Sentenza 13 aprile 1999
Massime • 1
Poiché la transazione richiede la forma scritta solo "ad probationem" (salvo quando riguardi uno dei rapporti di cui all'art. 1350 n. 12 cod. civ.), qualora siano pacifici tra le parti la stipula di una transazione e il suo contenuto, il giudice deve tenerne conto ai fini della decisione, a nulla rilevando la mancata produzione di un atto sottoscritto dai contraenti idoneo a documentare la conclusione dell'accordo (nella specie la transazione, relativa all'esercizio di un diritto di passo, risultava da un atto in copia privo di sottoscrizioni del quale le parti avevano espressamente riconosciuto la conformità all'originale).
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21 novembre 2022 Inammissibilità prova testimoniale: Sezioni 16723 del 2020 n. 16723 su art 2721 e 2725 cc. Con questa sentenza la S.C. a Sez. Un. si è pronunciata sulla ammissibilità / inammissibilità della prova testimoniale (art. 2721 ss. c.c.) volta a provare l'esistenza di un contratto con forma scritta ad probationem (art. 2725 c.c.) in assenza di una eccezione di parte. Il quesito posto a Cassazione Sezioni Unite 5 agosto 2020 n. 16723 era, nella sostanza, se tale prova per testimoni fosse ammissibile in assenza di una eccezione di parte che contestasse la violazione dell'art. 2721 ss. c.c. e in particolare dell'art. 2725 c.c. Tra i documenti allegati alla pagina è scaricabile il …
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In materia di atti e contratti per i quali sia richiesta “ad substantiam” la forma scritta, eccettuata l'ipotesi della perdita incolpevole del documento (art. 2724 c.c.), è inammissibile la prova testimoniale della esistenza del negozio e tale inammissibilità può essere dedotta in ogni stato e grado del giudizio ed essere rilevata anche d'ufficio, per quanto riguarda, invece, gli atti e i contratti per i quali la forma scritta sia richiesta soltanto “ad probationem” (nella specie, transazione), l'inammissibilità della prova testimoniale non attiene all'ordine pubblico, ma alla tutela di interessi privati e quindi non può essere rilevata d'ufficio e deve, invece, essere eccepita dalla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/04/1999, n. 3621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3621 |
| Data del deposito : | 13 aprile 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - rel. Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO RN, IM US, NO AT, NO EL, NO IZ, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato MAGNANO DI S LIO, difesi dall'avvocato ANTONINO TRIBULATO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RE OC, MA MA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, difesi dall'avvocato ANTONINO MORELLI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
LA RO AN;
- intimato -
e contro
NO NA;
- intimata con integrazione del contraddittorio -
avverso la sentenza n. 71/95 del Tribunale di SIRACUSA, depositata il 15/02/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/98 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito l'Avvocato TRIBULATO difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato MORELLI difensore del resistente, OC RE che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CC DA, RI SA e AR La CA, con ricorso del 2 marzo 1982, chiesero al Pretore di TI di essere reintegrati nel possesso di un diritto di passaggio esercitato, per raggiungere loro fondi siti in contrada "Casale" del territorio del suddetto comune siciliano, sulla carreggiata di una strada comunale dipartentesi dalla strada consorziale Tiricò - Passo Martino, alla sua volta collegata con la S.S. Catania - Palagonia: dedussero, per suffragare l'istanza, che LD NE, GI AL e SE IO, proprietari di terreni siti nella zona, avevano iniziato lavori di sbancamento lungo il costone a monte della sede dell'iter revocato in discussione, riversando sulla medesima pietre e terra e parzialmente dissodandola all'evidente scopo di impiantarvi alberi. Il pretore, con sentenza del 7 marzo 1985, resa nel contraddittorio e nella resistenza dell'NE, dell'AL e dello IO, accolse la domanda.
Sull'appello di LD NE, di GI AL e di SE IO, il Tribunale di Siracusa, con sentenza del 15 febbraio 1995, data nel contraddittorio di CC DA, RI SA e AR La CA, disatteso il gravame, confermò la pronuncia del primo giudice e condannò gli appellanti nelle spese processuali. Il tribunale, da un lato, escluse la ricorrenza nella fattispecie delle condizioni per far luogo a declaratoria di cessazione della materia del contendere in correlazione con l'intervenuta stipulazione fra i contendenti di una transazione, accampata, tradotta in scrittura privata del 19 marzo 1986, osservando, al riguardo, in primo luogo, risultare il documento considerato privo delle sottoscrizioni dei presunti negoziatori, e, perciò, privo di ogni valore, nonché, secondariamente, essere la allegata transazione insuscettibile di produrre effetti per figurare in essa intervenuto anche GI AL in veste di tutore di minori, figli del defunto SE IO, in assenza, però, delle autorizzazioni del giudice tutelare e/o del tribunale prescritte dagli artt. 374 e s. cod. civ.; dall'altro, rilevò appalesarsi provato dalle emergenze istruttorie acquisite l'esercizio dell'iter in contestazione sulla sede dell'altrove ricordata strada comunale da parte degli appellati e la turbativa di tale esercizio da questi ultimi denunciata.
