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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/11/2025, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2871/24 R.g.
Tra
, elett.te dom.ta in Ariano Irpino presso lo Parte_1 studio dell'avv. Guerino Gazzella che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.to in Polla presso lo studio dell'avv. Controparte_1
UA GE che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori. Conclusioni: le parti private come da conclusioni congiunte rese all'udienza del 15.10.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 26.07.2024 , premesso di Parte_1 aver intrattenuto con una relazione di convivenza dalla Controparte_1 quale è nata il [...] la figlia ha dedotto che la relazione Per_1 affettiva è cessata;
che ella presta attività lavorativa a tempo indeterminato, con mansioni di infermiera, alle dipendenze della soc. coop.
” presso l'ADI di Villa d'Agri, percependo una retribuzione mensile CP_2 di 1.800 euro;
che il resistente lavora presso la carrozzeria di famiglia;
che, durante la convivenza, il trascorreva gran parte della CP_1 giornata fuori dalla abitazione familiare e che si è disinteressato materialmente e moralmente sia della compagna che della figlia.
Ha chiesto che sia disposto l'affidamento condiviso della minore con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
che la frequentazione della bambina con il padre sia regolata secondo lo schema proposto;
che sia posto a carico del resistente il contributo di mantenimento per la figlia di 450 euro mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie;
che sia autorizzato il rilascio del passaporto per la minore;
che sia attribuito ad essa ricorrente l'intero importo dell'assegno unico universale per la prole.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente, il quale, premesso di voler partecipare economicamente e moralmente alla crescita della figlia, ha dedotto di essere socio dell'azienda di famiglia che si occupa di assistenza per autoveicoli e che il suo esiguo reddito lo costringe a ricorrere all'aiuto dei propri genitori per contribuire al mantenimento della figlia.
Ha chiesto che sia disposto l'affidamento condiviso della minore con prevalente collocazione presso l'abitazione materna;
che la frequentazione con la minore sia regolata come da prospetto riportato nel piano genitoriale;
che il contributo di mantenimento a suo carico dia determinato in 250 euro mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie. All'esito della comparizione delle parti, con ordinanza del 09.02.2025, in via temporanea e urgente, la figlia stata affidata ad entrambi i Per_1 genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
è stata regolata la frequentazione padre-figlia; è stato posto a carico del resistente il contributo di mantenimento per la figlia di 300 euro mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Con la medesima ordinanza il Servizio Sociale del Comune di Montesano sulla Marcellana è stato incaricato di verificare l'idoneità – sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza - dell'abitazione del resistente ad accogliere la minore, anche per il pernottamento.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 15.10.2025 le parti hanno precisato le conclusioni congiunte come da accordo sottoscritto dai genitori e dai difensori, depositato in atti, e la causa è stata riservata in decisione.
L'accordo sull'esercizio della responsabilità genitoriale, sottoscritto dalle parti e dai difensori, è stato depositato il 15.07.2025 e di seguito si riporta:
“Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Le parti convengono che i rapporti tra loro e la minore Persona_2 saranno in buona parte regolati conformemente a quanto disposto dal
Giudice con l'ordinanza dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessa in data 10/02/2025, salvo quanto diversamente concordato nel presente accordo.
3. Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_2 nel rispetto del principio di bigenitorialità e dell'interesse superiore della figlia.
4. Collocamento. La minore sarà collocata stabilmente presso la madre, la quale si impegna a promuovere e favorire un rapporto costante ed equilibrato tra la minore ed il padre.
5. Diritto di visita del padre. avrà diritto di incontrare Controparte_1 la minore secondo il seguente calendario: - durante il periodo scolastico, due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola (ore 16:00) alle ore 19:00. Il padre dovrà prelevare la minore all'uscita da scuola e riaccompagnarla presso il domicilio materno al termine dell'incontro;
- nei giorni in cui la minore non frequenta la scuola, il padre potrà prelevare la minore alle ore 16:00 presso il domicilio materno, con obbligo di riaccompagnarla entro le ore 19:00;
-nei mesi estivi (luglio e agosto), il padre potrà incontrare la minore nei medesimi giorni (martedì e giovedì), con orario dalle ore 17:30 alle ore
20:30, sempre con obbligo di prelievo e di riaccompagnarla presso il domicilio materno.
