Sentenza breve 22 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza breve 22/04/2026, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00614/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00231/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 231 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto, Questura di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Distrettuale di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa concessione di misure cautelari,
- del Provvedimento della Prefettura di Taranto Area I prot. -OMISSIS- del 19/02/2026 con cui, in relazione agli incontri di calcio relativi alle gare del Campionato di Eccellenza, Girone unico 2025/2026 “-OMISSIS- – -OMISSIS- del 22 Febbraio 2026 e -OMISSIS- – -OMISSIS- 1963 del 05 marzo 2026 (Turno infrasettimanale)”, da svolgersi presso lo Stadio comunale “-OMISSIS-” di -OMISSIS- (TA), è stata disposta “l’adozione della seguente prescrizione: - disputa dell’incontro a porte chiuse”;
- di tutti gli atti presupposti ivi richiamati e, in particolare, della Determinazione n. -OMISSIS- assunta in data 17.02.2026 dal Comitato di Analisi per la Sicurezza nelle Manifestazioni Sportive – C.A.S.M.S. nonché della nota della Questura di Taranto Cat/A.4/Digos Prot. -OMISSIS- del 18.02.2026;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto, della Questura di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. Carlo Iacobellis e uditi per le parti i difensori Avv. M. Conte, in sostituzione del Prof. Avv. S. Sticchi Damiani, per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato R. Corciulo per le Amministrazioni statali resistenti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 04.03.2025 e depositato in data 05.03.2026, la Società ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, del Provvedimento della Prefettura di Taranto Area I prot. -OMISSIS- del 19/02/2026 con cui, in relazione agli incontri di calcio relativi alle gare del Campionato di Eccellenza, Girone unico 2025/2026 “-OMISSIS- – -OMISSIS- del 22 Febbraio 2026 e -OMISSIS- – -OMISSIS- 1963 del 05 marzo 2026 (Turno infrasettimanale)”, da svolgersi presso lo Stadio comunale “-OMISSIS-” di -OMISSIS- (TA), è stata disposta “l’adozione della seguente prescrizione: - disputa dell’incontro a porte chiuse”; di tutti gli atti presupposti ivi richiamati e, in particolare, della Determinazione n. -OMISSIS- assunta in data 17.02.2026 dal Comitato di Analisi per la Sicurezza nelle Manifestazioni Sportive – C.A.S.M.S. nonché della nota della Questura di Taranto Cat/A.4/Digos Prot. -OMISSIS- del 18.02.2026; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - VIOLAZIONE, FALSA O ERRATA INTERPRETAZIONE E/O APPLICAZIONE DELL’ART. 2 DEL T.U.L.P.S. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LOGICITÀ, RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITÀ. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.
Il 09.03.2026, si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per le Amministrazioni intimate.
Il 10.04.2026, le Amministrazioni resistenti hanno depositato una memoria difensiva, chiedendo preliminarmente di dichiarare la improcedibilità della domanda cautelare proposta ex adverso e, gradatamente, nel merito, di respingere i motivi di ricorso.
Il 14.04.2026, il difensore della Società ricorrente ha depositato in giudizio una nota con la quale, premesso che l’incontro di calcio “è stato dapprima rinviato (come chiarito in sede di ricorso introduttivo del gravame) al 9.4.2026 ed è stato successivamente anticipato all’8.4.2026, ore 20:30, come risulta dalla comunicazione della medesima Società ricorrente, con modalità “porte aperte”, e ciò a seguito del tavolo tecnico tenutosi presso la Questura di Taranto in data 31.3.2026 al precipuo fine di (ri)discutere i servizi di sicurezza pubblica correlati alla partita di calcio per cui è causa”, e considerato che in ragione di tanto, non sussiste più alcun interesse, da parte della ricorrente -OMISSIS-, a coltivare il giudizio., ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2026, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta, il Presidente di questa Sezione, a fronte della richiesta, avanzata dal difensore della società ricorrente di cessazione della materia del contendere formulata per iscritto e depositata in atti, ha dato avviso alle parti costituite, ex art. 60 c.p.a., della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata. La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
2.1 In particolare, osserva il Collegio che, con la sopracitata nota depositata in giudizio in data 14.04.2024, il difensore della Società ricorrente ha comunicato che l’incontro di calcio -OMISSIS- – -OMISSIS- 1963, a seguito del tavolo tecnico tenutosi presso la Questura di Taranto in data 31.3.2026, si è svolto a porte aperte in data 8.4.2026 in -OMISSIS-, e ha chiesto, quindi di dichiarare la cessazione della materia del contendere, non sussistendo più alcun interesse, da parte della ricorrente Società, a coltivare il presente giudizio, per cui il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere”.
In questo senso, la giurisprudenza ha precisato che “La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato; è, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.” (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 26 gennaio 2024, n. 823).
2.2. In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a..
3. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TR MO, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
Carlo Iacobellis, Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| Carlo Iacobellis | TR MO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.