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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/09/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
RG 1541/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Claudia Parte_1 P.IVA_1
Pinna, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Via Mazzini n. Pt_1
2/D;
RICORRENTE - OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._1
Giacomo Baralla, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Corso Pt_1
Margherita di Savoia n. 9;
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: compenso prestazioni aggiuntive personale sanitario
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
24.10.2022, l ha convenuto in giudizio la resistente indicata in Parte_1 epigrafe, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 386/2022 del 5.9.2022, con cui gli è stato ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di € 6.260,63, oltre accessori e spese, in ragione della dedotta prestazione quale infermiera di 135 ore aggiuntive nell'ambito della campagna di vaccinazione contro il SARS-CoV-2 nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.
2. Parte ricorrente ha preliminarmente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alla pretesa azionata dalla SI.ra , posto che con l'entrata in vigore CP_1 della Legge Regionale n. 24 del 2020 si sarebbero attribuiti alla costituenda i CP_2 rapporti attivi e passivi facenti capo all'ATS Sardegna. Pertanto, l Parte_1 non sarebbe succeduta nei debiti dell'ATS Sardegna, tra cui quello per cui è causa.
3. Nel merito, parte ricorrente ha eccepito che con riferimento alle prestazioni aggiuntive del personale, l'art. 4 del Regolamento unico dell'ATS per la gestione del personale prevedeva che l'effettuazione di tali prestazioni non doveva comunque comportare un superamento di 48 ore di servizio settimanale, compreso l'orario istituzionale. Parte
4. Inoltre, l ha allegato che la Struttura Complessa Professioni Sanitarie, considerata l'emergenza fronteggiata, aveva dato indicazioni nel senso che ai fini del calcolo del limite orario, nei periodi gennaio-maggio 2021 non si sarebbe dovuto tener conto del dato settimanale, quanto piuttosto del limite di 250 ore per ciascun operatore impiegato nella campagna vaccinale.
5. Pertanto, la ricorrente ha evidenziato che la dipendente ha correttamente ricevuto la liquidazione del compenso relativo alle 250 ore di prestazioni aggiuntive rese, non potendo invece darsi seguito alla richiesta di pagamento delle ulteriori ore, eccedenti il predetto limite.
6. L ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“In via preliminare
Dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla neocostituita CP_3
in persona del proprio direttore Generale pro tempore.
[...]
In via principale
A. Revocare il decreto ingiuntivo n. 386/22 (rg. 1177/2022) emesso dal Tribunale di
Sassari, Sezione Lavoro, in data 5.09.2022, in quanto infondato in fatto e diritto.
B. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
7. Si è ritualmente costituita in giudizio , chiedendo l'integrale rigetto CP_1 del ricorso e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
8. La convenuta ha anzitutto contestato l'eccezione preliminare sollevata dalla controparte, atteso che la riforma del sistema sanitario regionale comunque non prevedeva una titolarità in capo all'ARES della gestione dei rapporti contrattuali tra le aziende sanitarie e i propri dipendenti.
2 9. Nel merito, la SI.ra ha sottolineato di aver svolto 410 ore di prestazioni CP_1 aggiuntive nell'ambito della campagna di vaccinazione contro il SARS-CoV-2; ha poi lamentato che 135 di queste ore, svolte tra i mesi di gennaio e marzo 2021, non sono state pagate dall'odierna ricorrente, atteso che quest'ultima aveva stabilito, in ipotesi illegittimamente, di riconoscere il compenso solamente per 250 ore di prestazioni aggiuntive rese.
10. La convenuta ha poi evidenziato che la condotta della controparte sarebbe altresì discriminatoria nei propri confronti, posto che altri infermieri avevano ottenuto dei decreti ingiuntivi per fattispecie analoghe, e l' non aveva proposto Pt_1 Pt_1 opposizione. Peraltro, secondo la convenuta la mancata opposizione avverso tali decreti ingiuntivi comporterebbe l'effetto di giudicato sulla pretesa oggi azionata dalla dipendente.
11. Istruita la causa solo documentalmente, quest'ultima viene decisa all'udienza del 18 settembre 2025 all'esito della discussione orale tra le parti.
12. Preliminarmente, occorre occuparsi dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte ricorrente, partendo dalla riqualificazione di quest'ultima.
13. Invero, come statuito dalla Suprema Corte, “la «"legitimatio ad causam", attiva e passiva, che si ricollega al principio di cui all'art. 81 c.p.c., inteso a prevenire una sentenza
"inutiliter data" (Cass., sez. III, l marzo 2004, n. 4121), attiene all'astratta possibilità che le parti del giudizio siano i soggetti cui si riferisce la norma invocata: richiede perciò solo l'interpretazione di tale norma, ai fini della «verifica, secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio»(Cass., sez. Il civ., 17 marzo 1995, n. 3110, Cass.. sez. Il civ., 18 gennaio 2002, n. 548, e Cass., sez. I civ., 20 novembre 2003, n. 17606), così distinguendosi dall'effettiva titolarità del rapporto, che richiede anche un accertamento del fatto cui si ricollega la postulata qualificazione di diritto sostanziale e attiene al merito della controversia (Cass., sez. I, 20 novembre 2003,
n. 17606, m. 568326)” (Cass. civ., sez. 1, sentenza n. 7776 del 27/03/2017).
