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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/11/2025, n. 3172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3172 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2409/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione IV Civile
Composta dai Sigg.:
Dott.ssa Clotilde PARISE Presidente
Dott.ssa Elena ROSSI Consigliere
Dott. Pietro REPOSSI Consigliere Aus. Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con citazione da:
(C.F. e P. I , col Proc. dom. Avv. Domenico Vizzone Parte_1 P.IVA_1
Appellante
Contro
Avv. (C.F. ), contumace CP_1 C.F._1
Appellato
Avv. (C.F. ) contumace Controparte_2 C.F._2
Appellato
e contro
(già e prima Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, CF: con l'Avv. Giovanni Lauro
[...] P.IVA_2
Appellata nonché
contro
:
C.F.: , con l'Avv. Massimo JU Controparte_6 C.F._3
Appellata
In punto: appello alla sentenza n.1875/2022 del Tribunale di Padova pubblicata il 04/11/2022
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'appellante ha così concluso: Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa: -in via preliminare in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, dichiarata la inopponibilità a della transazione Parte_1
1 / rigettare la domanda della sig.ra in quanto improponibile e CP_6 CP_7 CP_6 inammissibile, con condanna della stessa alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio;
-in via principale, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata rigettare la domanda della sig.ra perché infondata in fatto e in diritto, con condanna della CP_6 stessa alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio;
-in via subordinata, nella denegata ed invero assai improbabile ipotesi in cui dovesse ritenersi che il fatto de quo sia addebitabile a fatto e colpa concorrente di tutti convenuti, in accoglimento del gravame, accertare la diversa gravità delle rispettive colpe e la eventuale diseguale efficienza causale di esse per la ripartizione interna del peso del risarcimento ai fini della domanda di regresso per tutte le somme che dovesse essere ritenuta obbligata a corrispondere ai convenuti in Parte_1 manleva, con condanna della stessa alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza, con compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
in ogni caso, limitare la manleva della alla sola quota di danno a carico dell'Avv. Parte_1
e dell'Avv. avuto riguardo al contenuto della garanzia come CP_1 CP_2 risultante dalle Condizioni Generali di Assicurazione, e, quindi, tenendo conto del massimale assicurato, detratto lo scoperto contrattuale del 5%, con condanna della stessa alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza, con compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Il procuratore dell'appellata ha così concluso: Voglia l'Ill.ma Corte adita, Controparte_6 ogni contraria istanza disattesa, rigettare l'appello proposto nei confronti di Controparte_6 in riforma della sentenza nr. 1875/2022 emessa dal Tribunale di Padova in data 3.11.22 e pubblicata in data 4.11.22, risultando infondato in fatto e diritto.
Con vittoria di compensi e spese oltre fiscali per entrambi i gradi di giudizio come da separata nota, con richiesta di distrazione in suo favore ex art. 93 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione notificato in data 06.09.2019, conveniva in giudizio Controparte_6 davanti al Tribunale di Padova la società di consulenze per bancarie CP_8 [...]
l'Avv. l'Avv. per sentirli condannare in solido CP_9 CP_1 Controparte_2 al risarcimento di tutti i danni subiti quantificati nell'importo complessivo di € 258.676,00, oltre che alla restituzione delle somme dagli stessi percepite a titolo di compenso professionale, ritenendoli responsabili della mancata riassunzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 516/2014 del Tribunale di Siena ottenuto da ei suoi confronti, Controparte_10
2 del consocio e di dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il CP_11 CP_12
17.10.16 nel corso della causa d'opposizione patrocinata dai due professionisti avvocati, per la somma di euro 243.001,31 oltre interessi e spese in ragione di debiti di mutuo, con conseguente cristallizzazione del credito e seguito di ipoteche giudiziali ed azioni esecutive da parte della cessionaria del credito Controparte_13
Nella causa RG 6501/2019 si costituivano l'Avv. l'Avv. eccependo CP_4 CP_1 CP_2
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Padova, contestando la domanda attrice per essere la mancata riassunzione dell'opposizione a decreto ingiuntivo dipesa da circostanze ascrivibili alla parte ed al dominus effettivo, avv. Massimo JU, nonché chiedendo e ottenendo la chiamata in causa la loro garante per la RC professionale in ipotesi di Parte_1 condanna. si costituiva contestando la domanda attorea e le chiamate in giudizio, e Parte_1 dato atto, nel corso della trattazione, della transazione intervenuta medio tempore tra l'attrice e (mandataria di cessionaria del credito litigioso) per l'importo di CP_7 Controparte_13 euro 180.000,00.
Con la sentenza appellata il Tribunale di Padova così disponeva: “1) rigetta le domande esperite dall'attrice nei confronti della “ ; 2) condanna gli Avv.ti e Controparte_9 CP_1
in via tra loro solidale, a pagare in favore di la somma di € Controparte_2 Controparte_6
119.865,07, oltre agli interessi al saggio di legge dalla data di introduzione del giudizio e sino all'effettivo saldo;
3) condanna l'Avv. a restituire in favore dell'attrice l'importo di € 2.672,00, CP_1 oltre agli interessi al saggio di legge dalla data di introduzione del giudizio e sino all'effettivo saldo;
4) condanna l'Avv. a restituire in favore dell'attrice l'importo di € 1.500,00, oltre agli Controparte_2 interessi al saggio di legge dalla data di introduzione del giudizio e sino all'effettivo saldo;
5) condanna
l'attrice a rifondere in favore della “ le spese processuali che liquida in € Controparte_9
14.103,00 per competenze, oltre al rimborso delle anticipazioni, delle spese generali, dell'IVA e degli accessori di legge;
6) condanna gli Avv.ti e in via tra loro solidale, a CP_1 Controparte_2 rifondere in favore dell'attrice le spese processuali che liquida in € 14.103,00 per competenze, oltre al rimborso delle anticipazioni, delle spese generali, dell'IVA e degli accessori di legge;
7) condanna
“ a manlevare gli Avv.ti e di quanto tenuti a Parte_1 CP_1 Controparte_2 versare in favore dell'attrice in forza dei capi 2) e 6) della presente pronuncia;
8) dichiara inammissibile la domanda di regresso esperita dalla compagnia assicurativa;
9) compensa integralmente le spese di giudizio fra “ e gli Avv.ti e . Parte_1 CP_1 Controparte_2
Con atto di citazione notificato il 19.12.22 ha convenuto in giudizio Parte_1 innanzi alla Corte d'Appello di Venezia l'Avv. l'Avv. la CP_1 Controparte_2
3 e per chiedere, previa sospensione dell'efficacia Controparte_4 Controparte_6 esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza n.1875/22 del Tribunale di Padova, in via preliminare, dichiarata la inopponibilità a della transazione Pt_1 Parte_1 CP_6
di rigettare la domanda della sig.ra n quanto improponibile e inammissibile;
CP_7 CP_6
e in riforma della sentenza gravata di rigettare la domanda della perché infondata CP_6 in fatto e in diritto nonchè in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi che il fatto de quo sia addebitabile a fatto e colpa concorrente di tutti convenuti, accertare la diversa gravità delle rispettive colpe e la eventuale diseguale efficienza causale di esse per la ripartizione interna del peso del risarcimento ai fini della domanda di regresso per tutte le somme che dovesse essere ritenuta obbligata a corrispondere ai Parte_1 convenuti in manleva, in ogni caso, limitando la manleva della alla sola Parte_1 quota di danno a carico dell'Avv. e dell'Avv. avuto riguardo al CP_1 CP_2 contenuto della garanzia come risultante dalle Condizioni Generali di Assicurazione, e, quindi, tenendo conto del massimale assicurato, detratto lo scoperto contrattuale del 5% del cui ammontare viene chiesta la restituzione.
