TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/06/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 27.03.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 25.06.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2960 del ruolo generale per l'anno 2022, promossa da:
1. nata a [...], il [...], residente in [...], Parte_1
via Cernaia n. 17, ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del
03.10.2022, prot. n. 03284/2022, elettivamente domiciliata in Cagliari, p.zza
Repubblica n. 22, presso lo Studio presso lo studio dell'Avv. Francesca
ORFANOTTI, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. RO
, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in
[...]
Cagliari, via P. Delitala n. 2, presso l'Ufficio di Avvocatura dell'ente,
pagina 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Laura FURCAS in forza di procura generale rogito Notaio el 21.07.2015; Per_1
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni
contraria istanza
In via preliminare:
1) accertare e dichiarare che il provvedimento di riliquidazione dell'assegno n.
04813021 cat. AS intestato alla Sig.ra adottato dall' in data Parte_1 CP_2
14 luglio 2021 è nullo, ai sensi dell'art. 21 septies L. 241/1990, per violazione
dell'art. 3 della medesima legge e, per l'effetto,
2) accertare e dichiarare come non dovuto l'importo di € 22.153,80 richiesto
dall' nel provvedimento di riliquidazione di cui al superiore punto 1); CP_2
3) condannare l' a corrispondere alla Sig.ra la somma di € 4.799,99 CP_2 Pt_1
e/o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi
e rivalutazione, dovuta quale differenza tra quanto a lei spettante e, dunque, €
651,50 mensili e quanto effettivamente corrispostole, pari ad € 282,27 mensili,
dal mese di settembre 2021 e fino alla data della domanda o a quella diversa che
il Giudice riterrà in base alle risultanze di causa.
In ogni caso, nel merito:
5) accertare e dichiarare come non dovuto l'importo di € 22.153,80 richiesto
dall' nel provvedimento di riliquidazione per le ragioni esposte nella parte CP_2
motiva e, in particolare, nel superiore paragrafo B);
pagina 2 6) accertare e dichiarare come comunque dovuto l'intero importo della pensione
sociale, pari all'attualità ad € 651,00 mensili, per le ragioni esposte, in
particolare, nel paragrafo C) della parte motiva di cui sopra;
7) condannare l' a corrispondere alla Sig.ra la somma di € 4.799,99 CP_2 Pt_1
ovvero quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre
interessi e rivalutazione, dovuta quale differenza tra quanto a lei spettante e
quanto effettivamente corrispostole dal mese di settembre del 2021 e fino alla
data della domanda o a quella che il Giudice riterrà in base alle risultanze di
causa;
8) condannare l' a corrispondere alla Sig.ra la complessiva somma di CP_2 Pt_1
€ 9.599,98 di cui € 1.846,15 per i mesi da settembre a dicembre 2017, € 4.799,99
per l'anno 2018 ed € 2.953,84 per il 2019 o di quella maggiore o minore che sarà
accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria,
dovuta quale differenza tra quanto a lei spettante (rispettivamente € 460,00, €
465,91 ed € 649,44 mensili per il 2017, il 2018 e il 2019) e quanto effettivamente
percepito dalla medesima dal mese di settembre del 2017 al mese di settembre del
2019 (pari ad € 91,75 mensili nel 2017, € 96,68 nel 2018 ed € 280,21 nel 2019)
per le ragioni esposte in particolare nel paragrafo C) di cui sopra;
9) con vittoria di spese e di onorari del giudizio”.
Nell'interesse del resistente:
“il Giudice adito voglia
1) In via principale rigettare l'avverso ricorso perché infondato.
2) In ogni caso e per i motivi di cui alla superiore narrativa dichiarare
l'intercorsa decadenza relativamente alle pretese relative agli anni 2017-2021.
3) Spese secondo giustizia”.
pagina 3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' RO
, al fine di domandare l'accertamento del proprio diritto a percepire
[...]
l'assegno sociale.
In specie, ella ha rappresentato:
− che il 05.08.2014, l' le aveva comunicato di aver accolto il CP_2
proprio ricorso avverso la domanda reiezione della domanda di assegno sociale,
ricorso basato sul presupposto di essere separata dal marito, come da documentazione già in possesso dell'Istituto Nazionale di Previdenza, ma di non avere “nessuna fonte di sostentamento”, non avendo il predetto coniuge mai provveduto al versamento dell'assegno di mantenimento disposto dal Giudice, e le aveva comunicato, altresì, di aver provveduto, con decorrenza dal 01.05.2014, alla liquidazione in suo favore dell'assegno sociale numero 04813021 Cat. AS per un importo mensile, comprensivo della maggiorazione sociale, pari a euro 90,85;
− che, il 30.01.2015, il Patronato aveva inviato, all' CP_3 CP_2
domanda di ricostituzione reddituale e che, con comunicazione del 06.02.2015,
l'Istituto l'aveva informata di non aver potuto definire la sua richiesta di ricostituzione reddituale in assenza di un “provvedimento del Giudice di revoca
dell'assegno di mantenimento”, atteso che “la sola dichiarazione di non percepire
l'assegno non comporta(va) il venir meno del relativo reddito da assegno per l'ex
coniuge”;
− di avere presentato ricorso amministrativo il 17.02.2016, rigettato il
22.04.2016, di non avere proposto ricorso giudiziale e di avere percepito, a far tempo dal mese di gennaio del 2019, avendo compiuto nel mese di dicembre del
pagina 4 2018 il 70° anno di età, l'assegno sociale di importo elevato a euro 280,21,
l'importo invariato fino al mese di settembre del 2019, quando aveva iniziato a esserle erogata, a titolo di assegno sociale, la somma mensile di euro 649,44;
− che, il 21.04.2021, l' le aveva comunicato di aver “esaminato la CP_2
sua richiesta di ricostituzione proveniente da liste pensioni da verificare”, ma di non averla potuta definire perché carente del “Modello RED dal 2017 al 2021, per
sblocco arretrati importo elevato urgente per verifica assegno alimentare”,
invitandola così a presentare la documentazione entro 30 giorni e che, dopo avere inviato, il 30.06.2021, tramite il Patronato all' di Quartu CP_3 CP_2
Sant'Elena la documentazione RED relativa agli anni dal 2017 al 2021
(precisando, ancora una volta, che, nonostante quanto previsto dal Tribunale di
Cagliari con la sentenza di separazione n. 2426/2010, il proprio coniuge non le aveva mai provveduto a versare alcunché), l' il 14.07.2021, l'aveva CP_2
informava di aver riliquidato l'importo del suo assegno sociale con decorrenza dal
01.05.2014, ossia fin dalla data di riconoscimento del suo diritto alla suddetta prestazione assistenziale;
− che, in particolare, l' aveva accertato, per il periodo dal CP_2
01.05.2014 al 31.08.2021, un debito, a carico di lei ricorrente, di euro 22.153,80
(così determinato: euro 4.799,99 per ogni anno dal 2017 al 2020 ed euro 2.953,84
per il 2021), con la conseguenza che, a partire dal mese di settembre del 2021,
l'importo del suo assegno sociale sarebbe stato pari ad euro 282,27 mensili;
− di avere, il 04.10.2021, depositato ricorso amministrativo avverso la predetta comunicazione di riliquidazione, chiedendo l'annullamento, in via di autotutela, del provvedimento di riliquidazione dell'assegno n. 04813021 cat. AS
a lei intestato e che, per l'effetto, venisse ricostituita la sua pensione nella misura
pagina 5 di euro 651,50, con riconoscimento delle differenze dovute dal mese di settembre
2021 e fino alla data di effettivo ripristino della sua pensione;
− che, ad oggi l' non ha mai dato alcun riscontro al suddetto ricorso CP_2
amministrativo.
2. L' si è Controparte_4
costituito in giudizio, domandando il rigetto del ricorso.
