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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 02/04/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
in persona del giudice designato dott. Virgilio Notari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 3346/2022 del R.G.A.C., decisa il 2/4/2025 ai sensi dell'art. 429 c.p.c., promossa da (c.f. Parte_1 C.F._1
), difesa dall'avv. Emanuele Alterio, nei confronti di (c.f.
[...] CP_1 [...]
), difesa dagli avv.ti Marianna Donciglio e Annarita Natoni C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice designato, esaminati gli atti della causa di opposizione promossa dalla RA avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 757/2022, emesso dal Tribunale di Cassino il 14/7/2022 su istanza della RA;
CP_1 lette le eccezioni presenti nella comparsa di costituzione dell'opposta, volte a contestare le censure dell'istante in merito all'illegittimità della procura prodotta in allegato al ricorso introduttivo della fase monitoria e all'insussistenza dei crediti azionati in quella sede;
rilevato che nel contenzioso di cui ci si occupa è contestato il diritto della RA a CP_1 ottenere il pagamento dei corrispettivi asseritamente dovuti (in tutto € 5.720,00) a titolo di mensilità non assolte da luglio 2021 a maggio 2022 in base a un contratto di locazione, concluso il 6/5/2019, avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo sito a Gaeta (LT), in
Via Ladislao n. 13, e quelli scaduti in seguito fino all'effettiva liberazione del bene;
preso atto dell'assenza di contestazioni, nell'ambito delle difese della conduttrice, con riferimento all'entità dei canoni richiesti (€ 520,00 al mese), alla circostanza dell'omesso adempimento delle obbligazioni di pagamento inerenti ai periodi controversi e alla perdurante occupazione dell'appartamento per i successivi nove mesi;
considerato, sulle censure articolate dalla RA , che per giurisprudenza Pt_1 consolidata l'azione ex art. 645 c.p.c. in linea di principio dà luogo a un giudizio di cognizione esteso non solo all'esame dei requisiti di legittimità dell'intimazione, ma anche alla verifica della fondatezza dell'istanza di pagamento sottostante in base agli elementi offerti da chi si professa creditore e contrastati dall'ingiunto, sicché l'opposto, attore in senso sostanziale, resta tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del credito azionato, mentre è l'opponente, in veste di convenuto in senso sostanziale, a dover provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi delle pretese avverse (Cass. 25/7/2012, n. 16199; v. anche Cass. 22/3/2001,
n. 4121, per cui il giudice, quand'anche revochi il decreto ingiuntivo, se richiesto, deve pronunciarsi sul merito della domanda, venendo eventualmente la sentenza di condanna a sostituirsi al provvedimento monitorio quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa;
analogamente Cass. 16/5/2007 n. 11302; Cass. 10/3/2009, n. 5754; Cass.