Si costituivano in giudizio la (già CP_14 Controparte_3 [...]
che resistevano all'appello, anche per domandare che venisse CP_9 Controparte_3 accertata la responsabilità esclusiva degli altri convenuti. Restavano contumaci gli avv.ti
CP_1 CP_2
Parte appellante, quindi, rinunciava all'istanza di sospensiva e dava conto dell'intervenuto pagamento effettuato medio tempore in favore della ex art. 1917 c.c. CP_6
La causa veniva assunta in decisione con provvedimento del 7.2.2024 e successivamente CP_ interrotta stante l'intervenuto fallimento della subentrata a per CP_3 CP_4 la sentenza n. 4/2024 del Tribunale di Brescia agli atti di causa e quindi riassunta dall'appellante con atto del 29.4.2024 cui ha fatto seguito l'ordinanza 8.5.2024 di questa Corte
d'appello per la prosecuzione del giudizio per l'udienza cartolare del 13.11.2024.
Con ordinanza 18.12.24 – accertata la regolarità della notifica – si dichiarava la contumacia della (denominata e veniva fissata nuova udienza Controparte_9 Controparte_3 al 5.02.2025 per la precisazione delle conclusioni con le modalità di cui all'art. 127 ter C.p.c.
Con l'ulteriore provvedimento del 23.7.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo in ragione della necessità di modificare il Collegio giudicante innanzi a cui si era tenuta l'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.2.2025, stante l'incompatibilità di uno dei componenti e, all'esito, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni e per l'assunzione in decisione
4 l'udienza cartolare del 3.9.2025, assegnando alle parti nuovi termini per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha formulato quattro motivi di censura alla sentenza del Tribunale di Parte_1
Padova.
Il primo motivo riguarda l'omessa pronuncia sull'eccezione di improcedibilità della domanda attorea che, a detta della compagnia d'assicurazione appellante, era subentrata a seguito della transazione intervenuta tra mandataria della cessionaria del credito di CP_15 CP_10
e l'appellata, e per effetto della quale - avendo in questo modo la riconosciuto che CP_6 detta somma era effettivamente dovuta alla banca - il giudicante di primo grado avrebbe dovuto ritenere l'inammissibilità e l'infondatezza dell'azione risarcitoria esperita nei confronti degli avvocati convenuti per la responsabilità professionale.
La questione - precisa l'assicuratore appellante - era stata debitamente sottoposta al giudicante di primo grado ma non veniva trattata nelle motivazioni della sentenza gravata, da riconoscersi quindi viziata da omessa pronuncia sul punto.
Obietta l'appellata che la transazione, per quanto effettivamente formalizzata in CP_6 data 30.3.2020, era stata siglata allo scopo di evitare il maggior danno derivante dall'esecuzione forzata sull'immobile di proprietà all'epoca pignorato da parte della società cessionaria del credito di e che comunque l'accordo definito non implicava alcun CP_10 riconoscimento di debito nei confronti della banca, lasciando quindi impregiudicata la pretesa risarcitoria della socia garante dell'obbligato principale, società fallita, nei confronti dei due professionisti garantiti da Parte_1
Il motivo di appello non ha fondamento. Occorre dare atto che la questione non è stata direttamente trattata da parte del tribunale, e tuttavia l'eccezione prospettata dalla compagnia d'assicurazione appellante non può essere accolta perché la transazione in atti, oltre ad essere intervenuta in corso di causa, è da considerarsi inter alios acta rispetto al contenzioso relativo alla pretesa risarcitoria azionata nei confronti dei professionisti, che risulta riferita al danno complessivamente derivato alla socia garante dal venir meno di possibilità di successo nella lite da considerarsi concretamente perseguibili a seguito dell'attività professionale intrapresa, ma poi colposamente interrotta, da parte dei professionisti appellati.
L'atto di transazione, inbase al suo tenore letterale, non contiene un esplicito riconoscimento della in ordine alla sussistenza del suo debito corrispondente alla somma stabilita CP_6 in transazione, peraltro versata in tre rate di pari importo. Nel documento si legge solo che la creditrice acconsente alla liberazione dei garanti e con il Controparte_6 CP_11
5 pagamento rateale di cui sopra, sicché si era trattato di un accordo finalizzato unicamente a conseguire la desistenza dall'esecuzione immobiliare intrapresa sull'immobile adibito ad abitazione della parte debitrice, e che risulta tipicamente caratterizzato dalle reciproche concessioni delle parti e dal c.d. “metus litis” della convenuta appellata.
Tale giustificazione, legittima e rilevante, non ha nulla a che vedere con il fondamento della responsabilità professionale attribuibile agli avvocati e che ha causato la CP_1 CP_2 perdita irrimediabile di ogni possibilità, per la cliente, di conseguire esiti più favorevoli dalla lite intrapresa per suo conto.
Con il secondo motivo la compagnia assicuratrice appellante si lamenta della violazione dell'art. 115 e 116 C.p.c. dovuta a inadeguato scrutinio del corredo probatorio, che avrebbe dovuto determinare il rigetto della domanda dell'appellata per la mancanza di prova, dal momento che risultava essere stata accolta la domanda dell'attrice sulla base della perizia di parte sulle anomalie del rapporto di mutuo bancario elaborata da Controparte_9 senza che fossero stati prodotti documenti essenziali come i contratti e gli estratti conto di riferimento.
La quantificazione del danno contenuta nella perizia redatta dalla società di consulenza poi dichiarata fallita nel corso della presente fase d'appello, a detta della compagnia, risulterebbe essere stata elaborata in modo acritico, e in adesione ad assunti da ritenersi pure superati dalla recente giurisprudenza. Anche per questo motivo, la prova della responsabilità professionale degli avvocati e della consistenza del danno conseguito non risulterebbe concretamente fornita.
Contesta a tale riguardo parte appellata che il presupposto del danno risarcibile CP_6 riguardava non l'esito probabile del giudizio, ma il fatto oggettivo che l'opposizione a decreto ingiuntivo non era stata più coltivata, pregiudicando ogni esito astrattamente ipotizzabile: instaurata la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, il tribunale aveva anche chiaramente anticipato, nelle ordinanze emesse in corso di trattazione, di ritenere fondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla socia garante, e di seguito il credito di CP_10 era stato ammesso al passivo per la minor somma di euro 35.184,76, fatto, in sé, che
[...] comproverebbe inequivocabilmente che l'azione proposta ma non diligentemente coltivata dai professionisti appellati era fondata anche nel merito, e che, in buona sostanza, il giudizio intrapreso poteva efficacemente contrastare un credito dell'istituto bancario palesemente insussistente.
Anche il secondo motivo di appello non ha pregio, poiché questa Corte condivide le deduzioni difensive svolte sul punto dalla irca il rilievo dirimente assunto, per quanto ora di CP_6
6 interesse, dalla considerazione, oggettiva, che l'opposizione a decreto ingiuntivo non era stata coltivata, mentre invece, con elevata probabilità, il decreto ingiuntivo sarebbe stato revocato perché emesso da giudice incompetente. A ciò si aggiunga la genericità delle critiche svolte a riguardo della correttezza dei rilievi esposti nella perizia, le cui risultanze sono state recepite ai fini del giudizio sull'ammontare del risarcimento liquidato da parte del tribunale. In particolare, le valutazioni contenute nella perizia sul controllo degli estratti conto bancari al fine di far accertare l'erroneità degli interessi richiesti in rapporto al mutuo e la rilevazione di un tasso di interesse usuraio contrattualizzato da parte dell'istituto di credito, sono coerenti con i principi inerenti le violazioni contrattuali tipiche di taluni contratti di finanziamento correnti all'epoca dell'elaborato stesso.
Decisiva appariva poi la circostanza dell'ammissione al passivo per importi largamente inferiori al credito riscosso dalla fattori che nel complesso avvalorano la Controparte_13 correttezza delle risultanze di perizia ai fini del computo del danno risarcibile.
Il terzo motivo d'appello, rubricato “violazione dell'onere della prova di cui all'art. 2967 non avendo
l'attrice provato la dedotta responsabilità professionale della e degli avv.ti e Controparte_9 CP_1
violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, essendo la motivazione della sentenza impugnata CP_2 contraddittoria”, è articolato in due sotto-motivi così ribricati: “ 3.1. L'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato il difetto della titolarità del diritto fatto valere dalla sig.ra ei confronti della;
“ 3.2. Violazione dell'onere della prova di cui all'art. CP_6 Parte_2
2967 c.c., non avendo l'attrice provato la dedotta responsabilità professionale degli avvocati
e Esistenza di una colpa professionale dei legali nello CP_1 Controparte_2
svolgimento del mandato. Esistenza di un danno ricollegabile al comportamento del legale”.
si lamenta dell'erroneo rigetto della domanda risarcitoria di regresso Parte_1 formulata nei confronti della per l'ipotesi di Parte_1 Controparte_9 affermata sua corresponsabilità dovuta al suggerimento di professionisti inadeguati al compito assegnato.