In specie, l'Istituto ha
− rappresentato:
− che nelle cause di indebito, tanto più nelle ipotesi di variazione di importi basate sui dati reddituali, incombe al ricorrente l'onere di provare il diritto alla prestazione piena, posto che l'assegno in godimento era stato oggetto di provvedimenti di ricostituzione nel 2014 in ragione della titolarità di assegno di mantenimento e in assenza di allegazioni che provassero di avere svolto corretta attività volta al recupero dell'assegno di mantenimento stesso (da qui la riduzioni dell'importo intercorso con le ricostituzioni del 2014 e confermato con quella del
2015);
− eccepito che la CC era stata destinataria di una ricostituzione nell'anno 2014, confermata nel 2015, e che tali provvedimenti non erano mai stati oggetto di ricorso giudiziale e comunque certamente non impugnati nel triennio dalla comunicazione, anche a volere individuare il dies a quo nella percezione del primo rateo ridotto (settembre 2014).
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. Preliminarmente, è fondata e deve essere accolta l'eccezione di decadenza tempestivamente sollevata dall' CP_2
pagina 6 Nella vicenda scrutinata, è documentalmente provato che pur Parte_1
avendo ricevuto un provvedimento di ricostituzione nell'anno 2014, confermato nel 2015 e pur avendo avuto notizia, ancora il 06.05.2016, della reiezione del ricorso amministrativo, non aveva mai proposto ricorso giudiziale avverso i detti provvedimenti nel triennio dalla comunicazione e ciò anche considerando, quale
dies a quo, la data di pagamento del primo rateo ridotto, ossia il mese di settembre
2014.
Trova applicazione l'art. 47, D.P.R. 30.04.1970, n. 639, che stabilisce che “Per le
controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere
proposta a pena di decadenza entro il termine di tre anni dalla data di
comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi
dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della
predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data
di presentazione della richiesta di prestazione”.
L'art. 38, d.l. 06.07.2011, n. 98, conv. con modif. dalla l. 06.07.2011, n. 111 ha aggiunto, all'art. 47, l'attuale 6° comma, secondo cui “Le decadenze previste dai
commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto
l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di
accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal
riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
Ne deriva che, salvo quanto si dirà nel punto di parte motiva che segue, devono essere rigettate le domande intese ad accertare la illegittimità dell'indebito ritenuto dall' già a seguito della prima ricostituzione (anno 2014, CP_2
confermata nell'anno 2015) e la illegittimità dei provvedimenti di ricostituzione
pagina 7 degli anni 2014 e 2015, dalla cui azione giudiziaria relativa la ricorrente odierna risulta decaduta da diverso tempo addietro.
5. Nel merito, la domanda proposta da di accertamento del Parte_1
diritto all'assegno sociale è fondata e deve essere accolta, per quanto di ragione.
Giova premettere che, in punto di diritto, in materia di assegno sociale, l'art. 3,
rubricato “Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale”, l.
08.08.1995, n. 335, recante “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare”, che prevede che il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti, assegna rilievo non alla mera titolarità dei redditi,
ma alla loro effettiva percezione.
Ne consegue che il reddito incompatibile con il riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione, l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale.
Nella vicenda scrutinata, l' ai fini del diniego dell'assegno sociale, ha CP_2
evidenziato che, in difetto di un provvedimento del Giudice di revoca dell'assegno di mantenimento, non è sufficiente la mera dichiarazione della richiedente di non percepire l'assegno al fine di far venir meno il “relativo reddito da assegno per
l'ex coniuge” (doc. 7, prodotto col ricorso introduttivo).
L'Istituto resistente ritiene, quindi, che il coniuge separato obbligato a corrispondere l'assegno ben potrebbe soddisfarlo e che sostanzialmente lo stato di bisogno della odierna ricorrente sarebbe precostituito.
L'assunto, ad avviso del Tribunale, non può essere condiviso alla stregua dell'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione che va
pagina 8 delineandosi, congruamente motivato e da cui questo Giudice non ha ragione di discostarsi, secondo cui non è ravvisabile “né nella lettera né nella ratio dell'art.
