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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/06/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3437/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 26/7/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
CARLA MARCUCCI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Francesco Carrara n. 28, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
MICHELE SALOTTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Fornaci di Barga (LU), Rio del Chitarrino s.n.c., giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere pretese da vantare l'uno nei confronti dell'altro a titolo di assegno divorzile.
2. I coniugi si danno reciprocamente atto che ogni loro rapporto di carattere economico è stato definito con gli accordi di separazione e di non avere più nulla a pretendere ad alcun titolo l'uno nei confronti dell'altro.
3. Le spese legali del giudizio vengono integralmente compensate fra le parti». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Milano (MI) il 24/11/1979, dal quale sono nati i figli R_
1 (nata il [...]) e (nato il [...]) entrambi maggiorenni ed economicamente Persona_2 autosufficiente - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 430/2024 pubblicata il 7/11/2024, passata in giudicato in data 21/11/2024, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza – sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte – del 4/6/2025, poi posticipata all'11/6/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e dei figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede: a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Milano (MI) in data 24/11/1979, debitamente
[...] Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Milano (MI) all'Atto Numero 1391, Parte 2, Serie A, Registro 01, dell'Anno 1979; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze. Così deciso in Lucca, l'11/6/2025. Il Presidente estensore
Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 26/7/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
CARLA MARCUCCI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Francesco Carrara n. 28, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
MICHELE SALOTTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Fornaci di Barga (LU), Rio del Chitarrino s.n.c., giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere pretese da vantare l'uno nei confronti dell'altro a titolo di assegno divorzile.
2. I coniugi si danno reciprocamente atto che ogni loro rapporto di carattere economico è stato definito con gli accordi di separazione e di non avere più nulla a pretendere ad alcun titolo l'uno nei confronti dell'altro.
3. Le spese legali del giudizio vengono integralmente compensate fra le parti». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Milano (MI) il 24/11/1979, dal quale sono nati i figli R_
1 (nata il [...]) e (nato il [...]) entrambi maggiorenni ed economicamente Persona_2 autosufficiente - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 430/2024 pubblicata il 7/11/2024, passata in giudicato in data 21/11/2024, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza – sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte – del 4/6/2025, poi posticipata all'11/6/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e dei figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede: a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Milano (MI) in data 24/11/1979, debitamente
[...] Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Milano (MI) all'Atto Numero 1391, Parte 2, Serie A, Registro 01, dell'Anno 1979; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze. Così deciso in Lucca, l'11/6/2025. Il Presidente estensore
Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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