Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2001, n. 3072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3072 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN 03 072 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 11235/98 -Consigliere Cron.6381 Dott. Paolino DELL'ANNO Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere Ud.07/12/00 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR AT, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato ANGELOZZI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVIA ANTONIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 2000 elettivamente 5272 17,presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, -1- rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, STARNONI GIORGIO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 202/98 del Tribunale di POTENZA, depositata il 12/03/98 R.G.N. 298/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso il rigetto dl ricorso. -2- 11235/98 Svolgimento del processo Con ricorso del 4.2.1995 al Pretore di Potenza Donato AO, premesso che in data 16.9.1993 1'INPS gli aveva revocato l'assegno di i invalidità e che il ricorso amministrativo aveva avuto esito negativo, chiedeva la condanna dell'istituto al ripristino della prestazione previdenziale ed al pagamento dei ratei scaduti, assumendo che permanevano le condizioni che a suo tempo avevano dato luogo al riconoscimento dell'assegno. L'INPS si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda. Il Pretore, con sentenza del 7.12.1995, respingeva il ricorso rilevando che la consulenza tecnica disposta in quel giudizio aveva escluso che la capacità di lavoro del AO fosse ridotta a meno di un terzo. D.Ag. Il Tribunale di Potenza, con sentenza del 18 dicembre 1997, rigettava a sua volta l'appello proposto dall'assicurato, rilevando che l'esame peritale disposto in secondo grado aveva confermato che le patologie da cui era affetto il AO, considerate unitariamente, non riducevano la capacità di lavoro del predetto a meno di un terzo. Avverso detta sentenza il AO ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo. L'INPS si è costituito depositando solo procura. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. n. 636 e successive modifiche e 10 del R.D.L. 14 aprile 1939 degli articoli 132 n. 4 e 445 c.p.c., nonché omessa, motivazione, si censura la insufficiente e contraddittoria acriticamente aderito alle sentenza impugnata per aver conclusioni del consulente tecnico, senza adeguata motivazione, 2 e si deduce in primo luogo che il Tribunale ha omesso qualsiasi raffronto tra le condizioni dell'assicurato al momento della concessione dell'assegno di invalidità con quelle sussistenti all'atto della mancata conferma, al fine di stabilire se, tenute presenti le due situazioni, gli esiti della malattia si fossero attenuati in misura tale da comportare il riacquisto della capacità di lavoro. Si rileva, in particolare, che il Tribunale non ha tenuto conto della complessità del quadro morboso che a suo tempo ha dato luogo alla concessione delle pensione di invalidità, comprendente gonoartrosi bilaterale, gastroduodenite, colite spastica, diverticolosi del colon, lepatopatia steatosica;
non ha tenuto conto del principio secondo cui, quando il diritto D.Ag. all'assegno di invalidità sia stato affermato con sentenza passata in giudicato, come nella specie, il potere di revoca dell'INPS può esercitarsi solo se le condizioni di salute del pensionato siano migliorate rispetto a quelle che giustificarono la concessione;
non ha tenuto conto del carattere non reversibile di tali infermità, avuto riguardo anche all'età della assicurato (56 anni); non ha considerato l'incidenza negativa di dette infermità sulla concreta possibilità di prosecuzione dell'attività di coltivatore diretto о di altra attività con questa confacente;
non ha tenuto conto, infine, del usurante dell'attività agricola svolta dallacarattere assicurato. Le doglianze del ricorrente non sono meritevoli di accoglimento. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, nel giudizio promosso per contestare la "revoca" dell'assegno di invalidità disposta dall'INPS ai sensi dell'art. 10, secondo comma, del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, convertito con modificazioni in legge n. 1272 del 1939 oggetto dell'indagine - deve essere non la legittimità del provvedimento amministrativo (riconducibile ad una attività ricognitiva o di certazione), bensì la spettanza o no del diritto all'assegno, e quindi la verifica della sussistenza o meno di uno stato invalidante nella misura richiesta dalla legge, restando escluso che la soppressione possa ritenersi legittima solo a seguito di un raffronto tra la situazione esistente all'epoca della precedente concessione e quello esistente all'atto della soppressione (Cass. n. 8144 del 1992, Cass. n. 10033 del 1991). Questo principio, è stato poi precisato, non può trovare applicazione nel caso in cui il diritto all'assegno di invalidità sia stato in D.Ag. in precedenza affermato con sentenza passata in giudicato;
