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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/03/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 24/03/2025 e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 599/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente TRA
rapp.to e difeso dall' avv. Carlo Zannini ed elettivamente domiciliato _1 ore in Falciano del Massico (CE), alla Via Vellaria n. 20
RICORRENTE
E
–- in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso Controparte_1 ivamente domiciliati in Caserta (Ce), alla Via Arena località San Benedetto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 02/02/2021, il ricorrente, in epigrafe indicato, in qualità di titolare dell'omonima ditta iscritta alla C.C.I.I.A.A. di Caserta REA n. CE-203735, proponeva impugnazione CP_ avverso il verbale ispettivo n. ro 2019004587/TZ1 del 23/06/2020 con il quale l' chiedeva il pagamento totale di € 2.227,57 di cui € 2.051,62 a titolo di contributi previdenziali obbligatori non corrisposti ed € 175,95 per somme aggiuntive, dovute in esito al detto accertamento ispettivo ove venivano disconosciuti in tutto ovvero in parte i rapporti di lavoro indicati in ricorso perché ritenuti insussistenti per il periodo dal maggio 2014 al giugno 2019.
Ciò premesso, deducendo l'illegittimità del comportamento dell' , per i motivi Controparte_2 indicati in ricorso, concludeva chiedendo di - dichiarare invalidi, inefficaci, nulli ed improduttivi di effetto in quanto infondati il verbale di accertamento impugnato in uno alla diffida ad adempiere per essere veri e reali i rapporti di lavoro in detto contestati dall'anno 2014 al 2018 e, per l'effetto, dichiarare non dovute da le somme di cui alla diffida ad adempiere;
in subordine e _1
CP_ per il caso di rigetto del ricorso chiedeva di condannare l' alla restituzione, in favore di _1
, maggiorate di interessi e svalutazione, tutte le somme da questo versate allo stesso per
[...] qualsivoglia causale in dipendenza dei rapporti di lavoro non riconosciuti in tutto o in parte e 1 segnatamente: euro 1.708,86 anno 2014, euro 1.436,70 anno 2015, euro 3.667,28 anno 2016, euro
2.777,47 anno 2017 ed euro 6.757,46 anno 2018 e così complessivamente euro 16.347,77 come da modelli F24 e quietanze di pagamento, oltre interessi e svalutazione dai singoli versamenti e fino al soddisfo, od a quella diversa a risultare in corso di giudizio nominando se del caso CTU per la quantificazione per il caso di contestazione. Vinte le spese di lite con distrazione. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l eccependo l'inammissibilità della domanda;
nel merito, insisteva per il rigetto della stessa sulla base delle incongruenze rilevate dagli ispettori nei confronti della ditta individuale “ ” ed esposte nel verbale impugnato _1 prodotto dall'Istituto. Eccepiva quindi la infondatezza della domanda e concludeva per il rigetto con vittoria di spese, diritti ed onorari.
La causa veniva istruita con prova testimoniale ed all'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante il deposito della sentenza completa della motivazione.
*************
Nel merito, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Sussiste preliminarmente l'interesse ad agire del ricorrente, quale datore di lavoro, atteso che sulla base del verbale ispettivo impugnato e della relativa diffida ad adempiere veniva richiesto a quest'ultimo il pagamento della somma di euro 2.051,00 a titolo di contributi previdenziali obbligatori non corrisposti ed euro 2.227,57 per somme aggiuntive, il tutto riferito al periodo maggio 2014 - giugno
2019.
Venendo al merito va rilevato che con il presente giudizio viene impugnato il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019004587/ DDL del 23.06.2020 notificato il 22.07.2020 (cfr. allegato CP_ n. 1 produzione con il quale, all'esito dell'indagine ispettiva, si è proceduto al disconoscimento, con effetto ex tunc, dei rapporti di lavoro intercorsi tra l'azienda agricola e i soggetti _1 indicati nella tabella A ( , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
nei periodi ivi indicati;
alla rideterminazione delle giornate di lavoro per i soggetti e Controparte_7
i periodi indicati nella tabella B del detto verbale ( Controparte_3 Persona_1
, e si è proceduto anche, per l'effetto, a
[...] Persona_2 Persona_3 ricalcolare, in base ai giorni di lavoro riconosciuti, l'imponibile contributivo ed, infine, l'Ente ha proceduto al recupero dei benefici contributivi nei limiti della prescrizione quinquennale per i soggetti e periodi di cui alla tabella C (ovvero tutti i lavoratori indicati) del detto verbale.
