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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/02/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di VI
Il Tribunale Ordinario di VI , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.2099/2023 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo in data 11.4.2023 da:
Parte_1
(C.F.: ) C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. GOLDA PERINI ROBERTO (C.F.: ) con studio in Milano (MI), Via Vincenzo Monti C.F._2
n.79/4
attore
CONTRO
CP_1
(C.F.: ) C.F._3 nato ad [...] il [...] e residente in Biwer (Lussemburgo) 2, Bei Der Baach 2, rappresentato e difeso dall'Avv. CORRADO ALLORA ABBONDI (C.F. p.e.c. C.F._4 Email_1 del Foro di Milano, presso lo Studio del quale, sito in Milano (MI), Via Borgonuovo
n.7, elegge domicilio convenuto
conclusioni delle parti:
1
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELL'ATTORE Parte_1 in via principale: accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale, condannare il signor
, all'adempimento ex art 1453 comma 1 dell'accordo in data 4.11.2012 CP_1 in ordine alla legalizzazione dell'accordo medesimo come da lettera di invito e messa in mora del 7.11.2022; sempre in via principale: accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale, condannare il signor , al pagamento di penale pari al doppio degli interessi legali da CP_1 calcolarsi sullo stesso periodo in cui ha pianificato il corrispettivo della cessione Parte_1 di cui alla menzionata scrittura e precisamente dal 25.7.2018 al 31.12.2019, la cui determinazione è pari a €uro 65.497,84, o di quella maggior o minor somma che questo Tribunale vorrà determinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 cc
In ogni caso: vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, comprensivi di rimborso forfettario spese generali, Iva e C.p.a. come per legge.
CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO CP_1
Rigettare, perché infondate in fatto e diritto, ogni domanda ex adverso formulata per tutte le motivazioni esposti negli atti difensivi di parte convenuta;
Condannare il Signor ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni Pt_1 da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
In ogni caso con vittoria di spese e competenza di giudizio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.)
Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice , premesso Parte_1
-che il 4.11. 2009 egli e avevano sottoscritto un accordo al fine
CP_1 di acquistare un credito vantato dalla società verso Controparte_2 CP_3 con l'intesa: che la cessione avveniva pro soluto;
che ogni pagamento che fosse pervenuto al si sarebbe dovuto rimettere a che, nel caso si fosse reso
CP_1 Pt_1 necessario legalizzare le firme, si impegnava a recarsi nel più breve tempo
CP_1 presso il professionista;
che se non si fosse prestato alla legalizzazione della
CP_1 firma, era prevista una penale;
tutto ciò premesso esponeva che con missiva dell'11.11.2022 aveva Pt_1 convocato presso il notaio di Brescia per tale legalizzazione delle
CP_1 Per_1 firme, ma non aveva risposto, e pertanto ne chiedeva la condanna al pagamento
CP_1 della penale, indicata in euro 65.497,84 in base ai criteri di quantificazione di cui all'accordo .
Parte convenuta costituitasi, disconosceva e contestava ai sensi CP_1 dell'art. 2719 c.c. e dell'art. 215 c.p.c. tutti i documenti prodotti dall'attore, rilevava
2 che il doc. 1 era sottoscritto dal solo , e negava di avere sottoscritto il doc. 3, Pt_1 per cui chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Con la seconda memoria ex art. 183 cpc l'attore dichiarava “deposita in documento n. 4 relativo alla cessione di credito pro-soluto sottoscritta dal signor . CP_1
Si pone in evidenza a questo Giudice che la firma apposta sul documento n. 4 appena prodotto è identica a quella apposta sulla procura rilasciata al difensore per questo processo, con la conclusione che anche ictu oculi le due firme sono di mano della stessa persona, ossia nel signor , con conseguente eventualmente CP_1 superflua ogni eventuale richiesta istruttoria grafologica.” Dopo lo scambio delle memorie istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.11.2024.
L'attore ha prodotto quale doc.1 ) una scrittura privata denominata “cessione di credito in pro-soluto”, sottoscritta solo dallo stesso attore e quindi priva di valore negoziale. Il convenuto si è riservato di disconoscere la scrittura ove depositata con la sua firma . Il documento 4 allegato alla seconda memoria ex art. 183 cpc e che avrebbe dovuto essere il medesimo doc. 1 firmato anche dal , in realtà è copia della medesima CP_1 memoria. L'attore ha prodotto nuovamente il doc. 4 in data 14.3.2024, dopo lo spirare dei termini per le produzioni documentali. La parte convenuta ha eccepito la tardività della produzione avversaria e quindi la sua inammissibilità, inoltre ha contestato la mancata conformità del documento prodotto -solo in copia- con l'eventuale documento originale per poter esaminare l'autenticità dello stesso e della firma ivi apposta, da parte del Signor , che allo CP_1 stato appare artefatta o comunque non originale ed autentica. La produzione è tardiva e comunque, come sopra visto, parte attrice ha affermato che
“la firma apposta sul documento n. 4 appena prodotto è identica a quella apposta sulla procura rilasciata al difensore per questo processo, con la conclusione che anche ictu oculi le due firme sono di mano della stessa persona, ossia nel signor
, con conseguente eventualmente superflua ogni eventuale richiesta CP_1 istruttoria grafologica.” Non avendo l'attore chiesto la verificazione dei documenti disconosciuti dal convenuto, tali documenti sono inutilizzabili. La domanda attorea è rimasta pertanto priva di fondamento, e va rigettata.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, pur non ravvisandosi i presupposti ex art. 96 cpc atteso che il rigetto della domanda non avviene per ragioni sostanziali. La liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022, ai valori minimi in base alle attività espletate e alla semplicità della lite.
3
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese di lite, liquidate in euro 7052,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in VI il 14.2.2025 Il giudice
Dr. Eloisa Pesenti
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