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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/04/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 02/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 960 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Arcangelo Sannicandro e Parte_1
Michele Cirillo
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: pensione di vecchiaia anticipata (art. 1, comma 8, D.lgs. n. 503/1992)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31.1.2024, – premesso di aver compiuto Parte_1
il sessantesimo anno di età e di aver maturato il requisito contributivo minimo di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 503/1992 – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, al fine di sentir condannare
CP_ l' all'erogazione della pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 1, comma 8, D.lgs. n.
503 cit., negatagli in via amministrativa per asserita carenza del requisito sanitario.
L' convenuto si costituiva in giudizio, eccependo l'improcedibilità del ricorso per CP_2
“difetto di accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, nonchè il difetto di interesse ad agire in capo all'assicurato, non avendo egli provato, né, ancor prima, allegato la cessazione del rapporto di lavoro.
Contestava, nel merito, la fondatezza della domanda attorea, concludendo per il rigetto del ricorso. Espletata una C.T.U. medico-legale, all'esito dell'udienza del 2.4.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
CP_
2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'
Ed invero, la domanda attorea è chiaramente rivolta ad ottenere un beneficio, quale la pensione di vecchiaia anticipata, che non rientra in alcuna delle ipotesi tassativamente delineate dall'art. 445-bis c.p.c.
Non occorreva, pertanto, esperire l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio ai fini della procedibilità dell'odierna azione.
3. Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto, nei termini di seguito precisati.
3.1. Giova subito rammentare che il D.lgs. n. 503/1992 subordina, in linea generale, il diritto alla pensione di vecchiaia ad un duplice requisito, l'uno di carattere anagrafico, costituito dall'avere l'assicurato, alle singole scadenze individuate dalla allegata tabella A, l'età ivi indicata (art. 1 D.lgs. 503/1992), e l'altro di carattere assicurativo–contributivo, rappresentato,
a regime, da almeno venti anni di contribuzione (art. 2 D.lgs. 503/1992).
L'elevazione dei limiti di età di cui sopra non si applica, tuttavia, agli invalidi in misura non inferiore all'80% (art. 1, ultimo comma, D.lgs. 503/1992).
3.2. Nel caso in esame, l'odierno ricorrente nella presente sede ha inteso richiedere il riconoscimento della pensione proprio sulla base di tale ultima disposizione.
Conseguentemente, al fine della configurabilità del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata (come appunto garantita dall'art. 1, comma 8, D.lgs. 503/1992) è necessaria la contemporanea sussistenza del requisito assicurativo-contributivo di cui innanzi, dello stato invalidante della parte ricorrente (come detto, non inferiore all'80%) nonché del corrispondente requisito anagrafico.
3.3. Nella specie, la sussistenza dei requisiti extra-sanitari, come innanzi illustrati, può dirsi pacifica, in quanto puntualmente allegata dal ricorrente e non specificamente contestata dall' resistente. CP_2
Del resto, nel diniego opposto in sede amministrativa con nota del 14.9.2023 (cfr., doc. 1,
CP_ fascicolo di parte ricorrente) l' ha rifiutato la prestazione solo perché non sussisteva il requisito sanitario sufficiente (pari o superiore all'80%), confermando dunque che questo era l'unico impedimento al diritto vantato dal ricorrente.
3.4. Passando all'esame del suddetto requisito, vengono in rilievo le risultanze dell'espletata
C.T.U., affidata al dott. il quale – all'esito di un accurato esame clinico ed Persona_1
obiettivo, suffragato dalla documentazione sanitaria in atti (doc. 2, fascicolo di parte
2 ricorrente) – ha riferito che risulta affetto dalle seguenti infermità: “K Parte_1
PROSTATA SOTTOPOSTO A RT E ATTUALMENTE IN CHT. CARDIOPATIA
IPERTENSIVA. EPILESSIA. SPONDILOARTROSI CON DISCOPATIE RACHIDE
LOMBARE. ” (cfr., pagg.
5-6 della relazione depositata in data Controparte_3
9.12.2024).
Applicando i codici di cui alla Tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con D.M. del 5 febbraio 1992, in attuazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1988, l'ausiliario ha, poi, quantificato il complessivo quadro invalidante del ricorrente in misura pari all'87%, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
3.5. Le conclusioni rassegnate dal C.T.U. possono essere condivise e poste a fondamento della decisione, siccome immuni da vizi logici e di metodo e neppure investite da osservazioni critiche di sorta.
