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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 29/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Estensore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1158 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio con ordinanza depositata in data 15 marzo 2025, all'esito di udienza svolta nelle modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
C.F. ), nato il [...] ad [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
in c.da Villa Carlone snc, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Zulli, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo,
ricorrente;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente ad Ortona, in c.da Villa Carlone snc, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Terra, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente contumace;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE, parte necessaria;
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 12 marzo
2025, svolta nelle modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha proposto domanda di separazione giudiziale nei Parte_1
confronti della moglie, , con la quale ha contratto matrimonio concordatario in data CP_1
5 settembre 2010, in regime di separazione dei beni. Dall'unione non sono nati figli.
Il ricorrente riferisce che i coniugi, pur continuando a coabitare presso l'immobile sito in
Ortona, località Villa Carlone, del quale lo è comproprietario insieme ai propri genitori, Pt_1
vivono da tempo una condizione di grave crisi coniugale, dovuta a insanabile incompatibilità caratteriale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, con conseguente venir meno dell'affectio coniugalis e della disponibilità alla reciproca assistenza morale e materiale.
Il ricorrente espone di aver lasciato la casa coniugale a partire dal mese di giugno 2024, trasferendosi presso l'abitazione dei propri genitori. A tal fine allega comunicazione inviata alla moglie con racc. a/r del 17 maggio 2024, ricevuta dalla destinataria il 4 giugno successivo.
Riferisce, inoltre, che ogni tentativo di addivenire a una separazione consensuale è risultato vano.
Sotto il profilo economico, il ricorrente dichiara di essere attualmente disoccupato a seguito della scadenza dell'ultimo contratto di lavoro nel settembre 2024. La resistente, dal canto suo, risulta iscritta da oltre trent'anni al corso di laurea in medicina senza aver conseguito il titolo accademico, svolge solo saltuariamente lavori occasionali e percepisce un sostegno economico di circa € 200 mensili dal padre residente in [...]. La stessa sarebbe, altresì, proprietaria di alcuni immobili in Grecia, alcuni dei quali messi a reddito.
La è inoltre in possesso dell'autovettura Peugeot 207, di proprietà esclusiva del CP_1
ricorrente.
Poiché non vi sono figli, il ricorrente non formula domande relative all'affidamento o al mantenimento. Chiede tuttavia che venga disposto il rilascio dell'immobile in comproprietà da parte della resistente entro un mese dalla prima udienza, riconoscendo il diritto del medesimo a continuare ad abitarvi.
2 Lo chiede, quindi, la pronuncia di separazione personale, con eventuale addebito alla Pt_1
resistente ove la stessa dovesse assumere comportamenti offensivi o muovere addebiti nei confronti del marito.
Richiede, infine, che venga riconosciuta l'autonomia economica di entrambi i coniugi e che ciascuno venga autorizzato a vivere separatamente, con obbligo di reciproco rispetto e comunicazione dell'eventuale cambio di residenza.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16 dicembre 2024 si è costituita in giudizio , contestando integralmente il contenuto del ricorso introduttivo. CP_1
La resistente ripercorre la storia della relazione affettiva, iniziata nel 1995 e culminata nel matrimonio celebrato in data 5 settembre 2010 in regime di separazione dei beni, preceduto dall'acquisto della casa coniugale, effettuato nel 2009 con il sostegno economico del padre della stessa resistente.
La rappresenta di aver costantemente contribuito, anche mediante rinunce sul piano CP_1
personale e professionale, alla costruzione della vita familiare, proseguendo parallelamente gli studi universitari in medicina e chirurgia presso l'Università Politecnica delle Marche, attualmente giunti all'ultimo anno. A differenza di quanto affermato dal ricorrente, ella sostiene di aver sempre adempiuto ai doveri morali e materiali del matrimonio, mentre lo a suo dire, avrebbe Pt_1
progressivamente disatteso tali obblighi.
In particolare, la resistente deduce gravi condotte del marito, affetto, secondo quanto dichiarato, da dipendenze da alcol, sostanze stupefacenti e gioco d'azzardo, con frequenti episodi di abbandono dei percorsi terapeutici e ricorso alla protezione della famiglia d'origine. Denuncia, inoltre, numerosi incidenti stradali e il ritiro della patente di guida per guida in stato di ebbrezza da parte del coniuge.
