che il decreto opposto è stato emesso sulla scorta di n.
2 linee di credito e che parte opponente ha indicato, tra gli altri motivi di contestazione, l'assenza di prova scritta del credito azionato, per non avere parte avversa depositato gli estratti conto relativi all'intero rapporto giuridico ed avendo, comunque, depositato documentazione valida e idonea limitatamente al solo procedimento di ingiunzione.
4 Si tratta, in particolare, di contratto di finanziamento personale concesso in forma di credito revolving, stipulato in data 20.05.1999 da con la Persona_1
Findomestic S.p.a., con contestuale apertura di linea credito, e di contratto di finanziamento personale n. 44759954, stipulato in data 17.10.2011 da Per_1
e con la per l'importo di € 43.906,76.
[...] Parte_1 Pt_2
È appena il caso di precisare che - in ragione della rilevanza che tanto assume nella presente fattispecie - è principio costante quello per cui l'esibizione dell'estratto conto certificato, ex art. 50 TUB (che, come noto, consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo;
in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali (quale l'inutilizzabilità dell'estratto conto certificato), ma anche sostanziali (quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati), così come è avvenuto nel caso in esame, nel giudizio a cognizione piena spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr. Cass. n. 14640/2018; Cass. n. 15148/2018; Cass. n.
34812/2021).
Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, la banca è, pertanto, onerata a integrare la produzione documentale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, con il deposito degli estratti conto integrali di rapporto, al fine di dimostrare gli elementi costitutivi del proprio credito sin dall'origine del medesimo (Cass. n. 371/2018).
L'eventuale produzione parziale degli estratti conto, in difetto della produzione del saldo iniziale del conto corrente, comporta che “la domanda andrà respinta per il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla banca che ha intrapreso il giudizio”; questo avendo la Cassazione superato, con la sentenza n.
11543 del 2 maggio 2019, il precedente orientamento sull'applicabilità de plano di un saldo iniziale a “zero”, ritenuta conclusione non più percorribile (“nel caso in cui caso in cui il correntista sia convenuto … l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e 5 complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
a tal uopo, possono assumere rilievo le ammissioni del correntista stesso, atte quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare, tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo, così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati, la domanda [dell'istituto di credito] deve essere respinta”).
Oltre a ciò, la Cassazione con la sentenza n. 371 del 10 gennaio 2018, ha precisato che: “la banca non può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando
l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito” (come già Cass. n. 23974/2010 e, tra le altre, Cass. n. 7972/2015).
2.3 Ciò detto, nella vicenda odierna, la parte opposta – attrice sostanziale, che fonda la sua pretesa monitoria sulla produzione dell'estratto conto di cui all'art. 50 d.lgs.
385/1993 – non ha depositato alcuna ulteriore documentazione comprovante il credito azionato.
In particolare, la società opposta ha depositato, contestualmente alla comparsa di costituzione, oltre il fascicolo del monitorio, copia di un piano di ammortamento privo di indicazioni relative al finanziamento e al debitore;
successivamente, Pt_2 con le memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. n. 2, ha provveduto al deposito del piano di ammortamento con indicazioni relative al finanziamento n. 44759954 Pt_2
e al debitore , nonché la lettera di decadenza del beneficio del Persona_1 termine e messa in mora relativa al finanziamento Findomestic e lettera di accettazione del finanziamento Pt_2
In più, va osservato che nel fascicolo del monitorio risultano presenti, oltre i due contratti di finanziamento (Findomestic e Agos Ducato) oggetto di causa e i due contratti di cessioni dei crediti a l'estratto conto del rapporto CP_1
20050620603301, con data iniziale del 9.5.2000 e sino al 7.1.2014, sebbene la data di apertura del conto sia il 23.9.1999 (quindi non integrale), con in calce l'attestazione di conformità e di verità e liquidità del credito di cui all'art. 50 T.U.B.; ulteriore estratto conto sempre relativo sempre al rapporto 20050620603301 dal
7.1.2014 al 25.6.2015, anch'esso corredato da attestazione di conformità e di verità
e liquidità del credito;
estratto conto relativo al finanziamento 44759954/PP stipulato
6 con la Agos S.p.a. dal 20.11.2011 al 31.12.2014, privo della prescritta attestazione di conformità.
