Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 07/03/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
1647/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
in composizione collegiale nella persona dei seguenti giudici: dr. Paolo VADALA' Presidente dott.ssa Alessandra CANULLO giudice dott.ssa Anna WEGHER giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso iscritto al numero di ruolo 1647/2024 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulato ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. da:
nata a [...] il [...] (c.f. e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (c.f. ) entrambi residenti a – Parte_2 C.F._2
62010 - LE (MC) in via Cardarelli n. 80, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale allegata telematicamente, dall'Avv. Gesi Dignani (cod. fisc.: ed elettivamente domiciliati C.F._3
presso la persona e lo studio legale di lei sito ad Ancona in via Lata n° 3.
e con il parere del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
-INTERVENTORE EX LEGE
udita la relazione del giudice relatore e rilevato che il P.M. nulla ha opposto;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.; letto il ricorso con il quale i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti del matrimonio riportate nel medesimo atto;
- pagina 1 di 2
domanda congiunta e cumulata di separazione e divorzio. Deducevano: 1) di avere contratto matrimonio concordatario a LE (MC) in data 22.9.2012, nel corso del quale, erano nati i due figli (nato il [...]) e (nato il [...]); 2) che l'unione coniugale, inizialmente Per_1 Per_2
serena, era entrata in crisi e, nel gennaio del 2024, asciava l'abitazione coniugale Parte_2
3) che, con sentenza del 11 luglio 2024, depositata il 18 luglio 2024, il Tribunale di Macerata omologava la separazione consensuale alle condizioni ivi pattuite;
osservato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L 898/70 essendo trascorsi più di sei mesi dall'ordinanza nella quale il Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati (ordinanza del
5.7.2024); che, all'udienza del 27.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno insistito per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dalle medesime stabilite e sulle quali non vi è nulla da rilevare stante la non contrarietà dell'accordo a norme imperative e la conformità delle stesse agli interessi della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto per le spese in ragione della compensazione pattuita dalle parti;
P.Q.M.
il Tribunale di Macerata in composizione collegiale così provvede: pronuncia a tutti gli effetti la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Pt_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a LE (MC) in data 22.9.2012 e
[...]
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 17 parte II Serie A dell'anno
2012 alle condizioni di cui al ricorso;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente le annotazioni di legge.
così deciso a Macerata, nella camera di consiglio del 6 marzo 2025 il giudice est.
(Anna Wegher) il Presidente
(Paolo Vadalà)
- pagina 2 di 2