Ne consegue che, in ragione degli accertamenti compiuti dall'ausiliario, il requisito sanitario dell'80% di invalidità richiesto dalla legge per il godimento della pensione di vecchiaia anticipata deve ritenersi sussistente a far data dalla presentazione della domanda amministrativa (19.3.2023).
3.6. Tale decorrenza deve essere, tuttavia, differita di 12 mesi rispetto alla data di insorgenza del diritto, in applicazione del regime delle c.d. finestre di cui all'art. 12 del D.L. n. 78 del
2010, convertito in L. n. 122 del 2010.
Si richiama, a tal fine, il costante orientamento di legittimità, secondo cui “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l.
n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti"” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., n. 29191/2018; conf.
Cass. civ., Sez. Lav., n. 2382/2020; Cass. civ., Sez. Lav., n. 1931/2021).
3.7. Per completezza di motivazione occorre soggiungere che, alla data di presentazione della domanda amministrativa, l'interessato (nato il [...]) era già in possesso del requisito
3 anagrafico “aumentato” per effetto dell'innalzamento dell'età pensionabile (ovvero 60 anni e
7 mesi).
A tal proposito si veda, da ultimo, Cass. Sez. Lav. n. 22227/2024, secondo cui “La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità”.
Alla luce di quanto precede, il ricorrente ha maturato i requisiti per l'accesso anticipato al trattamento pensionistico a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (1.4.2023), con la conseguenza che, fermo il differimento di 12 mesi rispetto all'epoca di insorgenza dello stato invalidante, da disporre ai sensi dell'art. 12, comma 1, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, la decorrenza della prestazione non subisce ulteriori posticipazioni per effetto dell'adeguamento dell'età anagrafica all'aspettativa di vita (per tale soluzione, cfr. Corte di Appello di Bari-Sez. Lav., sentenza n. 587 del 29.4.2024).
3.8. Per altro verso, l'estratto contributivo rilasciato in data 31.1.2024 (doc. 3, fascicolo di parte ricorrente) assevera la cessazione di qualsiasi attività lavorativa sin dall'11.5.2017.
Né, d'altro canto, sono stati offerti dall' elementi volti a smentire una siffatta CP_2
circostanza di fatto.
Ad ogni buon conto, è pacifico che la cessazione del rapporto di lavoro, lungi dall'integrare il nucleo della fattispecie costitutiva del diritto, assurga piuttosto al rango di una condizione di erogabilità.
La Suprema Corte si era già orientata in tal senso, affermando che “Lo stesso slittamento della pensione di vecchiaia, previsto dalla norma in oggetto, non comporta necessariamente
l'abbandono del posto di lavoro durante l'anno di attesa dell'apertura della “finestra”, dato che in tale periodo l'assicurato invalido potrebbe, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare ed anche accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa” (Cass., sez. lav., 13 novembre 2018, n.
29191; negli stessi termini, Cass., sez. VI-L, 3 febbraio 2020, n. 2382).
4 Trova, pertanto, applicazione il principio di diritto recentemente enunciato da Cass. Sez. Lav.
n. 24617/2023, secondo cui: “Per i soggetti indicati dall'art. 12, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio
2010, n. 122, il differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi
e contributivi (oltre che sanitari, nella fattispecie regolata dall'art. 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503). La cessazione del rapporto di lavoro si configura come una condizione cui l'art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 503 del 1992, subordina il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in esame, una volta che sussistano gli altri requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto legislativo e sia decorso anche il tempo di attesa (“finestra”), individuato dalla legge come ulteriore elemento costitutivo del diritto alla pensione”.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, s'appalesa destituita di fondamento l'eccezione attinente al preteso difetto d'interesse ad agire, quale sollevata dall'Ente nella memoria di costituzione.
3.9. Conclusivamente, il ricorso va accolto nei termini innanzi esposti, dovendo condannarsi l'Istituto al pagamento, in favore di , dei ratei della pensione di vecchiaia Parte_1 anticipata maturati a far data dall'1.4.2024.
Sui ratei arretrati competono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, entro il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la
CP_ soccombenza dell' e vengono distratte in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
Le spese di C.T.U. - liquidate con separato decreto emesso in data odierna - sono definitivamente poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 960/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha Parte_1
diritto al riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia a far data dall'1.4.2024;
CP_ b) condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, dei ratei di pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dalla suddetta data, oltre accessori come per legge;
5 c) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.697,00, oltre i.v.a., CP_2
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore degli
Avv.ti Arcangelo Sannicandro e Michele Cirillo, dichiaratisi antistatari;
CP_ d) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 02/04/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 02/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 960 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Arcangelo Sannicandro e Parte_1
Michele Cirillo
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: pensione di vecchiaia anticipata (art. 1, comma 8, D.lgs. n. 503/1992)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31.1.2024, – premesso di aver compiuto Parte_1
il sessantesimo anno di età e di aver maturato il requisito contributivo minimo di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 503/1992 – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, al fine di sentir condannare
CP_ l' all'erogazione della pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 1, comma 8, D.lgs. n.
