Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/04/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito – Presidente
2. dr. ssa Federica Rende - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 825/2019 R.G., posta in decisione all'udienza del 7.10.2024, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Frascati, viale Vittorio Veneto n. 5, presso lo studio degli avv.ti Alessio Ducci e Giulia
Evangelisti, che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato in atti
–appellante-
E
(C.F. ) e (C.F. CP_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
), elettivamente domiciliati in Gioia Tauro, via C. Battisti n.2, CodiceFiscale_3 presso lo studio dell'avv. Francesco Sofia che li rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
-appellati-
oggetto: promessa di pagamento - appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n.
283/2019, pubblicata il 14.03.2019.
Conclusioni delle parti
Precisano le conclusioni come rassegnate nei propri scritti difensivi, che qui si intendono integralmente ritrascritte. Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”;
Mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 7.05.2024, il procuratore degli appellati così precisava le conclusioni “i comparenti si riportano alle conclusioni già rassegnate con le omologhe note del 2 dicembre 2021 e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione con i termini di legge per il deposito di comparsa conclusionale e della memoria di replica”.
Con ordinanza del 5.11.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
7.10.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con il termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_4 Pt_3
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palmi,
[...] Parte_1 per sentire “condannare il convenuto a pagare la somma di €.72.000,00 Parte_4 oltre agli interessi legali dalle scadenze indicate in narrativa ovvero sui singoli ratei di €. 12.000,00 ciascuno previsti per il rimborso del prestito dalla fine del mese di luglio alla fine del mese di dicembre 2010” con vittoria di spese giudiziali.
Esponevano gli attori:
-di avere prestato al loro parente, , nel periodo decorrente dal Parte_1
12.03.2009 sino al mese di aprile 2010, la somma complessiva di €. 106.000,00 per consentirgli di effettuare degli investimenti con finalità speculative;
-che il , con bonifici bancari eseguiti rispettivamente in data 28.04.2010, il Parte_1
31.05.2010 ed il 4.07.2010 aveva provveduto a restituire al quanto mutuato per Pt_3
l'importo di €. 34.000,00;
-che, in data 4.07.2010, il aveva, anche, redatto e sottoscritto di suo pugno Parte_1 una scrittura attestante sia le somme già rimborsate al sia quelle ancora da Pt_3 restituire alla per complessive €. 72.000,00 che, secondo scadenze CP_1 verbalmente pattuite, dovevano essere corrisposte attraverso rate mensili di
€.12.000,000 ciascuna;
-che, tuttavia, nonostante l'assunto obbligo di restituzione, formalizzato con tale scrittura, il convenuto non aveva adempiuto;
-che, pertanto, la era rimasta creditrice dell'importo complessivo di CP_1
€.72.000,00 oltre interessi legali sui singoli ratei scaduti.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto rilevando, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva del e, nel merito, contestando l'avversa Parte_3 domanda, con richiesta di integrale rigetto, adducendo che, in realtà, le somme bonificate dagli attori non gli erano state mutuate ma, bensì, corrisposte per l'attività professionale di architetto da lui svolta nel loro interesse;
in via subordinata, chiedeva, all'adito Giudice, in caso di accoglimento della domanda attrice, di compensare il credito vantato dagli attori con quanto a lui dovuto per le prestazioni professionali eseguite in loro favore, come da parcella corredata del relativo parere rilasciato dal competente ordine professionale. Disconosceva, altresì, ex artt. 2712 c.c. e 214 c.p.c.,
l'autenticità della scrittura privata datata 4.07.2010, prodotta dagli attori.
Accolta l'istanza attrice di verificazione della scrittura privata, il nominato consulente tecnico d'ufficio, all'esito delle operazioni peritali, così concludeva “… in termini di certezza tecnica, la scrittura privata datata 4.07.2010 è attribuibile al convenut ”. Parte_1
Indi, all'udienza del 14.03.2019 le parti precisavano le conclusioni e la causa, previa discussione orale, veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Con sentenza n. 283/2019, il Tribunale di Palmi accoglieva la domanda attrice condannando il a restituire, alla la somma di €. Parte_1 Parte_4
72.000,00 - oltre interessi legali sui singoli ratei di €. 12.000,00 alle scadenze previste per il rimborso del prestito dalla fine del mese di luglio al mese di dicembre 2010, sino al soddisfo – ed alla rifusione delle spese legali in favore degli attori, ponendo, altresì, a carico del convenuto i costi della consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello chiedendone l'integrale riforma con vittoria di spese Parte_1 legali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano, ritualmente, e rilevando Parte_4 Parte_3
l'infondatezza del proposto gravame con richiesta di rigetto e conferma della gravata sentenza.