Secondo la compagnia appellante, la società di consulenza, indebitamente assolta da parte del
Tribunale per carenza di interesse all'azione ex art. 100 C.p.c. da parte della CP_6 avrebbe avuto invece un ruolo determinante nella vicenda, avendo elaborato valutazioni inadeguate e incoraggiato azioni giudiziarie infondate.
Il Tribunale non avrebbe tenuto nemmeno in debito conto che la era socia CP_6 maggioritaria e fideiussore della beneficiaria del prestito e che si trattava il CP_12 giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Siena aveva ingiunto alla Policart Italia S.r.l. ed anche ai soci sig.ri e CP_11 Controparte_6
7 rispettivamente al 25,4% ed al 74,6% nonché garanti, il pagamento in solido della somma di euro 243.001,31 oltre interessi e spese del procedimento, in favore della CP_10
La censura non ha parimenti fondamento: sino a che ha svolto difese, Controparte_16 risulta aver contrattualizzato solamente la società fallita e semplicemente suggerito i nominativi dei due avvocati appellati che poi si sono occupati della causa d'opposizione a decreto ingiuntivo, e con i quali l'appellata, garante della società unica parte del contratto di consulenza, ha instaurato un rapporto da ritenersi autonomo rispetto alle obbligazioni originarie assunte dalla e che pertanto non poteva in alcun modo Controparte_9 rispondere dell'operato dei due professionisti avvocati, vincolati da un contratto professionale indipendente dall'oggetto della consulenza confluita nella perizia pro veritate di cui si discute.
L'appellante lamenta, altresì, violazione dell'onere della prova e contraddittorietà della motivazione assunta dal tribunale di Padova in punto responsabilità professionale:
[...] ritiene che il Tribunale patavino abbia erroneamente attribuito la responsabilità Parte_1 esclusiva agli avvocati e senza considerare che la mancata riassunzione del CP_1 CP_2 giudizio era stata una scelta della cliente dietro il suggerimento di altro Controparte_6 consulente legale, l'Avv. JU, da considerarsi dominus di fatto della vertenza in essere con la banca.
Occorreva a tale riguardo considerare la mail del suddetto avvocato (all. 4), dalla quale si evinceva sia che l'evento contestato ai professionisti appellati era in realtà frutto di una decisione consapevole a partire da Ottobre 2016, sia che l'appellata, preso atto dell'avvenuto fallimento in data ottobre 2016, manifestava la propensione a non riassumere la causa di opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti della procedura concorsuale, e, in definitiva, manifestava di non avere più interesse a coltivare la causa interrotta unicamente un intervento CP_1 del collega di per addivenire ad una transazione.
Obietta sul punto la che la decorrenza dei termini per la riassunzione della causa CP_6 di opposizione a decreto ingiuntivo integrante la responsabilità professionale accertata dal primo giudice, non poteva essere imputata a soggetti diversi dall'Avv. cui Controparte_17 era stato rilasciato il mandato ad litem e quindi unici responsabili della negligenza contestata in quanto tenuti a svolgere comunque l'attività processuale omessa, la quale, oltre a rappresentare di per sé una chance di accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale già delineata dal tribunale di Siena, avrebbe con ogni probabilità comportato la revoca del decreto ingiuntivo emesso ed il subentro di decadenze sostanziali favorevoli alla parte appellata.
8 A tale riguardo ritiene il Collegio che gli elementi di prova forniti circa il coinvolgimento dell'avv. JU (ed in particolare quanto alla corrispondenza prodotta) non consentano di identificare la sussistenza di un mandato vero e proprio né un incarico di fatto al suddetto professionista, né che l'apporto materialmente riconducibile all'operato dello stesso consenta di riconoscere il ruolo di dominus di fatto in sostituzione dei due avvocati appellati, rientrando al più l'opinione espressa dal medesimo, nell'ambito di un parere scritto.
Resta quindi ingiustificata la decisione assunta dagli avvocati appellati sul punto, posto che il patrocinio formale dell'iniziativa giudiziaria era pur sempre formalmente conferito agli avv.ti e peraltro in relazione ad un'attività di minimo impegno che rientrava nel CP_1 CP_2 novero di attività da ritenersi opportune, nel frangente considerato, per la cliente, che risultava comunque non essere stata adeguatamente informata sulle conseguenze particolari derivanti dall'estinzione forzosa del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo qualora non riassunto nei confronti della procedura concorsuale intervenuta a carico della società garantita.
Questa Corte condivide quanto correttamente rimarcato dal Tribunale, che ha ravvisato sussistente “l'evidente negligenza dell'avv. nel trattare la vicenda in esame poiché – una volta CP_1 reso edotto da parte dell'avv. che nel corso dell'udienza del 12.6.17 il procuratore della “Monte CP_2 dei Paschi di Siena” aveva riferito del sopravvenuto fallimento della “Policart Italia srl”, pronunciato dal Tribunale di Milano con sentenza n. 886 del 17.10.16 (doc. 2 di parte , cui conseguiva alla CP_2 successiva udienza del 29.6.17 la declaratoria di interruzione del procedimento – sarebbe allora stata sua doverosa cura quella di procedere ad una tempestiva riassunzione del giudizio nei termini di legge.
La quale risultava allora ben possibile stante il fatto che alla luce del pacifico orientamento giurisprudenziale sopra richiamato gli stessi cominciavano a decorrere unicamente dalla data dell'ultima udienza sopra richiamata – nell'ambito della quale era stato definitivamente accertato con valore legale il verificarsi del fallimento, che ancora all'udienza precedente non risultava dimostrato a mezzo del deposito della relativa sentenza (vedi missiva dell'avv. del 12.6.17 prodotta sub doc. CP_2
11) – e ciò al fine di evitare il consolidarsi del decreto ingiuntivo opposto. Mentre, sempre alla luce delle sentenze sopra citate, risulta del tutto irrilevante che la fosse eventualmente già stata posta CP_6
a conoscenza della predetta dichiarazione di fallimento, ciò di cui peraltro non vi è certezza in causa, poiché in ogni caso non risulta provato: - né che ella l'avesse acquisita in maniera formalmente legale e cioè per il tramite di atti muniti di fede privilegiata quali dichiarazioni, notificazioni o certificazioni rappresentative dell'evento medesimo, - né che la medesima fosse altresì consapevole della circostanza che l'effetto interruttivo che ne derivava avrebbe operato anche con riferimento al giudizio di opposizione in questione” (pag. 16 e 17 della sentenza impugnata).
9 In questo contesto, come pure ben rimarcato dal Tribunale senza che la censura di cui trattasi si confronti compiutamente con il percorso argomentativo svolto nella sentenza impugnata, la responsabilità dell'accaduto non può essere addebitata all'avv. JU, quale co-difensore di fatto della né risulta compiutamente dimostrato che avesse manifestato CP_6 univocamente e chiaramente la volontà della per la stessa vincolante in data CP_6 anteriore all'omessa tempestiva riassunzione (risulta prodotta solo la mail di data 19-6-2019 dell'avvocato JU), mentre non è in contestazione il fatto che “officiati del patrocinio dell'odierna attrice nell'ambito del giudizio di opposizione restassero unicamente i legali ivi convenuti, ai quali soli competeva pertanto il compimento di ogni relativo atto processuale e la decisione finale sulle scelte difensive da operare. Sicché o l'avv. avrebbe dovuto procedere alla riassunzione del CP_1 giudizio dopo averne previamente notiziato la spiegandole i motivi che la rendevano CP_6 necessaria, o il medesimo si sarebbe dovuto premurare, dopo aver fornito le predette spiegazioni per iscritto, di farsi rilasciare un diniego formale in proposito ovvero di rinunciare all'incarico a fronte della mancata approvazione della strategia difensiva che necessitava di essere adottata nella fattispecie al fine di tutelare gli interessi della parte” (pag.18 della sentenza impugnata). protesta, sotto ulteriore profilo, il mancato rilievo, da parte del Tribunale, Parte_1 dell'assenza di nesso causale tra la condotta imputata agli avvocati appellati e il danno lamentato.
Secondo la compagnia appellante, in sostanza, non sarebbe stato dimostrato che un diverso comportamento degli avvocati avrebbe portato a un esito favorevole per la cliente e in quanto la responsabilità degli avvocati non può essere affermata senza una valutazione prognostica positiva sull'esito del giudizio dal momento che non risulterebbe dimostrato che al compimento delle attività non svolte dai suddetti professionisti sarebbero conseguiti effetti a sé vantaggiosi.
Il motivo è palesemente infondato e va pienamente condivisa sul punto la motivazione espressa dal primo giudice: se il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fosse stato riassunto, il decreto sarebbe stato revocato per incompetenza territoriale come già considerato da parte del tribunale di Siena nel provvedimento interlocutorio agli atti di causa.
Per contro, occorre considerare che il danno lamentato dalla era da ritenersi CP_6 direttamente collegato all'esecutorietà del provvedimento monitorio in discussione, intervenuta proprio a causa della mancata riassunzione cui faceva seguito il pignoramento subito dall'appellata sul bene immobile di sua proprietà. aveva chiesto di limitare la manleva della alla sola Parte_1 Parte_1 quota di danno a carico dell'Avv. e dell'Avv. avuto riguardo al CP_1 CP_2
10 contenuto della garanzia come risultante dalle Condizioni Generali di Assicurazione, e, quindi, con esclusione della restituzione delle competenze professionali versate quale corrispettivo per la prestazione professionale e del danno non patrimoniale dovendosi tenere conto del massimale assicurato, con compensazione delle spese di lite, punto sul quale il giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato.
Quest'ultima censura è palesemente infondata e in parte inammissibile. In primo luogo, il
Tribunale ha limitato la condanna in manleva all'ammontare di € 119.865,07, oltre interessi, senza estenderla anche a quello oggetto di restituzione a titolo di compensi professionali non più dovuti. Il Tribunale ha inoltre precisato che la copertura assicurativa comprendeva anche
“gli importi versati dagli assicurati in favore dell'attrice a titolo di spese di lite, giusta il disposto del terzo comma dell'art. 1917 cc che individua appunto tra le somme oggetto di copertura anche le spese direttamente sostenute dall'assicurato per resistere alla pretesa del terzo”, richiamando a sostegno giurisprudenza di legittimità (Cass. 14.2.13 n. 3638), ed in ordine a tale affermazione non si rinviene alcuna specifica censura.
Infine il primo giudice ha dichiarato “ inammissibile per difetto di interesse ex art. 100 cpc la domanda di regresso esercitata da nei confronti dei propri assicurati dal momento Parte_1 che, coprendo essa la responsabilità di entrambi e dovendo quindi rispondere del fatto dei medesimi secondo le rispettive responsabilità, non risulta in concreto esperibile alcun recupero di somme, viceversa ipotizzabile solo laddove la stessa avesse garantito la posizione di uno solo dei due autori del fatto lesivo”
(pag.23 della sentenza impugnata) e anche in ordine a detta statuizione non si rinviene nell'atto di gravame alcuna critica compiuta e pertinente, benché nelle conclusioni sia stata riproposta la domanda di regresso.
Con il quarto e ultimo motivo di gravame, la compagnia assicuratrice appellante censura l'omessa applicazione dello scoperto contrattuale alla condanna in manleva e la mancata applicazione dello scoperto del 5% previsto dalle polizze assicurative in relazione all'importo liquidato a favore della parte appellata, che non ha svolto contestazioni specifiche a tale riguardo.
La doglianza è fondata, posto che nel contratto assicurativo oggetto di causa, in convenzione per adesione Mod. R59/01, pag. 13 art. 8, è presente la riserva di franchigia del 5% sulle liquidazioni di sinistro effettuate dalla Compagnia, ed invece il Tribunale non ha tenuto conto di detta franchigia nel quantificare l'importo dovuto per la manleva.
Dall'importo di € 119.865,07, liquidato dal Tribunale, deve essere pertanto detratta la suddetta percentuale di franchigia contrattuale del 5% e sulla differenza così rideterminata sono dovuti
11 gli interessi come statuito dalla sentenza di primo grado (interessi al saggio di legge dalla data di introduzione del giudizio e sino all'effettivo saldo).
In conclusione, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'appello merita accoglimento nei limiti precisati e la domanda di manleva proposta dagli avvocati va accolta limitatamente all'importo suindicato decurtato della franchigia del 5%, oltre interessi legali.
Non può essere accolta domanda di restituzione formulata dall'appellante nei confronti della a cui la Compagnia assicurativa ha pagato quanto dovuto dagli assicurati. La CP_6 domanda di pagamento dell'importo corrisposto in eccesso, infatti, avrebbe dovuto essere svolta nei confronti degli avvocati assicurati, i quali soli erano stati condannati dal Tribunale
a risarcire alla l danno causato dalla responsabilità professionale. CP_6
Di conseguenza, il pagamento effettuato da alla non può Parte_1 CP_6 ritenersi avvenuto in esecuzione della sentenza impugnata, in difetto di una statuizione di condanna diretta della Compagnia a favore della danneggiata, e la domanda restitutoria, così come formulata, non può trovare accoglimento, né, in assenza di domanda restitutoria nei confronti degli avvocati, può provvedersi ultra petita, ben potendo, invece, detta domanda essere, se del caso, proposta in separato giudizio.
Quanto alle spese di lite di primo grado, occorre rilevare che la parziale riforma della sentenza impugnata nei termini precisati, ossia con incidenza limitata solo al rapporto processuale tra la Compagnia assicuratrice e gli assicurati, non è idonea ad incidere sulla regolamentazione delle suddette spese. Nello specifico deve restare confermata la condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'originaria attrice e a carico degli avvocati e CP_6 CP_1
rimasti contumaci in appello. Parimenti devono restare confermate sia la condanna CP_2 alla rifusione delle spese di lite di primo grado della in assenza di appello CP_6 incidentale della stessa, in favore di “ ora non Controparte_9 Controparte_3 costituitasi nel giudizio di riassunzione, sia la statuizione di compensazione delle predette spese tra la compagnia assicuratrice e gli avvocati si ribadisce non costituiti CP_1 CP_2 nel presente giudizio, valutato l'esito complessivo della lite e, dunque, constatata la netta prevalenza della soccombenza di Parte_1
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di tariffa indicato dall'appellante, senza fase istruttoria che non è stata espletata, seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra l'appellante e l'unica parte costituita
( , avuto riguardo all'esito del giudizio e, in particolare, alla totale soccombenza CP_6 dell'appellante in punto sussistenza della responsabilità dei professionisti. Nei rapporti processuali tra l'appellante e le altre parti, benché vada ribadita la prevalente soccombenza
12 della compagnia assicuratrice anche all'esito del giudizio d'appello, nulla va disposto in ordine alle spese di lite del grado, stante la contumacia delle suddette parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.1875/2022 del Tribunale di Padova pubblicata il 04/11/2022 così decide:
1) accoglie l'appello nei sensi di cui in motivazione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, accerta che dall'importo in linea capitale di € 119.865,07, liquidato dal Tribunale a favore degli avvocati e in CP_1 Controparte_2 accoglimento della domanda di manleva proposta dagli stessi, va detratta la percentuale di franchigia contrattuale del 5%, e che sull'importo differenziale così calcolato sono dovuti gli interessi nella misura stabilita con la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere a le spese del presente grado Parte_1 Controparte_6 di giudizio che liquida in euro 8.433 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Massimo JU dichiaratosi antistatario;
3) nulla circa le spese del grado nei confronti delle altre parti.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 16.10.2025.
Il Consigliere Ausiliario Est.