Sempre durante questo periodo, a decorrere dall'inizio della scuola primaria
(prima elementare, ovvero estate 2027), il padre avrà la facoltà di portare con sé la minore per una vacanza estiva della durata di una settimana, da effettuarsi ad anni alterni nel mese di luglio o di agosto, da comunicare alla madre con congruo preavviso, idoneo a consentire l'organizzazione della madre e della minore, e comunque non inferiore a trenta giorni.
Allo stesso modo, la madre avrà diritto di trascorrere una vacanza estiva con la minore, comunicandolo tempestivamente al padre.
- fine settimana a settimane alterne, affinché ciascun genitore possa trascorrere alternativamente un fine settimana con la minore. Nello specifico: durante il proprio fine settimana, il padre potrà tenere con sé la minore nelle giornate di sabato e domenica, con prelievo presso il domicilio materno il sabato mattina alle ore 11:00, riaccompagnandola la sera alle ore 19:00. La medesima modalità sarà adottata nella giornata di domenica;
a decorrere dall'estate 2026, la minore potrà pernottare presso il domicilio paterno durante i fine settimana a lui spettanti, secondo la volontà della stessa: in tal caso, il padre preleverà la minore il sabato pomeriggio alle ore 12:00 presso il domicilio materno, ove la riaccompagnerà la domenica sera alle ore 19:00; - gli incontri con il padre, così come quelli con i nonni paterni, si svolgeranno sempre al di fuori del domicilio materno;
- la minore pernotterà ordinariamente presso il domicilio materno, salvo quanto diversamente disposto in relazione:
• ai fine settimana alternati a decorrere dall'estate 2026;
• ai periodi di vacanza invernali a partire dal 2027b ed estivi dal 2028; durante i quali pernotterà presso il domicilio del padre o nel luogo ove sarà in vacanza con lo stesso, sempre nel rispetto della volontà espressa dalla minore;
la minore trascorrerà, inoltre, un periodo con il padre di una settimana nel mese di dicembre per godere di una vacanza invernale, a decorrere dall'inizio della scuola primaria, e dunque da dicembre 2027; per quanto concerne la disciplina delle festività, le parti stabiliscono che la minore trascorrerà le principali ricorrenze in modo alternato con ciascun genitore, secondo il seguente criterio, a decorrere da dicembre 2025:
- con la madre: Vigilia di Natale (24 dicembre), TO NO (26 dicembre), NN (1° gennaio) e giorno di Pasqua;
- con il padre: OR di Natale (25 dicembre), Vigilia di NN (31 dicembre), IF (6 gennaio) e Lunedì dell'Angelo.
Le parti concordano che, negli anni successivi, detta alternanza verrà invertita rispetto all'anno precedente, al fine di garantire un'equa ripartizione delle festività.
- il giorno del compleanno della piccola (26 novembre) sarà preferibilmente trascorso con la presenza di entrambi i genitori, fatti salvi diversi accordi;
- la minore trascorrerà, altresì, con i relativi genitori tutte le ricorrenze della famiglia materna e quelle della famiglia paterna (compleanni dei genitori, dei nonni, Festa della Mamma e Festa del Papà);
- le parti si impegnano a collaborare per eventuali modifiche in base alle esigenze della minore.
6. Assegno di mantenimento. si impegna a Controparte_1 corrispondere alla madre, a titolo di contributo ordinario per il mantenimento della minore, la somma mensile di euro 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, al seguente IBAN [...] intestato a
[...]
. Parte_1
Restano a carico di entrambi i genitori, in misura del 50%, le spese straordinarie relative alla minore, quali spese mediche, scolastiche (libri, gite, mensa), sportive e ricreative, come meglio descritte anche nella ordinanza presidenziale dell'8.2.2025, a cui andranno aggiunte anche le spese sostenute per la cura della dermatite di cui la minore risulta affetta, nonché quelle relative alla scuola di danza frequentata dalla stessa, da concordare preventivamente. Solo in caso di effettiva ed obbiettiva urgenza le spese straordinarie potranno essere effettuate senza il preventivo consenso dell'altro coniuge, con successiva rendicontazione.
