Articolo 2102 del Codice civile
Articolo 2101Articolo 2103
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19 aprile 1942
Art. 2102.

(Partecipazione agli utili).

Se le norme corporative o la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro e' determinata in base agli utili netti dell'impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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