Tanto premesso costituisce principio ripetutamente affermato dalla suprema Corte quello secondo cui i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno Parte_2 piena prova fino a querela di falso dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o
2 da loro compiuti mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato
(ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori), il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cass. 19 aprile 2010 n. 9251 e Cass. 6 settembre 2012 n. 14965).
Va richiamato il principio espresso in materia con orientamento ormai costante dalla Suprema Corte secondo cui l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una CP_1 propria facoltà con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento dei diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (cfr. Cass. 17 maggio 2016 n.
10096). Ed infatti, in applicazione della regola generale posta dall'art. 2697 c.c., - secondo cui l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto grava su colui che agisce in giudizio per far valere una determinata pretesa - spetta al lavoratore che domanda l'erogazione della prestazione previdenziale dimostrare di avere esercitato un'attività di lavoro subordinato in agricoltura per un numero minimo di giornate nell'anno di riferimento;
prova che deve essere sempre fornita mediante il documento che dimostra l'iscrizione negli elenchi nominativi, ovvero in assenza di iscrizione negli elenchi nominativi potendo in tal caso il ricorrente, sul quale grava ogni onere probatorio, chiedere contestualmente la declaratoria giudiziale del suo diritto a tale iscrizione ovvero chiedere che il relativo accertamento avvenga incidentalmente, al solo fine della pronuncia sulla prestazione previdenziale per cui agisce (cfr.
Cass.30 maggio 2016 n. 13677). Si osserva, invero, che il rapporto nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, subordinata o autonoma, svolta da un determinato soggetto;
costituendo l'attività lavorativa, quindi, il presupposto (o l'elemento) essenziale per la nascita del rapporto;
prevedendo, tuttavia, la legge la sussistenza di ulteriori presupposti che per il lavoro in agricoltura sono rappresentati dallo svolgimento di un minimo di giornate lavorative nell'anno
(cfr. Cass, S.U. 26 ottobre 2000 n. 1133)”
Tale principio relativo all'onere della prova trova applicazione anche nella fattispecie in esame ove è il datore di lavoro che agisce per accertare la sussistenza di un'attività di lavoro subordinato in agricoltura per un numero minimo di giornate nell'anno di riferimento ed in relazione ai braccianti il cui rapporto CP_ di lavoro è stato in tutto o in parte disconosciuto dall' all'esito dell'accertamento ispettivo.
Tanto premesso il giudicante ritiene che, parte ricorrente gravata del relativo onere, a fronte degli esiti CP_ dell'accertamento ispettivo dell' abbia omesso di fornire prova sufficiente dei rapporti di lavoro in agricoltura che sono stati disconosciuti in tutto ovvero in parte.
3 Le dichiarazioni dei testi escussi risultano generiche e non idonee a superare le conclusioni cui sono pervenuti gli ispettori all'esito dell'accertamento effettuato presso l'azienda agricola Pagliaro.
Difatti i testi escussi hanno, genericamente, dichiarato di aver visto sui terreni del dei braccianti Pt_1 agricoli (alcuni, peraltro, nemmeno identificati) che erano addetti alla coltivazione di pomodori, ortaggi e frutta ed alla loro raccolta, nonché alla pulizia del terreno e delle piante.
Nella specie, tuttavia, i testi nulla hanno riferito circa il carattere oneroso della loro prestazione, circa le giornate di lavoro espletate dagli stessi. Non hanno confermato che i detti braccianti avessero l'obbligo di rispettare un determinato orario di lavoro ovvero che fossero sottoposti al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro
Inoltre i suddetti testi, tenuto conto della posizione rivestita (titolari di terreni confinanti all'azienda agricola del Pagliaro ovvero conoscenti di quest'ultimo) non possono, di certo, avere contezza diretta, quotidiana e costante del lavoro espletato dai singoli braccianti;
né possono riferire, nello specifico, in relazione alle giornate di lavoro dagli stessi espletate.
A parere del Tribunale non sono emersi elementi idonei a confermare l'esistenza di struttura organizzativa aziendale come dichiarata dalla parte datoriale, di guisa da dimostrare l'effettivo inserimento delle prestazioni rese dai braccianti agricoli sopraindicati nell'assetto organizzativo dell'azienda.