È evidente, dunque, che la creditrice-opposta non ha assolto l'onere probatorio gravante sulla stessa, non avendo prodotto nel presente giudizio di impugnazione tutta la documentazione utile a dimostrare gli elementi costitutivi del proprio credito sin dalla sua origine;
tanto, malgrado l'espresso invito del G.I. “a contraddire sulla completezza della documentazione riversata dalla parte opposta-attrice sostanziale in ordine alla prova del credito azionato” (v. ordinanza del 22.6.2022), rimasto senza riscontro;
l'istituto di credito si è limitato a richiedere la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni.
Tutto quanto appena illustrato comporta l'integrale accoglimento dell'opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2.4 La questione appena vagliata esaurisce la vicenda sottoposta al Tribunale, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Resta assorbita ogni ulteriore richiesta, eccezione e difesa svolta dalle parti.
3. Quanto alle spese di lite, il Tribunale ritiene che non vi siano motivi per discostarsi dall'applicazione dell'ordinario principio di soccombenza, ragion per cui esse sono poste in capo all'opponente ed in favore della parte opposta.
Vale precisare che la suddetta liquidazione avviene sulla base delle nuove tabelle
2022 di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, il quale, pur se sopravvenuto al giudizio da cui trae linfa il diritto al compenso, si applica a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
Pertanto, tenuto conto del valore della causa (valore € 64.003,83, compreso tra €
52.001,00 ed € 260.000,00) e della qualità dell'attività defensionale prestata, le spese di lite sostenute dall'opponente vengono liquidate nei valori minimi in € 7.052,00 per compensi professionali (di cui € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase di trattazione ed € 2.127,00 per la fase di decisione), oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giancarlo Nicotera, che ne ha fatto espressa richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teodora Godini, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, così provvede: 7 - rigetta l'eccezione preliminare svolta dalla parte opposta di nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di opposizione;
- accoglie, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione proposta da
, in proprio e quale erede di , e per l'effetto, Parte_1 Persona_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 356/2017 emesso in data 2.6.2017 dal
Tribunale di Lamezia Terme;
- dichiara assorbita ogni ulteriore richiesta, eccezione e difesa svolta dalle parti;
- condanna parte opposta, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., a rifondere a parte opponente le spese di lite che liquida in complessivi € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre
Iva e Cpa come dovute per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giancarlo Nicotera.
Lamezia Terme, 15.04.2025.
Il Giudice
dott.ssa Teodora Godini
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Teodora Godini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1498/2017 R.G. promossa da
(c.f. , in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1 erede di (c.f. ), elettivamente Persona_1 C.F._2 domiciliata in Lamezia Terme (CZ) alla via dei Mille n. 160, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Nicotera, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- parte opponente - contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Verona alla via lo S. Bernardino 5/A, presso lo studio dell'avv. Marco Rossi, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- parte opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 356/2017 emesso in data 2.6.2017 dal Tribunale di Lamezia Terme.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.9.2024.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 356/2017, emesso il 2.6.2017 dal Tribunale di Lamezia
Terme nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 985/2017 R.G. e notificato in data 14.7.2017, veniva ingiunto ad (in qualità di Persona_1 debitore principale) e (in qualità di garante) - sulla scorta di n. 2 Parte_1 linee di credito - di pagare in favore di la complessiva somma di € Controparte_1
64.003,83, oltre interessi, nonché spese e competenze del procedimento monitorio.