Con ordinanza del 5.11.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
7.10.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con il termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere disatteso per le ragioni che seguono.
-con il primo motivo di gravame, parte appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui, a suo dire, il Tribunale avrebbe “arbitrariamente” qualificato la domanda attrice riconducendola alla fattispecie della “ricognizione di debito” anziché a quella del “contratto di mutuo” con ciò violando il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Adduce sul punto che il Giudice di prime cure “riqualificando autonomamente la domanda giudiziale, non osservando quanto prescrive l'art. 112 c.p.c., non ha considerato che il rapporto intercorso tra le parti mancava degli elementi essenziali del contratto di mutuo” ed ovvero “la determinatezza dell'importo, gli interessi ed il termine per la restituzione” in assenza dei quali la domanda di restituzione era da considerarsi inammissibile. Precisa, altresì, che, in ogni caso, in mancanza di un termine convenzionalmente pattuito per la restituzione dell'importo mutuato, parte attrice avrebbe potuto chiedere, all'adito
Giudice, ex art. 1817 c.c., soltanto la fissazione di un eventuale termine per l'adempimento, alla scadenza del quale, avrebbe, poi, potuto agire per la restituzione delle somme.
Chiede, quindi, a questa Corte, in riforma della gravata sentenza, di dichiarare inammissibile la domanda attrice di restituzione.
Le doglianze sono prive di fondamento.
Preliminarmente, va ribadito il principio di diritto, enunciato più volte dalla Corte di legittimità, secondo il quale spetta al Giudice interpretare e qualificare la domanda, senza essere in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte medesima, risultando del tutto irrilevante l'eventuale errata indicazione della norma invocata nell'atto introduttivo, tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, purché nel rispetto del limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte (Corte cass. Sez.
3, Sentenza n. 15724 del 18/07/2011; Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 27285 del
20/12/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 2746 del 08/02/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 10617 del 26/06/2012).
Va, altresì, precisato che tale potere spetta anche al Giudice di appello - e finanche al
Giudice di legittimità - il quale, salva l'ipotesi in cui la qualificazione della domanda od eccezione accolta dal primo Giudice non debba intendersi coperta dal giudicato interno, per non essere stato investito dal gravame il relativo capo di sentenza che accerta o disconosce il diritto, non incorre nel vizio di extrapetizione, dando alla domanda od all'eccezione una qualificazione giuridica diversa da quella adottata dal giudice di primo grado e mai prospettata dalle parti, essendo compito del Giudice individuare correttamente la legge applicabile, con l'unico limite rappresentato dall'impossibilità di immutare l'effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire (cfr.
(cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 24339 del 01/12/2010; id. Sez. 3, Sentenza n.
15223 del 03/07/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 25609 del 21/12/2015; Sez. 6 3,
Ordinanza n. 12843 del 22/05/2017, Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 15383 del
28/06/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 21561 del 20/10/2010).
Sulla scorta della richiamata giurisprudenza è, in primo luogo, pacifico che, nella specie, non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. tenuto conto “del contenuto sostanziale della pretesa azionata con l'atto introduttivo del giudizio” diretta, all'evidenza, ad ottenere la condanna del convenuto alla restituzione della somma di
€.72.000,00 in favore della CP_1
Secondariamente, è notorio che la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale, il destinatario della promessa, è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa solo ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (Cassazione civile I,
25/01/2022, n. 2091).
Ciò significa che il riconoscimento del debito altro non è che mero atto giuridico in quanto evocativo di un precedente rapporto, quello debito- credito, nella specie proprio “il contratto di mutuo”.
Ed invero, l'unico effetto che il riconoscimento produce è a livello processuale comportando un'inversione dell'onere probatorio non più gravante sul creditore, ma sul debitore che deve dimostrare l'effettivo soddisfacimento delle pretese altrui.
È in fase di contenzioso, infatti, che essa assume rilievo rendendo superflua qualsiasi prova del rapporto fondamentale la cui esistenza si presume, come già argomentato, fino a prova contraria.
