Articolo 20 della Legge 2 luglio 1949, n. 408
Articolo 19Articolo 21
Versione
18 luglio 1949
Art. 20.
Salvo il caso di forza maggiore, si decade dai benefici previsti nei precedenti articoli, qualora, le nuove costruzioni, le ricostruzioni o gli ampliamenti non siano stati compiuti ai sensi ed entro i termini fissati dall'art. 13 e dall'art. 19.
Nella stessa decadenza si incorre, salvo sempre il caso di forza maggiore, se i mutui preveduti nell'art. 18 non siano stati effettivamente adibiti alla costruzione delle case di cui all'art. 13 od al pagamento del prezzo di trasferimento.
Nelle ipotesi previste nei precedenti commi e' dovuta, oltre le normali imposte, una sopratassa pari ad un decimo dell'ammontare delle imposte stesse.
Entrata in vigore il 18 luglio 1949
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