1 1.2 Avverso il suddetto decreto ingiuntivo e Persona_1 Parte_1 proponevano opposizione, con atto di citazione notificato il 13.9.2017, eccependo, in particolare, l'insussistenza del credito azionato, l'omessa notifica della cessione del credito, degli atti di messa in mora e degli estratti conto, nonché la nullità dell'opposto decreto per carenza di prova scritta del credito, oltre che l'intervenuta prescrizione del credito, l'illegittimità del contratto di finanziamento e delle sue clausole per l'applicazione degli interessi con superamento della tasso soglia e/o usurari.
Chiedevano, dunque, all'intestato Tribunale: in via preliminare, che venisse accertata e dichiarata la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato;
in via ulteriormente preliminare, che venisse dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito;
in via principale e nel merito, che venisse accertata e dichiarata la nullità dei contratti di finanziamento impugnati, nonché la nullità degli interessi usurari e/o ultrasoglia calcolati sui contratti di finanziamento;
il tutto con revoca del decreto ingiuntivo opposto e vittoria delle spese di lite.
1.3 Si costituiva in giudizio la in persona del l.r.p.t., la quale Controparte_1 contestava tutti i motivi di opposizione ex adverso formulati e chiedeva: in via preliminare, la declaratoria di nullità della notifica dell'atto di citazione, in quanto effettuata direttamente nei confronti della parte e la concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 356/2017; nel merito, in via principale, l'accertamento e la dichiarazione di infondatezza dell'opposizione, con rigetto in toto della stessa e conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine,
l'accertamento e la dichiarazione che è debitore nei confronti di Persona_1 della somma di € 64.003,83 e della somma di € Controparte_1 Parte_1
58.819,09, o altra somma accertata in corso di causa, con conseguente condanna degli stessi al pagamento della somma di € 64.003,83 quanto ad e Persona_1 di € 58.819,09 quanto a , o altra somma accertata in corso di causa, Parte_1 oltre interessi, competenze e spese;
in via di ulteriore subordine, nell'ipotesi di accoglimento in tutto o in parte dell'opposizione, la condanna di e Persona_1
alla restituzione in favore di delle somme percepite a Parte_1 CP_1 fronte dell'erogazione del finanziamento per cui è causa, oltre interessi legali;
il tutto, con vittoria delle spese di lite.
1.4 Accolta l'istanza avanzata ex art. 648 c.p.c. e dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 356/2017, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.; era poi esperita, su espresso invito del G.I., procedura di mediazione, che tuttavia aveva esito negativo.
2 Il presente giudizio veniva, successivamente, interrotto a causa dell'intervenuto decesso di e poi riassunto su impulso di , in proprio Persona_1 Parte_1
e in qualità di erede di . Persona_1
All'esito dell'udienza del 9.2.2022, il giudice istruttore, subentrato medio tempore sul ruolo (in data 3.12.2020), formula alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “rinuncia all'opposizione a fronte della rinuncia al decreto ingiuntivo;
parte opponente versa a la somma di 58.000,00 euro a CP_1 tacitazione delle pretese avversarie, da corrispondere con modalità rateali da individuarsi su accordo;
spese legali del giudizio compensate”; detta proposta trovava il favore della banca opposta, mentre veniva rifiutata dall'opponente.
La causa veniva istruita con le sole produzioni documentali delle parti e trattenuta in decisione, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, all'esito dell'udienza del
18.9.2024, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Va preliminarmente affrontata la questione sollevata dalla banca opposta relativa alla declaratoria di nullità della notifica dell'atto di citazione in quanto effettuata nei confronti della parte personalmente e non anche nei confronti del procuratore costituito.
Ebbene, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo si propone con atto di citazione da notificarsi presso il procuratore costituito del creditore-ricorrente; difatti, l'art. 645 c.p.c. espressamente prevede che “l'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. L'atto introduttivo è notificato al ricorrente nei modi di cui all'articolo 638”, dunque presso il domicilio eletto dal creditore nella domanda di ingiunzione.