siffatta ipotesi, infatti, poiché l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato si estende a tutti gli elementi richiesti dalla legge per la costituzione del rapporto, ivi compreso lo stato invalidante, la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di una valutazione diversa ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti e quindi, quando viene in questione la legittimità della revoca dell'assegno, va eseguito il necessario raffronto tra la situazione esistente all'epoca del precedente accertamento giudiziale e quella ricorrente al momento dell'emanazione dell'atto di soppressione per verificare se effettivamente vi è stata una evoluzione in senso migliorativo dello stato di salute del lavoratore (Sez. Un. n. 383 del 1999, Cass. n. 928 del 1996, Cass. n. 2467 del 1992). Orbene, il AO ha affermato in ricorso che il suo diritto all'assegno di invalidità era stato in precedenza affermato con 4 sentenza passata in giudicato;
però di tale sentenza non precisa né gli estremi, né il contenuto, né indica il momento del passaggio in giudicato del provvedimento. E' noto che, per il principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di accedere a fonti estranee allo stesso ricorso, non essendo consentito alla Corte svolgere indagini integrative (cfr. tra le tante Cass. n. 9734 del 1999, Cass. n. 2965 del 1997, Cass. n. 7177 del 1997). Ne consegue che l'affermazione del ricorrente, per la sua genericità, non è di per sé sufficiente a giustificare il buon fondamento della censura relativa al mancato raffronto con la pregressa situazione sanitaria esistente al momento del presunto D.Ag. accertamento giudiziale. Pertanto resta privo di conseguenze l'omesso esame da parte del Tribunale di tale pregressa situazione. Quanto alle restanti censure, va osservato che due distinte consulenze tecniche, disposte in primo ed in secondo grado, sono arrivate alle medesime conclusioni contrarie alle pretese del ricorrente, accertando che le patologie da cui è affetto il periziato non sono tali da ridurre a meno di un terzo la capacità lavorativa dello stesso in occupazioni confacenti alle sue attitudini. In particolare la consulenza eseguita in secondo grado, richiamata dal Tribunale nella motivazione della sentenza, ha tenuto conto si dell'età (56 anni) che dell'attività lavorativa del periziato (coltivatore diretto) nel che è implicita anche la considerazione del carattere usurante del lavoro svolto - ed 5 ha riscontrato nel ricorrente tutte le patologie evidenziate in dall'interessato. Tuttavia il CTU è pervenuto aricorso conclusioni sfavorevoli per il periziato con argomentazioni motivate sul piano scientifico e non investite da specifiche e decisive censure. Al riguardo giova precisare che il giudice di merito che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni della parte siano state implicitamente rigettate;
con la conseguenza che il ricorrente per cassazione, il quale lamenti che la consulenza D.Ag. tecnica non abbia tenuto conto delle osservazioni da lui formulate, ha l'onere di precisare gli errori in cui il giudice del merito sarebbe incorso nel recepire le conclusioni di detta consulenza, non essendo il generico richiamo sufficiente contenuto nel ricorso a quanto si è dedotto nel giudizio di merito (Cass. n. 2114 del 1995, Cass. n. 1495 del 1983, Cass. n. 3711 del 1989), dato che, per il già richiamato principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo della decisività degli errori censurati deve poter essere compiuto dalla Corte sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. n. 10913 del 1998). Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto. Nulla per le spese del giudizio di cassazione a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 7 dicembre 2000 Il Presidente Il Cons. estensore Разміо bе lwis Provarle IO Still e IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositate in Carcelleria ogal - 2. MAR. 2001 BORATORE CELLERIA 3 0 3 1 A 5 I S . D S . T , A R N O T A L , ' 3 L L A 7 L S O - E E B 8 P - I D S 1 I D I 1 S N A N G T E E S O S G O I A G P A D E M L I E O , T A O A T I D R L R T E L I S I T E D G N D E E O S R E