14. Nel caso di specie, nella prospettazione attorea l è individuata sia Parte_1 quale soggetto legittimato a contraddire processualmente, sia quale titolare del potere di disporre del diritto controverso (i.e. il pagamento del compenso domandato).
3 15. La contestazione sollevata dall'opponente attiene proprio alla carenza di quest'ultimo aspetto, rispetto alla richiesta di pagamento avanzata da parte della dipendente con riferimento alle ore di prestazione aggiuntiva rese.
16. Corre sul punto osservare che l'art. 3 della legge Regione Sardegna n. 24 del 2020, istitutiva di stabilisce al comma 3 che l svolge per le costituende CP_4 CP_2
Aziende socio-sanitarie locali, l l'AREUS e le Aziende ospedaliero- CP_5 universitarie di Cagliari e Sassari, le seguenti funzioni in maniera centralizzata:
a) centrale di committenza per conto delle aziende sanitarie e ospedaliere della Sardegna ai sensi degli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche ed integrazioni, con il coordinamento dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità. Nell'esercizio di tale funzione può avvalersi della centrale regionale di committenza di cui all'articolo 9 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni. Resta salva la facoltà di tutte le aziende di procedere direttamente all'acquisizione di beni e servizi nei limiti di quanto previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
b) gestione delle procedure di selezione e concorso del personale del Servizio sanitario regionale, sulla base delle eSIenze rappresentate dalle singole aziende;
può delegare alle aziende sanitarie, sole o aggregate, le procedure concorsuali per l'assunzione di personale dotato di elevata specificità;
c) gestione delle competenze economiche e della gestione della situazione contributiva e previdenziale del personale delle aziende sanitarie regionali;
d) gestione degli aspetti legati al governo delle presenze nel servizio del personale;
e) omogeneizzazione della gestione dei bilanci e della contabilità delle singole aziende, ivi compreso il sistema di internal auditing;
f) omogeneizzazione della gestione del patrimonio;
g) supporto tecnico all'attività di formazione del personale del servizio sanitario regionale;
h) procedure di accreditamento ECM;
i) servizi tecnici per la valutazione delle tecnologie sanitarie (Health technology assessment - HTA), servizi tecnici per la fisica sanitaria e l'ingegneria clinica;
4 j) gestione delle infrastrutture di tecnologia informatica, connettività, sistemi informativi e flussi dati in un'ottica di omogeneizzazione e sviluppo del sistema ICT;
k) progressiva razionalizzazione del sistema logistico;
l) gestione della committenza inerente l'acquisto di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da privati sulla base dei piani elaborati dalle aziende sanitarie;
m) gestione degli aspetti economici e giuridici del personale convenzionato;
n) tutte le competenze in materia di controlli di appropriatezza e di congruità dei ricoveri ospedalieri di qualunque tipologia, utilizzando metodiche identiche per tutte le strutture pubbliche e private. Il valore dei ricoveri giudicati inappropriati è scontato dalle spettanze alla struttura interessata al pagamento immediatamente successivo alla notifica del giudizio definitivo di appropriatezza.
17. L'art. 9 della legge in esame, rubricato quale istituzione delle aziende socio-sanitarie Parte locali, stabilisce che le Aziende socio-sanitarie locali ( assicurano, attraverso servizi direttamente gestiti, l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro,
l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto disposto dalla presente legge in ordine agli altri enti previsti dall'articolo 2. Parte Le hanno personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e di gestione;
la loro organizzazione e il loro funzionamento sono disciplinati dall'atto aziendale, di cui all'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche ed integrazioni.
L'atto aziendale individua in particolare le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnicoprofessionale soggette a rendicontazione analitica, le competenze dei Parte relativi responsabili e disciplina l'organizzazione delle secondo il modello dipartimentale e i compiti e le responsabilità dei direttori di dipartimento e di distretto socio-sanitario.
18. L'art. 47 della legge regionale n. 24 del 2020 si occupa invece di dettare la disciplina transitoria nelle more della compiuta realizzazione del progetto di riforma, rilevante nel caso di specie.
5 19. Al comma 13 si prevede che dalla data di costituzione, in relazione agli ambiti territoriali di competenza, le aziende socio-sanitarie locali subentrano nelle funzioni in precedenza svolte dall'ATS ad essa facenti capo secondo le disposizioni di cui alla legge in esame.