1 25/7/2011, n. 16199); che al fine di superare ogni possibile doglianza in relazione al mandato rappresentativo ha provveduto a integrare la procura ai sensi e per gli effetti dell'art. 182 c.p.c.; che diversamente da quanto opinato dalla RA , nessuna Pt_1 interferenza sulla fattispecie in esame deriva dalla pendenza dinanzi alla Corte di Appello di
Roma dell'impugnazione proposta dall'ingiunta avverso l'ordinanza di convalida di sfratto ottenuta dalla RA il 21/5/2021 in conseguenza del mancato assolvimento degli CP_1 oneri di pagamento derivanti dal contratto del 6/5/2019, riguardando il procedimento ex artt. 658 ss c.p.c. e il gravame che vi ha fatto seguito morosità diverse da quelle menzionate nel ricorso monitorio;
che la pendenza dell'impugnazione, in particolare, non farebbe comunque venire meno l'obbligo per la parte conduttrice di continuare a versare l'ammontare del canone fino alla restituzione dell'immobile locato (in ipotesi di accoglimento dell'appello, segnatamente, in forza degli obblighi dedotti nell'accordo a suo tempo sottoscritto;
in caso di conferma dell'intervenuta risoluzione del rapporto locatizio, invece, ai sensi dell'art. 1591 c.c., sub specie di indennità di occupazione); che alla luce delle statuizioni di rigetto della richiesta di sospensione del provvedimento di primo grado assunte dalla Corte di Appello, la permanenza dell'opponente nei locali di Via Ladislao, ad ogni modo, appare priva di giustificazione a decorrere dal 21/5/2021, data della convalida dello sfratto;
ritenuto, a fronte di un simile quadro, che in base alla predetta previsione codicistica la RA , oltre a poter pretendere la conferma del decreto ingiuntivo, abbia diritto a CP_1 conseguire l'equivalente dei corrispettivi maturati fino al febbraio del 2023 (in tutto €
4.680,00); che l'appartenenza delle obbligazioni insoddisfatte alla categoria dei debiti di valore comporti l'applicazione sulle mensilità di volta in volta scadute della rivalutazione monetaria e gli interessi legali secondo il sistema di calcolo prefigurato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712/1995; che il rigetto dell'opposizione implichi la condanna della RA alla rifusione degli oneri processuali, Parte_1 stimabili in virtù dei parametri contemplati dal D.M. n. 55/2014 e della non elevata complessità delle questioni dibattute in € 3.500,00 (€ 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione, € 1.000,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3346/2022 del R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo del Parte_1
Tribunale di Cassino n. 757/2022;
➢ dichiara il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
➢ condanna al pagamento in favore di dell'importo di € Parte_1 CP_1
4.680,00 (oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria nella misura indicata in motivazione) a titolo di indennità di occupazione maturata ai sensi del contratto di locazione intercorso tra le parti;
➢ condanna al pagamento in favore di degli oneri di giudizio, Parte_1 CP_1 stimabili in € 3.500,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge.
Cassino, 2/4/2025 il giudice Virgilio Notari
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
in persona del giudice designato dott. Virgilio Notari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 3346/2022 del R.G.A.C., decisa il 2/4/2025 ai sensi dell'art. 429 c.p.c., promossa da (c.f. Parte_1 C.F._1
), difesa dall'avv. Emanuele Alterio, nei confronti di (c.f.
[...] CP_1 [...]
), difesa dagli avv.ti Marianna Donciglio e Annarita Natoni C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice designato, esaminati gli atti della causa di opposizione promossa dalla RA avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 757/2022, emesso dal Tribunale di Cassino il 14/7/2022 su istanza della RA;
CP_1 lette le eccezioni presenti nella comparsa di costituzione dell'opposta, volte a contestare le censure dell'istante in merito all'illegittimità della procura prodotta in allegato al ricorso introduttivo della fase monitoria e all'insussistenza dei crediti azionati in quella sede;
rilevato che nel contenzioso di cui ci si occupa è contestato il diritto della RA a CP_1 ottenere il pagamento dei corrispettivi asseritamente dovuti (in tutto € 5.720,00) a titolo di mensilità non assolte da luglio 2021 a maggio 2022 in base a un contratto di locazione, concluso il 6/5/2019, avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo sito a Gaeta (LT), in
Via Ladislao n. 13, e quelli scaduti in seguito fino all'effettiva liberazione del bene;
preso atto dell'assenza di contestazioni, nell'ambito delle difese della conduttrice, con riferimento all'entità dei canoni richiesti (€ 520,00 al mese), alla circostanza dell'omesso adempimento delle obbligazioni di pagamento inerenti ai periodi controversi e alla perdurante occupazione dell'appartamento per i successivi nove mesi;
considerato, sulle censure articolate dalla RA , che per giurisprudenza Pt_1 consolidata l'azione ex art. 645 c.p.c. in linea di principio dà luogo a un giudizio di cognizione esteso non solo all'esame dei requisiti di legittimità dell'intimazione, ma anche alla verifica della fondatezza dell'istanza di pagamento sottostante in base agli elementi offerti da chi si professa creditore e contrastati dall'ingiunto, sicché l'opposto, attore in senso sostanziale, resta tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del credito azionato, mentre è l'opponente, in veste di convenuto in senso sostanziale, a dover provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi delle pretese avverse (Cass. 25/7/2012, n. 16199; v. anche Cass. 22/3/2001,
n. 4121, per cui il giudice, quand'anche revochi il decreto ingiuntivo, se richiesto, deve pronunciarsi sul merito della domanda, venendo eventualmente la sentenza di condanna a sostituirsi al provvedimento monitorio quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa;
analogamente Cass. 16/5/2007 n. 11302; Cass. 10/3/2009, n. 5754; Cass.