Tuttavia, v'è da rilevare che l'art. 156 c.p.c., al comma 3, prevede che “la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”; dunque, la notificazione, anche se nulla, non impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale, qualora il destinatario della notifica si costituisca, verificandosi, in tale ultima ipotesi, la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo in cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, co. 3, c.p.c., anche quando la costituzione avvenga al solo scopo di far valere tale vizio (Cass. n. 17521/2015;
App. Salerno n. 148/2021; T. Benevento n. 29/2022).
Nel caso che ci occupa, stante l'avvenuta costituzione in giudizio della parte opponente, che ha sanato ogni eventuale vizio di notifica, appare superflua la valutazione circa l'effettiva nullità della notificazione.
2.1 Quanto al merito, principi cogenti di economia processuale, avallati dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite (vds., tra le altre, Cass. Sez. Un. n. 9936/2014,
3 secondo cui “in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”) consentono di derogare all'ordine di trattazione delle questioni seguendo il criterio della cd. “ragione più liquida”.
Tale principio, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico- sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
In applicazione di tali principi, si ritiene più agevole affrontare direttamente il merito della controversia, ritenendo assorbite tutte le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti (es. intervenuta prescrizione, omessa notifica atti di cessione e degli estratti conto).
Deve, altresì, darsi atto che nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui la stessa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità però di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio, qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanze istruttorie, ma può consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
2.2 Ebbene, occorre rilevare che il decreto opposto è stato emesso sulla scorta di n.
2 linee di credito e che parte opponente ha indicato, tra gli altri motivi di contestazione, l'assenza di prova scritta del credito azionato, per non avere parte avversa depositato gli estratti conto relativi all'intero rapporto giuridico ed avendo, comunque, depositato documentazione valida e idonea limitatamente al solo procedimento di ingiunzione.
4 Si tratta, in particolare, di contratto di finanziamento personale concesso in forma di credito revolving, stipulato in data 20.05.1999 da con la Persona_1
Findomestic S.p.a., con contestuale apertura di linea credito, e di contratto di finanziamento personale n. 44759954, stipulato in data 17.10.2011 da Per_1
e con la per l'importo di € 43.906,76.
[...] Parte_1 Pt_2
È appena il caso di precisare che - in ragione della rilevanza che tanto assume nella presente fattispecie - è principio costante quello per cui l'esibizione dell'estratto conto certificato, ex art. 50 TUB (che, come noto, consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo;
in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali (quale l'inutilizzabilità dell'estratto conto certificato), ma anche sostanziali (quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati), così come è avvenuto nel caso in esame, nel giudizio a cognizione piena spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr. Cass. n. 14640/2018; Cass. n. 15148/2018; Cass. n.
34812/2021).
Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, la banca è, pertanto, onerata a integrare la produzione documentale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, con il deposito degli estratti conto integrali di rapporto, al fine di dimostrare gli elementi costitutivi del proprio credito sin dall'origine del medesimo (Cass. n. 371/2018).
L'eventuale produzione parziale degli estratti conto, in difetto della produzione del saldo iniziale del conto corrente, comporta che “la domanda andrà respinta per il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla banca che ha intrapreso il giudizio”; questo avendo la Cassazione superato, con la sentenza n.
11543 del 2 maggio 2019, il precedente orientamento sull'applicabilità de plano di un saldo iniziale a “zero”, ritenuta conclusione non più percorribile (“nel caso in cui caso in cui il correntista sia convenuto … l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e 5 complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
a tal uopo, possono assumere rilievo le ammissioni del correntista stesso, atte quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare, tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo, così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati, la domanda [dell'istituto di credito] deve essere respinta”).
Oltre a ciò, la Cassazione con la sentenza n. 371 del 10 gennaio 2018, ha precisato che: “la banca non può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando
l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito” (come già Cass. n. 23974/2010 e, tra le altre, Cass. n. 7972/2015).
2.3 Ciò detto, nella vicenda odierna, la parte opposta – attrice sostanziale, che fonda la sua pretesa monitoria sulla produzione dell'estratto conto di cui all'art. 50 d.lgs.
385/1993 – non ha depositato alcuna ulteriore documentazione comprovante il credito azionato.