LD NE, GI AL, TI, RA e RI IO, gli ultimi tre nella veste di eredi di SE IO, deceduto nelle more, ricorrono, con tre motivi, per la cassazione della suindicata sentenza di primo grado, per quanto consta, non notificata ai fini di cui all'art. 285 cod. proc. civ.. CC DA e RI SA resistono al ricorso, ad essi notificato il 30 marzo 1996, con controricorso del 27 aprile 1996. AR La CA, cui pure il ricorso è stato notificato il 30 Marzo 1996, non ha svolto attività difensiva nella presente fase processuale.
Questa Corte, con provvedimento del 22 maggio 1998, ha ordinato, a mente dell'art. 331 cod. proc. civ., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di NA IO, anch'essa erede del sopra nominato SE IO.
I ricorrenti hanno dato corso al così disposto incombente notificando il 9 luglio 1998 alla predetta NA IO atto di integrazione del contraddittorio in seguito ritualmente depositato in cancelleria.
La parte così intimata non ha svolto attività processuale in questa sede.
Vi sono agli atti memorie sia dei ricorrenti, che dei controricorrenti.
I controricorrenti hanno depositato ulteriore memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1)-CC DA, RI SA e AR La CA hanno introdotto una domanda intesa, a mente dell'art. 1168 cod. civ., ad ottenere la reintegrazione nel possesso dell'iter di cui in narrativa, del quale hanno sostenuto di essere stati spogliati ad opera di LD NE, GI AL e SE IO. Il Tribunale di Siracusa, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la pretesa in tal guisa azionata dai sunnominati attuali controricorrenti ed intimato.
Il tribunale è pervenuto alla pronuncia considerata dopo aver disatteso un assunto con il quale l'NE, l'AL e lo IO avevano prospettato essere sopraggiunta la cessazione della materia del contendere sull'oggetto della vertenza, per essere intervenuta su questo fra essi deducenti e le controparti una transazione risultante da un documento prodotto in copia non recante la sottoscrizione di nessuno dei contraenti.
Il giudice anzidetto, dopo aver evidenziato che il DA, la SA ed il La CA "insistevano nelle loro richieste precisando che era vero che era stato raggiunto un accordo fra le parti in ordine al passaggio su una stradella nuova, ma questa non era stata completata sicché di fatto .. non potevano raggiungere il loro fondo", ha motivato la pronuncia resa sul tema in argomento osservando, testualmente, che "esiste agli atti un foglio nel quale è redatta una convenzione transattiva del tenore indicato dagli appellanti: ma tale foglio non reca sottoscrizioni e, quindi, non ha alcuna rilevanza giuridica"; che "anche ammettendo che esista altro esemplare scritto di tale convenzione, corredato delle sottoscrizioni dei contraenti, lo stesso non avrebbe validità giuridica: fra gli altri contraenti infatti partecipava alla stipula AL GI .. anche nella qualità di tutore dei figli minori del defunto IO SE", sicché "nello scritto si precisava .. che l'accordo sarebbe stato consacrato in atto pubblico non appena ottenuta l'autorizzazione del giudice tutelare per gli eredi di IO SE"; che "è quindi certo che quando fu stipulata fra le parti l'asserita transazione non sussisteva nessun provvedimento autorizzativo ne' del giudice tutelare, ne' del tribunale", e che, perciò, "l'atto era privo comunque di validità"; che "è di conseguenza anche inammissibile, perché irrilevante la prova dedotta dall'esistenza delle transazioni suddetta".