Ne consegue che, del tutto correttamente il Tribunale, sulla scorta dei principi richiamati, ha valorizzato la scrittura privata del 4.07.2010 – di cui peraltro è stata accertata giudizialmente, in termini di “assoluta certezza”, l'autenticità – ritenendo, così, provato il rapporto fondamentale sottostante (ovvero il contratto di mutuo) non gravando su parte attrice l'onere di dimostrare il rapporto creditorio ma, semmai, sul convenuto di provare o l'inesistenza del rapporto obbligatorio sottostante la ricognizione di debito o l'avvenuta estinzione dello stesso.
Conformemente “le dichiarazioni recanti ricognizioni di debito non hanno efficacia costitutiva di una posizione creditoria ma assumono solo l'efficacia processuale probatoria per cui, in deroga al normale canone di cui all'art. 2697 c.c., sollevano il creditore dall'onere di dimostrare la sussistenza e l'entità del proprio credito e fanno gravare sul debitore l'onere di dimostrare che il debito riconosciuto in realtà non esiste o è invalido o si è successivamente estinto” (cfr. Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 2091 del 25/01/2022).
Deve, quindi, concordarsi con il primo Giudice laddove, in accoglimento della domanda attrice ha così motivato “… il convenuto non è riuscito a dimostrare che a fronte della richiesta attorea di restituzione della somma mutuata, nulla doveva. Ed infatti la perizia grafologica espletata in corso di causa ha permesso di accertare che la firma apposta sulla scrittura con data 4 luglio 2010, con la quale il convenuto riconosceva il debito che aveva con l e si impegnava CP_1
a restituirlo, è “attribuibile in termini di certezza tecnica al convenuto ” (cfr. pag Parte_1
23 della relazione peritale della dott. ssa . Egualmente il non Persona_1 Parte_1 ha dimostrato che le somme, che, gli erano state erogate, erano il corrispettivo del lavoro di progettazione svolto in favore degli attori, non avendo lo stesso prodotto il presunto elaborato progettuale o la prova scritta dell'incarico conferitogli dai predetti. Alla luce di quanto esposto è evidente che la domanda attorea è meritevole di accoglimento”.
Parimenti infondata è l'ulteriore doglianza con la quale l'appellante adduce che “in mancanza di un termine convenzionalmente pattuito per la restituzione dell'importo mutuato, parte attrice avrebbe potuto chiedere, all'adito Giudice, ex art. 1817 c.c., soltanto la fissazione di un eventuale termine per l'adempimento, alla scadenza del quale, avrebbe, poi, potuto agire per la restituzione delle somme”.
Al contrario, come chiarito dalla giurisprudenza consolidata di legittimità, il diritto del creditore ad esigere la prestazione non è subordinato alla previa emanazione di una pronuncia giudiziale costitutiva, in quanto la sentenza che accoglie la domanda di pagamento immediato, esplicitamente o implicitamente, riconosce avverata la condizione dell'insolvenza (cfr. Cass., Sez. Terza, Sentenza n. 6984 del 08/05/2003).
Difatti, nel mutuo senza prefissione del termine è applicabile il principio secondo il quale è superflua la fissazione giudiziale del termine per l'adempimento, qualora il debitore sia insolvente, essendo in tal caso il creditore abilitato ad esigere immediatamente la prestazione (Cass. n. 2055/1972).
Si richiamano sul punto “il diritto del creditore di avvalersi della decadenza del debitore dal beneficio del termine e di esigere immediatamente la prestazione ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, ma può essere virtualmente dedotto con la domanda o con il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, sicché la sentenza o il decreto che accolgano quella domanda o ricorso devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma (Cass. n. 1343/1978, Cass. 24330/2011, Cass. n.
20042/2020) nonché la recente pronuncia Cass. civ. n. 11437/2022 “in tema di mutuo senza indicazione del termine, sussiste il diritto del creditore di esigere immediatamente l'adempimento restitutorio da parte del mutuatario, laddove quest'ultimo sia divenuto insolvente, risultando invece superflua la preventiva fissazione giudiziale del termine per l'adempimento”
In altri termini, lo stesso rifiuto di adempimento, opposto nel giudizio, vale quale prova dell'incapacità ad adempiere.
-Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale lo ha condannato “anche” alla corresponsione degli interessi legali sulla somma mutuata in favore di parte attrice, adducendo la mancata prova di un accordo tra le parti in ordine a tali accessori.
Anche tale doglianza è priva di fondamento.