Contestualmente alla costituzione delle aziende meglio indicate al comma 12 e fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, l'ATS è sottoposta a gestione liquidatoria e i relativi organi e l'organismo indipendente di valutazione cessano dalle funzioni.
20. L'impianto normativo richiamato dispone dunque il trasferimento delle funzioni di competenza della disciolta ATS Sardegna in capo alle neo-costituite aziende socio- sanitarie locali, ad eccezione delle funzioni accentrate riservate ad di cui all'art. 3, CP_2 comma terzo.
21. Tra queste funzioni, riportate poco sopra, non si scorge alcuna competenza in merito alla gestione del rapporto tra l'azienda socio-sanitaria e il proprio personale, restando il Parte rapporto di lavoro tra il dipendente e la nell'esclusiva gestione di quest'ultima, dotata di personalità giuridica e autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e di gestione, le cui organizzazione e funzionamento sono rimesse all'atto aziendale.
22. In questo sistema di riparto generale delle competenze, si è poi stabilito, al fine di assicurare la continuità dei servizi precedentemente svolti dalla disciolta ATS Sardegna in Parte capo alle di dettare una disciplina volta a regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, come consentito dall'art. 15 della legge n. 241 del 1990. Parte
23. In quest'ottica è da leggersi il rapporto di collaborazione tra e le sulla base CP_2 delle convenzioni, stipulate singolarmente dalle singole Aziende sanitarie con ove CP_2 quest'ultima si impegna nella fase transitoria ad assicurare un supporto fino all'assunzione Parte della completa autonomia da parte delle anche al fine di assicurare l'adeguatezza dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
24. Comunque, ciò che rileva è che dalla riforma in discussione è derivato un transito diretto delle specifiche attribuzioni di ATS Sardegna in capo alle aziende socio-sanitarie locali.
Rispetto a queste ultime, tra le quali vi è per l'appunto il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri dipendenti, ad non è attribuita alcuna competenza. CP_4
6 25. Ne deriva il rigetto dell'eccezione preliminare articolata dalla parte ricorrente, essendo quest'ultima soggetto obbligato dal lato passivo del rapporto rispetto alla domanda di pagamento azionata dalla SI.ra sin dalla fase monitoria. CP_1
26. Sempre in via preliminare, va inoltre respinta l'eccezione di giudicato sollevata dalla convenuta.
27. Come noto, l'art. 2909 c.c. dispone che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. Sicché non è predicabile un'efficacia di giudicato diretta in ragione della mancata opposizione da parte dell dei decreti ingiuntivi attivati da altri soggetti in posizione Parte_1 analoga rispetto a quella dell'odierna convenuta, in quanto quest'ultima è appunto terza rispetto alla vicenda processuale.
28. Né può altresì predicarsi un'efficacia di giudicato c.d. riflessa in virtù della mancata opposizione. Invero, la Suprema Corte ritiene che il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che: a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio;
b) i terzi non possano risentire un “pregiudizio giuridico” dalla precedente decisione;
c) l'efficacia riflessa riguardi soltanto l'affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento (Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 8101 del 23/04/2020).
29. Ebbene, non si rientra evidentemente all'interno di tale paradigma, posta l'assoluta autonomia dei diritti di credito azionati dai diversi lavoratori, accomunati unicamente dalla medesima vicenda di fatto, suscettibile peraltro di distinti accertamenti sulla base delle specificità del caso concreto.
30. Giungendo al cuore della vicenda, il giudicante ritiene che il ricorso sia infondato.
31. La vicenda per cui è causa si colloca nell'ambito dell'eSIenza di ricorrere all'istituto delle prestazioni aggiuntive del personale sanitario per partecipare alla campagna vaccinale contro il SARS-CoV-2.
32. In punto di diritto, si osserva che l'art. 1, comma 464, della legge n. 178 del 2020, prevede che qualora il numero dei professionisti sanitari di cui ai commi 459 e 462 non risulti sufficiente a soddisfare le eSIenze di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-
7 2 in tutto il territorio nazionale, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività.
33. La norma testé richiamata, dopo aver stabilito il compenso orario di € 50,00 per la prestazione aggiuntiva resa dal personale sanitario, impone comunque il rispetto delle disposizioni vigenti in ordine all'orario massimo di lavoro, non derogate dalla disciplina emergenziale.
34. Con riferimento alle prestazioni aggiuntive, l'art. 6 del CCNL Comparto Sanità 2016-
2018, applicabile ratione temporis alla presente vertenza, prevedeva all'art. 6, comma 1 lett. d), che ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle nel rispetto Parte_2 dell'art. 40 del d.lgs. 165 del 2001, le Regioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore dell'accordo collettivo, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa nell'ambito delle prestazioni aggiuntive del personale.
8 35. Secondo quanto richiamato dalla stessa ricorrente, l'ATS Sardegna, con il Regolamento unico dell'ATS per la gestione del personale, approvato con deliberazione n. 1325 del
28.12.2017, all'art. 6 della Sezione VI, dedicata alla regolamentazione delle prestazioni aggiuntive anche per il personale infermieristico, ha stabilito che “il limite individuale massimo per il personale delle tre aree per prestazioni orarie aggiuntive, non potrà comportare il superamento delle 48 ore settimanali come previsto dal citato Dlgs 66/2003
e s.i., compreso l'orario istituzionale” (doc. 2 fasc. ricorrente).
36. L'art. 4 del d.lgs. n. 66 del 2003 sopra citato demanda ai contratti collettivi di stabilire la durata massima settimanale dell'orario di lavoro, fermo restando il limite di 48 ore settimanali, calcolato tenendo in considerazione un periodo temporale di riferimento non superiore a quattro mesi, elevabile dalla contrattazione collettiva a sei o dodici mesi in presenza di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.
37. Il CCNL Comparto Sanità 2016-2018, dopo aver stabilito all'art. 27, comma primo, un orario normale settimanale di 36 ore, ha previsto che con riferimento all'art. 4 del d.lgs. n.
66 del 2003, il limite di quattro mesi, ivi previsto come periodo di riferimento per il calcolo della durata media di 48 ore settimanali dell'orario di lavoro, comprensive delle ore di lavoro straordinario, è elevato a sei mesi.
38. Sicché, tenuto conto di quanto richiamato, il personale infermieristico può rendere prestazioni aggiuntive nel limite di dodici ore settimanali, da calcolare come media nell'ambito di un periodo semestrale.
39. A fronte di quanto rilevato, non si ravvisano poi deroghe o ulteriori discipline di dettaglio in ordine alle prestazioni aggiuntive rese nell'ambito della campagna vaccinale. E nello specifico, non v'è traccia di alcuna norma che sia diretta a limitare il numero di ore di prestazione aggiuntiva a 250 nel periodo compreso tra gennaio e maggio 2021, né vi è traccia in atti delle indicazioni che avrebbe fornito in tal senso la Struttura Complessa
Professioni Sanitarie, come rivendicato da parte ricorrente.
40. Peraltro, con la stessa determinazione n. 1833 del 2 dicembre 2020, di autorizzazione allo svolgimento delle prestazioni aggiuntive nei confronti del personale, l'ATS Sardegna richiamava il regolamento unico del 28.12.2017 e il limite orario di cui all'art. 66 del
2003, senza null'altro prevedere (doc. 5 fasc. monitorio).
9 41. Bisogna ora rammentare il principio consolidato secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento dell'obbligazione deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., sez. un., sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
42. Di talché, una volta provata l'esistenza del credito da parte della SI.ra , avendo la CP_1 lavoratrice depositato i cartellini attestanti lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive nell'ambito della campagna vaccinale SARS-CoV-2 (doc. 2 fasc. monitorio), e dedotto l'inadempimento dell rispetto al pagamento di 135 ore di servizio Parte_1 reso, spettava in capo alla odierna opponente dimostrare di aver adempiuto, ovvero l'insussistenza del credito azionato;
e ciò allegando e provando che, in assenza di una norma che limiti le prestazioni aggiuntive pagabili in 250 ore tra gennaio e maggio 2021, le 135 ore aggiuntive svolte dalla SI.ra violassero il limite dell'orario medio CP_1 settimanale di 48 ore, calcolato nel semestre.
43. In assenza di siffatte allegazioni ed evidenze, non è stata raggiunta la prova liberatoria da parte del debitore ingiunto.
44. Peraltro, si deve ulteriormente osservare che parte convenuta ha dimostrato che l'
[...] ha emesso un provvedimento di autorizzazione al pagamento nei confronti di Parte_1
dell'importo di € 6.260,63, relativo allo svolgimento delle 135 ore di CP_1 prestazioni aggiuntive rese tra gennaio e marzo 2021, ciò determinando un riconoscimento del debito (doc. 3 fasc. monitorio).
45. Per tutte le ragioni evidenziate, l'opposizione deve essere respinta, gravando in capo Parte all l'obbligo di pagare alla dipendente le prestazioni aggiuntive rese per la partecipazione alla suddetta campagna vaccinale, e che al momento non sono ancora state liquidate.
46. Di conseguenza, il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
47. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste in capo all'Azienda ricorrente.
Queste ultime, tenuto conto del valore della causa, sono liquidate, per la fase di studio, di introduzione del giudizio e decisionale in complessivi € 2.200,00 per compensi
10 professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e
CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, n. 386/2022 del 5.9.2022;
- condanna l alla rifusione delle spese processuali a vantaggio della Parte_1 parte convenuta, liquidate in complessivi € 2.200,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Sassari, 18/09/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
11
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Claudia Parte_1 P.IVA_1
Pinna, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Via Mazzini n. Pt_1
2/D;
RICORRENTE - OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._1
Giacomo Baralla, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Corso Pt_1
Margherita di Savoia n. 9;
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: compenso prestazioni aggiuntive personale sanitario
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
24.10.2022, l ha convenuto in giudizio la resistente indicata in Parte_1 epigrafe, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 386/2022 del 5.9.2022, con cui gli è stato ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di € 6.260,63, oltre accessori e spese, in ragione della dedotta prestazione quale infermiera di 135 ore aggiuntive nell'ambito della campagna di vaccinazione contro il SARS-CoV-2 nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.
2. Parte ricorrente ha preliminarmente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alla pretesa azionata dalla SI.ra , posto che con l'entrata in vigore CP_1 della Legge Regionale n. 24 del 2020 si sarebbero attribuiti alla costituenda i CP_2 rapporti attivi e passivi facenti capo all'ATS Sardegna. Pertanto, l Parte_1 non sarebbe succeduta nei debiti dell'ATS Sardegna, tra cui quello per cui è causa.
3. Nel merito, parte ricorrente ha eccepito che con riferimento alle prestazioni aggiuntive del personale, l'art. 4 del Regolamento unico dell'ATS per la gestione del personale prevedeva che l'effettuazione di tali prestazioni non doveva comunque comportare un superamento di 48 ore di servizio settimanale, compreso l'orario istituzionale. Parte
4. Inoltre, l ha allegato che la Struttura Complessa Professioni Sanitarie, considerata l'emergenza fronteggiata, aveva dato indicazioni nel senso che ai fini del calcolo del limite orario, nei periodi gennaio-maggio 2021 non si sarebbe dovuto tener conto del dato settimanale, quanto piuttosto del limite di 250 ore per ciascun operatore impiegato nella campagna vaccinale.
5. Pertanto, la ricorrente ha evidenziato che la dipendente ha correttamente ricevuto la liquidazione del compenso relativo alle 250 ore di prestazioni aggiuntive rese, non potendo invece darsi seguito alla richiesta di pagamento delle ulteriori ore, eccedenti il predetto limite.
6. L ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“In via preliminare
Dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla neocostituita CP_3
in persona del proprio direttore Generale pro tempore.
[...]
In via principale
A. Revocare il decreto ingiuntivo n. 386/22 (rg. 1177/2022) emesso dal Tribunale di
Sassari, Sezione Lavoro, in data 5.09.2022, in quanto infondato in fatto e diritto.
B. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
7. Si è ritualmente costituita in giudizio , chiedendo l'integrale rigetto CP_1 del ricorso e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
8. La convenuta ha anzitutto contestato l'eccezione preliminare sollevata dalla controparte, atteso che la riforma del sistema sanitario regionale comunque non prevedeva una titolarità in capo all'ARES della gestione dei rapporti contrattuali tra le aziende sanitarie e i propri dipendenti.
2 9. Nel merito, la SI.ra ha sottolineato di aver svolto 410 ore di prestazioni CP_1 aggiuntive nell'ambito della campagna di vaccinazione contro il SARS-CoV-2; ha poi lamentato che 135 di queste ore, svolte tra i mesi di gennaio e marzo 2021, non sono state pagate dall'odierna ricorrente, atteso che quest'ultima aveva stabilito, in ipotesi illegittimamente, di riconoscere il compenso solamente per 250 ore di prestazioni aggiuntive rese.
10. La convenuta ha poi evidenziato che la condotta della controparte sarebbe altresì discriminatoria nei propri confronti, posto che altri infermieri avevano ottenuto dei decreti ingiuntivi per fattispecie analoghe, e l' non aveva proposto Pt_1 Pt_1 opposizione. Peraltro, secondo la convenuta la mancata opposizione avverso tali decreti ingiuntivi comporterebbe l'effetto di giudicato sulla pretesa oggi azionata dalla dipendente.
11. Istruita la causa solo documentalmente, quest'ultima viene decisa all'udienza del 18 settembre 2025 all'esito della discussione orale tra le parti.
12. Preliminarmente, occorre occuparsi dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte ricorrente, partendo dalla riqualificazione di quest'ultima.
13. Invero, come statuito dalla Suprema Corte, “la «"legitimatio ad causam", attiva e passiva, che si ricollega al principio di cui all'art. 81 c.p.c., inteso a prevenire una sentenza
"inutiliter data" (Cass., sez. III, l marzo 2004, n. 4121), attiene all'astratta possibilità che le parti del giudizio siano i soggetti cui si riferisce la norma invocata: richiede perciò solo l'interpretazione di tale norma, ai fini della «verifica, secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio»(Cass., sez. Il civ., 17 marzo 1995, n. 3110, Cass.. sez. Il civ., 18 gennaio 2002, n. 548, e Cass., sez. I civ., 20 novembre 2003, n. 17606), così distinguendosi dall'effettiva titolarità del rapporto, che richiede anche un accertamento del fatto cui si ricollega la postulata qualificazione di diritto sostanziale e attiene al merito della controversia (Cass., sez. I, 20 novembre 2003,
n. 17606, m. 568326)” (Cass. civ., sez. 1, sentenza n. 7776 del 27/03/2017).
14. Nel caso di specie, nella prospettazione attorea l è individuata sia Parte_1 quale soggetto legittimato a contraddire processualmente, sia quale titolare del potere di disporre del diritto controverso (i.e. il pagamento del compenso domandato).
3 15. La contestazione sollevata dall'opponente attiene proprio alla carenza di quest'ultimo aspetto, rispetto alla richiesta di pagamento avanzata da parte della dipendente con riferimento alle ore di prestazione aggiuntiva rese.
16. Corre sul punto osservare che l'art. 3 della legge Regione Sardegna n. 24 del 2020, istitutiva di stabilisce al comma 3 che l svolge per le costituende CP_4 CP_2
Aziende socio-sanitarie locali, l l'AREUS e le Aziende ospedaliero- CP_5 universitarie di Cagliari e Sassari, le seguenti funzioni in maniera centralizzata:
a) centrale di committenza per conto delle aziende sanitarie e ospedaliere della Sardegna ai sensi degli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche ed integrazioni, con il coordinamento dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità. Nell'esercizio di tale funzione può avvalersi della centrale regionale di committenza di cui all'articolo 9 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni. Resta salva la facoltà di tutte le aziende di procedere direttamente all'acquisizione di beni e servizi nei limiti di quanto previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
b) gestione delle procedure di selezione e concorso del personale del Servizio sanitario regionale, sulla base delle eSIenze rappresentate dalle singole aziende;
può delegare alle aziende sanitarie, sole o aggregate, le procedure concorsuali per l'assunzione di personale dotato di elevata specificità;
c) gestione delle competenze economiche e della gestione della situazione contributiva e previdenziale del personale delle aziende sanitarie regionali;
d) gestione degli aspetti legati al governo delle presenze nel servizio del personale;
e) omogeneizzazione della gestione dei bilanci e della contabilità delle singole aziende, ivi compreso il sistema di internal auditing;
f) omogeneizzazione della gestione del patrimonio;
g) supporto tecnico all'attività di formazione del personale del servizio sanitario regionale;
h) procedure di accreditamento ECM;
i) servizi tecnici per la valutazione delle tecnologie sanitarie (Health technology assessment - HTA), servizi tecnici per la fisica sanitaria e l'ingegneria clinica;
4 j) gestione delle infrastrutture di tecnologia informatica, connettività, sistemi informativi e flussi dati in un'ottica di omogeneizzazione e sviluppo del sistema ICT;
k) progressiva razionalizzazione del sistema logistico;
l) gestione della committenza inerente l'acquisto di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da privati sulla base dei piani elaborati dalle aziende sanitarie;
m) gestione degli aspetti economici e giuridici del personale convenzionato;
n) tutte le competenze in materia di controlli di appropriatezza e di congruità dei ricoveri ospedalieri di qualunque tipologia, utilizzando metodiche identiche per tutte le strutture pubbliche e private. Il valore dei ricoveri giudicati inappropriati è scontato dalle spettanze alla struttura interessata al pagamento immediatamente successivo alla notifica del giudizio definitivo di appropriatezza.
17. L'art. 9 della legge in esame, rubricato quale istituzione delle aziende socio-sanitarie Parte locali, stabilisce che le Aziende socio-sanitarie locali ( assicurano, attraverso servizi direttamente gestiti, l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro,
l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto disposto dalla presente legge in ordine agli altri enti previsti dall'articolo 2. Parte Le hanno personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e di gestione;
la loro organizzazione e il loro funzionamento sono disciplinati dall'atto aziendale, di cui all'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche ed integrazioni.
L'atto aziendale individua in particolare le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnicoprofessionale soggette a rendicontazione analitica, le competenze dei Parte relativi responsabili e disciplina l'organizzazione delle secondo il modello dipartimentale e i compiti e le responsabilità dei direttori di dipartimento e di distretto socio-sanitario.
18. L'art. 47 della legge regionale n. 24 del 2020 si occupa invece di dettare la disciplina transitoria nelle more della compiuta realizzazione del progetto di riforma, rilevante nel caso di specie.
5 19. Al comma 13 si prevede che dalla data di costituzione, in relazione agli ambiti territoriali di competenza, le aziende socio-sanitarie locali subentrano nelle funzioni in precedenza svolte dall'ATS ad essa facenti capo secondo le disposizioni di cui alla legge in esame.
Contestualmente alla costituzione delle aziende meglio indicate al comma 12 e fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, l'ATS è sottoposta a gestione liquidatoria e i relativi organi e l'organismo indipendente di valutazione cessano dalle funzioni.
20. L'impianto normativo richiamato dispone dunque il trasferimento delle funzioni di competenza della disciolta ATS Sardegna in capo alle neo-costituite aziende socio- sanitarie locali, ad eccezione delle funzioni accentrate riservate ad di cui all'art. 3, CP_2 comma terzo.
21. Tra queste funzioni, riportate poco sopra, non si scorge alcuna competenza in merito alla gestione del rapporto tra l'azienda socio-sanitaria e il proprio personale, restando il Parte rapporto di lavoro tra il dipendente e la nell'esclusiva gestione di quest'ultima, dotata di personalità giuridica e autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e di gestione, le cui organizzazione e funzionamento sono rimesse all'atto aziendale.
22. In questo sistema di riparto generale delle competenze, si è poi stabilito, al fine di assicurare la continuità dei servizi precedentemente svolti dalla disciolta ATS Sardegna in Parte capo alle di dettare una disciplina volta a regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, come consentito dall'art. 15 della legge n. 241 del 1990. Parte
23. In quest'ottica è da leggersi il rapporto di collaborazione tra e le sulla base CP_2 delle convenzioni, stipulate singolarmente dalle singole Aziende sanitarie con ove CP_2 quest'ultima si impegna nella fase transitoria ad assicurare un supporto fino all'assunzione Parte della completa autonomia da parte delle anche al fine di assicurare l'adeguatezza dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
24. Comunque, ciò che rileva è che dalla riforma in discussione è derivato un transito diretto delle specifiche attribuzioni di ATS Sardegna in capo alle aziende socio-sanitarie locali.
Rispetto a queste ultime, tra le quali vi è per l'appunto il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri dipendenti, ad non è attribuita alcuna competenza. CP_4
6 25. Ne deriva il rigetto dell'eccezione preliminare articolata dalla parte ricorrente, essendo quest'ultima soggetto obbligato dal lato passivo del rapporto rispetto alla domanda di pagamento azionata dalla SI.ra sin dalla fase monitoria. CP_1
26. Sempre in via preliminare, va inoltre respinta l'eccezione di giudicato sollevata dalla convenuta.
27. Come noto, l'art. 2909 c.c. dispone che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. Sicché non è predicabile un'efficacia di giudicato diretta in ragione della mancata opposizione da parte dell dei decreti ingiuntivi attivati da altri soggetti in posizione Parte_1 analoga rispetto a quella dell'odierna convenuta, in quanto quest'ultima è appunto terza rispetto alla vicenda processuale.
28. Né può altresì predicarsi un'efficacia di giudicato c.d. riflessa in virtù della mancata opposizione. Invero, la Suprema Corte ritiene che il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che: a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio;
b) i terzi non possano risentire un “pregiudizio giuridico” dalla precedente decisione;
c) l'efficacia riflessa riguardi soltanto l'affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento (Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 8101 del 23/04/2020).
29. Ebbene, non si rientra evidentemente all'interno di tale paradigma, posta l'assoluta autonomia dei diritti di credito azionati dai diversi lavoratori, accomunati unicamente dalla medesima vicenda di fatto, suscettibile peraltro di distinti accertamenti sulla base delle specificità del caso concreto.
30. Giungendo al cuore della vicenda, il giudicante ritiene che il ricorso sia infondato.
31. La vicenda per cui è causa si colloca nell'ambito dell'eSIenza di ricorrere all'istituto delle prestazioni aggiuntive del personale sanitario per partecipare alla campagna vaccinale contro il SARS-CoV-2.
32. In punto di diritto, si osserva che l'art. 1, comma 464, della legge n. 178 del 2020, prevede che qualora il numero dei professionisti sanitari di cui ai commi 459 e 462 non risulti sufficiente a soddisfare le eSIenze di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-
7 2 in tutto il territorio nazionale, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività.
33. La norma testé richiamata, dopo aver stabilito il compenso orario di € 50,00 per la prestazione aggiuntiva resa dal personale sanitario, impone comunque il rispetto delle disposizioni vigenti in ordine all'orario massimo di lavoro, non derogate dalla disciplina emergenziale.
34. Con riferimento alle prestazioni aggiuntive, l'art. 6 del CCNL Comparto Sanità 2016-
2018, applicabile ratione temporis alla presente vertenza, prevedeva all'art. 6, comma 1 lett. d), che ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle nel rispetto Parte_2 dell'art. 40 del d.lgs. 165 del 2001, le Regioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore dell'accordo collettivo, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa nell'ambito delle prestazioni aggiuntive del personale.
8 35. Secondo quanto richiamato dalla stessa ricorrente, l'ATS Sardegna, con il Regolamento unico dell'ATS per la gestione del personale, approvato con deliberazione n. 1325 del
28.12.2017, all'art. 6 della Sezione VI, dedicata alla regolamentazione delle prestazioni aggiuntive anche per il personale infermieristico, ha stabilito che “il limite individuale massimo per il personale delle tre aree per prestazioni orarie aggiuntive, non potrà comportare il superamento delle 48 ore settimanali come previsto dal citato Dlgs 66/2003
e s.i., compreso l'orario istituzionale” (doc. 2 fasc. ricorrente).
36. L'art. 4 del d.lgs. n. 66 del 2003 sopra citato demanda ai contratti collettivi di stabilire la durata massima settimanale dell'orario di lavoro, fermo restando il limite di 48 ore settimanali, calcolato tenendo in considerazione un periodo temporale di riferimento non superiore a quattro mesi, elevabile dalla contrattazione collettiva a sei o dodici mesi in presenza di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.
37. Il CCNL Comparto Sanità 2016-2018, dopo aver stabilito all'art. 27, comma primo, un orario normale settimanale di 36 ore, ha previsto che con riferimento all'art. 4 del d.lgs. n.
66 del 2003, il limite di quattro mesi, ivi previsto come periodo di riferimento per il calcolo della durata media di 48 ore settimanali dell'orario di lavoro, comprensive delle ore di lavoro straordinario, è elevato a sei mesi.
38. Sicché, tenuto conto di quanto richiamato, il personale infermieristico può rendere prestazioni aggiuntive nel limite di dodici ore settimanali, da calcolare come media nell'ambito di un periodo semestrale.
39. A fronte di quanto rilevato, non si ravvisano poi deroghe o ulteriori discipline di dettaglio in ordine alle prestazioni aggiuntive rese nell'ambito della campagna vaccinale. E nello specifico, non v'è traccia di alcuna norma che sia diretta a limitare il numero di ore di prestazione aggiuntiva a 250 nel periodo compreso tra gennaio e maggio 2021, né vi è traccia in atti delle indicazioni che avrebbe fornito in tal senso la Struttura Complessa
Professioni Sanitarie, come rivendicato da parte ricorrente.
40. Peraltro, con la stessa determinazione n. 1833 del 2 dicembre 2020, di autorizzazione allo svolgimento delle prestazioni aggiuntive nei confronti del personale, l'ATS Sardegna richiamava il regolamento unico del 28.12.2017 e il limite orario di cui all'art. 66 del
2003, senza null'altro prevedere (doc. 5 fasc. monitorio).
9 41. Bisogna ora rammentare il principio consolidato secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento dell'obbligazione deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., sez. un., sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
42. Di talché, una volta provata l'esistenza del credito da parte della SI.ra , avendo la CP_1 lavoratrice depositato i cartellini attestanti lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive nell'ambito della campagna vaccinale SARS-CoV-2 (doc. 2 fasc. monitorio), e dedotto l'inadempimento dell rispetto al pagamento di 135 ore di servizio Parte_1 reso, spettava in capo alla odierna opponente dimostrare di aver adempiuto, ovvero l'insussistenza del credito azionato;
e ciò allegando e provando che, in assenza di una norma che limiti le prestazioni aggiuntive pagabili in 250 ore tra gennaio e maggio 2021, le 135 ore aggiuntive svolte dalla SI.ra violassero il limite dell'orario medio CP_1 settimanale di 48 ore, calcolato nel semestre.
43. In assenza di siffatte allegazioni ed evidenze, non è stata raggiunta la prova liberatoria da parte del debitore ingiunto.
44. Peraltro, si deve ulteriormente osservare che parte convenuta ha dimostrato che l'
[...] ha emesso un provvedimento di autorizzazione al pagamento nei confronti di Parte_1
dell'importo di € 6.260,63, relativo allo svolgimento delle 135 ore di CP_1 prestazioni aggiuntive rese tra gennaio e marzo 2021, ciò determinando un riconoscimento del debito (doc. 3 fasc. monitorio).
45. Per tutte le ragioni evidenziate, l'opposizione deve essere respinta, gravando in capo Parte all l'obbligo di pagare alla dipendente le prestazioni aggiuntive rese per la partecipazione alla suddetta campagna vaccinale, e che al momento non sono ancora state liquidate.
46. Di conseguenza, il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
47. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste in capo all'Azienda ricorrente.
Queste ultime, tenuto conto del valore della causa, sono liquidate, per la fase di studio, di introduzione del giudizio e decisionale in complessivi € 2.200,00 per compensi
10 professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e
CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, n. 386/2022 del 5.9.2022;
- condanna l alla rifusione delle spese processuali a vantaggio della Parte_1 parte convenuta, liquidate in complessivi € 2.200,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Sassari, 18/09/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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