Le parti rinunciano reciprocamente a qualsivoglia ulteriore e/o diversa pretesa economica.
7. Assegno Unico Universale. L'Assegno Unico Universale per la figlia sarà percepito integralmente dalla madre Per_1 Parte_1
fermo restando il contributo di mantenimento posto a carico del
[...] padre. fin d'ora viene autorizzata Parte_1 espressamente, da , a poter richiedere, rinnovare Controparte_1 richiesta, all'ente competente dell'assegno unico universale fino a quando ci saranno le condizioni di legge per la concessione del beneficio, con esonero da ogni responsabilità dei Funzionari degli enti preposti al rilascio del beneficio.
8.Comunicazioni e decisioni. I genitori si impegnano a confrontarsi e a comunicare reciprocamente ogni decisione di rilievo riguardante la minore
(salute, educazione, attività extrascolastiche, ecc…), con spirito di collaborazione e rispetto reciproco.
9.Passaporto della minore. Con la sottoscrizione del presente accordo, entrambe le parti rilasciano espressa autorizzazione alla richiesta di rilascio del passaporto per la minore.
10. Modifiche dell'accordo. Il presente accordo potrà essere modificato solo di comune accordo tra le parti, in caso di mutamento delle circostanze, sempre nel superiore interesse della minore.
11. Le parti con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano di accettare integralmente le condizioni sopra riportate e si impegnano a rispettarle.
12. Con il presente atto, le parti definiscono consensualmente il procedimento di cui in epigrafe (Proc. n. 2871/2024 R.G. - G.I. Dott.ssa
Licia Tomay) con udienza fissata per il 16/07/2025.
13. Le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate. Gli avvocati dichiarano di rinunciare alla solidarietà prevista dalla Legge professionale”.
L'accordo non presenta profili di illiceità o di contrarietà a norme imperative.
Esso risponde all'interesse della figlia minore a giovarsi dell'affidamento congiunto e della conseguente partecipazione e responsabilità di entrambi i genitori nelle scelte che riguardano la sua educazione, la sua istruzione e gli indirizzi di vita, all'interesse a mantenere rapporti stabili e continuativi con entrambi.
L'inserimento, nel regime di frequentazione padre-figlia, dei pernottamenti presso l'abitazione paterna risponde all'interesse della minore a consolidare, nel rispetto del principio di bigenitorialità, il rapporto con la figura paterna, considerato altresì il riscontro positivo dell'incarico conferito al Servizio Sociale del Comune di Montesano Sulla Marcellana finalizzato alla verifica dell'idoneità, sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza, dell'abitazione e del domicilio lavorativo del resistente (v. relazione dei
Servizi Sociali del Comune di Montesano Sulla Marcellana del 21.03.2025
“In corso di monitoraggio mediante visita domiciliare della sottoscritta l'abitazione si presenta in ordine, pulita e arredata con gusto. Intorno
l'abitazione vi è un'ampia zona verde. L'appartamento, raggiungibile con rampa di scala esterna provvista di ringhiera, è composto da cucina con annesso soggiorno e salotto, un servizio igienico, due camere da letto (di cui una con letto matrimoniale e letto singolo destinata ad accogliere la minore Globalmente si ritiene l'abitazione del sig. Per_1 CP_1 idonea sotto il profilo igienico sanitario e della sicurezza tale da
[...] poter accogliere la minore nelle ore diurne e notturne. Il domicilio lavorativo è ben organizzato ma ovviamente sono presenti in officina strumentazioni particolari. Il sig. dichiara di non aver intenzione CP_1 alcuna di portare la figlia con sé nei luoghi di lavoro.”).
Anche dal punto di vista economico, tenuto conto della condizione reddituale delle parti come risultante dalla prodotta documentazione, e della integrale percezione dell'assegno unico universale da parte della madre collocataria, l'importo del contributo di mantenimento a carico del padre risponde alle esigenze di vita della bambina, come presumibili in relazione all'età.
Spese compensate, considerato l'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
26.07.2024, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
a) omologa l'accordo sottoscritto dalle parti sull'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore, come integralmente trascritto in motivazione;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 27.10.2025
La Presidente est.