Ai sensi dell'art. 1815 c.c., comma primo, “salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284” che statuisce che gli interessi sono di importo pari a quello legale salvo diversa pattuizione, da effettuare in forma scritta se l'importo pattuito è maggiore rispetto agli interessi legali.
Il Giudice di prime cure ha, quindi, anche in questo caso, correttamente applicato il principio di onerosità del mutuo di cui al citato articolo, che prevede un'obbligazione accessoria sul capitale acquistato, in capo al mutuatario, costituita dal pagamento degli interessi salvo diversa pattuizione tra le parti che, nella specie, non è stata dimostrata.
-Con il terzo motivo di gravame, l'appellante denuncia l'errata applicazione degli art. 100 e 81 c.p.c. per non avere, il Tribunale, dichiarato la carenza dell'interesse ad agire del considerato che, quest'ultimo, non ha proposto alcuna domanda in proprio Pt_3 nel giudizio di primo grado limitandosi ad avvalorare la ricostruzione dei fatti proposta dalla Insiste, quindi, affinché questa Corte, in accoglimento del presente CP_1 motivo, riformi integralmente l'impugnata sentenza dichiarando il difetto di legittimazione attiva del . Pt_3
Anche questa doglianza deve essere disattesa.
In punto di diritto, la legittimazione attiva si inquadra nel novero delle condizioni dell'azione e consiste nella corrispondenza tra il soggetto che propone la domanda e quello al quale la legge riconnette la posizione azionata in giudizio.
Pur mancando nel nostro ordinamento una definizione positiva del concetto di legittimazione attiva, si ritiene che esso abbia un fondamento nell'articolo 24 Cost. - laddove è precisato che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei “propri” diritti e interessi legittimi - e vada letto in combinato con il divieto di sostituzione processuale previsto dall'articolo 81 c.p.c., il quale prevede che, fuori dai casi previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.
La funzione della legittimazione attiva come condizione della domanda è, poi, duplice: da un lato, in prospettiva “privatistica”, essa è utile a proteggere il titolare della situazione sostanziale dalle possibili ingerenze di terzi, riservandogli la scelta sul se, come e quando agire a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi;
dall'altro, in prospettiva “pubblicistica”, essa serve a limitare l'accesso alla tutela giurisdizionale al solo soggetto abilitato dalla legge ad azionare la situazione soggettiva che viene in rilievo, al fine di evitare lo sperpero di risorse pubbliche e la moltiplicazione dei giudizi. In coerenza con le sue funzioni, infatti, la valutazione sulla legittimazione è effettuata, anche d'ufficio dal giudice, sulla base della sola domanda e non si estende all'accertamento dell'effettiva titolarità della situazione soggettiva contestata, appartenendo tale indagine al merito del giudizio.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità “le condizioni dell'azione - possibilità giuridica, interesse ad agire, legittimazione ad agire e contraddire - devono essere accertate in relazione non alla loro sussistenza effettiva ma alla loro affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda”.
In tale sistematica “la legittimazione o titolarità dell'azione costituisce una condizione dell'azione stessa che si concretizza, dal lato attivo, nel diritto potestativo d'ottenere dal giudice una decisione di merito e si risolve nel potere di promuovere il giudizio, inteso ad una sentenza, dichiarativa o costitutiva o di condanna, sul rapporto giuridico sostanziale dedotto ad oggetto di controversia indipendentemente dalla sussistenza o meno dell'effettiva titolarità attiva del rapporto stesso in capo all'attore, dacché si determina in base alla sola affermazione di questi della sua titolarità della posizione soggettiva attiva dedotta, onde, per verificarne la sussistenza, devesi avere riguardo solo a quanto dallo stesso affermato, prescindendosi dalla veridicità o meno di tale affermazione;
conformemente, dal lato passivo, la legittimazione si determina con l'indicazione nel convenuto, da parte dell'attore, del soggetto che, secondo le norme regolatrici del rapporto dedotto in giudizio giusta la detta prospettazione fattane dallo stesso, è destinato a subire gli effetti per il conseguimento dei quali l'azione è stata proposta, e ciò indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto in capo al convenuto medesimo”.