La prova orale appare, peraltro, insufficiente e cede il passo di fronte alle prove acquisite nel corso delle indagini effettuate dagli ispettori che, a parere del giudicante, sono tali da escludere in toto CP_1 ovvero in parte la sussistenza dei rapporti di lavoro agricoli denunciati.
Tanto premesso gli ispettori verbalizzanti hanno accertato quanto segue : - tenuto conto della documentazione contabile e fiscale visionata, è emerso che l'azienda predetta, negli anni dedotti, aveva sostenuto un notevole costo della forza lavoro in assenza di consistenti ricavi evidenziando ciò una evidente condizione di anti economicità della citata attività aziendale;
- che in particolare , in relazione agli anni in contestazione, le fatture di vendita dei prodotti agricoli, tenuto conto del numero di manodopera, risultavano esigue ( a titolo esemplificativo nell'anno 2014 solo due fatture, nell'anno 2015 solo 1 fattura, nell'anno 2016 8 fatture etc) ; - che tali fatture erano riferite solo a pochi mesi per ogni anno di riferimento, non risultando, pertanto confermato quanto dichiarato dal ovvero che Pt_1
l'attività produttiva veniva svolta per tutto l'anno solare;
- che, inoltre, come emerso dalla consultazione dei documentati contabili e fiscali e dalle dichiarazioni rese dai terzi acquirenti, le fatture di vendita dei prodotti agricoli venivano emesse negli stessi giorni in cui veniva effettuata la loro raccolta;
- che, pertanto, le giornate denunciate negli anni dedotti ed il numero dei braccianti agricoli assunti non erano rispondenti alla reali attività espletate dall'azienda; - che, in relazione all'attività di raccolta e produzione di broccoli come dedotta dal ricorrente, è emerso, sempre attraverso l'analisi della documentazione contabile e fiscale, che di suddetta attività produttiva non vi era alcun riscontro (non
4 sono state rinvenute nemmeno fatture di acquisto di piantine e/o semi) ed, in relazione all'attività di raccolta e vendita di pomodori, sono state rinvenute solo poche fatture e limitatamente all'annualità
2018, in cui sarebbe iniziata detta produzione, (e, peraltro, in favore di un unico soggetto giuridico) e che, pertanto, anche l'attività di commercializzazione di pomodori, appariva evidentemente esigua ovvero insussistente (anche in tal caso , inoltre, non sono state rinvenute nemmeno fatture di acquisto di piantine e/o semi) ; che, in relazione ai terreni siti in Mondragone, località Signorine (estensione di circa 10 ettari) è emerso, nel corso dell'ispezione, che gli stessi venivano condotti esclusivamente da un terzo (risultante acquirente della ditta ), il quale (il terzo ) provvedeva con i suoi operai alla Pt_1 semina e raccolta dei prodotti agricoli e che tutte le fatture emesse (nel periodo dal 2014 al 2017) come vendita in favore del predetto soggetto costituivano corrispettivo erogato a titolo di locazione dei predetti terreni.
In conclusione, all'esito della predetta indagine, gli ispettori verbalizzanti hanno rilevato delle incongruenze in ordine all'attività svolta nella citata azienda agricola e, sulla scorta dei dati contabili e fiscali, delle unità di manodopera impegnate del numero di giornate dichiarate, delle dichiarazioni rese in sede ispettiva da alcuni lavoratori e soprattutto dai terzi acquirenti, gli ispettori hanno concluso affermando la sussistenza di incongruità ed anomalie tali da far evincere un esubero di giornate di lavoro denunciate rispetto al reale fabbisogno aziendale.
Deve, in conclusione, evidenziarsi che la prova orale espletata, in quanto generica, non appare pertanto idonea a superare gli elementi probatori (pur se presuntivi) risultanti dal verbale ispettivo.
Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda principale.
Non può, infine, trovare accoglimento la domanda subordinata proposta dal ricorrente attesa la genericità della stessa e per mancanza di prova dell'avvenuto pagamento di quanto richiesto in restituzione. Difatti non è stato adeguatamente documentato che quanto versato con i modelli F24 si riferisca proprio ai rapporti di lavoro disconosciuti dall' . Inoltre non sussiste nemmeno esatta CP_1 corrispondenza tra le somme contenute in detti modelli con quelle richieste in ricorso.
