Art. 6. (( (Comunicazione delle informazioni da parte del Ministero dello sviluppo economico).))
(( 1. I progetti di regola tecnica di altri Stati membri dell'Unione europea comunicati dalla Commissione europea e le altre informazioni acquisite dall'Unita' centrale di notifica nel corso della procedura europea di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione sono poste a disposizione delle altre amministrazioni pubbliche interessate. Il Ministero dello sviluppo economico definisce le modalita' per assicurare il flusso delle informazioni, anche mediante sistemi di posta elettronica. Ove non si tratta di informazioni riservate ai sensi dell' articolo 5, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/1535 , il Ministero dello sviluppo economico e' tenuto a facilitare l'accesso alle informazioni pubblicate dalla Commissione europea nel proprio sito web dedicato alla procedura di informazione da parte degli utenti, singoli od associati, anche attraverso l'ausilio di adeguati supporti informatici. L'accesso alle comunicazioni da e verso la Commissione europea gestite dalla medesima Unita' centrale di notifica in applicazione della procedura di informazione e non pubblicate nel sito web della Commissione europea dedicato alla procedura e' garantito, nel rispetto della disciplina vigente, dalle amministrazioni pubbliche che hanno formato o detengono stabilmente il documento. L'accesso alle suddette comunicazioni e' altresi' consentito nei confronti dell'Unita' centrale di notifica limitatamente alle sole amministrazioni ed autorita' pubbliche. Eventuali domande di accesso da parte di terzi a documenti gestiti in applicazione della procedura di informazione sono assoggettate alla disciplina derivante dal regolamento (CE) n. 1049/2001.
2. Le osservazioni o i pareri circostanziati formulati dalle altre amministrazioni pubbliche interessate su un progetto di regola tecnica presentato da altri Stati membri dell'Unione europea sono inviati all'Unita' centrale di notifica che li trasmette alla Commissione europea, tenendo conto dei risultati dell'eventuale coordinamento condotto ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 7. Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 3), le osservazioni o i pareri circostanziati si basano unicamente sugli aspetti che costituiscono eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla liberta' di stabilimento dell'operatore di servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura. Per quanto riguarda i progetti di regole tecniche relative ai servizi, i pareri circostanziati non possono pregiudicare misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che lo Stato membro dell'Unione europea che ha presentato il progetto puo' adottare secondo il diritto dell'Unione europea, tenendo conto della diversita' linguistica, delle specificita' nazionali e regionali, nonche' del proprio patrimonio culturale.
(( 1. I progetti di regola tecnica di altri Stati membri dell'Unione europea comunicati dalla Commissione europea e le altre informazioni acquisite dall'Unita' centrale di notifica nel corso della procedura europea di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione sono poste a disposizione delle altre amministrazioni pubbliche interessate. Il Ministero dello sviluppo economico definisce le modalita' per assicurare il flusso delle informazioni, anche mediante sistemi di posta elettronica. Ove non si tratta di informazioni riservate ai sensi dell' articolo 5, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/1535 , il Ministero dello sviluppo economico e' tenuto a facilitare l'accesso alle informazioni pubblicate dalla Commissione europea nel proprio sito web dedicato alla procedura di informazione da parte degli utenti, singoli od associati, anche attraverso l'ausilio di adeguati supporti informatici. L'accesso alle comunicazioni da e verso la Commissione europea gestite dalla medesima Unita' centrale di notifica in applicazione della procedura di informazione e non pubblicate nel sito web della Commissione europea dedicato alla procedura e' garantito, nel rispetto della disciplina vigente, dalle amministrazioni pubbliche che hanno formato o detengono stabilmente il documento. L'accesso alle suddette comunicazioni e' altresi' consentito nei confronti dell'Unita' centrale di notifica limitatamente alle sole amministrazioni ed autorita' pubbliche. Eventuali domande di accesso da parte di terzi a documenti gestiti in applicazione della procedura di informazione sono assoggettate alla disciplina derivante dal regolamento (CE) n. 1049/2001.
2. Le osservazioni o i pareri circostanziati formulati dalle altre amministrazioni pubbliche interessate su un progetto di regola tecnica presentato da altri Stati membri dell'Unione europea sono inviati all'Unita' centrale di notifica che li trasmette alla Commissione europea, tenendo conto dei risultati dell'eventuale coordinamento condotto ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 7. Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 3), le osservazioni o i pareri circostanziati si basano unicamente sugli aspetti che costituiscono eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla liberta' di stabilimento dell'operatore di servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura. Per quanto riguarda i progetti di regole tecniche relative ai servizi, i pareri circostanziati non possono pregiudicare misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che lo Stato membro dell'Unione europea che ha presentato il progetto puo' adottare secondo il diritto dell'Unione europea, tenendo conto della diversita' linguistica, delle specificita' nazionali e regionali, nonche' del proprio patrimonio culturale.