In altri termini, l'accertamento della legittimazione attiva e passiva deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto;
onde, ove di tale coincidenza risultasse il difetto, essendosi fatto valere dall'attore un diritto affermato come altrui - salva l'ipotesi di legittima sostituzione, od essendosi dallo stesso assunta la violazione del diritto fatto valere ad opera di soggetto diverso da quello affermato parte del rapporto dedotto - rimarrebbe ex actis accertato che, indipendentemente dalla rispondenza al vero dei fatti allegati, comunque l'ipotetico diritto azionato o non apparterrebbe a colui che agisce ovvero non sarebbe violato o pregiudicato da colui contro il quale l'azione è proposta, e ciò non può che comportare una pronunzia d'inammissibilità dell'azione per difetto di titolarità attiva o passiva della stessa (e pluribus, da ultimo, Cass.
6.4.01 n.
5167, 17.5.01 n. 9766, 9.7.01 n. 9289, 5.11.01 n. 16631).
Tanto premesso, con l'atto introduttivo del presente procedimento gli attori hanno esposto di avere entrambi prestato delle somme al , per l'importo Parte_1 complessivo di €. 106.000,00, chiedendo all'adito Giudice, previo accertamento del rapporto di mutuo intercorso tra le parti, di condannare il convenuto alla restituzione del residuo ancora dovuto in favore della CP_1
Sicché deve concordarsi con il primo Giudice laddove, con riferimento al dedotto difetto di legittimazione attiva del , ne ha affermato l'infondatezza “atteso che Pt_3 questi è titolare di una situazione sostanziale, collegata al rapporto dedotto in giudizio, tale da esporre lo stesso agli effetti riflessi del giudicato, che, giustifica, pertanto, l'intervento spiegato nel processo”.
-Con l'ultimo motivo di gravame, parte appellante denuncia l'omessa ed errata valutazione dei fatti di causa sostenendo che “parte attrice” non avrebbe provato il quantum delle somme mutuate considerato che, a fronte di una richiesta di restituzione pari ad €. 72.000,00 risulterebbero bonifici bancari, eseguiti in favore del , Parte_1 per il minore importo di €. 60.000,00. Chiede, quindi, a questa Corte, in riforma della sentenza di primo grado, di rigettare la domanda integralmente la domanda di restituzione “non essendo stata raggiunta la prova che la somma oggetto dell'ipotetico mutuo fosse quella coincidente con la richiesta di parte attrice”. La doglianza non può trovare accoglimento.
In primis, occorre precisare che il non ha mai contestato, nel corso del Parte_1 giudizio di primo grado, di avere ricevuto dagli attori la somma complessiva di €.
106.000,00 – come peraltro risulta dalla documentazione bancaria versata in atti - seppure sostenendo che l'importo in questione gli era stato corrisposto a fronte di allegate ma non provate prestazioni professionali eseguite in loro favore.
Secondariamente, con la dichiarazione del 4.07.2010 – di cui è stata acclarata giudizialmente l'autenticità – l'odierno appellante ha dichiarato testualmente “di avere ricevuto dai miei parenti e i bonifici di cui alla mail emessa da Parte_3 Parte_4
e che oggi sono stati rimborsati (€. 34.000,00) a favore di ” - per inciso la Parte_3 Pt_3 mail in questione riporta le date e gli importi dei bonifici eseguiti in favore del per complessivi €. 106.000,00 - e che “la restante parte verrà regolarmente restituita Parte_1 secondo le scadenze pattuite”. Parte_4
Sicché, in considerazione dell'impegno assunto dal convenuto con la richiamata dichiarazione, del tutto correttamente il Giudice di prime cure lo ha condannato a restituire l'importo residuo di €. 72.000,00 (ovvero €. 106.000,00 - €. 34.000.00) alla
CP_1
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato con conferma integrale dell'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri stabiliti in applicazione dei criteri di cui al Regolamento Min. Giustizia n.
147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022, e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto - dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – condividendosi, da parte di questa Corte, il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. 6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
“… in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …” e, perciò, nei termini seguenti termini:
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa da €. 52.001 ad €. 260.000
Fase studio controversia €. 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio €. 956,00
Fase trattazione €. 2.163,00
Fase decisoria €. 2.552,00
Totale compenso tabellare €. 7.160,00
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato
D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
Si dà atto, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. Parte_1
283/2019, pubblicata il 14.03.2019, così decide:
- rigetta l'appello confermando integralmente la gravata sentenza;
- condanna al pagamento delle spese legali del presente grado, in Parte_1 favore degli appellati, quantificate in €. 7.160,00 a titolo di compenso, oltre IVA e CAP come per legge;
-dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23.04.2025 La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)