Nulla per le spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) nulla per le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
5
rapp.to e difeso dall' avv. Carlo Zannini ed elettivamente domiciliato _1 ore in Falciano del Massico (CE), alla Via Vellaria n. 20
RICORRENTE
E
–- in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso Controparte_1 ivamente domiciliati in Caserta (Ce), alla Via Arena località San Benedetto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 02/02/2021, il ricorrente, in epigrafe indicato, in qualità di titolare dell'omonima ditta iscritta alla C.C.I.I.A.A. di Caserta REA n. CE-203735, proponeva impugnazione CP_ avverso il verbale ispettivo n. ro 2019004587/TZ1 del 23/06/2020 con il quale l' chiedeva il pagamento totale di € 2.227,57 di cui € 2.051,62 a titolo di contributi previdenziali obbligatori non corrisposti ed € 175,95 per somme aggiuntive, dovute in esito al detto accertamento ispettivo ove venivano disconosciuti in tutto ovvero in parte i rapporti di lavoro indicati in ricorso perché ritenuti insussistenti per il periodo dal maggio 2014 al giugno 2019.
Ciò premesso, deducendo l'illegittimità del comportamento dell' , per i motivi Controparte_2 indicati in ricorso, concludeva chiedendo di - dichiarare invalidi, inefficaci, nulli ed improduttivi di effetto in quanto infondati il verbale di accertamento impugnato in uno alla diffida ad adempiere per essere veri e reali i rapporti di lavoro in detto contestati dall'anno 2014 al 2018 e, per l'effetto, dichiarare non dovute da le somme di cui alla diffida ad adempiere;
in subordine e _1
CP_ per il caso di rigetto del ricorso chiedeva di condannare l' alla restituzione, in favore di _1
, maggiorate di interessi e svalutazione, tutte le somme da questo versate allo stesso per
[...] qualsivoglia causale in dipendenza dei rapporti di lavoro non riconosciuti in tutto o in parte e 1 segnatamente: euro 1.708,86 anno 2014, euro 1.436,70 anno 2015, euro 3.667,28 anno 2016, euro
2.777,47 anno 2017 ed euro 6.757,46 anno 2018 e così complessivamente euro 16.347,77 come da modelli F24 e quietanze di pagamento, oltre interessi e svalutazione dai singoli versamenti e fino al soddisfo, od a quella diversa a risultare in corso di giudizio nominando se del caso CTU per la quantificazione per il caso di contestazione. Vinte le spese di lite con distrazione. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l eccependo l'inammissibilità della domanda;
nel merito, insisteva per il rigetto della stessa sulla base delle incongruenze rilevate dagli ispettori nei confronti della ditta individuale “ ” ed esposte nel verbale impugnato _1 prodotto dall'Istituto. Eccepiva quindi la infondatezza della domanda e concludeva per il rigetto con vittoria di spese, diritti ed onorari.
La causa veniva istruita con prova testimoniale ed all'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante il deposito della sentenza completa della motivazione.
*************
Nel merito, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Sussiste preliminarmente l'interesse ad agire del ricorrente, quale datore di lavoro, atteso che sulla base del verbale ispettivo impugnato e della relativa diffida ad adempiere veniva richiesto a quest'ultimo il pagamento della somma di euro 2.051,00 a titolo di contributi previdenziali obbligatori non corrisposti ed euro 2.227,57 per somme aggiuntive, il tutto riferito al periodo maggio 2014 - giugno
2019.
Venendo al merito va rilevato che con il presente giudizio viene impugnato il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019004587/ DDL del 23.06.2020 notificato il 22.07.2020 (cfr. allegato CP_ n. 1 produzione con il quale, all'esito dell'indagine ispettiva, si è proceduto al disconoscimento, con effetto ex tunc, dei rapporti di lavoro intercorsi tra l'azienda agricola e i soggetti _1 indicati nella tabella A ( , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
nei periodi ivi indicati;
alla rideterminazione delle giornate di lavoro per i soggetti e Controparte_7
i periodi indicati nella tabella B del detto verbale ( Controparte_3 Persona_1
, e si è proceduto anche, per l'effetto, a
[...] Persona_2 Persona_3 ricalcolare, in base ai giorni di lavoro riconosciuti, l'imponibile contributivo ed, infine, l'Ente ha proceduto al recupero dei benefici contributivi nei limiti della prescrizione quinquennale per i soggetti e periodi di cui alla tabella C (ovvero tutti i lavoratori indicati) del detto verbale.