Sotto il profilo patrimoniale, la afferma di aver contribuito con risorse personali e CP_1
familiari al mantenimento della casa coniugale, il cui acquisto fu finanziato anche tramite un mutuo cointestato, onorato dalla coppia sin dal 2009. Sostiene, altresì, che il padre, Persona_1 avrebbe investito ulteriori somme (circa € 40.000,00) nella sistemazione dell'abitazione, ivi compresi lavori al vialetto, recinzione e infissi.
In relazione alla richiesta, da parte del ricorrente, di rilascio dell'abitazione entro un mese dalla prima udienza, la resistente eccepisce l'iniquità di tale misura, chiedendo che l'eventuale rilascio venga disposto solo previo riconoscimento di un indennizzo, e con un termine non inferiore a un anno.
3 La resistente chiede quindi: che venga disposta la separazione personale, riconoscendo l'impossibilità di riconciliazione tra le parti e autorizzandole a vivere separatamente;
che, in via preliminare e condizionata, sia disposto un indennizzo a carico del ricorrente in favore della resistente, per complessivi € 50.900,00 (comprensivi del 50% delle rate del mutuo versate, delle spese sostenute per i lavori sull'immobile e delle somme erogate dalla famiglia d'origine della resistente); che, in via subordinata, venga riconosciuto in favore della resistente un assegno di mantenimento pari a € 300,00 mensili per un periodo stimato di tre anni, utile al completamento degli studi universitari e al reperimento di un'adeguata occupazione lavorativa;
che siano respinte le domande avversarie, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Tanto premesso sulle posizioni delle parti, con istanza depositata in data 12 marzo 2025, le medesime parti hanno congiuntamente rappresentato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione. In particolare, lo ha concesso in comodato gratuito alla la casa Pt_1 CP_1
coniugale sino al 31 marzo 2028, data di riconsegna considerata termine essenziale e perentorio.
Le utenze domestiche resteranno intestate allo il quale continuerà a provvedere al relativo Pt_1
pagamento. La si è impegnata a mantenere invariati i consumi;
eventuali eccedenze CP_1
saranno a suo carico. L'autovettura Peugeot 207 SW, targa DL025SR, intestata allo resterà Pt_1
nella comune disponibilità di entrambi i coniugi fino alla medesima data del 31 marzo 2028, con utilizzo secondo necessità condivisa e ripartizione delle spese di consumo. Restano invece a carico dello le spese relative al bollo, all'assicurazione RCA e alla revisione del veicolo. Pt_1
È stato altresì convenuto che, in caso di restituzione anticipata dell'immobile o del veicolo da parte della , nessuna compensazione economica sarà dovuta da parte dello per CP_1 Pt_1
il periodo non usufruito.
In contropartita, la ha rinunciato a ogni ulteriore pretesa di natura economica o CP_1
patrimoniale nei confronti del marito, dichiarando di non avere null'altro a pretendere, a qualsiasi titolo, in relazione ai rapporti economici e patrimoniali intercorsi tra le parti, anche in riferimento ad eventuali contributi ricevuti dalla famiglia d'origine.
In definitiva, le parti, ferma la domanda di dichiarazione di separazione personale dei coniugi, hanno chiesto che le condizioni di separazione siano stabilite secondo quanto indicato nell'accordo.
In riferimento alla domanda di separazione, essa va accolta. Infatti, dalle dichiarazioni delle parti rese in udienza è emersa una grave ed irrecuperabile incompatibilità tra i coniugi.
Emerge, quindi, l'impossibilità di proseguire la convivenza;
può evincersi, quindi, il verificarsi
4 di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Per il resto, nell'accordo raggiunto dalle parti non vi è stabilito alcun tipo di mantenimento di uno dei coniugi in favore dell'altro; le condizioni ivi indicate attengono a rapporti patrimoniali, rispetto ai quali il Tribunale non può che limitarsi a prendere atto. Ne consegue che, in assenza di minori e in assenza di altri soggetti deboli, il Tribunale deve limitarsi a dichiarare la separazione personale dei coniugi, prendendo atto delle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 12 marzo 2025.