503 cit., negatagli in via amministrativa per asserita carenza del requisito sanitario.
L' convenuto si costituiva in giudizio, eccependo l'improcedibilità del ricorso per CP_2
“difetto di accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, nonchè il difetto di interesse ad agire in capo all'assicurato, non avendo egli provato, né, ancor prima, allegato la cessazione del rapporto di lavoro.
Contestava, nel merito, la fondatezza della domanda attorea, concludendo per il rigetto del ricorso. Espletata una C.T.U. medico-legale, all'esito dell'udienza del 2.4.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
CP_
2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'
Ed invero, la domanda attorea è chiaramente rivolta ad ottenere un beneficio, quale la pensione di vecchiaia anticipata, che non rientra in alcuna delle ipotesi tassativamente delineate dall'art. 445-bis c.p.c.
Non occorreva, pertanto, esperire l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio ai fini della procedibilità dell'odierna azione.
3. Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto, nei termini di seguito precisati.
3.1. Giova subito rammentare che il D.lgs. n. 503/1992 subordina, in linea generale, il diritto alla pensione di vecchiaia ad un duplice requisito, l'uno di carattere anagrafico, costituito dall'avere l'assicurato, alle singole scadenze individuate dalla allegata tabella A, l'età ivi indicata (art. 1 D.lgs. 503/1992), e l'altro di carattere assicurativo–contributivo, rappresentato,
a regime, da almeno venti anni di contribuzione (art. 2 D.lgs. 503/1992).
L'elevazione dei limiti di età di cui sopra non si applica, tuttavia, agli invalidi in misura non inferiore all'80% (art. 1, ultimo comma, D.lgs. 503/1992).
3.2. Nel caso in esame, l'odierno ricorrente nella presente sede ha inteso richiedere il riconoscimento della pensione proprio sulla base di tale ultima disposizione.
Conseguentemente, al fine della configurabilità del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata (come appunto garantita dall'art. 1, comma 8, D.lgs. 503/1992) è necessaria la contemporanea sussistenza del requisito assicurativo-contributivo di cui innanzi, dello stato invalidante della parte ricorrente (come detto, non inferiore all'80%) nonché del corrispondente requisito anagrafico.
3.3. Nella specie, la sussistenza dei requisiti extra-sanitari, come innanzi illustrati, può dirsi pacifica, in quanto puntualmente allegata dal ricorrente e non specificamente contestata dall' resistente. CP_2
Del resto, nel diniego opposto in sede amministrativa con nota del 14.9.2023 (cfr., doc. 1,
CP_ fascicolo di parte ricorrente) l' ha rifiutato la prestazione solo perché non sussisteva il requisito sanitario sufficiente (pari o superiore all'80%), confermando dunque che questo era l'unico impedimento al diritto vantato dal ricorrente.
3.4. Passando all'esame del suddetto requisito, vengono in rilievo le risultanze dell'espletata
C.T.U., affidata al dott. il quale – all'esito di un accurato esame clinico ed Persona_1
obiettivo, suffragato dalla documentazione sanitaria in atti (doc. 2, fascicolo di parte
2 ricorrente) – ha riferito che risulta affetto dalle seguenti infermità: “K Parte_1
PROSTATA SOTTOPOSTO A RT E ATTUALMENTE IN CHT. CARDIOPATIA
IPERTENSIVA. EPILESSIA. SPONDILOARTROSI CON DISCOPATIE RACHIDE
LOMBARE. ” (cfr., pagg.
5-6 della relazione depositata in data Controparte_3
9.12.2024).
Applicando i codici di cui alla Tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con D.M. del 5 febbraio 1992, in attuazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1988, l'ausiliario ha, poi, quantificato il complessivo quadro invalidante del ricorrente in misura pari all'87%, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
3.5. Le conclusioni rassegnate dal C.T.U. possono essere condivise e poste a fondamento della decisione, siccome immuni da vizi logici e di metodo e neppure investite da osservazioni critiche di sorta.