1 25/7/2011, n. 16199); che al fine di superare ogni possibile doglianza in relazione al mandato rappresentativo ha provveduto a integrare la procura ai sensi e per gli effetti dell'art. 182 c.p.c.; che diversamente da quanto opinato dalla RA , nessuna Pt_1 interferenza sulla fattispecie in esame deriva dalla pendenza dinanzi alla Corte di Appello di
Roma dell'impugnazione proposta dall'ingiunta avverso l'ordinanza di convalida di sfratto ottenuta dalla RA il 21/5/2021 in conseguenza del mancato assolvimento degli CP_1 oneri di pagamento derivanti dal contratto del 6/5/2019, riguardando il procedimento ex artt. 658 ss c.p.c. e il gravame che vi ha fatto seguito morosità diverse da quelle menzionate nel ricorso monitorio;
che la pendenza dell'impugnazione, in particolare, non farebbe comunque venire meno l'obbligo per la parte conduttrice di continuare a versare l'ammontare del canone fino alla restituzione dell'immobile locato (in ipotesi di accoglimento dell'appello, segnatamente, in forza degli obblighi dedotti nell'accordo a suo tempo sottoscritto;
in caso di conferma dell'intervenuta risoluzione del rapporto locatizio, invece, ai sensi dell'art. 1591 c.c., sub specie di indennità di occupazione); che alla luce delle statuizioni di rigetto della richiesta di sospensione del provvedimento di primo grado assunte dalla Corte di Appello, la permanenza dell'opponente nei locali di Via Ladislao, ad ogni modo, appare priva di giustificazione a decorrere dal 21/5/2021, data della convalida dello sfratto;
ritenuto, a fronte di un simile quadro, che in base alla predetta previsione codicistica la RA , oltre a poter pretendere la conferma del decreto ingiuntivo, abbia diritto a CP_1 conseguire l'equivalente dei corrispettivi maturati fino al febbraio del 2023 (in tutto €
4.680,00); che l'appartenenza delle obbligazioni insoddisfatte alla categoria dei debiti di valore comporti l'applicazione sulle mensilità di volta in volta scadute della rivalutazione monetaria e gli interessi legali secondo il sistema di calcolo prefigurato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712/1995; che il rigetto dell'opposizione implichi la condanna della RA alla rifusione degli oneri processuali, Parte_1 stimabili in virtù dei parametri contemplati dal D.M. n. 55/2014 e della non elevata complessità delle questioni dibattute in € 3.500,00 (€ 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione, € 1.000,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3346/2022 del R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo del Parte_1
Tribunale di Cassino n. 757/2022;
➢ dichiara il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
➢ condanna al pagamento in favore di dell'importo di € Parte_1 CP_1
4.680,00 (oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria nella misura indicata in motivazione) a titolo di indennità di occupazione maturata ai sensi del contratto di locazione intercorso tra le parti;
➢ condanna al pagamento in favore di degli oneri di giudizio, Parte_1 CP_1 stimabili in € 3.500,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge.
Cassino, 2/4/2025 il giudice Virgilio Notari
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