Tanto premesso costituisce principio ripetutamente affermato dalla suprema Corte quello secondo cui i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno Parte_2 piena prova fino a querela di falso dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o
2 da loro compiuti mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato
(ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori), il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cass. 19 aprile 2010 n. 9251 e Cass. 6 settembre 2012 n. 14965).
Va richiamato il principio espresso in materia con orientamento ormai costante dalla Suprema Corte secondo cui l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una CP_1 propria facoltà con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento dei diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (cfr. Cass. 17 maggio 2016 n.
10096). Ed infatti, in applicazione della regola generale posta dall'art. 2697 c.c., - secondo cui l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto grava su colui che agisce in giudizio per far valere una determinata pretesa - spetta al lavoratore che domanda l'erogazione della prestazione previdenziale dimostrare di avere esercitato un'attività di lavoro subordinato in agricoltura per un numero minimo di giornate nell'anno di riferimento;
prova che deve essere sempre fornita mediante il documento che dimostra l'iscrizione negli elenchi nominativi, ovvero in assenza di iscrizione negli elenchi nominativi potendo in tal caso il ricorrente, sul quale grava ogni onere probatorio, chiedere contestualmente la declaratoria giudiziale del suo diritto a tale iscrizione ovvero chiedere che il relativo accertamento avvenga incidentalmente, al solo fine della pronuncia sulla prestazione previdenziale per cui agisce (cfr.
Cass.30 maggio 2016 n. 13677). Si osserva, invero, che il rapporto nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, subordinata o autonoma, svolta da un determinato soggetto;
costituendo l'attività lavorativa, quindi, il presupposto (o l'elemento) essenziale per la nascita del rapporto;
prevedendo, tuttavia, la legge la sussistenza di ulteriori presupposti che per il lavoro in agricoltura sono rappresentati dallo svolgimento di un minimo di giornate lavorative nell'anno
(cfr. Cass, S.U. 26 ottobre 2000 n. 1133)”
Tale principio relativo all'onere della prova trova applicazione anche nella fattispecie in esame ove è il datore di lavoro che agisce per accertare la sussistenza di un'attività di lavoro subordinato in agricoltura per un numero minimo di giornate nell'anno di riferimento ed in relazione ai braccianti il cui rapporto CP_ di lavoro è stato in tutto o in parte disconosciuto dall' all'esito dell'accertamento ispettivo.
Tanto premesso il giudicante ritiene che, parte ricorrente gravata del relativo onere, a fronte degli esiti CP_ dell'accertamento ispettivo dell' abbia omesso di fornire prova sufficiente dei rapporti di lavoro in agricoltura che sono stati disconosciuti in tutto ovvero in parte.
3 Le dichiarazioni dei testi escussi risultano generiche e non idonee a superare le conclusioni cui sono pervenuti gli ispettori all'esito dell'accertamento effettuato presso l'azienda agricola Pagliaro.
Difatti i testi escussi hanno, genericamente, dichiarato di aver visto sui terreni del dei braccianti Pt_1 agricoli (alcuni, peraltro, nemmeno identificati) che erano addetti alla coltivazione di pomodori, ortaggi e frutta ed alla loro raccolta, nonché alla pulizia del terreno e delle piante.
Nella specie, tuttavia, i testi nulla hanno riferito circa il carattere oneroso della loro prestazione, circa le giornate di lavoro espletate dagli stessi. Non hanno confermato che i detti braccianti avessero l'obbligo di rispettare un determinato orario di lavoro ovvero che fossero sottoposti al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro
Inoltre i suddetti testi, tenuto conto della posizione rivestita (titolari di terreni confinanti all'azienda agricola del Pagliaro ovvero conoscenti di quest'ultimo) non possono, di certo, avere contezza diretta, quotidiana e costante del lavoro espletato dai singoli braccianti;
né possono riferire, nello specifico, in relazione alle giornate di lavoro dagli stessi espletate.
A parere del Tribunale non sono emersi elementi idonei a confermare l'esistenza di struttura organizzativa aziendale come dichiarata dalla parte datoriale, di guisa da dimostrare l'effettivo inserimento delle prestazioni rese dai braccianti agricoli sopraindicati nell'assetto organizzativo dell'azienda.
