Articolo 1 della Legge 6 marzo 1996, n. 148
Articolo 2
Versione
24 marzo 1996
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Peru' in materia di prevenzione, controllo e repressione dell'abuso e del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, fatto a Roma il 25 ottobre 1991.
Entrata in vigore il 24 marzo 1996