In considerazione del raggiungimento dell'accordo tra le parti sulle condizioni di separazione, sussistono i presupposti perché le spese di vite siano integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
, nato il [...] ad [...], e (C.F. C.F._1 CP_1
), nata a [...] il [...] ; C.F._2
- prende atto delle condizioni di separazione indicate nell'accordo depositato in data 12 Marzo 2025;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le
annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
5 Il Giudice est.
dott. Alessandro Chiauzzi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Estensore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1158 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio con ordinanza depositata in data 15 marzo 2025, all'esito di udienza svolta nelle modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
C.F. ), nato il [...] ad [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
in c.da Villa Carlone snc, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Zulli, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo,
ricorrente;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente ad Ortona, in c.da Villa Carlone snc, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Terra, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente contumace;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE, parte necessaria;
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 12 marzo
2025, svolta nelle modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha proposto domanda di separazione giudiziale nei Parte_1
confronti della moglie, , con la quale ha contratto matrimonio concordatario in data CP_1
5 settembre 2010, in regime di separazione dei beni. Dall'unione non sono nati figli.
Il ricorrente riferisce che i coniugi, pur continuando a coabitare presso l'immobile sito in
Ortona, località Villa Carlone, del quale lo è comproprietario insieme ai propri genitori, Pt_1
vivono da tempo una condizione di grave crisi coniugale, dovuta a insanabile incompatibilità caratteriale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, con conseguente venir meno dell'affectio coniugalis e della disponibilità alla reciproca assistenza morale e materiale.
Il ricorrente espone di aver lasciato la casa coniugale a partire dal mese di giugno 2024, trasferendosi presso l'abitazione dei propri genitori. A tal fine allega comunicazione inviata alla moglie con racc. a/r del 17 maggio 2024, ricevuta dalla destinataria il 4 giugno successivo.
Riferisce, inoltre, che ogni tentativo di addivenire a una separazione consensuale è risultato vano.
Sotto il profilo economico, il ricorrente dichiara di essere attualmente disoccupato a seguito della scadenza dell'ultimo contratto di lavoro nel settembre 2024. La resistente, dal canto suo, risulta iscritta da oltre trent'anni al corso di laurea in medicina senza aver conseguito il titolo accademico, svolge solo saltuariamente lavori occasionali e percepisce un sostegno economico di circa € 200 mensili dal padre residente in [...]. La stessa sarebbe, altresì, proprietaria di alcuni immobili in Grecia, alcuni dei quali messi a reddito.
La è inoltre in possesso dell'autovettura Peugeot 207, di proprietà esclusiva del CP_1
ricorrente.
Poiché non vi sono figli, il ricorrente non formula domande relative all'affidamento o al mantenimento. Chiede tuttavia che venga disposto il rilascio dell'immobile in comproprietà da parte della resistente entro un mese dalla prima udienza, riconoscendo il diritto del medesimo a continuare ad abitarvi.
2 Lo chiede, quindi, la pronuncia di separazione personale, con eventuale addebito alla Pt_1
resistente ove la stessa dovesse assumere comportamenti offensivi o muovere addebiti nei confronti del marito.
Richiede, infine, che venga riconosciuta l'autonomia economica di entrambi i coniugi e che ciascuno venga autorizzato a vivere separatamente, con obbligo di reciproco rispetto e comunicazione dell'eventuale cambio di residenza.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16 dicembre 2024 si è costituita in giudizio , contestando integralmente il contenuto del ricorso introduttivo. CP_1
La resistente ripercorre la storia della relazione affettiva, iniziata nel 1995 e culminata nel matrimonio celebrato in data 5 settembre 2010 in regime di separazione dei beni, preceduto dall'acquisto della casa coniugale, effettuato nel 2009 con il sostegno economico del padre della stessa resistente.
La rappresenta di aver costantemente contribuito, anche mediante rinunce sul piano CP_1
personale e professionale, alla costruzione della vita familiare, proseguendo parallelamente gli studi universitari in medicina e chirurgia presso l'Università Politecnica delle Marche, attualmente giunti all'ultimo anno. A differenza di quanto affermato dal ricorrente, ella sostiene di aver sempre adempiuto ai doveri morali e materiali del matrimonio, mentre lo a suo dire, avrebbe Pt_1
progressivamente disatteso tali obblighi.
In particolare, la resistente deduce gravi condotte del marito, affetto, secondo quanto dichiarato, da dipendenze da alcol, sostanze stupefacenti e gioco d'azzardo, con frequenti episodi di abbandono dei percorsi terapeutici e ricorso alla protezione della famiglia d'origine. Denuncia, inoltre, numerosi incidenti stradali e il ritiro della patente di guida per guida in stato di ebbrezza da parte del coniuge.