LD NE, GI AL, TI, RA e RI IO, gli ultimi tre eredi di SE IO, come detto, deceduto nelle more della controversia, allo stesso succeduti nel processo al sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., con il primo mezzo di ricorso, deducono appalesarsi la pronuncia nei termini illustrati resa dal tribunale inficiata da "violazione e falsa applicazione dell'art. 215 C.P.C. e 377 C.C. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 C.P.C.", nonché da "violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo": più specificamente, sostengono che "non poteva seriamente dubitarsi che la transazione prodotta agli atti del giudizio di secondo grado era valida ed efficace ed aveva fatto cessare la materia del contendere"; che "il tribunale avrebbe dovuto ritenere provata l'esistenza dell'originale sottoscritto dalle parti perché all'udienza del 23 maggio 1991 controparte aveva (implicitamente) confermato l'avvenuta transazione..."; che "in ogni caso il documento prodotto in copia, anche se privo di sottoscrizione, faceva stato fra le parti ai sensi dell'art. 215 c.p.c., in quanto la parte contro cui era stato prodotto non solo non lo aveva disconosciuto ma addirittura aveva esplicitamente riconosciuto la sua conformità all'originale"; soggiungono che "inoltre se non c'è dubbio che la transazione, nel caso di minori, rientra fra gli atti che ai sensi dell'art. 375 c.c. necessitano dell'autorizzazione del tribunale, è certo che l'inosservanza della prescrizione dà luogo alla semplice annullabilità dell'atto secondo quanto dispone l'art. 377, e natura relativa dell'invalidità non pregiudica la validità e l'efficacia dell'atto sin quando quest'ultimo non sia impugnato da un soggetto legittimato, e tale non è certamente la controparte"; che "certamente l'invalidità della transazione non può discendere dalla sua mancata formalizzazione in atto pubblico in quanto tale circostanza . non influisce sull'efficacia del negozio .".
La così articolata censura, ad avviso del collegio, è da ritenere sostanzialmente fondata nei termini di seguito precisati. Ed invero, deve rilevarsi che le argomentazioni sulla base delle quali il tribunale ha escluso l'attitudine della transazione dedotta dagli odierni ricorrenti e far venir meno la materia del contendere sull'oggetto della vertenza appaiono non condivisibili. In proposito, giova osservare, innanzi tutto, che, richiedendo la transazione la forma scritta, non già ad substantiam ma, ad probationem tantum (art. 1967 cod. civ.; cfr. Cass. Sez. I civ., sent. n. 6825 del 17.VII.1998), si appalesa non ortodossa la declaratoria con la quale il giudice del merito, in una situazione in cui i contendenti hanno dato per pacifica l'intervenuta stipulazione del contratto di cui trattasi, ha escluso la rilevanza di questo in ragione soltanto della mancata produzione di un documento, sottoscritto dai contraenti, idoneo a documentare la formale consacrazione per iscritto dell'accordo negoziale. Sicuramente erronea, d'altronde, perché resa in contrasto con il dettato dell'art. 1441, 1 comma, cod. civ., è la statuizione della sentenza impugnata che, nella totale carenza di deduzioni al riguardo dei soggetti interessati a far valere l'annullabilità del contratto, ha dichiarato l'invalidità della transazione in argomento per difetto di capacità di agire di taluno dei contraenti: è dato non convertibile, di fatti, che la carenza della capacità di agire di una delle parti può determinare, non già la nullità ma, l'annullabilità del contratto, e che al correlativo annullamento di questo può pervenirsi solo ad iniziativa della parte che la legge ha inteso tutelare con la previsione della causa di annullamento. Nella riscontrata non correttezza della relativa ratio decidendi la pronuncia resa sul tema del tribunale deve essere senz'altro cessata.
2)-La cassazione della declaratoria di cui al paragrafo precedente, a mente dell'art. 336, comma 1, cod. proc. civ., travolge le, logicamente dipendenti, statuizioni del tribunale in ordine al merito della lite ed al regolamento delle spese;
resta, consequenzialmente, assorbito l'esame del secondo e del terzo motivo di ricorso che, appunto, tali statuizioni investono. 3)-La causa, per un completo e rinnovato esame, e, in particolare, per la valutazione della concreta attitudine della discussa sopraggiunta transazione a determinare, pur nel persistente contrasto fra i contendenti in ordine alla valenza dell'accordo transattivo e nella perdurante insistenza degli attuali controricorrenti nella pretesa di merito originariamente azionata, la cessazione della materia del contendere, deve essere rinviata dinanzi al Tribunale di Catania, cui va demandata anche la pronuncia sulle spese della presente fase di legittimità (da rendersi avendo riguardo a quello che sarà l'esito finale complessivo della controversia).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese della presente fase, dinanzi al Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione civile della Corte di cassazione, il 25 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 13 aprile 1999