3, comma 6, l. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di
bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole: al
contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale
rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai
fini del diritto all'assegno «è costituito dall'ammontare dei redditi [...]
conseguibili nell'anno solare di riferimento» dev'essere infatti interpretata in
stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, come
appena ricordato, l'assegno «è erogato con carattere di provvisorietà sulla base
della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato [...] sulla base
della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti»: vale a dire che
all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi
percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della
domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà
essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti “effettivamente percepito”»,
aggiungendosi, assai incisivamente, che «tale conclusione s'impone in ragione
del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non
consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei
bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in
cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi
[…] Ciò val quanto dire che il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e
obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in
relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si
considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla
sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al
pagina 9 mantenimento e/o agli alimenti: opinare il contrario equivarrebbe appunto a
supporre che l'obbligo dello Stato di provvedere ai bisognosi sussiste solo in via
sussidiaria, ciò che, escludendo in radice ogni possibilità di libera scelta tra le
due forme di protezione, finirebbe per lasciare tali soggetti alla mercé delle
vischiosità dei rapporti familiari, impedendo alla collettività di garantirne la
personalità, l'autonomia e la stessa dignità, in spregio alla lettera e
all'intonazione dei principi costituzionali dianzi ricordati” (Cass. civ., Sez. VI-L.,
26.07.2022, ord. n. 23305; si veda altresì Cass. civ., Sez. L., Cass. Sez. L,
15.09.2021, n. 24954, secondo cui “Il diritto alla corresponsione dell'assegno
sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito
lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva
dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al
limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata
richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di
assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere
normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole”).
Nel caso che ci occupa, fermo restando che la circostanza della effettiva separazione tra coniugi, pure implicitamente provata documentalmente (cfr. doc.
4, prodotto col ricorso introduttivo), costituisce un fatto pacifico tra le parti in causa, risulta che lo stesso Istituto resistente riconosce implicitamente che, senza computare il reddito da assegno di mantenimento, già previsto in sede di separazione personale, la CC non supererebbe il limite reddituale previsto per l'erogazione dell'assegno.
Per altro verso, la circostanza che la ricorrente sia titolare di un assegno di mantenimento non può reputarsi idonea a comprovare l'assenza dello stato di bisogno della medesima.
pagina 10 Né apparirebbe sufficiente, al fine di negare il diritto della ricorrente all'assegno sociale, evidenziare la capienza del patrimonio dell'ex coniuge obbligato all'assegno, in difetto di elementi ulteriori che era onere dell' provare, CP_2
trattandosi di fatti impeditivi ed estintivi del diritto fatto valere in giudizio dalla
. Pt_1
Deve, dunque, ritenersi che abbia diritto all'assegno sociale con Parte_1
decorrenza, che, tenendo conto del termine triennale di decadenza e del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (04.10.2022), deve essere fissata a partire dal 01.10.2019 e, per l'effetto, l' deve essere condannato a pagare, CP_2
alla ricorrente , i ratei di assegno maturati e non corrisposti, nella misura Pt_1
di legge, senza considerazione del reddito derivante dall'assegno di mantenimento del coniuge, con gli interessi legali fino al saldo, ferma restando la possibilità di compensazione dell'importo degli arretrati con il debito residuo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133, D.P.R. 30.5.2002 n. 115,
recante il testo unico delle spese di giustizia, essendo vincitrice la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con riferimento allo scaglione relativo all'ammontare della prestazione di assistenza sociale ai sensi dell'art. 13, comma
1°, c.p.c. (e così secondo lo scaglione compreso tra euro 5.201,00 e 26.000,00),
secondo i medi tariffari tenuto conto della importanza della questione e con esclusione della fase istruttoria, effettivamente non svoltasi.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. accerta che ha diritto a percepire l'assegno sociale ex Parte_1
art. 3, l. 08.08.1995, n. 335, con decorrenza dal 01.10.2019 e, per l'effetto,
pagina 11 2. condanna l' RO
, in persona del Presidente pro tempore, a pagare, a i
[...] Parte_1
ratei di assegno di cui al punto 1, maturati e non corrisposti, nella misura di legge,
senza considerazione del reddito derivante dall'assegno di mantenimento del coniuge, con gli interessi legali fino al saldo;
3. condanna l' RO
, in persona del Presidente pro tempore, a rifondere lo Stato delle spese
[...]
del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.863,50 (compenso già
dimidiato, per compensi di Avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Cagliari, 25.06.2025
IL GIUDICE Dott. Giuseppe CARTA
pagina 12