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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/11/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G.1375/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. n. 1375 /2025 promossa da:
, nata a [...] in data [...] (c.f. Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Novara, C.so della Vittoria 5/D presso lo studio dell'avv. BOSCO ANNA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, nato a [...] in data [...] (c.f. Controparte_1
residente in [...], elettivamente domiciliato in C.F._2
Cosenza, Via Benito Falvo n. 47/B presso lo studio dell'avv. CORTESE STEFANIA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“ dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
ordinare al Comune di NA (CS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente a entrambi i coniugi, con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre. a) L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà esercitato dai genitori i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il minore relativamente alla sua istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni di . Per_1
b) I giorni di affidamento sono così regolati: per il momento starà con il padre un Per_1 pomeriggio a settimana, giorno da stabilire di volta in volta secondo i suoi impegni, dall'uscita dalla scuola, ove sarà prelevato dal padre, sino all'orario di cena, quando sarà riaccompagnato presso la casa familiare. Starà ugualmente con il padre il sabato e la domenica, a week end alterni, con possibilità di pernottare, qualora lo desideri, presso il padre la notte del sabato, da Per_1 concordarsi preventivamente con la madre e con il minore. c) Ferma restando la suddetta regolamentazione dell'affidamento, nel periodo delle festività natalizie starà ad anni alterni con uno dei genitori, iniziando, per il 2025, con la madre. Nel periodo Per_1 in esame l'altro genitore terrà con sé il ragazzo per tre giorni successivi nel periodo compreso tra il 28 dicembre e il 6 gennaio di ogni anno: il genitore che per questo periodo lo terrà con sé dovrà comunicare i giorni all'altro genitore entro il 10 dicembre. Nel periodo pasquale starà Per_1 con uno dei genitori ad anni alterni iniziando con il padre per la Pasqua 2025. Per quanto concerne le vacanze estive, sarà onere dei genitori prendere accordi compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e la volontà di . Parimenti per i vari giorni festivi nel corso dell'anno Per_1
i genitori si accorderanno per tenere con sé in base agli impegni lavorativi, alternando i Per_1 giorni. d) I genitori, previo accordo tra loro, nell'interesse del figlio e per comprovate esigenze, potranno modificare le condizioni di affido ivi stabilite.
2) La casa familiare sita a Cameri, via Armando Diaz 42 e composta dall'appartamento censito nel Comune di CAMERI (B473) (NO) Foglio 50 Particella 71 Subalterno 3, Categoria A/3a), Classe 2, Consistenza 5,0 vani e dal relativo garage -al servizio dell'abitazione e ad essa collegato- censito nel Comune di CAMERI (B473) (NO) Foglio 50 Particella 71 Subalterno 21 Categoria C/6c), Classe
3, verrà assegnata alla signora perché possa abitarvi con il figlio , Parte_1 Per_1 sino al raggiungimento della sua maggiore età e indipendenza economica. 3) Il signor verserà alla signora Controparte_1 Parte_1
(iban:[...]), a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1 la somma di € 300,00 mensili, somma che sarà versata alla stessa anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla data di omologa del presente accordo, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al 2026. 4) Il signor terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai Controparte_1 figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e)baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 5) Il signor verserà alla signora (iban: Controparte_1 Parte_1
[...]), a titolo di contributo al mantenimento, la somma di € 200,00 anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo l'omologa della separazione e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al 2026. Tale misura rimarrà in essere sino all'assunzione a tempo indeterminato della signora . Pt_1
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI 6) Il signor si impegna a pagare mensilmente il mutuo per la casa familiare, sino Controparte_1
a scadenza dello stesso. Ha già provveduto infatti a trasferire la rata dello stesso presso la sua banca (Intesa San Paolo) a decorrere dal mese di marzo 2025; 7) la signora provvederà a modificare l'intestazione delle varie bollette relative alle utenze Pt_1 domestiche si farà carico delle relative spese ordinarie dell'abitazione contestualmente all'inizio del versamento del contributo al mantenimento da parte del sig. CP_1
8) Il garage sito e censito nel Comune di CAMERI (B473) (NO) Foglio 50 Particella 1380 Subalterno 7 Categoria C/6c), Classe 3, acquistato successivamente con separato atto e non gravato da alcun finanziamento, rimarrà in uso a entrambi i proprietari con il contenuto presente allo stato attuale (e in particolare per il ricovero dell'auto da parte della signora e per il ricovero e di eventuali Pt_1 beni e oggetti personali da parte del sig. ma in caso di comprovata e documentata CP_1 necessità di uno dei due coniugi, previo accordo degli stessi, potrà essere messo in vendita o in locazione per far fronte a sopravvenute esigenze economiche degli stessi”.
Per il P.M.
“conclude per l'accoglimento del ricorso”. MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1 in NA (CS), in data 10/08/2013 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n 13, Parte II, Serie A, anno 2013. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (05/04/2011) ancora minorenne. Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note scritte di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 22/10/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...]_1 in data 02/03/1974 e , nato a NA (CS) in [...]_1
29/05/1976;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA il giorno 13/11/2025.
