Art. 20. (Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali) 1. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.
2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.
3. L' articolo 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81 , e' abrogato. (7) ((22))
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 dicembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
------------- AGGIORNAMENTO (8)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che con decorrenza dal 1 gennaio 2000 le agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di cui al presente articolo, sono soppresse. ------------- AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 , convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "A decorrere dal 1° giugno 2014, le tariffe postali agevolate di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 , ed all' articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13 , sono soppresse. Il fornitore del servizio postale universale e' autorizzato ad assumere iniziative commerciali e organizzative idonee a contenere nel limite degli stanziamenti del bilancio dello Stato, allo scopo finalizzati, l'onere relativo alla fruizione entro il 31 maggio 2014 delle predette tariffe postali agevolate".
2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.
3. L' articolo 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81 , e' abrogato. (7) ((22))
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 dicembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
------------- AGGIORNAMENTO (8)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che con decorrenza dal 1 gennaio 2000 le agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di cui al presente articolo, sono soppresse. ------------- AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 , convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "A decorrere dal 1° giugno 2014, le tariffe postali agevolate di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 , ed all' articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13 , sono soppresse. Il fornitore del servizio postale universale e' autorizzato ad assumere iniziative commerciali e organizzative idonee a contenere nel limite degli stanziamenti del bilancio dello Stato, allo scopo finalizzati, l'onere relativo alla fruizione entro il 31 maggio 2014 delle predette tariffe postali agevolate".