Dott. Pietro Repossi
La Presidente
Dott.ssa Clotilde Parise
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione IV Civile
Composta dai Sigg.:
Dott.ssa Clotilde PARISE Presidente
Dott.ssa Elena ROSSI Consigliere
Dott. Pietro REPOSSI Consigliere Aus. Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con citazione da:
(C.F. e P. I , col Proc. dom. Avv. Domenico Vizzone Parte_1 P.IVA_1
Appellante
Contro
Avv. (C.F. ), contumace CP_1 C.F._1
Appellato
Avv. (C.F. ) contumace Controparte_2 C.F._2
Appellato
e contro
(già e prima Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, CF: con l'Avv. Giovanni Lauro
[...] P.IVA_2
Appellata nonché
contro
:
C.F.: , con l'Avv. Massimo JU Controparte_6 C.F._3
Appellata
In punto: appello alla sentenza n.1875/2022 del Tribunale di Padova pubblicata il 04/11/2022
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'appellante ha così concluso: Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa: -in via preliminare in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, dichiarata la inopponibilità a della transazione Parte_1
1 / rigettare la domanda della sig.ra in quanto improponibile e CP_6 CP_7 CP_6 inammissibile, con condanna della stessa alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio;
-in via principale, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata rigettare la domanda della sig.ra perché infondata in fatto e in diritto, con condanna della CP_6 stessa alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio;
-in via subordinata, nella denegata ed invero assai improbabile ipotesi in cui dovesse ritenersi che il fatto de quo sia addebitabile a fatto e colpa concorrente di tutti convenuti, in accoglimento del gravame, accertare la diversa gravità delle rispettive colpe e la eventuale diseguale efficienza causale di esse per la ripartizione interna del peso del risarcimento ai fini della domanda di regresso per tutte le somme che dovesse essere ritenuta obbligata a corrispondere ai convenuti in Parte_1 manleva, con condanna della stessa alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza, con compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
in ogni caso, limitare la manleva della alla sola quota di danno a carico dell'Avv. Parte_1
e dell'Avv. avuto riguardo al contenuto della garanzia come CP_1 CP_2 risultante dalle Condizioni Generali di Assicurazione, e, quindi, tenendo conto del massimale assicurato, detratto lo scoperto contrattuale del 5%, con condanna della stessa alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza, con compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Il procuratore dell'appellata ha così concluso: Voglia l'Ill.ma Corte adita, Controparte_6 ogni contraria istanza disattesa, rigettare l'appello proposto nei confronti di Controparte_6 in riforma della sentenza nr. 1875/2022 emessa dal Tribunale di Padova in data 3.11.22 e pubblicata in data 4.11.22, risultando infondato in fatto e diritto.
Con vittoria di compensi e spese oltre fiscali per entrambi i gradi di giudizio come da separata nota, con richiesta di distrazione in suo favore ex art. 93 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione notificato in data 06.09.2019, conveniva in giudizio Controparte_6 davanti al Tribunale di Padova la società di consulenze per bancarie CP_8 [...]
l'Avv. l'Avv. per sentirli condannare in solido CP_9 CP_1 Controparte_2 al risarcimento di tutti i danni subiti quantificati nell'importo complessivo di € 258.676,00, oltre che alla restituzione delle somme dagli stessi percepite a titolo di compenso professionale, ritenendoli responsabili della mancata riassunzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 516/2014 del Tribunale di Siena ottenuto da ei suoi confronti, Controparte_10
2 del consocio e di dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il CP_11 CP_12
17.10.16 nel corso della causa d'opposizione patrocinata dai due professionisti avvocati, per la somma di euro 243.001,31 oltre interessi e spese in ragione di debiti di mutuo, con conseguente cristallizzazione del credito e seguito di ipoteche giudiziali ed azioni esecutive da parte della cessionaria del credito Controparte_13
Nella causa RG 6501/2019 si costituivano l'Avv. l'Avv. eccependo CP_4 CP_1 CP_2
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Padova, contestando la domanda attrice per essere la mancata riassunzione dell'opposizione a decreto ingiuntivo dipesa da circostanze ascrivibili alla parte ed al dominus effettivo, avv. Massimo JU, nonché chiedendo e ottenendo la chiamata in causa la loro garante per la RC professionale in ipotesi di Parte_1 condanna. si costituiva contestando la domanda attorea e le chiamate in giudizio, e Parte_1 dato atto, nel corso della trattazione, della transazione intervenuta medio tempore tra l'attrice e (mandataria di cessionaria del credito litigioso) per l'importo di CP_7 Controparte_13 euro 180.000,00.
Con la sentenza appellata il Tribunale di Padova così disponeva: “1) rigetta le domande esperite dall'attrice nei confronti della “ ; 2) condanna gli Avv.ti e Controparte_9 CP_1
in via tra loro solidale, a pagare in favore di la somma di € Controparte_2 Controparte_6
119.865,07, oltre agli interessi al saggio di legge dalla data di introduzione del giudizio e sino all'effettivo saldo;
3) condanna l'Avv. a restituire in favore dell'attrice l'importo di € 2.672,00, CP_1 oltre agli interessi al saggio di legge dalla data di introduzione del giudizio e sino all'effettivo saldo;
4) condanna l'Avv. a restituire in favore dell'attrice l'importo di € 1.500,00, oltre agli Controparte_2 interessi al saggio di legge dalla data di introduzione del giudizio e sino all'effettivo saldo;
5) condanna
l'attrice a rifondere in favore della “ le spese processuali che liquida in € Controparte_9
14.103,00 per competenze, oltre al rimborso delle anticipazioni, delle spese generali, dell'IVA e degli accessori di legge;
6) condanna gli Avv.ti e in via tra loro solidale, a CP_1 Controparte_2 rifondere in favore dell'attrice le spese processuali che liquida in € 14.103,00 per competenze, oltre al rimborso delle anticipazioni, delle spese generali, dell'IVA e degli accessori di legge;
7) condanna
“ a manlevare gli Avv.ti e di quanto tenuti a Parte_1 CP_1 Controparte_2 versare in favore dell'attrice in forza dei capi 2) e 6) della presente pronuncia;
8) dichiara inammissibile la domanda di regresso esperita dalla compagnia assicurativa;
9) compensa integralmente le spese di giudizio fra “ e gli Avv.ti e . Parte_1 CP_1 Controparte_2
Con atto di citazione notificato il 19.12.22 ha convenuto in giudizio Parte_1 innanzi alla Corte d'Appello di Venezia l'Avv. l'Avv. la CP_1 Controparte_2
3 e per chiedere, previa sospensione dell'efficacia Controparte_4 Controparte_6 esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza n.1875/22 del Tribunale di Padova, in via preliminare, dichiarata la inopponibilità a della transazione Pt_1 Parte_1 CP_6
di rigettare la domanda della sig.ra n quanto improponibile e inammissibile;
CP_7 CP_6
e in riforma della sentenza gravata di rigettare la domanda della perché infondata CP_6 in fatto e in diritto nonchè in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi che il fatto de quo sia addebitabile a fatto e colpa concorrente di tutti convenuti, accertare la diversa gravità delle rispettive colpe e la eventuale diseguale efficienza causale di esse per la ripartizione interna del peso del risarcimento ai fini della domanda di regresso per tutte le somme che dovesse essere ritenuta obbligata a corrispondere ai Parte_1 convenuti in manleva, in ogni caso, limitando la manleva della alla sola Parte_1 quota di danno a carico dell'Avv. e dell'Avv. avuto riguardo al CP_1 CP_2 contenuto della garanzia come risultante dalle Condizioni Generali di Assicurazione, e, quindi, tenendo conto del massimale assicurato, detratto lo scoperto contrattuale del 5% del cui ammontare viene chiesta la restituzione.
Si costituivano in giudizio la (già CP_14 Controparte_3 [...]
che resistevano all'appello, anche per domandare che venisse CP_9 Controparte_3 accertata la responsabilità esclusiva degli altri convenuti. Restavano contumaci gli avv.ti
CP_1 CP_2
Parte appellante, quindi, rinunciava all'istanza di sospensiva e dava conto dell'intervenuto pagamento effettuato medio tempore in favore della ex art. 1917 c.c. CP_6
La causa veniva assunta in decisione con provvedimento del 7.2.2024 e successivamente CP_ interrotta stante l'intervenuto fallimento della subentrata a per CP_3 CP_4 la sentenza n. 4/2024 del Tribunale di Brescia agli atti di causa e quindi riassunta dall'appellante con atto del 29.4.2024 cui ha fatto seguito l'ordinanza 8.5.2024 di questa Corte
d'appello per la prosecuzione del giudizio per l'udienza cartolare del 13.11.2024.
Con ordinanza 18.12.24 – accertata la regolarità della notifica – si dichiarava la contumacia della (denominata e veniva fissata nuova udienza Controparte_9 Controparte_3 al 5.02.2025 per la precisazione delle conclusioni con le modalità di cui all'art. 127 ter C.p.c.
Con l'ulteriore provvedimento del 23.7.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo in ragione della necessità di modificare il Collegio giudicante innanzi a cui si era tenuta l'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.2.2025, stante l'incompatibilità di uno dei componenti e, all'esito, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni e per l'assunzione in decisione
4 l'udienza cartolare del 3.9.2025, assegnando alle parti nuovi termini per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha formulato quattro motivi di censura alla sentenza del Tribunale di Parte_1
Padova.
Il primo motivo riguarda l'omessa pronuncia sull'eccezione di improcedibilità della domanda attorea che, a detta della compagnia d'assicurazione appellante, era subentrata a seguito della transazione intervenuta tra mandataria della cessionaria del credito di CP_15 CP_10
e l'appellata, e per effetto della quale - avendo in questo modo la riconosciuto che CP_6 detta somma era effettivamente dovuta alla banca - il giudicante di primo grado avrebbe dovuto ritenere l'inammissibilità e l'infondatezza dell'azione risarcitoria esperita nei confronti degli avvocati convenuti per la responsabilità professionale.
La questione - precisa l'assicuratore appellante - era stata debitamente sottoposta al giudicante di primo grado ma non veniva trattata nelle motivazioni della sentenza gravata, da riconoscersi quindi viziata da omessa pronuncia sul punto.
Obietta l'appellata che la transazione, per quanto effettivamente formalizzata in CP_6 data 30.3.2020, era stata siglata allo scopo di evitare il maggior danno derivante dall'esecuzione forzata sull'immobile di proprietà all'epoca pignorato da parte della società cessionaria del credito di e che comunque l'accordo definito non implicava alcun CP_10 riconoscimento di debito nei confronti della banca, lasciando quindi impregiudicata la pretesa risarcitoria della socia garante dell'obbligato principale, società fallita, nei confronti dei due professionisti garantiti da Parte_1
Il motivo di appello non ha fondamento. Occorre dare atto che la questione non è stata direttamente trattata da parte del tribunale, e tuttavia l'eccezione prospettata dalla compagnia d'assicurazione appellante non può essere accolta perché la transazione in atti, oltre ad essere intervenuta in corso di causa, è da considerarsi inter alios acta rispetto al contenzioso relativo alla pretesa risarcitoria azionata nei confronti dei professionisti, che risulta riferita al danno complessivamente derivato alla socia garante dal venir meno di possibilità di successo nella lite da considerarsi concretamente perseguibili a seguito dell'attività professionale intrapresa, ma poi colposamente interrotta, da parte dei professionisti appellati.
L'atto di transazione, inbase al suo tenore letterale, non contiene un esplicito riconoscimento della in ordine alla sussistenza del suo debito corrispondente alla somma stabilita CP_6 in transazione, peraltro versata in tre rate di pari importo. Nel documento si legge solo che la creditrice acconsente alla liberazione dei garanti e con il Controparte_6 CP_11
5 pagamento rateale di cui sopra, sicché si era trattato di un accordo finalizzato unicamente a conseguire la desistenza dall'esecuzione immobiliare intrapresa sull'immobile adibito ad abitazione della parte debitrice, e che risulta tipicamente caratterizzato dalle reciproche concessioni delle parti e dal c.d. “metus litis” della convenuta appellata.
Tale giustificazione, legittima e rilevante, non ha nulla a che vedere con il fondamento della responsabilità professionale attribuibile agli avvocati e che ha causato la CP_1 CP_2 perdita irrimediabile di ogni possibilità, per la cliente, di conseguire esiti più favorevoli dalla lite intrapresa per suo conto.
Con il secondo motivo la compagnia assicuratrice appellante si lamenta della violazione dell'art. 115 e 116 C.p.c. dovuta a inadeguato scrutinio del corredo probatorio, che avrebbe dovuto determinare il rigetto della domanda dell'appellata per la mancanza di prova, dal momento che risultava essere stata accolta la domanda dell'attrice sulla base della perizia di parte sulle anomalie del rapporto di mutuo bancario elaborata da Controparte_9 senza che fossero stati prodotti documenti essenziali come i contratti e gli estratti conto di riferimento.
La quantificazione del danno contenuta nella perizia redatta dalla società di consulenza poi dichiarata fallita nel corso della presente fase d'appello, a detta della compagnia, risulterebbe essere stata elaborata in modo acritico, e in adesione ad assunti da ritenersi pure superati dalla recente giurisprudenza. Anche per questo motivo, la prova della responsabilità professionale degli avvocati e della consistenza del danno conseguito non risulterebbe concretamente fornita.
Contesta a tale riguardo parte appellata che il presupposto del danno risarcibile CP_6 riguardava non l'esito probabile del giudizio, ma il fatto oggettivo che l'opposizione a decreto ingiuntivo non era stata più coltivata, pregiudicando ogni esito astrattamente ipotizzabile: instaurata la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, il tribunale aveva anche chiaramente anticipato, nelle ordinanze emesse in corso di trattazione, di ritenere fondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla socia garante, e di seguito il credito di CP_10 era stato ammesso al passivo per la minor somma di euro 35.184,76, fatto, in sé, che
[...] comproverebbe inequivocabilmente che l'azione proposta ma non diligentemente coltivata dai professionisti appellati era fondata anche nel merito, e che, in buona sostanza, il giudizio intrapreso poteva efficacemente contrastare un credito dell'istituto bancario palesemente insussistente.
Anche il secondo motivo di appello non ha pregio, poiché questa Corte condivide le deduzioni difensive svolte sul punto dalla irca il rilievo dirimente assunto, per quanto ora di CP_6
6 interesse, dalla considerazione, oggettiva, che l'opposizione a decreto ingiuntivo non era stata coltivata, mentre invece, con elevata probabilità, il decreto ingiuntivo sarebbe stato revocato perché emesso da giudice incompetente. A ciò si aggiunga la genericità delle critiche svolte a riguardo della correttezza dei rilievi esposti nella perizia, le cui risultanze sono state recepite ai fini del giudizio sull'ammontare del risarcimento liquidato da parte del tribunale. In particolare, le valutazioni contenute nella perizia sul controllo degli estratti conto bancari al fine di far accertare l'erroneità degli interessi richiesti in rapporto al mutuo e la rilevazione di un tasso di interesse usuraio contrattualizzato da parte dell'istituto di credito, sono coerenti con i principi inerenti le violazioni contrattuali tipiche di taluni contratti di finanziamento correnti all'epoca dell'elaborato stesso.
Decisiva appariva poi la circostanza dell'ammissione al passivo per importi largamente inferiori al credito riscosso dalla fattori che nel complesso avvalorano la Controparte_13 correttezza delle risultanze di perizia ai fini del computo del danno risarcibile.
Il terzo motivo d'appello, rubricato “violazione dell'onere della prova di cui all'art. 2967 non avendo
l'attrice provato la dedotta responsabilità professionale della e degli avv.ti e Controparte_9 CP_1
violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, essendo la motivazione della sentenza impugnata CP_2 contraddittoria”, è articolato in due sotto-motivi così ribricati: “ 3.1. L'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato il difetto della titolarità del diritto fatto valere dalla sig.ra ei confronti della;
“ 3.2. Violazione dell'onere della prova di cui all'art. CP_6 Parte_2
2967 c.c., non avendo l'attrice provato la dedotta responsabilità professionale degli avvocati
e Esistenza di una colpa professionale dei legali nello CP_1 Controparte_2
svolgimento del mandato. Esistenza di un danno ricollegabile al comportamento del legale”.
si lamenta dell'erroneo rigetto della domanda risarcitoria di regresso Parte_1 formulata nei confronti della per l'ipotesi di Parte_1 Controparte_9 affermata sua corresponsabilità dovuta al suggerimento di professionisti inadeguati al compito assegnato.