In particolare, la società opposta ha depositato, contestualmente alla comparsa di costituzione, oltre il fascicolo del monitorio, copia di un piano di ammortamento privo di indicazioni relative al finanziamento e al debitore;
successivamente, Pt_2 con le memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. n. 2, ha provveduto al deposito del piano di ammortamento con indicazioni relative al finanziamento n. 44759954 Pt_2
e al debitore , nonché la lettera di decadenza del beneficio del Persona_1 termine e messa in mora relativa al finanziamento Findomestic e lettera di accettazione del finanziamento Pt_2
In più, va osservato che nel fascicolo del monitorio risultano presenti, oltre i due contratti di finanziamento (Findomestic e Agos Ducato) oggetto di causa e i due contratti di cessioni dei crediti a l'estratto conto del rapporto CP_1
20050620603301, con data iniziale del 9.5.2000 e sino al 7.1.2014, sebbene la data di apertura del conto sia il 23.9.1999 (quindi non integrale), con in calce l'attestazione di conformità e di verità e liquidità del credito di cui all'art. 50 T.U.B.; ulteriore estratto conto sempre relativo sempre al rapporto 20050620603301 dal
7.1.2014 al 25.6.2015, anch'esso corredato da attestazione di conformità e di verità
e liquidità del credito;
estratto conto relativo al finanziamento 44759954/PP stipulato
6 con la Agos S.p.a. dal 20.11.2011 al 31.12.2014, privo della prescritta attestazione di conformità.
È evidente, dunque, che la creditrice-opposta non ha assolto l'onere probatorio gravante sulla stessa, non avendo prodotto nel presente giudizio di impugnazione tutta la documentazione utile a dimostrare gli elementi costitutivi del proprio credito sin dalla sua origine;
tanto, malgrado l'espresso invito del G.I. “a contraddire sulla completezza della documentazione riversata dalla parte opposta-attrice sostanziale in ordine alla prova del credito azionato” (v. ordinanza del 22.6.2022), rimasto senza riscontro;
l'istituto di credito si è limitato a richiedere la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni.
Tutto quanto appena illustrato comporta l'integrale accoglimento dell'opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2.4 La questione appena vagliata esaurisce la vicenda sottoposta al Tribunale, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Resta assorbita ogni ulteriore richiesta, eccezione e difesa svolta dalle parti.
3. Quanto alle spese di lite, il Tribunale ritiene che non vi siano motivi per discostarsi dall'applicazione dell'ordinario principio di soccombenza, ragion per cui esse sono poste in capo all'opponente ed in favore della parte opposta.
Vale precisare che la suddetta liquidazione avviene sulla base delle nuove tabelle
2022 di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, il quale, pur se sopravvenuto al giudizio da cui trae linfa il diritto al compenso, si applica a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
Pertanto, tenuto conto del valore della causa (valore € 64.003,83, compreso tra €
52.001,00 ed € 260.000,00) e della qualità dell'attività defensionale prestata, le spese di lite sostenute dall'opponente vengono liquidate nei valori minimi in € 7.052,00 per compensi professionali (di cui € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase di trattazione ed € 2.127,00 per la fase di decisione), oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giancarlo Nicotera, che ne ha fatto espressa richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teodora Godini, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, così provvede: 7 - rigetta l'eccezione preliminare svolta dalla parte opposta di nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di opposizione;
- accoglie, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione proposta da
, in proprio e quale erede di , e per l'effetto, Parte_1 Persona_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 356/2017 emesso in data 2.6.2017 dal
Tribunale di Lamezia Terme;
- dichiara assorbita ogni ulteriore richiesta, eccezione e difesa svolta dalle parti;
- condanna parte opposta, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., a rifondere a parte opponente le spese di lite che liquida in complessivi € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre
Iva e Cpa come dovute per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giancarlo Nicotera.
Lamezia Terme, 15.04.2025.
Il Giudice
dott.ssa Teodora Godini
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