La prova orale appare, peraltro, insufficiente e cede il passo di fronte alle prove acquisite nel corso delle indagini effettuate dagli ispettori che, a parere del giudicante, sono tali da escludere in toto CP_1 ovvero in parte la sussistenza dei rapporti di lavoro agricoli denunciati.
Tanto premesso gli ispettori verbalizzanti hanno accertato quanto segue : - tenuto conto della documentazione contabile e fiscale visionata, è emerso che l'azienda predetta, negli anni dedotti, aveva sostenuto un notevole costo della forza lavoro in assenza di consistenti ricavi evidenziando ciò una evidente condizione di anti economicità della citata attività aziendale;
- che in particolare , in relazione agli anni in contestazione, le fatture di vendita dei prodotti agricoli, tenuto conto del numero di manodopera, risultavano esigue ( a titolo esemplificativo nell'anno 2014 solo due fatture, nell'anno 2015 solo 1 fattura, nell'anno 2016 8 fatture etc) ; - che tali fatture erano riferite solo a pochi mesi per ogni anno di riferimento, non risultando, pertanto confermato quanto dichiarato dal ovvero che Pt_1
l'attività produttiva veniva svolta per tutto l'anno solare;
- che, inoltre, come emerso dalla consultazione dei documentati contabili e fiscali e dalle dichiarazioni rese dai terzi acquirenti, le fatture di vendita dei prodotti agricoli venivano emesse negli stessi giorni in cui veniva effettuata la loro raccolta;
- che, pertanto, le giornate denunciate negli anni dedotti ed il numero dei braccianti agricoli assunti non erano rispondenti alla reali attività espletate dall'azienda; - che, in relazione all'attività di raccolta e produzione di broccoli come dedotta dal ricorrente, è emerso, sempre attraverso l'analisi della documentazione contabile e fiscale, che di suddetta attività produttiva non vi era alcun riscontro (non
4 sono state rinvenute nemmeno fatture di acquisto di piantine e/o semi) ed, in relazione all'attività di raccolta e vendita di pomodori, sono state rinvenute solo poche fatture e limitatamente all'annualità
2018, in cui sarebbe iniziata detta produzione, (e, peraltro, in favore di un unico soggetto giuridico) e che, pertanto, anche l'attività di commercializzazione di pomodori, appariva evidentemente esigua ovvero insussistente (anche in tal caso , inoltre, non sono state rinvenute nemmeno fatture di acquisto di piantine e/o semi) ; che, in relazione ai terreni siti in Mondragone, località Signorine (estensione di circa 10 ettari) è emerso, nel corso dell'ispezione, che gli stessi venivano condotti esclusivamente da un terzo (risultante acquirente della ditta ), il quale (il terzo ) provvedeva con i suoi operai alla Pt_1 semina e raccolta dei prodotti agricoli e che tutte le fatture emesse (nel periodo dal 2014 al 2017) come vendita in favore del predetto soggetto costituivano corrispettivo erogato a titolo di locazione dei predetti terreni.
In conclusione, all'esito della predetta indagine, gli ispettori verbalizzanti hanno rilevato delle incongruenze in ordine all'attività svolta nella citata azienda agricola e, sulla scorta dei dati contabili e fiscali, delle unità di manodopera impegnate del numero di giornate dichiarate, delle dichiarazioni rese in sede ispettiva da alcuni lavoratori e soprattutto dai terzi acquirenti, gli ispettori hanno concluso affermando la sussistenza di incongruità ed anomalie tali da far evincere un esubero di giornate di lavoro denunciate rispetto al reale fabbisogno aziendale.
Deve, in conclusione, evidenziarsi che la prova orale espletata, in quanto generica, non appare pertanto idonea a superare gli elementi probatori (pur se presuntivi) risultanti dal verbale ispettivo.
Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda principale.
Non può, infine, trovare accoglimento la domanda subordinata proposta dal ricorrente attesa la genericità della stessa e per mancanza di prova dell'avvenuto pagamento di quanto richiesto in restituzione. Difatti non è stato adeguatamente documentato che quanto versato con i modelli F24 si riferisca proprio ai rapporti di lavoro disconosciuti dall' . Inoltre non sussiste nemmeno esatta CP_1 corrispondenza tra le somme contenute in detti modelli con quelle richieste in ricorso.
Nulla per le spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) nulla per le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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