Secondo la compagnia appellante, la società di consulenza, indebitamente assolta da parte del
Tribunale per carenza di interesse all'azione ex art. 100 C.p.c. da parte della CP_6 avrebbe avuto invece un ruolo determinante nella vicenda, avendo elaborato valutazioni inadeguate e incoraggiato azioni giudiziarie infondate.
Il Tribunale non avrebbe tenuto nemmeno in debito conto che la era socia CP_6 maggioritaria e fideiussore della beneficiaria del prestito e che si trattava il CP_12 giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Siena aveva ingiunto alla Policart Italia S.r.l. ed anche ai soci sig.ri e CP_11 Controparte_6
7 rispettivamente al 25,4% ed al 74,6% nonché garanti, il pagamento in solido della somma di euro 243.001,31 oltre interessi e spese del procedimento, in favore della CP_10
La censura non ha parimenti fondamento: sino a che ha svolto difese, Controparte_16 risulta aver contrattualizzato solamente la società fallita e semplicemente suggerito i nominativi dei due avvocati appellati che poi si sono occupati della causa d'opposizione a decreto ingiuntivo, e con i quali l'appellata, garante della società unica parte del contratto di consulenza, ha instaurato un rapporto da ritenersi autonomo rispetto alle obbligazioni originarie assunte dalla e che pertanto non poteva in alcun modo Controparte_9 rispondere dell'operato dei due professionisti avvocati, vincolati da un contratto professionale indipendente dall'oggetto della consulenza confluita nella perizia pro veritate di cui si discute.
L'appellante lamenta, altresì, violazione dell'onere della prova e contraddittorietà della motivazione assunta dal tribunale di Padova in punto responsabilità professionale:
[...] ritiene che il Tribunale patavino abbia erroneamente attribuito la responsabilità Parte_1 esclusiva agli avvocati e senza considerare che la mancata riassunzione del CP_1 CP_2 giudizio era stata una scelta della cliente dietro il suggerimento di altro Controparte_6 consulente legale, l'Avv. JU, da considerarsi dominus di fatto della vertenza in essere con la banca.
Occorreva a tale riguardo considerare la mail del suddetto avvocato (all. 4), dalla quale si evinceva sia che l'evento contestato ai professionisti appellati era in realtà frutto di una decisione consapevole a partire da Ottobre 2016, sia che l'appellata, preso atto dell'avvenuto fallimento in data ottobre 2016, manifestava la propensione a non riassumere la causa di opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti della procedura concorsuale, e, in definitiva, manifestava di non avere più interesse a coltivare la causa interrotta unicamente un intervento CP_1 del collega di per addivenire ad una transazione.
Obietta sul punto la che la decorrenza dei termini per la riassunzione della causa CP_6 di opposizione a decreto ingiuntivo integrante la responsabilità professionale accertata dal primo giudice, non poteva essere imputata a soggetti diversi dall'Avv. cui Controparte_17 era stato rilasciato il mandato ad litem e quindi unici responsabili della negligenza contestata in quanto tenuti a svolgere comunque l'attività processuale omessa, la quale, oltre a rappresentare di per sé una chance di accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale già delineata dal tribunale di Siena, avrebbe con ogni probabilità comportato la revoca del decreto ingiuntivo emesso ed il subentro di decadenze sostanziali favorevoli alla parte appellata.
8 A tale riguardo ritiene il Collegio che gli elementi di prova forniti circa il coinvolgimento dell'avv. JU (ed in particolare quanto alla corrispondenza prodotta) non consentano di identificare la sussistenza di un mandato vero e proprio né un incarico di fatto al suddetto professionista, né che l'apporto materialmente riconducibile all'operato dello stesso consenta di riconoscere il ruolo di dominus di fatto in sostituzione dei due avvocati appellati, rientrando al più l'opinione espressa dal medesimo, nell'ambito di un parere scritto.
Resta quindi ingiustificata la decisione assunta dagli avvocati appellati sul punto, posto che il patrocinio formale dell'iniziativa giudiziaria era pur sempre formalmente conferito agli avv.ti e peraltro in relazione ad un'attività di minimo impegno che rientrava nel CP_1 CP_2 novero di attività da ritenersi opportune, nel frangente considerato, per la cliente, che risultava comunque non essere stata adeguatamente informata sulle conseguenze particolari derivanti dall'estinzione forzosa del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo qualora non riassunto nei confronti della procedura concorsuale intervenuta a carico della società garantita.
Questa Corte condivide quanto correttamente rimarcato dal Tribunale, che ha ravvisato sussistente “l'evidente negligenza dell'avv. nel trattare la vicenda in esame poiché – una volta CP_1 reso edotto da parte dell'avv. che nel corso dell'udienza del 12.6.17 il procuratore della “Monte CP_2 dei Paschi di Siena” aveva riferito del sopravvenuto fallimento della “Policart Italia srl”, pronunciato dal Tribunale di Milano con sentenza n. 886 del 17.10.16 (doc. 2 di parte , cui conseguiva alla CP_2 successiva udienza del 29.6.17 la declaratoria di interruzione del procedimento – sarebbe allora stata sua doverosa cura quella di procedere ad una tempestiva riassunzione del giudizio nei termini di legge.
La quale risultava allora ben possibile stante il fatto che alla luce del pacifico orientamento giurisprudenziale sopra richiamato gli stessi cominciavano a decorrere unicamente dalla data dell'ultima udienza sopra richiamata – nell'ambito della quale era stato definitivamente accertato con valore legale il verificarsi del fallimento, che ancora all'udienza precedente non risultava dimostrato a mezzo del deposito della relativa sentenza (vedi missiva dell'avv. del 12.6.17 prodotta sub doc. CP_2
11) – e ciò al fine di evitare il consolidarsi del decreto ingiuntivo opposto. Mentre, sempre alla luce delle sentenze sopra citate, risulta del tutto irrilevante che la fosse eventualmente già stata posta CP_6
a conoscenza della predetta dichiarazione di fallimento, ciò di cui peraltro non vi è certezza in causa, poiché in ogni caso non risulta provato: - né che ella l'avesse acquisita in maniera formalmente legale e cioè per il tramite di atti muniti di fede privilegiata quali dichiarazioni, notificazioni o certificazioni rappresentative dell'evento medesimo, - né che la medesima fosse altresì consapevole della circostanza che l'effetto interruttivo che ne derivava avrebbe operato anche con riferimento al giudizio di opposizione in questione” (pag. 16 e 17 della sentenza impugnata).
9 In questo contesto, come pure ben rimarcato dal Tribunale senza che la censura di cui trattasi si confronti compiutamente con il percorso argomentativo svolto nella sentenza impugnata, la responsabilità dell'accaduto non può essere addebitata all'avv. JU, quale co-difensore di fatto della né risulta compiutamente dimostrato che avesse manifestato CP_6 univocamente e chiaramente la volontà della per la stessa vincolante in data CP_6 anteriore all'omessa tempestiva riassunzione (risulta prodotta solo la mail di data 19-6-2019 dell'avvocato JU), mentre non è in contestazione il fatto che “officiati del patrocinio dell'odierna attrice nell'ambito del giudizio di opposizione restassero unicamente i legali ivi convenuti, ai quali soli competeva pertanto il compimento di ogni relativo atto processuale e la decisione finale sulle scelte difensive da operare. Sicché o l'avv. avrebbe dovuto procedere alla riassunzione del CP_1 giudizio dopo averne previamente notiziato la spiegandole i motivi che la rendevano CP_6 necessaria, o il medesimo si sarebbe dovuto premurare, dopo aver fornito le predette spiegazioni per iscritto, di farsi rilasciare un diniego formale in proposito ovvero di rinunciare all'incarico a fronte della mancata approvazione della strategia difensiva che necessitava di essere adottata nella fattispecie al fine di tutelare gli interessi della parte” (pag.18 della sentenza impugnata). protesta, sotto ulteriore profilo, il mancato rilievo, da parte del Tribunale, Parte_1 dell'assenza di nesso causale tra la condotta imputata agli avvocati appellati e il danno lamentato.
Secondo la compagnia appellante, in sostanza, non sarebbe stato dimostrato che un diverso comportamento degli avvocati avrebbe portato a un esito favorevole per la cliente e in quanto la responsabilità degli avvocati non può essere affermata senza una valutazione prognostica positiva sull'esito del giudizio dal momento che non risulterebbe dimostrato che al compimento delle attività non svolte dai suddetti professionisti sarebbero conseguiti effetti a sé vantaggiosi.
Il motivo è palesemente infondato e va pienamente condivisa sul punto la motivazione espressa dal primo giudice: se il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fosse stato riassunto, il decreto sarebbe stato revocato per incompetenza territoriale come già considerato da parte del tribunale di Siena nel provvedimento interlocutorio agli atti di causa.
Per contro, occorre considerare che il danno lamentato dalla era da ritenersi CP_6 direttamente collegato all'esecutorietà del provvedimento monitorio in discussione, intervenuta proprio a causa della mancata riassunzione cui faceva seguito il pignoramento subito dall'appellata sul bene immobile di sua proprietà. aveva chiesto di limitare la manleva della alla sola Parte_1 Parte_1 quota di danno a carico dell'Avv. e dell'Avv. avuto riguardo al CP_1 CP_2
10 contenuto della garanzia come risultante dalle Condizioni Generali di Assicurazione, e, quindi, con esclusione della restituzione delle competenze professionali versate quale corrispettivo per la prestazione professionale e del danno non patrimoniale dovendosi tenere conto del massimale assicurato, con compensazione delle spese di lite, punto sul quale il giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato.
Quest'ultima censura è palesemente infondata e in parte inammissibile. In primo luogo, il
Tribunale ha limitato la condanna in manleva all'ammontare di € 119.865,07, oltre interessi, senza estenderla anche a quello oggetto di restituzione a titolo di compensi professionali non più dovuti. Il Tribunale ha inoltre precisato che la copertura assicurativa comprendeva anche
“gli importi versati dagli assicurati in favore dell'attrice a titolo di spese di lite, giusta il disposto del terzo comma dell'art. 1917 cc che individua appunto tra le somme oggetto di copertura anche le spese direttamente sostenute dall'assicurato per resistere alla pretesa del terzo”, richiamando a sostegno giurisprudenza di legittimità (Cass. 14.2.13 n. 3638), ed in ordine a tale affermazione non si rinviene alcuna specifica censura.
Infine il primo giudice ha dichiarato “ inammissibile per difetto di interesse ex art. 100 cpc la domanda di regresso esercitata da nei confronti dei propri assicurati dal momento Parte_1 che, coprendo essa la responsabilità di entrambi e dovendo quindi rispondere del fatto dei medesimi secondo le rispettive responsabilità, non risulta in concreto esperibile alcun recupero di somme, viceversa ipotizzabile solo laddove la stessa avesse garantito la posizione di uno solo dei due autori del fatto lesivo”
(pag.23 della sentenza impugnata) e anche in ordine a detta statuizione non si rinviene nell'atto di gravame alcuna critica compiuta e pertinente, benché nelle conclusioni sia stata riproposta la domanda di regresso.
Con il quarto e ultimo motivo di gravame, la compagnia assicuratrice appellante censura l'omessa applicazione dello scoperto contrattuale alla condanna in manleva e la mancata applicazione dello scoperto del 5% previsto dalle polizze assicurative in relazione all'importo liquidato a favore della parte appellata, che non ha svolto contestazioni specifiche a tale riguardo.
La doglianza è fondata, posto che nel contratto assicurativo oggetto di causa, in convenzione per adesione Mod. R59/01, pag. 13 art. 8, è presente la riserva di franchigia del 5% sulle liquidazioni di sinistro effettuate dalla Compagnia, ed invece il Tribunale non ha tenuto conto di detta franchigia nel quantificare l'importo dovuto per la manleva.
Dall'importo di € 119.865,07, liquidato dal Tribunale, deve essere pertanto detratta la suddetta percentuale di franchigia contrattuale del 5% e sulla differenza così rideterminata sono dovuti
11 gli interessi come statuito dalla sentenza di primo grado (interessi al saggio di legge dalla data di introduzione del giudizio e sino all'effettivo saldo).
In conclusione, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'appello merita accoglimento nei limiti precisati e la domanda di manleva proposta dagli avvocati va accolta limitatamente all'importo suindicato decurtato della franchigia del 5%, oltre interessi legali.
Non può essere accolta domanda di restituzione formulata dall'appellante nei confronti della a cui la Compagnia assicurativa ha pagato quanto dovuto dagli assicurati. La CP_6 domanda di pagamento dell'importo corrisposto in eccesso, infatti, avrebbe dovuto essere svolta nei confronti degli avvocati assicurati, i quali soli erano stati condannati dal Tribunale
a risarcire alla l danno causato dalla responsabilità professionale. CP_6
Di conseguenza, il pagamento effettuato da alla non può Parte_1 CP_6 ritenersi avvenuto in esecuzione della sentenza impugnata, in difetto di una statuizione di condanna diretta della Compagnia a favore della danneggiata, e la domanda restitutoria, così come formulata, non può trovare accoglimento, né, in assenza di domanda restitutoria nei confronti degli avvocati, può provvedersi ultra petita, ben potendo, invece, detta domanda essere, se del caso, proposta in separato giudizio.
Quanto alle spese di lite di primo grado, occorre rilevare che la parziale riforma della sentenza impugnata nei termini precisati, ossia con incidenza limitata solo al rapporto processuale tra la Compagnia assicuratrice e gli assicurati, non è idonea ad incidere sulla regolamentazione delle suddette spese. Nello specifico deve restare confermata la condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'originaria attrice e a carico degli avvocati e CP_6 CP_1
rimasti contumaci in appello. Parimenti devono restare confermate sia la condanna CP_2 alla rifusione delle spese di lite di primo grado della in assenza di appello CP_6 incidentale della stessa, in favore di “ ora non Controparte_9 Controparte_3 costituitasi nel giudizio di riassunzione, sia la statuizione di compensazione delle predette spese tra la compagnia assicuratrice e gli avvocati si ribadisce non costituiti CP_1 CP_2 nel presente giudizio, valutato l'esito complessivo della lite e, dunque, constatata la netta prevalenza della soccombenza di Parte_1
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di tariffa indicato dall'appellante, senza fase istruttoria che non è stata espletata, seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra l'appellante e l'unica parte costituita
( , avuto riguardo all'esito del giudizio e, in particolare, alla totale soccombenza CP_6 dell'appellante in punto sussistenza della responsabilità dei professionisti. Nei rapporti processuali tra l'appellante e le altre parti, benché vada ribadita la prevalente soccombenza
12 della compagnia assicuratrice anche all'esito del giudizio d'appello, nulla va disposto in ordine alle spese di lite del grado, stante la contumacia delle suddette parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.1875/2022 del Tribunale di Padova pubblicata il 04/11/2022 così decide:
1) accoglie l'appello nei sensi di cui in motivazione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, accerta che dall'importo in linea capitale di € 119.865,07, liquidato dal Tribunale a favore degli avvocati e in CP_1 Controparte_2 accoglimento della domanda di manleva proposta dagli stessi, va detratta la percentuale di franchigia contrattuale del 5%, e che sull'importo differenziale così calcolato sono dovuti gli interessi nella misura stabilita con la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere a le spese del presente grado Parte_1 Controparte_6 di giudizio che liquida in euro 8.433 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Massimo JU dichiaratosi antistatario;
3) nulla circa le spese del grado nei confronti delle altre parti.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 16.10.2025.
Il Consigliere Ausiliario Est.
Dott. Pietro Repossi
La Presidente
Dott.ssa Clotilde Parise
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