Sotto il profilo patrimoniale, la afferma di aver contribuito con risorse personali e CP_1
familiari al mantenimento della casa coniugale, il cui acquisto fu finanziato anche tramite un mutuo cointestato, onorato dalla coppia sin dal 2009. Sostiene, altresì, che il padre, Persona_1 avrebbe investito ulteriori somme (circa € 40.000,00) nella sistemazione dell'abitazione, ivi compresi lavori al vialetto, recinzione e infissi.
In relazione alla richiesta, da parte del ricorrente, di rilascio dell'abitazione entro un mese dalla prima udienza, la resistente eccepisce l'iniquità di tale misura, chiedendo che l'eventuale rilascio venga disposto solo previo riconoscimento di un indennizzo, e con un termine non inferiore a un anno.
3 La resistente chiede quindi: che venga disposta la separazione personale, riconoscendo l'impossibilità di riconciliazione tra le parti e autorizzandole a vivere separatamente;
che, in via preliminare e condizionata, sia disposto un indennizzo a carico del ricorrente in favore della resistente, per complessivi € 50.900,00 (comprensivi del 50% delle rate del mutuo versate, delle spese sostenute per i lavori sull'immobile e delle somme erogate dalla famiglia d'origine della resistente); che, in via subordinata, venga riconosciuto in favore della resistente un assegno di mantenimento pari a € 300,00 mensili per un periodo stimato di tre anni, utile al completamento degli studi universitari e al reperimento di un'adeguata occupazione lavorativa;
che siano respinte le domande avversarie, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Tanto premesso sulle posizioni delle parti, con istanza depositata in data 12 marzo 2025, le medesime parti hanno congiuntamente rappresentato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione. In particolare, lo ha concesso in comodato gratuito alla la casa Pt_1 CP_1
coniugale sino al 31 marzo 2028, data di riconsegna considerata termine essenziale e perentorio.
Le utenze domestiche resteranno intestate allo il quale continuerà a provvedere al relativo Pt_1
pagamento. La si è impegnata a mantenere invariati i consumi;
eventuali eccedenze CP_1
saranno a suo carico. L'autovettura Peugeot 207 SW, targa DL025SR, intestata allo resterà Pt_1
nella comune disponibilità di entrambi i coniugi fino alla medesima data del 31 marzo 2028, con utilizzo secondo necessità condivisa e ripartizione delle spese di consumo. Restano invece a carico dello le spese relative al bollo, all'assicurazione RCA e alla revisione del veicolo. Pt_1
È stato altresì convenuto che, in caso di restituzione anticipata dell'immobile o del veicolo da parte della , nessuna compensazione economica sarà dovuta da parte dello per CP_1 Pt_1
il periodo non usufruito.
In contropartita, la ha rinunciato a ogni ulteriore pretesa di natura economica o CP_1
patrimoniale nei confronti del marito, dichiarando di non avere null'altro a pretendere, a qualsiasi titolo, in relazione ai rapporti economici e patrimoniali intercorsi tra le parti, anche in riferimento ad eventuali contributi ricevuti dalla famiglia d'origine.
In definitiva, le parti, ferma la domanda di dichiarazione di separazione personale dei coniugi, hanno chiesto che le condizioni di separazione siano stabilite secondo quanto indicato nell'accordo.
In riferimento alla domanda di separazione, essa va accolta. Infatti, dalle dichiarazioni delle parti rese in udienza è emersa una grave ed irrecuperabile incompatibilità tra i coniugi.
Emerge, quindi, l'impossibilità di proseguire la convivenza;
può evincersi, quindi, il verificarsi
4 di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Per il resto, nell'accordo raggiunto dalle parti non vi è stabilito alcun tipo di mantenimento di uno dei coniugi in favore dell'altro; le condizioni ivi indicate attengono a rapporti patrimoniali, rispetto ai quali il Tribunale non può che limitarsi a prendere atto. Ne consegue che, in assenza di minori e in assenza di altri soggetti deboli, il Tribunale deve limitarsi a dichiarare la separazione personale dei coniugi, prendendo atto delle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 12 marzo 2025.
In considerazione del raggiungimento dell'accordo tra le parti sulle condizioni di separazione, sussistono i presupposti perché le spese di vite siano integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
, nato il [...] ad [...], e (C.F. C.F._1 CP_1
), nata a [...] il [...] ; C.F._2
- prende atto delle condizioni di separazione indicate nell'accordo depositato in data 12 Marzo 2025;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le
annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
5 Il Giudice est.
dott. Alessandro Chiauzzi
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