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. n. 1375 /2025 promossa da:
, nata a [...] in data [...] (c.f. Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Novara, C.so della Vittoria 5/D presso lo studio dell'avv. BOSCO ANNA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, nato a [...] in data [...] (c.f. Controparte_1
residente in [...], elettivamente domiciliato in C.F._2
Cosenza, Via Benito Falvo n. 47/B presso lo studio dell'avv. CORTESE STEFANIA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“ dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
ordinare al Comune di NA (CS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente a entrambi i coniugi, con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre. a) L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà esercitato dai genitori i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il minore relativamente alla sua istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni di . Per_1
b) I giorni di affidamento sono così regolati: per il momento starà con il padre un Per_1 pomeriggio a settimana, giorno da stabilire di volta in volta secondo i suoi impegni, dall'uscita dalla scuola, ove sarà prelevato dal padre, sino all'orario di cena, quando sarà riaccompagnato presso la casa familiare. Starà ugualmente con il padre il sabato e la domenica, a week end alterni, con possibilità di pernottare, qualora lo desideri, presso il padre la notte del sabato, da Per_1 concordarsi preventivamente con la madre e con il minore. c) Ferma restando la suddetta regolamentazione dell'affidamento, nel periodo delle festività natalizie starà ad anni alterni con uno dei genitori, iniziando, per il 2025, con la madre. Nel periodo Per_1 in esame l'altro genitore terrà con sé il ragazzo per tre giorni successivi nel periodo compreso tra il 28 dicembre e il 6 gennaio di ogni anno: il genitore che per questo periodo lo terrà con sé dovrà comunicare i giorni all'altro genitore entro il 10 dicembre. Nel periodo pasquale starà Per_1 con uno dei genitori ad anni alterni iniziando con il padre per la Pasqua 2025. Per quanto concerne le vacanze estive, sarà onere dei genitori prendere accordi compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e la volontà di . Parimenti per i vari giorni festivi nel corso dell'anno Per_1
i genitori si accorderanno per tenere con sé in base agli impegni lavorativi, alternando i Per_1 giorni. d) I genitori, previo accordo tra loro, nell'interesse del figlio e per comprovate esigenze, potranno modificare le condizioni di affido ivi stabilite.
2) La casa familiare sita a Cameri, via Armando Diaz 42 e composta dall'appartamento censito nel Comune di CAMERI (B473) (NO) Foglio 50 Particella 71 Subalterno 3, Categoria A/3a), Classe 2, Consistenza 5,0 vani e dal relativo garage -al servizio dell'abitazione e ad essa collegato- censito nel Comune di CAMERI (B473) (NO) Foglio 50 Particella 71 Subalterno 21 Categoria C/6c), Classe
3, verrà assegnata alla signora perché possa abitarvi con il figlio , Parte_1 Per_1 sino al raggiungimento della sua maggiore età e indipendenza economica. 3) Il signor verserà alla signora Controparte_1 Parte_1
(iban:[...]), a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1 la somma di € 300,00 mensili, somma che sarà versata alla stessa anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla data di omologa del presente accordo, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al 2026. 4) Il signor terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai Controparte_1 figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e)baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 5) Il signor verserà alla signora (iban: Controparte_1 Parte_1
[...]), a titolo di contributo al mantenimento, la somma di € 200,00 anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo l'omologa della separazione e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al 2026. Tale misura rimarrà in essere sino all'assunzione a tempo indeterminato della signora . Pt_1
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI 6) Il signor si impegna a pagare mensilmente il mutuo per la casa familiare, sino Controparte_1
a scadenza dello stesso. Ha già provveduto infatti a trasferire la rata dello stesso presso la sua banca (Intesa San Paolo) a decorrere dal mese di marzo 2025; 7) la signora provvederà a modificare l'intestazione delle varie bollette relative alle utenze Pt_1 domestiche si farà carico delle relative spese ordinarie dell'abitazione contestualmente all'inizio del versamento del contributo al mantenimento da parte del sig. CP_1
8) Il garage sito e censito nel Comune di CAMERI (B473) (NO) Foglio 50 Particella 1380 Subalterno 7 Categoria C/6c), Classe 3, acquistato successivamente con separato atto e non gravato da alcun finanziamento, rimarrà in uso a entrambi i proprietari con il contenuto presente allo stato attuale (e in particolare per il ricovero dell'auto da parte della signora e per il ricovero e di eventuali Pt_1 beni e oggetti personali da parte del sig. ma in caso di comprovata e documentata CP_1 necessità di uno dei due coniugi, previo accordo degli stessi, potrà essere messo in vendita o in locazione per far fronte a sopravvenute esigenze economiche degli stessi”.
Per il P.M.
“conclude per l'accoglimento del ricorso”. MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1 in NA (CS), in data 10/08/2013 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n 13, Parte II, Serie A, anno 2013. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (05/04/2011) ancora minorenne. Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note scritte di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 22/10/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...]_1 in data 02/03/1974 e , nato a NA (CS) in [...]_1
29/05/1976;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA il giorno 13/11/2025.
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti