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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/05/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4469/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento e cartella esattoriale;
promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna De Leo;
Parte_1
Opponente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Controparte_1
Maritato;
Opposto
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Silenzio;
Opposto RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.8.2023, ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 10020239005123735000 notificata in data 3.7.2023 in relazione alla cartella esattoriale n. 10020110020074321000, formalmente notificata il
20.4.2013, avente ad oggetto contributi previdenziali IVS sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2004 di competenza dell'INPS.
L'opponente ha eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali chiedendone l'accertamento con conseguente annullamento della cartella esattoriale sottesa alla intimazione di pagamento.
Si sono costituiti gli enti convenuti chiedendo il rigetto del ricorso.
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 7.5.2025.
Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del
1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del
2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs.
26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatori dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
E' stato ancora precisato che in materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi
9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. 18256/2020; Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del
2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016).
Laddove l'opposizione ex art. 615 cpc- che è un tipo di azione di accertamento negativo del credito - sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed
è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019).
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. Nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente
è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito).
Pertanto, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
E' stato altresì precisato che, ove siano dedotti vizi formali – tra cui l'omessa notifica degli atti presupposti, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. (cfr Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018).
Nel caso di specie l'opponente eccepisce la prescrizione del diritto di credito contibutivo sopravvenuta alla notifica della cartella esattoriale. Trattasi quindi di opposizione all'esecuzione non soggetta a termini di decadenza rispetto alla quale unico soggetto legittimato passivo è l'INPS, ente impositore e titolare della pretesa contributiva che si assume prescritta. Ne deriva il difetto di legittimazione passiva dell' ente CP_3
concessionario della riscossione, titolare della azione esecutiva ed estraneo al merito della pretesa contributiva. (v. Cass. S.U. 7514/2022).
Così qualificata la spiegata azione, deve evidenziarsi che, come si evince dalla intimazione di pagamento prodotta in atti, la cartella esattoriale oggetto di causa, avente ad oggetto contributi IVS di competenza dell'INPS, risulta formalmente notificata in data 20.4.2013.
Prescindendo dalla notifica dell'atto in questione (di cui tuttavia l' ha fornito rituale CP_3
prova), si evidenzia che dal confronto tra la data di formale notifica della cartella esattoriale con la data in cui è stata notificata l'intimazione di pagamento oggetto di causa (3.7.2023, cfr. doc. in atti) emerge che i crediti dell'Inps sono prescritti. Invero nella specie, dopo la data di formale notifica della predetta cartella esattoriale, non risultano essere stati compiuti ulteriori atti idonei ad interrompere tempestivamente il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3 comma 9 L. 335/1995. Deve invero osservarsi sotto tale profilo che l ha dedotto la esistenza di una istanza CP_3
di rateazione che avrebbe presentato la parte ricorrente senza tuttavia documentarne la data e l' eventuale accoglimento da parte dell'Ente. Anche il parziale pagamento della somma di € 607,79 emergente dall'estratto di ruolo, in mancanza di altri dettagli documentati dall' non è temporalmente collocabile ai fini di una eventuale valenza CP_3
interruttiva del termine di prescrizione.
Riguardo all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, anche a seguito di
“cristallizzazione” della pretesa contributiva per mancanza di opposizione della cartella, si riporta il principio affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del CP_1
2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” –cfr. Cass. S.U. 23397/2016-.
Ne consegue la declaratoria di prescrizione dei crediti di natura previdenziale di cui alla cartella esattoriale n. 10020110020074321000 con conseguente inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione in forza di tale titolo.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra la parte ricorrente e l' tenuto CP_3
conto di quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui in ipotesi di liti concernenti il merito della pretesa contributiva “come è per l'opposizione a cartella di pagamento, dunque, anche per l'opposizione ad avviso di addebito, la relativa notifica al concessionario vale quale litisdenuntatio senza che possa darsi soccombenza dell'opponente nei confronti dell' ai fini dell'art.91 c.p.c. (Cass. 19985/2024, CP_3
Cass.15551/23)
L'INPS, soccombente in giudizio in quanto titolare della pretesa contributiva dichiarata prescritta, è tenuto al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte ricorrente, non rilevando nel presente giudizio le eventuali inadempienze del Concessionario della
Riscossione (le quali attengono al rapporto contrattuale interno tra gli Enti) e potendo comunque l'INPS, pur non titolare della azione esecutiva, coltivare il proprio credito mediante atti interruttivi della prescrizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_2
- dichiara la prescrizione dei crediti contributivi oggetto della cartella esattoriale n.
10020110020074321000 e la inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione sulla base di tale titolo;
- compensa integralmente le spese di lite tra la parte ricorrente e l' Controparte_2
;
[...]
- condanna l'INPS al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 1.686,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e spese contributo unificato, da distrarsi in favore dell'avv. Rosanna De Leo.
Salerno, 8.5.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4469/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento e cartella esattoriale;
promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna De Leo;
Parte_1
Opponente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Controparte_1
Maritato;
Opposto
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Silenzio;
Opposto RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.8.2023, ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 10020239005123735000 notificata in data 3.7.2023 in relazione alla cartella esattoriale n. 10020110020074321000, formalmente notificata il
20.4.2013, avente ad oggetto contributi previdenziali IVS sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2004 di competenza dell'INPS.
L'opponente ha eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali chiedendone l'accertamento con conseguente annullamento della cartella esattoriale sottesa alla intimazione di pagamento.
Si sono costituiti gli enti convenuti chiedendo il rigetto del ricorso.
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 7.5.2025.
Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del
1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del
2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs.
26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatori dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
E' stato ancora precisato che in materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi
9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. 18256/2020; Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del
2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016).
Laddove l'opposizione ex art. 615 cpc- che è un tipo di azione di accertamento negativo del credito - sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed
è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019).
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. Nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente
è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito).
Pertanto, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
E' stato altresì precisato che, ove siano dedotti vizi formali – tra cui l'omessa notifica degli atti presupposti, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. (cfr Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018).
Nel caso di specie l'opponente eccepisce la prescrizione del diritto di credito contibutivo sopravvenuta alla notifica della cartella esattoriale. Trattasi quindi di opposizione all'esecuzione non soggetta a termini di decadenza rispetto alla quale unico soggetto legittimato passivo è l'INPS, ente impositore e titolare della pretesa contributiva che si assume prescritta. Ne deriva il difetto di legittimazione passiva dell' ente CP_3
concessionario della riscossione, titolare della azione esecutiva ed estraneo al merito della pretesa contributiva. (v. Cass. S.U. 7514/2022).
Così qualificata la spiegata azione, deve evidenziarsi che, come si evince dalla intimazione di pagamento prodotta in atti, la cartella esattoriale oggetto di causa, avente ad oggetto contributi IVS di competenza dell'INPS, risulta formalmente notificata in data 20.4.2013.
Prescindendo dalla notifica dell'atto in questione (di cui tuttavia l' ha fornito rituale CP_3
prova), si evidenzia che dal confronto tra la data di formale notifica della cartella esattoriale con la data in cui è stata notificata l'intimazione di pagamento oggetto di causa (3.7.2023, cfr. doc. in atti) emerge che i crediti dell'Inps sono prescritti. Invero nella specie, dopo la data di formale notifica della predetta cartella esattoriale, non risultano essere stati compiuti ulteriori atti idonei ad interrompere tempestivamente il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3 comma 9 L. 335/1995. Deve invero osservarsi sotto tale profilo che l ha dedotto la esistenza di una istanza CP_3
di rateazione che avrebbe presentato la parte ricorrente senza tuttavia documentarne la data e l' eventuale accoglimento da parte dell'Ente. Anche il parziale pagamento della somma di € 607,79 emergente dall'estratto di ruolo, in mancanza di altri dettagli documentati dall' non è temporalmente collocabile ai fini di una eventuale valenza CP_3
interruttiva del termine di prescrizione.
Riguardo all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, anche a seguito di
“cristallizzazione” della pretesa contributiva per mancanza di opposizione della cartella, si riporta il principio affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del CP_1
2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” –cfr. Cass. S.U. 23397/2016-.
Ne consegue la declaratoria di prescrizione dei crediti di natura previdenziale di cui alla cartella esattoriale n. 10020110020074321000 con conseguente inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione in forza di tale titolo.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra la parte ricorrente e l' tenuto CP_3
conto di quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui in ipotesi di liti concernenti il merito della pretesa contributiva “come è per l'opposizione a cartella di pagamento, dunque, anche per l'opposizione ad avviso di addebito, la relativa notifica al concessionario vale quale litisdenuntatio senza che possa darsi soccombenza dell'opponente nei confronti dell' ai fini dell'art.91 c.p.c. (Cass. 19985/2024, CP_3
Cass.15551/23)
L'INPS, soccombente in giudizio in quanto titolare della pretesa contributiva dichiarata prescritta, è tenuto al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte ricorrente, non rilevando nel presente giudizio le eventuali inadempienze del Concessionario della
Riscossione (le quali attengono al rapporto contrattuale interno tra gli Enti) e potendo comunque l'INPS, pur non titolare della azione esecutiva, coltivare il proprio credito mediante atti interruttivi della prescrizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_2
- dichiara la prescrizione dei crediti contributivi oggetto della cartella esattoriale n.
10020110020074321000 e la inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione sulla base di tale titolo;
- compensa integralmente le spese di lite tra la parte ricorrente e l' Controparte_2
;
[...]
- condanna l'INPS al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 1.686,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e spese contributo unificato, da distrarsi in favore dell'avv. Rosanna De Leo.
Salerno, 8.5.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio