Articolo 95 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 94Articolo 96
Versione
15 dicembre 1981
Art. 95. (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi)

L' articolo 632 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 632. - (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi). - Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprieta' lo stato dei luoghi, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
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