Ne consegue che, in ragione degli accertamenti compiuti dall'ausiliario, il requisito sanitario dell'80% di invalidità richiesto dalla legge per il godimento della pensione di vecchiaia anticipata deve ritenersi sussistente a far data dalla presentazione della domanda amministrativa (19.3.2023).
3.6. Tale decorrenza deve essere, tuttavia, differita di 12 mesi rispetto alla data di insorgenza del diritto, in applicazione del regime delle c.d. finestre di cui all'art. 12 del D.L. n. 78 del
2010, convertito in L. n. 122 del 2010.
Si richiama, a tal fine, il costante orientamento di legittimità, secondo cui “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l.
n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti"” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., n. 29191/2018; conf.
Cass. civ., Sez. Lav., n. 2382/2020; Cass. civ., Sez. Lav., n. 1931/2021).
3.7. Per completezza di motivazione occorre soggiungere che, alla data di presentazione della domanda amministrativa, l'interessato (nato il [...]) era già in possesso del requisito
3 anagrafico “aumentato” per effetto dell'innalzamento dell'età pensionabile (ovvero 60 anni e
7 mesi).
A tal proposito si veda, da ultimo, Cass. Sez. Lav. n. 22227/2024, secondo cui “La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità”.
Alla luce di quanto precede, il ricorrente ha maturato i requisiti per l'accesso anticipato al trattamento pensionistico a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (1.4.2023), con la conseguenza che, fermo il differimento di 12 mesi rispetto all'epoca di insorgenza dello stato invalidante, da disporre ai sensi dell'art. 12, comma 1, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, la decorrenza della prestazione non subisce ulteriori posticipazioni per effetto dell'adeguamento dell'età anagrafica all'aspettativa di vita (per tale soluzione, cfr. Corte di Appello di Bari-Sez. Lav., sentenza n. 587 del 29.4.2024).
3.8. Per altro verso, l'estratto contributivo rilasciato in data 31.1.2024 (doc. 3, fascicolo di parte ricorrente) assevera la cessazione di qualsiasi attività lavorativa sin dall'11.5.2017.
Né, d'altro canto, sono stati offerti dall' elementi volti a smentire una siffatta CP_2
circostanza di fatto.
Ad ogni buon conto, è pacifico che la cessazione del rapporto di lavoro, lungi dall'integrare il nucleo della fattispecie costitutiva del diritto, assurga piuttosto al rango di una condizione di erogabilità.
La Suprema Corte si era già orientata in tal senso, affermando che “Lo stesso slittamento della pensione di vecchiaia, previsto dalla norma in oggetto, non comporta necessariamente
l'abbandono del posto di lavoro durante l'anno di attesa dell'apertura della “finestra”, dato che in tale periodo l'assicurato invalido potrebbe, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare ed anche accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa” (Cass., sez. lav., 13 novembre 2018, n.
29191; negli stessi termini, Cass., sez. VI-L, 3 febbraio 2020, n. 2382).
4 Trova, pertanto, applicazione il principio di diritto recentemente enunciato da Cass. Sez. Lav.
n. 24617/2023, secondo cui: “Per i soggetti indicati dall'art. 12, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio
2010, n. 122, il differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi
e contributivi (oltre che sanitari, nella fattispecie regolata dall'art. 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503). La cessazione del rapporto di lavoro si configura come una condizione cui l'art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 503 del 1992, subordina il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in esame, una volta che sussistano gli altri requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto legislativo e sia decorso anche il tempo di attesa (“finestra”), individuato dalla legge come ulteriore elemento costitutivo del diritto alla pensione”.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, s'appalesa destituita di fondamento l'eccezione attinente al preteso difetto d'interesse ad agire, quale sollevata dall'Ente nella memoria di costituzione.
3.9. Conclusivamente, il ricorso va accolto nei termini innanzi esposti, dovendo condannarsi l'Istituto al pagamento, in favore di , dei ratei della pensione di vecchiaia Parte_1 anticipata maturati a far data dall'1.4.2024.
Sui ratei arretrati competono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, entro il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la
CP_ soccombenza dell' e vengono distratte in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
Le spese di C.T.U. - liquidate con separato decreto emesso in data odierna - sono definitivamente poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 960/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha Parte_1
diritto al riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia a far data dall'1.4.2024;
CP_ b) condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, dei ratei di pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dalla suddetta data, oltre accessori come per legge;
5 c) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.697,00, oltre i.v.a., CP_2
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore degli
Avv.ti Arcangelo Sannicandro e Michele Cirillo, dichiaratisi antistatari;
CP_ d) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 02/04/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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